Le autonomie.

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Transcript della presentazione:

Le autonomie

La Costituzione e le autonomie

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LO STATO DELLE AUTONOMIE La Costituzione ha rovesciato questa impostazione e ha sostituito al principio centralistico il principio autonomistico.

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE Dichiara infatti l’art. 5: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE Autonomia significa che le comunità locali hanno il diritto di organizzarsi in enti pubblici distinti dallo Stato (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) e di avere funzioni proprie che possono esercitare a vantaggio delle rispettive popolazioni.

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE Il decentramento dello Stato è un principio diverso. Esso consiste nell’organizzare le funzioni statali per mezzo di organi e uffici distribuiti sul territorio, a contatto con le collettività locali. Gli organi e gli uffici decentrati non godono di autonomia, ma dipendono dal Governo.

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE Le comunità locali. L’art. 114 c. 1 Cost. afferma: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Ogni ente ha le sue competenze, che può esercitare liberamente, ma deve rispettare le competenze degli altri.

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE La sussidiarietà. La distribuzione delle competenze tra i diversi livelli non è arbitraria, ma avviene secondo il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà è sancito dalla nostra Costituzione (art. 118, c. 1).

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LO STATO E L’UNITÀ NAZIONALE Sebbene lo Stato non sia più quello centralistico d’un tempo, esso occupa una posizione speciale perché è il responsabile del bene costituzionale principale: l’unità nazionale. Lo Stato deve garantire l’identità della comunità nazionale contro ogni pericolo di disgregazione.

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE Lo Stato accentrato garantisce che tutte le parti del suo territorio godano degli stessi livelli nei campi principali: l’ordine pubblico, lo sviluppo economico, la diffusione dei servizi, la crescita educativa e culturale.

A favore delle autonomie vengono portate queste ragioni: LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE A favore delle autonomie vengono portate queste ragioni: l’adattamento delle strutture pubbliche ai caratteri distintivi delle varie parti del nostro Paese e, quindi, il rispetto delle diverse “identità” locali;

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE la diffusione della democrazia attraverso l’avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e l’aumento della partecipazione di questi alla vita pubblica; il controllo più efficace dei governati sui governanti, dato dalla maggiore vicinanza del cittadino alle istituzioni locali;

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE la possibilità di un ricambio costante della classe politica per mezzo di forze che continuamente si rinnovano a contatto con le esigenze concrete delle popolazioni locali.

Le Regioni

LE REGIONI TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE Le Regioni sono enti territoriali e rappresentano il primo livello di suddivisione del territorio di uno Stato.

LE REGIONI Le Regioni italiane trovano il loro fondamento e la loro disciplina nella Costituzione (Titolo V, artt. 114 -133) e nei loro statuti, cioè nelle leggi che regolano la loro autonomia. Esistono due categorie di Regioni: le Regioni “a statuto speciale” e quelle “a statuto ordinario”. Le prime hanno maggiori poteri rispetto alle seconde.

LE REGIONI GLI ORGANI DELLE REGIONI Le Regioni (ordinarie e speciali) operano per mezzo di tre organi: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (art. 121 Cost.).

LE REGIONI Il Consiglio regionale è l’organo deliberativo, come la Camera dei deputati lo è per lo Stato; La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione, come lo è il Governo nell’organizzazione dello Stato; Il Presidente della Regione è il vertice della Regione ed è eletto direttamente dai cittadini.

competenza esclusiva dello Stato; LE REGIONI GLI POTERI DELLE REGIONI Secondo l’art. 117 c. 1 Cost. «l’attività legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni» fissa un criterio di competenza così articolato: competenza esclusiva dello Stato; competenza concorrente (o ripartita) tra Stato e Regioni; competenza residuale delle Regioni.

LE REGIONI La regola generale è che alle Regioni spettano tutti i poteri che non sono riservati allo Stato. Questo significa che le competenze statali sono enumerate, mentre quelle regionali si ricavano per esclusione da quelle statali.

LE REGIONI Esistono poi materie che sono attribuite alla cura congiunta dello Stato e delle Regioni. Sono le materie in cui si riconosce il potere di decisione e d’intervento delle Regioni, ma si vuole garantire un quadro di principi generali uniformi, validi in tutto il territorio nazionale. Si parla, per queste materie, di competenza concorrente.

LE REGIONI In tutte le materie non nominate – cioè non attribuite alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente tra Stato e Regioni – vi è la competenza esclusiva delle Regioni, detta competenza residuale (art. 117 c. 4 Cost.).

LE REGIONI L’approvazione di una legge regionale segue un procedimento molto simile a quello previsto per le leggi ordinarie. Vediamolo: il potere di iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ai cittadini della Regione (con una raccolta di firme), ai consigli comunali;

la legge è deliberata dal Consiglio regionale; LE REGIONI la legge è deliberata dal Consiglio regionale; la legge è promulgata dal Presidente della Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le autonomie locali

LE AUTONOMIE LOCALI IL COMUNE Il Comune è l’ente pubblico territoriale di minori dimensioni, cioè quello che mette più strettamente in rapporto i cittadini con le istituzioni. Esso è la forma più antica di vita locale e ancora oggi costituisce la base del sistema delle autonomie.

LE AUTONOMIE LOCALI In applicazione del principio di sussidiarietà, lo Stato ha conferito molteplici funzioni ai Comuni e lo stesso hanno fatto, nelle loro materie, le Regioni.

LE AUTONOMIE LOCALI Funzioni del comune Servizi pubblici → Trasporti → Alimentazione → Aiuto alle famiglie → Promozione della cultura e del divertimento Pianificazione territoriale → Piano regolatore generale (PRG) → Programmi per l’edilizia economica e popolare

LE AUTONOMIE LOCALI Attività economica → Piani commerciali (determinano numero e ubicazione dei punti vendita) Funzione regolamentare → Regolamenti di polizia urbana → Regolamenti di polizia rurale → Regolamenti edilizi → Regolamenti di igiene

Gli organi del Comune sono: il Consiglio comunale; il Sindaco; LE AUTONOMIE LOCALI GLI ORGANI DEL COMUNE E LA LORO FUNZIONE Gli organi del Comune sono: il Consiglio comunale; il Sindaco; la Giunta; in alcuni Comuni, i Consigli circoscrizionali.

LE AUTONOMIE LOCALI Il Consiglio è presieduto da un Presidente del Consiglio comunale eletto tra i consiglieri.

LE AUTONOMIE LOCALI Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici (che dipendono però dagli assessori), è responsabile dell’esecuzione delle delibere comunali.

LE AUTONOMIE LOCALI La Giunta è l’organo esecutivo del Comune. È presieduta dal Sindaco ed è composta dagli assessori, il cui numero varia a seconda della popolazione del Comune.

LE AUTONOMIE LOCALI Le circoscrizioni. Si tratta di parti del territorio comunale (quartieri) che hanno propri organi (il Consiglio circoscrizionale, eletto dai cittadini, e il Presidente) ed esercitano funzioni delegate dal Comune, come i servizi sociali e lo stato civile.

LE AUTONOMIE LOCALI GLI ORGANI DEL COMUNE E LA LORO FUNZIONE La Città metropolitana. Con questa formula si indicano i territori di numerosi Comuni che gravitano su un Comune più grande, formando un unico vasto insediamento umano strettamente integrato dal punto di vista economico, sociale e culturale.

LE AUTONOMIE LOCALI LA PROVINCIA La Provincia è un ente locale la cui circoscrizione comprende vari Comuni, ma non è un ente superiore ai Comuni.

L’organizzazione della Provincia si articola nel seguente modo: LE AUTONOMIE LOCALI L’organizzazione della Provincia si articola nel seguente modo: il Presidente, eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili alla carica di Presidente i Sindaci della Provincia;

LE AUTONOMIE LOCALI il Consiglio provinciale, composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 16, eletti dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili alla carica di consigliere i Sindaci e i consiglieri dei Comuni della Provincia; l’Assemblea dei Sindaci, composta da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia