Sistema politico della Repubblica Italiana

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Transcript della presentazione:

Sistema politico della Repubblica Italiana

Il sistema o ordinamento politico della Repubblica Italiana è un sistema politico improntato ad una democrazia rappresentativa nella forma di Repubblica parlamentare. La democrazia rappresentativa è una forma di governo nella quale i cittadini, aventi diritto di voto, eleggono dei rappresentanti per essere governati (in contrapposizione alla democrazia diretta). La Repubblica parlamentare è una forma di governo, in cui la rappresentanza democratica della volontà popolare è affidata, tipicamente tramite elezioni politiche, al Parlamento e ai suoi membri che, in quanto tale, elegge con modalità differenti sia il Governo che il presidente della repubblica.

ORGANIZZAZIONE GENERALE Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri: il potere legislativo è attribuito al Parlamento, al governo spetta il potere esecutivo, mentre la magistratura, indipendente dall'esecutivo e dal potere legislativo, esercita invece il potere giudiziario; il presidente della Repubblica è la massima carica dello stato e ne rappresenta l'unità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Nella forma di governo repubblicana, il presidente della repubblica è a capo dello Stato. Nelle repubbliche parlamentari in genere il presidente viene eletto dal parlamento in seduta comune e ha funzioni prevalentemente rappresentative dell'unità nazionale. L'Italia costituisce un esempio particolare di repubblica parlamentare, perché il presidente della Repubblica Italiana, oltre ad avere funzioni di rappresentanza dell'unità nazionale e di garante del rispetto della carta costituzionale, ha un certo numero di funzioni in campo esecutivo, legislativo e giudiziario, nonché di indirizzo politico: promulga le leggi, nomina alcuni membri in importanti organismi istituzionali e presiede il Consiglio superiore della magistratura, è destinatario di ricorsi straordinari contro la pubblica amministrazione, può rinviare alle camere un atto legislativo, può concedere la grazia, è il comandante supremo delle forze armate italiane ecc.

IL POTERE IN FRANCIA La Francia è una repubblica semipresidenziale; la Costituzione dichiara che il paese è «una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale», inoltre espone la separazione del potere in: esecutivo, legislativo e giudiziario. POTERE ESECUTIVO: è affidato al presidente ed al primo ministro il quale deve ottenere la fiducia della maggioranza dell’Assemblea nazionale, ovvero la camera bassa del Parlamento. POTERE LEGISLATIVO: il Parlamento è composto dall’Assemblea e dal Senato, ha il compito di approvare le leggi e il bilancio di Stato. POTERE GIUDIZIARIO: si divide tra la giurisdizione ordinaria (casi civili e penali) e quella amministrativa (ricorsi contro i provvedimenti amministrativi). L'ultima istanza della giurisdizione ordinaria è la Corte di ssazione, mentre la suprema corte amministrativa è il Consiglio di Stato.

IL POTERE NEGLI U.S.A. Gli Stati Uniti d'America sono una repubblica federale nella quale il potere politico è condiviso fra il Presidente degli Stati Uniti, il Congresso e le corti giudiziarie federali. Allo stesso tempo, il governo federale condivide la sovranità politica con i governi dei singoli Stati che compongono la federazione. Il governo federale degli Stati Uniti è ripartito in tre «poteri», ognuno dei quali ha la possibilità di agire autonomamente e, allo stesso tempo, di controllare gli altri due; esso inoltre prevede che nessuno possa contemporaneamente far parte di due poteri.

POTERE ESECUTIVO: è tenuto dal Governo federale, composto dal Presidente degli Stati Uniti, dal Vicepresidente e dal Gabinetto, cioè il gruppo di "ministri" a capo di ogni settore della pubblica amministrazione, i Dipartimenti. I poteri del Presidente sono molto forti. Oltre ad essere a capo del governo federale ed essere sia il comandante supremo delle forze armate e capo della diplomazia, il Presidente possiede anche un forte potere di veto per bloccare la promulgazione delle leggi federali emanate dal Congresso (potere superabile soltanto quando la legge viene approvata a larga maggioranza). POTERE LEGISLATIVO: a livello federale il potere legislativo è affidato al Congresso, ovvero un'assemblea suddivisa in due camere: da un lato la Camera dei Rappresentanti, composta da 435 membri, ognuno dei quali viene eletto in rappresentanza di un distretto elettorale; dall'altro il Senato formato da 100 membri (due per ogni Stato). Oltre ad alcune funzioni di controllo, il congresso ha come funzione principale quella di approvare le leggi federali, valevoli su tutto il territorio degli Stati Uniti. Funzione legislativa che ha come limite il rispetto delle materie di competenza riservate agli organi legislativi dei singoli Stati.

POTERE GIUDIZIARIO: è ripartito fra la Corte suprema, le Corti d'appello e le diverse Corti distrettuali. Alla Corte Suprema sono affidati i casi in cui è coinvolto il governo federale, nelle dispute giudiziarie fra Stati ed è abilitata ad interpretare la Costituzione degli Stati Uniti, ovvero è in grado di poter giudicare incostituzionale qualsiasi norma o atto amministrativo di qualunque livello. Le dodici Corti d'appello sono organi giurisdizionali di secondo grado per appellarsi contro le sentenze delle corti federali; sono gli organi giudiziari più potenti degli Stati Uniti, dato che le loro decisioni vengono raramente ribaltate dalla Corte Suprema. Le varie Corti distrettuali federali sono l'organo giurisdizionale di primo grado, competenti sia in materia civile che penale. Sparse su tutto il territorio nazionale e competenti territorialmente ognuna per il proprio "district", le Corti distrettuali hanno inoltre la caratteristica di non essere state istituite dalla Costituzione, bensì dal Congresso. Ciò significa, in linea di principio, che il sistema delle Corti federali non è sottoposto al sindacato di costituzionalità della Corte Suprema.

Il potere legislativo è il potere di approvare le leggi. Chi gestisce questo potere è il Parlamento o un assemblea legislativa, ad eccezione di alcuni organi (Regioni) che hanno una propria autonomia legislativa. Le leggi prima di essere approvate devono essere discusse da tutti i partiti, in maniera da essere più eque possibili.

IL PARLAMENTO Il Parlamento italiano è formato da due Camere,il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, che hanno i medesimi poteri: per questo motivo il nostro sistema viene detto “bicameralismo perfetto”. Entrambe le Camere sono elette direttamente dal corpo elettorale e svolgono la funzione legislativa su un piano di parità.

Articolo 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr. artt. 63 c. 2, 64 cc. 2,3] dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [cfr. artt. 83, 90 c.2, 91, 104 c. 4, 135 cc. 1,7].

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO La funzione principale svolta dal Parlamento è quella di approvare le leggi, vale a dire l’atto normativo più importante del nostro sistema giuridico. (art.70 e seguenti) Per essere approvata una legge segue un preciso “iter”, cioè un procedimento, e deve essere approvata a maggioranza dei suoi membri sia dalla Camera sia dal Senato. Il Parlamento svolge la funzione di indirizzo politico, decidendo gli obiettivi della politica nazionale e i mezzi per raggiungerli. (art.94) Il Parlamento riunito in seduta comune elegge il Presidente della Repubblica. Ciascun ramo del Parlamento vota la fiducia al Governo. Revisione costituzionale (art. 138)

CAMERA Composizione: 630 deputati Elettorato attivo: 18 anni Elettorato passivo: 25 anni Sede: Montecitorio Presidente: deputato eletto dai deputati, rappresenta la Camera all’ estero e dirige i lavori

Palazzo di Montecitorio

SENATO Composizione: 315 senatori e i senatori a vita Elettorato attivo: 25 anni Elettorato passivo: 40 anni Sede: Palazzo Madama Presidente. Senatore eletto dai senatori, dirige i lavori a Palazzo Madama e ha l’ importante compito di fare da supplente del Presidente della Repubblica

Palazzo Madama

IL POTERE ESECUTIVO Il Presidente del Consiglio (Capo del Governo) e il Governo, formato da vari Ministri, hanno il potere di governare. Il Governo applica le leggi decise dal Parlamento. Il Presidente del Consiglio guida la politica generale del governo e organizza il lavoro dei Ministri che sono a capo dei ministeri (difesa, interni, esteri, ecc …).

RUOLO DEL POTERE ESECUTIVO fare rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari condurre la politica estera dello Stato dirigere le forze militari dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione.

Nell'ordinamento italiano… Il potere esecutivo può talvolta svolgere funzioni di rango normativo primario: nei regimi presidenziali ciò è imputato direttamente alla responsabilità del Presidente (Executive order negli USA). In Italia invece avviene con l'emanazione di decreti legge in situazioni di emergenza (approvati dal parlamento entro 60 giorni) o con i decreti legislativi delegati, attraverso i quali il governo agisce su incarico del Parlamento in riferimento a determinati ambiti. In tali casi il potere esecutivo si pone in rapporto dialettico non soltanto con il Parlamento, ma anche col Capo dello Stato, che esercita il potere di firma in modo variamente incisivo. In maniera analoga anche gli enti locali e le regioni esercitano il potere esecutivo per l'amministrazione locale a mezzo di sindaci, presidenti e organi collegiali quali le giunte.

Il Governo Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. È un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti. Il Consiglio dei Ministri costituisce un organo collegiale a sé stante. I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri. L'organizzazione del Governo può anche presentarsi più articolata di quella essenziale definita in Costituzione. Tale struttura può essere integrata dal Vicepresidente del Consiglio, da Ministri senza portafoglio (così denominati perché non hanno la responsabilità di un ministero) e da Sottosegretari di Stato. Questi ultimi coadiuvano i Ministri nella loro attività, esercitando le competenze dagli stessi espressamente delegate. Al contrario dei Ministri senza portafoglio, i quali fanno parte a pieno titolo del Consiglio dei Ministri, i Sottosegretari non prendono parte alle sedute del Consiglio con la sola eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cui sono affidate le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri.

Come nasce un governo? Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni, ossia ascolta tutti i partiti, poi dice di formare il nuovo governo ad una persona del gruppo politico che ha vinto le elezioni. Questa persona, che diventerà il Capo del Governo, prepara una lista dei ministri che vengono poi nominati dal Presidente della Repubblica. Entro 10 giorni il nuovo governo deve presentarsi davanti alle due camere (deputati e senato) per avere la fiducia (deve cioè ottenere la maggioranza dei voti dei deputati).

IL POTERE GIUDIZIARIO Potere e organo costituzionale che ha il compito di conservare e attuare l’ordine giuridico attraverso l’interpretazione e l’applicazione della legge. È esercitato dalla magistratura, complesso di organi istituzionali che hanno funzioni giurisdizionali (giudici). Art. 101 “La giustizia e` amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”

È l’organo depositario del potere giudiziario. LA MAGISTRATURA È l’organo depositario del potere giudiziario. È un ordine autonomo e indipendente dagli altri due poteri legislativo ed esecutivo. (Articolo 104) Il suo organo di autogoverno è il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica. Articolo 105 “ Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. ”

LA MAGISTRATURA I magistrati vengono eletti tramite concorso pubblico per esami e si dividono nelle seguenti giurisdizioni: ORDINARIA: > civile (per controversie concernenti il diritto privato, processo avviato da azione privata) > penale (per repressione dei reati, se ne punisce la responsabilità con una pena, il processo è solitamente avviato da un pubblico ministero) Gli organi della giurisdizione ordinaria sono tribunali, giudici di pace, corti d’assise, corti d’appello, procure della Repubblica. La Corte Suprema di Cassazione rappresenta il giudice di legittimità in ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria.

Palazzo di Giustizia, Roma, sede della Corte di Cassazione

LA MAGISTRATURA SPECIALE (con competenze in materie specifiche): > amministrativa (controversie in cui una parte è la pubblica amministrazione) > tributaria (una parte è un soggetto impositore di tributi) > contabile (controllo regolarità dei conti pubblici) > militare (relativi a reati militari commessi da appartenenti alle forze armate italiane, se in tempi di pace) > costituzionale (controllo di legittimità costituzionale, conformità delle leggi rispetto alla Costituzione) Tra gli organi demandati a queste giurisdizioni ci sono: tribunali militari, tribunali amministrativi regionali (TAR), Consiglio di Stato, la Corte dei Conti. La Corte Costituzionale si interessa della giurisdizione costituzionale e di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

La Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, Roma

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [102]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 102. La funzione giurisdizionale e` esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [108]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia Art. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

LA LEGGE Per legge si intende generalmente l’atto di un organo (monocratico o collegiale) investito della funzione legislativa (Separazione dei poteri). La legge è un atto volontario, caratterizzato dalla innovatività, dalla generalità e dall’astrattezza, cioè dal fatto che essa modifichi l’ordinamento giuridico rispetto al passato, che abbia dei destinatari indeterminati (generalità come impersonalità) e che sia suscettibile di essere applicata un numero indefinito di volte, in tutti i casi rientranti nella previsione normativa (astrattezza come ripetibilità). La legge, atto del Parlamento adottato a seguito di uno specifico procedimento, disciplinato dalla stessa Costituzione (artt. 70 ss.; Procedimento legislativo) è stata considerata la fonte del diritto. Storicamente, è solo con l’età moderna che si è affermata l’idea della legge come fonte primaria.

Nel caso dei Romani la lex si contrapponeva alle altre fonti del diritto (es. l’interpretatio prudentium e i mores), Anche nel periodo medioevale, la lex si contrapponeva a diverse fonti di diritto (es. l’interpretatio e la consuetudo). Inoltre, si riteneva che essa non fosse altro che dichiarativa della legge divina. È con la formazione degli Stati moderni e con la rivendicazione, da parte del Sovrano, del monopolio del potere legislativo, che la legge diventa la fonte suprema del diritto in quanto immediata manifestazione della sua volontà. Con il superamento delle monarchie assolute e l’avvento dello Stato liberale di diritto, alla volontà individuale del Monarca si sostituisce la volontà generale della nazione (o del popolo) che si esprime tramite essa (art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese 1789), Con l’avvento delle Costituzioni la legge ha perso importanza a favore della Costituzione medesima, tanto che alcuni studiosi sono giunti ad affermare che le leggi sarebbero oggi vincolate al fine della realizzazione di quella: la legislazione, cioè, non sarebbe più una funzione libera, ma discrezionale, sindacabile dalla Corte costituzionale per gli eccessi di potere che ne potrebbero viziare la legittimità . Un ulteriore fattore che ha contribuito a trasformare la funzione legislativa nel corso del XX secolo è stato la graduale perdita dei caratteri tipici della generalità e dell’astrattezza (es. la prassi italiana ha visto, infatti, innumerevoli casi di discipline legislative transitorie e retroattive, nonché di leggi di intervento puntuale nei rapporti economici, di leggi contenenti programmi delimitati nel tempo o, addirittura, di leggi sostanzialmente ad personam).

Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive: la presentazione del progetto, l’ iniziativa legislativa consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed ai Consigli regionali. I testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all'Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto.

ITER di un progetto di legge

l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette) la promulgazione è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza. Deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall'approvazione definitiva della legge. Il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata. La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore , e diviene quindi obbligatoria per tutti, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.

REFERENDUM Il referendum è il principale strumento di democrazia diretta. Nel 19° secolo era utilizzato solo in Svizzera e negli Stati Uniti; nel corso del 20° secolo è stato inserito nelle costituzioni di altri Stati democratici.

ORIGINI E SVILUPPO Il termine referendum trae origine in Svizzera, dove le piccole comunità montane praticavano la democrazia diretta, autogovernandosi tramite assemblee alle quali partecipavano tutti i membri della comunità. Venne principalmente sostenuto dai pensatori democratici, in particolare da Jean-Jacques Rousseau, il quale riteneva che tutte le leggi dovessero essere sottoposte alla ratifica dei cittadini.

REFERENDUM IN ITALIA ABROGATIVO (art. 75 Cost.) per abrogare una legge o un atto avente valore di legge. CONSULTIVO (art. 132 Cost.) per la fusione di Regioni o la creazione di nuove regioni. CONFERMATIVO (art. 138 Cost.) per approvare o respingere una legge costituzionale. I referendum abrogativo e consultivo, per essere considerati validi, devono raggiungere il quorum (50%+1 persone aventi diritto di voto)

FONTI: Costituzione italiana https://it.wikipedia.org www.parlamento.it www.governo.it http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-diritto-costituzionale/ http://legislature.camera.it/cost_reg_funz/671/672/documentotesto.asp