I decreti legislativi attuativi della legge 107 del 13 luglio 2015

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I decreti legislativi attuativi della legge 107 del 13 luglio 2015 Collegio dei docenti del 26 settembre 2017

I decreti in tutto sono otto (parte 1): N.59: riguarda la formazione iniziale e l’accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria N. 60: relativo alla promozione della cultura umanistica e al sostegno della creatività N. 61: è relativo ai percorsi di formazione professionale e al raccordo dei medesimi con i percorsi di istruzione N. 62: Valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato

I decreti sono in tutto otto (parte 2): N. 63: diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni con particolare riferimento alle condizioni di disagio N. 64:Disciplina della scuola italiana all’estero N. 65: Istituzione del sistema integrato di istruzione zero – sei anni N. 66: Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

N. 62: certificazione competenze ed esame di stato (1) Interessa docenti e studenti della scuola primaria e secondaria di I grado. Che cosa rimane invariato: Il giudizio di condotta viene deciso collegialmente sulla base di quanto deliberato dal collegio dei docenti e tenuto conto dello statuto degli studenti e delle studentesse e del patto educativo di corresponsabilità (pubblicato su tutti i diari) Oltre al giudizio di condotta (scuola primaria e secondaria) occorre anche stendere un “giudizio formativo” che potrà essere per ogni quadrimestre oppure al termine dell’anno scolastico

N. 62: certificazione competenze ed esame di stato (2) Ciascuna istituzione scolastica inserisce all’interno del proprio PTOF iniziative volte al sostegno ed al recupero degli alunni in difficoltà ma anche alla valorizzazione di alunni ed alunne che si sono distinti per il loro comportamento positivo Permangono le prove INVALSI in seconda e quinta primaria e in terza secondaria I grado Permane l’obbligo di produrre una certificazione delle competenze acquisite secondo un modello nazionale da noi adottato alla fine della scuola primaria e alla fine della scuola secondaria Voti sempre espressi in decimi ad eccezione di religione, i docenti di IRC e di AIRC valutano solo i loro alunni

Come cambiano le prove INVALSI (1) Classe seconda primaria: prova INVALSI di matematica ed italiano – invariata Classe quinta primaria: prova INVALSI di matematica, italiano ed inglese. Quest’ultima è una novità e sarà volta a valutare abilità di comprensione ed uso della lingua secondo il Quadro Europeo di Riferimento La somministrazione, la correzione e la trasmissione dei risultati delle prove INVALSI rientrano delle attività ordinarie di istituto.

Come cambiano le prove INVALSI (2) Classe terza secondaria: le prove INVALSI non faranno più parte dell’esame conclusivo ma verranno somministrate entro la fine di aprile Per essere ammessi all’esame conclusivo è necessario che gli alunni e le alunne partecipino alla prova INVALSI (nota bene: non devono necessariamente superarla) La prova INVALSI sarà di italiano, matematica e anche inglese, sempre per la comprensione e l’uso delle lingua secondo il quadro europeo di riferimento La prova INVALSI dovrà essere computer based

Come cambia l’esame conclusivo alla fine del primo ciclo(1): Per accedere all’esame occorre aver partecipato alle prove INVALSI somministrate entro il mese di aprile. Dopo la fine delle lezioni ci saranno tre prove scritte: italiano, matematica e una prova per le lingue straniere articolata in due sezioni, una per ciascuna lingua Un colloquio orale pluridisciplinare dove l’alunno/a dovrà mettere in luce le proprie capacità critiche e riflessive, le proprie capacità di argomentazione nonché le competenze acquisite in cittadinanza e nelle lingue straniere

Come cambia l’esame conclusivo alla fine del primo ciclo(2): Il voto di ammissione all’esame deve tener conto del percorso triennale dell’alunno/a Il presidente sarà il dirigente scolastico della scuola oppure un suo delegato L’esame finale deve verificare conoscenze, abilità e competenze anche in funzione orientativa Il voto di uscita sarà calcolato facendo la media aritmetica tra il voto di ammissione e la media tra i tre scritti ed il colloquio pluridisciplinare (quindi la prova INVALSI non entrerà più nella media) arrotondando all’unità superiore per frazioni pari o superiori allo 0,5.

Un punto di attenzione In generale per le alunne e gli alunni che mostrano carenze nell’acquisizione dei livelli minimi di apprendimento ogni istituzione scolastica deve attivare specifiche strategie per migliorare tali livelli La non ammissione alla classe successiva o all’esame finale deve sempre essere supportata da specifica motivazione scritta

Valutazione degli alunni con disabilità (legge 104/1992) Il riferimento è sempre il Piano Educativo Individualizzato (PEI) Partecipano alle prove INVALSI con specifiche misure compensative e/o dispensative e, dove non siano sufficienti, i docenti del CdC possono adattare la prova oppure esonerare l’alunno/a dalla prova Il CdC può predisporre prove differenziate per l’esame finale; dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Valutazione degli alunni con DSA (legge n.170/2010) I parte Secondo la legge 170/10 tali alunni/e devono aver avuto una diagnosi scritta di dislessia, discalculia, disgrafia o disortografia Il riferimento è sempre il Piano Didattico Personalizzato (PDP) Anche per loro all’esame è previsto l’uso di misure compensantive, in particolare l’uso di ausili informatici solo se sono stati utilizzati anche in verifiche durante l’anno scolastico La prova unica di lingua può essere sostituita da una prova orale

Valutazione degli alunni con DSA (legge n.170/2010) II parte Solo se la famiglia ne ha fatto specifica richiesta, l’alunno/a può esser stato esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere; in questo caso non verrà sostenuta la parte di prova INVALSI in inglese e non verrà sostenuta la prova d’esame di lingue straniere (media quindi su quattro voti)

E gli alunni BES? Da tutto quello che abbiamo riportato fino a qui emerge il fatto che i BES, sia certificati che di istituto, non hanno diritto ad usufruire durante l’esame di alcuna misura compensativa. Occorre quindi fare molta attenzione a quello che si concede in uso a questi studenti/e per non far affrontare l’esame senza strumenti ai quali si sono abituati.