Presupposti della stabilizzazione Accordo sindacale Conciliazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore Attuale sussistenza di un rapporto di collaborazione
La procedura di stabilizzazione Versamento all’Inps di almeno 1/3 dell’intero contributo straordinario integrativo (i restanti 2/3 del contributo possono essere pagati in 36 rate mensili successive) Deposito presso l’Inps della attestazione di versamento e dei contratti individuali di lavoro subordinato In caso di mancato versamento, sanzioni per omissione contributiva
Gli effetti della stabilizzazione La collaborazione si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi Il lavoratore non può più far valere diritti retributivi, contributivi e risarcitori relativi all’intercorso rapporto di collaborazione E’ precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per il periodo pregresso Sono sospesi gli effetti di tutti i provvedimenti amministrativi o giudiziali non definitivi sulla qualificazione del rapporto (al termine della procedura di stabilizzazione, tali effetti sono definitivamente preclusi)
Gli orientamenti della giurisprudenza e del ministero del lavoro sul lavoro a progetto Forma del contratto Mancanza del progetto nel contratto Contenuto specifico del progetto Natura del termine finale