La formazione delle leggi L’iter legislativo I decreti legge I decreti legislativi Le leggi costituzionali
L’iter legislativo L’iniziativa L’approvazione La promulgazione La pubblicazione
L’iter legislativo: l’iniziativa Hanno potere di iniziativa legislativa: il Governo (disegni di legge) i parlamentari i Consigli regionali il Cnel 50 000 elettori
L’iter legislativo: l’approvazione Procedimento ordinario discussione in commissione (in sede referente) discussione in aula votazione articolo per articolo, emendamenti, votazione finale passaggio all’altra Camera con il medesimo iter
L’iter legislativo: l’approvazione Procedimento abbreviato discussione in commissione (in sede deliberante) votazione articolo per articolo, emendamenti, votazione finale in commissione passaggio alla corrispondente commissione dell’altra Camera con il medesimo iter
L’iter legislativo: la promulgazione Promulgazione Atto del Presidente della Repubblica che attesta la regolare approvazione della legge e ne dispone l’inserimento nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Articolo 74: potere di rinvio alle Camere (con veto sospensivo)
L’iter legislativo: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (dall’1/01/2009 solo on line) ha lo scopo di rendere ufficialmente conoscibile la legge a tutti (ignorantia legis non excusat) determina l’entrata in vigore, di norma dopo 15 giorni (vacatio legis)
L’iter legislativo: la pubblicazione Una volta entrata in vigore, la legge può perdere efficacia: quando una nuova legge disciplina la stessa materia per referendum abrogativo dopo una sentenza contraria della Corte costituzionale
I decreti legge Articolo 77 sono adottati dal Consiglio dei ministri nei “casi straordinari di necessità e urgenza” emanati dal Presidente della Repubblica entrano immediatamente in vigore devono essere convertiti in legge entro 60 giorni oppure decadono
I decreti legislativi Articolo 76 emanazione di leggi di contenuto complesso o molto dettagliato (ad esempio codici o T.U.) sulla base di una legge di delega da parte del Parlamento (oggetto, principi direttivi, tempi) hanno forza di legge
Le leggi costituzionali Procedura aggravata per la revisione o l’integrazione della Costituzione (Articolo 138) doppia approvazione da parte di ciascuna Camera (con un intervallo di almeno tre mesi) maggioranza assoluta eventuale referendum approvativo (non se nella seconda votazione il progetto ha ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi)