Decreto legislativo n.66 del 13 aprile 2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Bisogni educativi speciale e disabilità
Advertisements

Esami di Stato 2014/15 primo ciclo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Corpo Ispettivo.
Anche nella valutazione. DPR 122/2009: I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come.
Quest’area è dedicata ad alunni con ”Bisogni Educativi Speciali” (BES), macrocategoria che comprende tutte le possibili difficoltà educative e apprenditive:
L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo.
1 I COMPITI ATTUALMENTE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEI CONSIGLI DI CLASSE ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE (nella composizione allargata alla.
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE Art. 1 Costituzione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre.
9-11 ottobre 2015 Hotel Esplanade - Viareggio Come sfruttare al meglio le nuove opportunità di formazione continua Domenico Cariello Esperto di matematica.
GLI e GLHO : l’importanza dei gruppi di lavoro per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali Marzia Andreoni USR per la Toscana.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81
Dalla SPERIMENTAZIONE, alla INNOVAZIONE, all’attuazione della RIFORMA
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66
RUOLO E COMPITI DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Il Piano Educativo Individualizzato
Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Riunione Senato Accademico
Esempio di Pianificazione delle azioni progettuali
L’organizzazione territoriale per l’inclusione nella prospettiva della nuova governance prevista dalla Legge 107/2015 Torino 22 marzo 2016.
ESAMI DI STATO 2016/17 Esame dei candidati DSA\BES
Salone degli Arazzi, 9 aprile 2016
DSA e didattica inclusiva: un’esperienza possibile
Piano per la formazione docenti
Il piano per la formazione docenti in breve
Esami di Stato 2014/15 primo ciclo disp. confermate per l’a.s. 2015/16
Formazione docenti neoassunti a.s
Servizi di Contesto Servizio di Ascolto Psicologico: SAPCO
CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI [ex D.Lgs ]
Alternanza scuola lavoro Una scelta per il futuro
Guida per il rappresentante nel consiglio di classe
Bisogni Educativi Speciali e disabilità terza parte
Universita’ degli Studi di Macerata
Il Piano Annuale dell’inclusione (pai)
“Dalla progettazione alla valutazione”
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66
SOSTEGNO RUOLO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO
Aggiornato al D. Lgs. n. 185 del 2016
DE BLASIS AMELIA RUBEIS TIZIANA FUNZIONE STRUMENTALE CAPODACQUA ENRICA
Guida operativa per il supporto organizzativo per l'inclusione delle allieve e degli allievi con disabilità negli istituti secondari di secondo grado.
Norme per la promozione dell’inclusione
PROGETTARE L’INTEGRAZIONE:
Esami di Stato 2014/15 primo ciclo
1°CIRCOLO DIDATTICO DI NOCERA SUPERIORE
Dlgs 66/17 Guida alla lettura.
Relatrice: dirigente tecnico MIUR Pierangela Dagna ASTI, 23/01/2016
RETE DI SCUOLE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
DIAGNOSI FUZIONALE PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 4
Il decreto N° 66 in delega della Legge 107/2015
Bullismo e cyberbullismo Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole.
Valutazione studenti stranieri Stefania Mariotti a.s 2017/18.
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S
PROGETTARE L’INTEGRAZIONE:
Il Piano per la formazione docenti
Relazione finale Funzione Strumentale Area 2. Inclusione
LA QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Piano di formazione e aggiornamento docenti
Come cambia il nuovo esame di stato
Progetti Quadro Legge 236/93 – Anno 2008 Bando 277
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Appunti sulla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale
LEGGE 28 MARZO 2003 N. 53 Recepire le attese degli alunni
CRITERI DI SCELTA E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Tutti i progetti prescelti devono rispondere alle caratteristiche di cui all’Art.
LA SECONDA PROVA NEL NUOVO ESAME DI STATO ISTITUTI TECNICI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Indicazioni operative conferenza di servizio delle scuole polo
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito l'inserimento negli asili nido. 2. É garantito il.
ATTIVITÀ FUNZIONE STRUMENTALE BES
INCONTRO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI
PIANO ANNUALE INCLUSIONE
Transcript della presentazione:

Decreto legislativo n.66 del 13 aprile 2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

FINALITA’ GARANTIRE L'INCLUSIONE E IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI E STUDENTI DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

NUCLEI DI VALUTAZIONE ESTERNA ARTICOLO 4 VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE e' parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ) NUCLEI DI VALUTAZIONE ESTERNA

QUALITA’ DELL’INCLUSIONE ARTICOLO 4 VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE: livello di inclusivita' del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attivita' formative utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento grado di accessibilita' e di fruibilita' delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola

PROFILO DI FUNZIONAMENTO ARTICOLO 5 introduce il PROFILO DI FUNZIONAMENTO di cui già all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) definisce anche le competenze professionali

PROFILO DI FUNZIONAMENTO ARTICOLO 5 PROFILO DI FUNZIONAMENTO A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce: la diagnosi funzionale il profilo dinamico-funzionale

ARTICOLO 6 PROGETTO INDIVIDUALE Art. 14, legge n. 328 del 2000 le istituzioni scolastiche collaborano con i comuni e partecipano alla redazione del PROGETTO INDIVIDUALE di cui legge n.328 del 2000, in seguito a richiesta specifica dei genitori Art. 14, legge n. 328 del 2000 «1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2».

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO ARTICOLO 7 PEI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Diventa parte integrante del progetto individuale predisposto dai comuni d’intesa con le aziende sanitarie locali su richiesta dell’interessato o dei familiari e' elaborato e approvato: dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno con il supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare Redatto sulla base del Profilo di funzionamento di cui all’articolo 5 del decreto

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO ARTICOLO 7 PEI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento e nel passaggio tra i gradi di istruzione e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni

PIANO PER L’INCLUSIONE ARTICOLO 8 PAI PIANO PER L’INCLUSIONE Fa parte del PTOF Programma e descrive gli interventi per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica Definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse

GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA ARTICOLO 9 GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA Gruppo per l’inclusione scolastica (GLI) istituito presso ogni istituzione scolastica a partire da 1 settembre 2017 Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale (GLIR) istituito presso ogni Ufficio scolastico regionale a partire dal 1 settembre 2017 Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) istituito presso gli ambiti territoriali a partire dal 1 settembre 2019

Gruppo per l’inclusione scolastica (GLI) ARTICOLO 9 GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA Gruppo per l’inclusione scolastica (GLI) non sono state apportate modificazioni significative alla composizione, all’organizzazione e alle figure partecipanti al gruppo GLI (circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013) Il decreto sottolinea l’importanza del ruolo svolto nelle riunioni del gruppo GLI non solo dai docenti di sostegno e curricolari ma anche del personale ATA, di tutti gli specialisti delle aziende sanitarie e degli enti locali e di tutte le figure di riferimento con le quali quotidianamente la scuola collabora

ARTICOLO 10 RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO CIRCOLARE N. 8 DEL 6 MARZO 2013 richiesta delle risorse per il sostegno didattico inviata ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno MODIFICATA DAL DECRETO 66/2017

RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO ARTICOLO 10 RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno il GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale istituito presso gli ambiti territoriali a partire dal 1 settembre 2019) verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno

SEZIONI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO ARTICOLO 11 SEZIONI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO Istituite per ciascun grado di istruzione

ARTICOLO 12 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO E L'INCLUSIONE SCOLASTICA: è annuale con 60 crediti formativi e 300 ore di tirocinio attivato presso le università accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel corso di laurea

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ARTICOLO 13 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attivita' rivolte: Ai docenti Al personale ATA

CONTINUITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO ARTICOLO 14 CONTINUITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO PROPOSTA NUOVO CONTRATTO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER I POSTI DI SOSTEGNO DIDATTICO COMMA 3 Il dirigente scolastico può proporre ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, non prima dell'avvio delle lezioni e su richiesta della famiglia, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita' dei posti le operazioni relative al personale a tempo indeterminato

OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA ARTICOLO 15 OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA Istituito presso il Ministero dell’Istruzione con i seguenti COMPITI: analizza e studia tematiche relative all’inclusione monitora le azione per l’inclusione propone accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione propone sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare

ISTRUZIONE DOMICILIARE ARTICOLO 16 ISTRUZIONE DOMICILIARE Le istituzioni scolastiche individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

ABROGAZIONI E COORDINAMENTI ARTICOLO 18 ABROGAZIONI E COORDINAMENTI vengono abrogati Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» “I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”

ABROGAZIONI E COORDINAMENTI ARTICOLO 18 ABROGAZIONI E COORDINAMENTI Viene inoltre abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.", che all’art. 3 prevede che “I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno”. I PEI NON DOVRANNO PIÙ CONTENERE LA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE DEL SOSTEGNO DIDATTICO CHE SARÀ COMPLETAMENTE A CARICO DEL GIT E DELL’USR