Guida per il presidente

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Transcript della presentazione:

Guida per il presidente C.O. Gli Organismi di Partecipazione nella scuola Il Consiglio di Circolo o di Istituto Guida per il presidente Aggiornata con Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche A cura di Cinzia Olivieri C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Gli Organi Collegiali Indice 1 Premessa Norme principali Scadenze temporali Regolamenti Gratuità Nomina - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 1 Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 2 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 3 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 4 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 5 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 6 Decadenza - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 7 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 8 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 9 Surroga - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 10 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 11 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 12 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Il Consiglio di Circolo o di Istituto Indice 2 Adunanze - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 13 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 14 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 15 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 16 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 17 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 18 Convocazione e seduta - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 19 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 20 Il Consiglio di Circolo o di Istituto - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 21 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 22 Convocazione - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 23 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 24 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 25 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 26 Presidente Torna a indice 1 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Il Consiglio di Circolo o di Istituto Indice 3 Compiti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 27 Elezione - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 28 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 29 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 30 Durata del Consiglio Competenze e Funzioni del Consiglio Competenze in materia negoziale La Giunta Esecutiva Il Piano dell’Offerta Formativa - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 31 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 32 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 33 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 34 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 35 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 36 La gestione contabile - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 37 Programma annuale e scadenze contabili Torna Indice 1 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Il Consiglio di Circolo o di Istituto Indice 4 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 38 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 39 Pubblicità delle sedute - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 40 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 41 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 42 Pubblicità degli atti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 43 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 44 Permanenza in carica Suggerimenti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 45 Le Assemblee dei genitori - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 46 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 47 Il Comitato genitori Torna Indice 1 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

bozza - sono graditi suggerimenti Premessa Il presidente del Consiglio di circolo o di istituto è chiamato a svolgere una importante funzione di impulso e coordinamento, ma per esercitare efficacemente il proprio compito deve conoscere le opportunità e prerogative riconosciute dalla legge Questa guida propone una sintesi delle norme di maggiore interesse ed offre alcuni piccoli suggerimenti Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

bozza - sono graditi suggerimenti C.O. Norme principali Le norme principali che un presidente deve conoscere sono: Il D.L.vo 297/94 La C.M. 105/75 (regolamento tipo) Il D.P.R. 275/99 (regolamento dell’autonomia) Il Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 modificato dal Decreto Interministeriale 44/01 L’O.M. 215/91 elezione OO.CC. di istituto Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Scadenze temporali delle elezioni (OM 215/91) Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi Entro il 10° giorno antecedente le votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico le richieste per le riunioni (per gli approfondimenti relativi alle elezioni si rinvia alla Guida sulle elezioni degli organi collegiali di circolo o di istituto ) Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

I Regolamenti di istituto C.O. I Regolamenti di istituto L’attività ed il funzionamento degli Organi Collegiali, per tutto quanto non previsto dalle norme, è disciplinato dai regolamenti interni delle istituzioni scolastiche L’Art. 40 del D.L.vo 297/04 prevede che in mancanza dei regolamenti d’istituto, gli Organi Collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero (C.M. 105/75) È importante pertanto che essi siano completi e rispondenti alle esigenze e di questo può e deve farsi carico il presidente Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Gratuità della funzione C.O. Gratuità della funzione (Art. 41 D.L.vo 297/94) La partecipazione agli organi collegiali è gratuita Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Nomina del Consiglio di Circolo o di istituto (Art. 34 D.L.vo 297/94; Art. 47 OM 215/91) Il consiglio di circolo o di istituto è nominato con decreto dell’ufficio scolastico regionale, salvo delega permanente al Dirigente Scolastico Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 1 Nel nostro comprensivo da anni manca il Consiglio di Istituto. Mi è stato risposto che trattandosi di uno degli istituti omnicomprensivi, che va dalle materne alle superiori, manca questo organo collegiale perché mancano delle regole. Cosa devo fare? La L. 97/94 introdusse gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Poi, con i piani di dimensionamento del DPR 233/98  si arrivò a prevedere anche istituzioni omnicomprensive come nel caso. In effetti la CM 192/00 nel dettare le istruzioni per le elezioni richiama “le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M. n. 277 del  17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di  modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento. Per quanto attiene il periodo di transizione la CM 192/00 prevede: “Gli uffici competenti nomineranno nelle scuole istituite a decorrere dal 1 settembre 2000 il commissario per l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28.5.1975 fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto”. Ciò vale “anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000”. “Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti”. Non risultano precisazioni successive, sicché occorrerebbe prospettare la questione a livello ministeriale. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità (Art. 16 O.M. 215/91) Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano ma sono eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli In sede di emanazione del decreto di nomina, i Dirigenti Scolastici e gli Uffici Scolastici, rilevata una incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 2 Posso candidarmi nel consiglio di istituto se sono già presidente in un’altra scuola? L'incompatibilità è espressamente esclusa dall'art. 16 comma 3 dell'OM 215/91 che dichiara:"Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli" Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 3 (Art. 14 e 16 OM 215/91 Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Un dipendente dell'ente locale fa parte del CdI da anni ed è stato anche componente della giunta esecutiva. Il nuovo Dirigente lo ha dichiarato l'ineleggibile. È giusto? In caso di ineleggibilità tutti gli atti cui ha partecipato andrebbero invalidati? “Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.” Il caso non rientra neanche nelle condizioni di ineleggibilità. Pertanto non si pone questione di validità delle deliberazioni che comunque divengono definitive “il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola”. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 4 (Art. 16 comma 3 OM 215/91) Può un consigliere far parte anche del Comitato Genitori? Non vi sono incompatibilità. Sono rappresentante di classe, consigliere e membro del Comitato dei Genitori. Devo dimettermi da una delle cariche? Il caso non rientra tra le cause di incompatibilità e non occorre rinunciare ad alcuna delle cariche. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 5 Il presidente del consiglio di circolo è stato eletto sindaco. Le due cariche sono compatibili? Le incompatibilità e condizioni di ineleggibilità non contemplano il caso in questione. Non sussistono preclusioni neanche per quanto attiene il diritto di elettorato attivo e passivo anche in considerazione dell’assoluta gratuità di tale funzione Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 6 (Art. 16 OM 215/91) Possono i rappresentanti in consiglio di istituto far parte di un’associazione culturale senza fini di lucro che opera nei locali scolastici, in orario extrascolastico? Non v'è incompatibilità. Il DSGA è membro del Consiglio di Istituto? Non vi sono incompatibilità? Il DSGA non fa parte di diritto del consiglio di istituto (come invece nella Giunta Esecutiva), ma potrebbe essere eletto nella componente ATA. Non ci sono incompatibilità. Un genitore marito di una insegnante può candidarsi in un Consiglio d'Istituto? Giacché trattasi di un genitore di un alunno non c'è nessuna incompatibilità anche se marito di una docente. Anche i docenti o il personale ATA possono candidarsi per entrambe le componenti se hanno figli a scuola. Dovranno solo optare per una delle due cariche sono se eletti per entrambe le categorie. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

bozza - sono graditi suggerimenti C.O. Decadenza (Art. 38 D.L.vo 297/94; Art. 51 O.M. 215/91) Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio ovvero dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 7 (Artt. 6, 50, 53 OM 215/91 Artt. 35, 37 D.L.vo 297/94 ) Una docente, membro del Consiglio di Istituto, è stata trasferita ma le liste sono esaurite. Il Consiglio di Istituto è delegittimato, non essendo più composto dal numero stabilito per legge? Si possono indire elezioni anticipatamente prima della scadenza del mandato triennale? Ci sono norme che regolano la questione o fa fede il regolamento del Consiglio di Istituto? Il regolamento è davvero molto importante ma ha una funzione residuale per quanto tutto non sia espressamente disciplinato dalle norme. Nel caso la questione è prevista e regolata dalle norme che stabiliscono che gli organi collegiali possono funzionare “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Anzi “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti. Insomma il Consiglio di Istituto non è delegittimato. ma qualora vengano a cessare per qualsiasi causa i membri degli organi collegiali di durata pluriennale si procede a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle rispettive liste. Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le stesse norme dispongono che si procede ad elezioni suppletive che possono essere indette secondo i termini stabiliti della circolare ministeriale. Ovviamente le elezioni coinvolgeranno solo la componente da integrare e dureranno in carica sino allo scadere della durata dell’organo. Torna all’indice   12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 8 (Artt. 16, 50, 53 OM 215/91 art. 38 Dlgs 297/94) Noi genitori ci siamo dimessi in blocco dal Consiglio. Cosa accadrà? Il Consiglio può deliberare purché i membri "in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti“ attraverso surroga ovvero a seguito di elezioni suppletive. Tuttavia "Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto". Questo significa che senza la componente genitori il consiglio non può funzionare. Ma le elezioni "per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. In caso di scioglimento del consiglio si nominerà un commissario straordinario. Si possono chiedere le dimissioni di un genitore dal CdI se si comporta scorrettamente? Esistono riferimenti normativi? Sono disciplinate le ipotesi di decadenza, di incompatibilità ed ineleggibilità, ed a proposito della surrogazione è prevista la generica possibilità di un membro  "dimissionario" ma in assenza di diversa indicazione e disciplina deve intendersi come esercizio di un legittimo diritto di scelta . Torna all’indice   12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 9 Se un rappresentante dei genitori in Consiglio d'Istituto perde i requisiti a seguito della richiesta di nulla osta del figlio ad altra scuola e non c’è la possibilità di surroga per esaurimento delle relative liste, se è passata la data indicata per il rinnovo delle rappresentanze che succede? Teoricamente dovrebbero essere indette le elezioni suppletive ma essendo decorsi i termini previsti dalla Circolare Ministeriale allora bisognerà attendere il prossimo anno ed in questo il consiglio funzionerà con una composizione incompleta. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Surroga dei Consiglieri (Art. 35 del D.L.vo 297/94 e art. 53 dell’O.M. 215/91) I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 10 (Artt. 6, 10, 50, 53 OM 215/91 Artt. 35, 37 D.L.vo 297/94 Se prima della scadenza del triennio una componente risulta incompleta a causa della decadenza di alcuni consiglieri e le liste sono esaurite, il Consiglio di Istituto può egualmente funzionare o devono indirsi le elezioni? Gli organi collegiali sono validamente costituiti “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”. Anzi “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”. Tuttavia “si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto” Se prima della scadenza del triennio vengono però a mancare dei consiglieri  si procede a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle rispettive liste. Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le norme indicate dispongono che si procede ad elezioni suppletive che coinvolgeranno la sola componente da integrare e,  "In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo". Insomma il neoeletto esaurirà il suo mandato insieme a tutti gli altri. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 11 (Artt. 52 e 53 OM 215/91) Uno dei genitori in consiglio è dimissionario e la rispettiva lista si è esaurita con impossibilità di surroga. Poiché i termini per l’indizione di nuove elezioni sono scaduti, la componente resta incompleta, si pesca dalle altre liste della stessa componente genitori o si deve procedere a nuove elezioni? “I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. (…) In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto. (… ) Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. Dunque in caso di decadenza o dimissioni: 1) si procede a sostituzione dalla stessa lista (questo per rispettare i rapporti di voto); 2) se la lista è esaurita occorre indire elezioni suppletive. Giacché le elezioni avrebbero dovuto tenersi contestualmente a quelle annuali ed il termine è già decorso, poiché il consiglio è validamente costituito “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, purché non sia completamente esaurita la componente genitori il consiglio prosegue la sua attività sino alle elezioni. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 12 (Art. 53 OM 215/91) La scuola ha indetto le elezioni suppletive per i genitori perché una delle liste ha esaurito i suoi eletti e manca al consiglio un membro di tale lista. L'altra però ha ancora candidati. E’ corretto fare egualmente nuove elezioni? “In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive”. Se un consigliere decade scegliere da un'altra lista significa non rispettare i rapporti espressi con il voto degli elettori. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Adunanze degli organi collegiali e validità delle deliberazioni (Artt. 37 e 39 D.L.vo 297/94) Le adunanze degli organi collegiali della scuola si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza Per la validità delle adunanze degli organi collegali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente La votazione è segreta solo quando relativa a persone Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 13 (Art 37 comma 2 D.L.vo 297/94 Art. 14 comma 7 del DPR 275/99 ) Se in CdI una delle componenti è incompleta per perdita dei requisiti di uno dei membri in corso anno e dopo la scadenza del termine per le suppletive, in questo caso il numero legale come si calcola? Sulla base dei componenti ancora in carica. Se in consiglio sono 18 effettivi la metà più uno dei componenti in carica. Quindi 18:2=9+1=10. Chi decide in merito alle impugnazioni delle delibere del Consiglio di circolo o di istituto? Il consiglio stesso che delibera nei termini e modalità stabilite Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 14 (Art. 396 D.L.vo 297/94, Art. 32 D.I. 44/01, Art. 16 del DPR 275/99, Art. 37 D.L.vo 297/94) Le decisioni del Consiglio di Istituto sono vincolanti oppure sono solo indicazioni che il Dirigente Scolastico nell'ambito delle sue funzioni può disattendere?  La funzione direttiva è diretta tra l'altro a: “curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto”. Il Dirigente “svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto” ed esercita le sue funzioni “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. Se ne desume che è tenuto a rispettare le delibere del Consiglio. In caso di parità di voti in Consiglio di Istituto cosa succede? L’unico voto prevalente in caso di parità è quello del presidente che in pratica “vale doppio”. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 15 (Art. 37 comma 2 Dlgs 297/94) Il numero legale richiesto per la validità delle sedute del consiglio di circolo o di istituto deve inderogabilmente essere la metà più uno dei consiglieri eletti o può essere abbassato in caso di assenze giustificate? Per la validità delle riunioni del consiglio di circolo e di istituto è richiesta dalle norme la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Né un regolamento interno potrebbe derogare ad una norma generale. Del resto il consiglio di istituto può anche essere costituito validamente senza qualcuna delle componenti ma la regolarità del suo funzionamento presuppone per la validità delle sue riunioni e deliberazioni che sia presente un congruo numero dei componenti eletti, altrimenti la collegialità perderebbe significato.  Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 16 (Art. 37 D.L.vo 297/94 , Art. 13 CM 105/75) Qual è il valore del voto degli astenuti in Consiglio? "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi". Chi si astiene non dice né sì né no e quindi il suo voto non può essere computato nel "quorum". Dunque la giurisprudenza per la maggior parte (ma non è un indirizzo unanime) assimila il voto dell'astenuto a quello nullo e lo considera voto "non validamente espresso". È normale che al primo punto dell'ordine del giorno della convocazione del C.d.C. sia scritto "lettura ed approvazione dell'ultimo verbale del Consiglio di Circolo"? Non sarebbe più giusto e corretto approvare e firmare il verbale a fine riunione, visto che per ogni punto c'è una delibera? Nel caso alla successiva riunione ci fosse qualcuno che non è più d'accordo su quanto deliberato, che succede? Quella di approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica consolidata ma presta il fianco a critiche perché In effetti potrebbero trovarsi ad approvare il verbale consiglieri assenti alla precedente seduta e viceversa. La circostanza che l’ “affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso” deve avvenire “entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni”, fa desumerne che il contenuto delle delibere è definitivo. Poiché “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta” ciò confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione successiva. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 17 (Art. 13 CM 105/75 , D.L.vo 297/94 ) Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto viene consegnato circa 10 giorni prima della successiva convocazione, è giusto? “L'affissione all'albo (della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio) deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio (...)” il che sarebbe impossibile in caso di approvazione posticipata a meno di non scindere in due tempi l’approvazione delle delibere da quella del verbale. Inserendo una norma all'interno del regolamento di istituto che disciplini il caso possono risolversi i dubbi. C'è una norma che impedisce che ai rappresentanti del Consiglio di Circolo o di Istituto di stendere un verbale delle riunioni  a cui partecipano per darne informazione agli altri genitori? Non c'è un espresso divieto ma l’obbligo di informazione è già adempiuto attraverso l'affissione, in appositi spazi della scuola, delle deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 18 Poiché molto spesso le riunioni del consiglio vengono fissate in orari incompatibile con gli impegni di lavoro, sarebbe possibile beneficiare di permessi retribuiti? Purtroppo la questione dei permessi retribuiti per i genitori che partecipano alle riunioni degli organi collegiali della scuola attende ancora di essere disciplinata. Da recenti indagini (in particolare il Progetto Ascolto) si è desunto che "tra le cause della mancata partecipazione dei genitori a scuola il 51,40% dei genitori indica la poca influenza delle famiglie sulle decisioni da adottare, il 35,30% gli impegni lavorativi, il 29,85% la mancanza di competenze su temi di carattere didattico e gestionale". Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

bozza - sono graditi suggerimenti C.O. Convocazione e seduta (C.M. 105/75) La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni Deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso che è comunque sufficiente per la regolare convocazione La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 19 (Art. 37 comma 2 Dlgs 297/94 Art. 1 CM 105/75 Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Le convocazioni del consiglio di istituto, poiché si era agli inizi di luglio, sono state inviate solo ai membri che avevano dato conferma della loro presenza. Questo vizio di forma può ridurre il quorum? Il "vizio di forma" non abbassa il quorum costitutivo, per il quale occorre la metà più uno dei componenti in carica ma si riflette sulla validità della costituzione che, però, ai sensi  può essere sanata dalla affissione della convocazione all'albo. Cioè anche in mancanza di lettera di convocazione, l'affissione della stessa all'albo regolarizza la convocazione. In ogni caso è possibile impugnare i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed il consiglio stesso delibererà  Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 20 (Art. 14 comma 7 DPR 275/99 Artt. 1, 11, 13 CM 107/75 Art.2 lett. 2 DI 28 maggio 1975) Durante il Consiglio convocato per deliberare il conto consuntivo è venuto meno il numero legale e la seduta è stata sospesa ma non aggiornata. Il giorno dopo  è stata consegnata una “nuova” convocazione “straordinaria” stabilita dopo appena 3 giorni. L’atto di convocazione non è firmato dal Presidente, non tutti i consiglieri l’hanno ricevuto secondo le modalità previste dal regolamento e non è stata affisso all’albo. Inoltre l’ordine del giorno è stato modificato e non sono decorsi gli 8 giorni previsti per la redazione del verbale della seduta. Si possono impugnare le delibere? “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo". In pratica è il consiglio stesso che dovrebbe pronunciarsi in merito. Le questioni relative alla validità delle delibere di approvazione del conto consuntivo implicano comunque le conseguenze previste dall'art. 18 del DI 44/01 . La "sospensione" per mancanza del numero legale  avrebbe dovuto anche implicare la conseguente "riconvocazione" che poteva essere effettuata anche ad horas nel corso della stessa seduta. I termini di preavviso operano di massima e quindi non sono vincolanti. Invece avrebbe dovuto rispettarsi il vostro regolamento che prevedeva la sottoscrizione dell'avviso. Così come non può difettare né la previa affissione all'albo né la sottoscrizione della convocazione da parte del presidente. Il termine di "otto giorni" è un termine massimo finale. La norma dice "entro". Se la seduta è stata sospesa e ripresa potrebbe giustificarsi la mancanza del verbale. Ma una prosecuzione della seduta impedisce l’inserimento di nuovi argomenti all’ordine del giorno. Altrimenti si tratta di nuova convocazione. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Il Consiglio di Circolo o di Istituto (Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28 maggio 1975; Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 48-53 O.M. 215/91) È composto: - Nelle scuole fino a 500 alunni: 14 componenti (Dirigente Scolastico + 6 docenti + 6 genitori/ ovvero 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA) - Nelle scuole con oltre 500 alunni: 19 componenti (Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori/ovvero 4 genitori + 4 studenti) Possono partecipare gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento Il DSGA non è componente di diritto del consiglio. Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 21 (Art. 396 D.L.vo 297/94 Art. 25 D.lgs 59/98) Se manca il Dirigente si può tenere il Consiglio di Istituto? Può il Dirigente essere sostituito dal vicario in caso di assenza? E quest'ultimo può votare? Non c'è una norma ad hoc. Il Dirigente è un "membro di diritto” con precise responsabilità e ciò rende difficile ipotizzare un consiglio in sua assenza. Il Dirigente è chiamato a: "curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto” perciò la sua presenza è imprescindibile. Questi può avvalersi “di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”. Dunque il delegato a partecipare avrà pieno diritto di voto. Il Dirigente Scolastico vota nel Consiglio di istituto? Il Dirigente Scolastico è un consigliere come gli altri anche se membro di diritto, perciò vota ed il suo voto ha lo stesso valore degli altri. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 22 (art. 8 comma 3 Dlgs 297/94) Che tipo di responsabilità giuridico-amministrativa hanno i consiglieri? Responsabilità in particolare alla materia contabile, ove soltanto è limitata la capacità degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età. Tuttavia l'attività del consiglio non è diretta alla materiale redazione dei documenti contabili che sono invece predisposti dal Dirigente e dal DSGA.   Qual è il grado di libertà d'azione per un consigliere nelle proposte e nelle iniziative per coinvolgere tutti i genitori? Le prerogative dei consiglieri sono disciplinate in primo luogo dalle norme. Ma nel determinare il grado di libertà di azione è fondamentale il regolamento di istituto. Considerati gli ampi poteri di iniziativa del consiglio di istituto è possibile portarvi le proposte dei genitori. Lo strumento maggiore di coinvolgimento è l’assemblea. Inoltre il DPR 275/99 ha riconosciuto una grande possibilità ai genitori di contribuire all’offerta formativa. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto È convocato dal presidente del consiglio di circolo o di istituto La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente scolastico Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 23 (Art. 13 CM 105/75) L’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio d'Istituto prevede dopo l'insediamento, le elezioni del presidente, la "lettura e approvazione verbale seduta precedente". Dato che nessuno di noi era presente alla riunione precedente, dovremmo astenerci? Il verbale dovrebbe comunque essere approvato lo stesso con i voti degli altri? Quella della redazione successiva del verbale è una pratica diffusa ma che si presta a critiche, vuoi per la diversa composizione vuoi per le esigenze legate alla pubblicità che non appaiono superate dalla circostanza che è solo il testo della delibera che deve essere reso pubblico.  Infatti l’affissione all’albo della copia integrale - sottoscritta e autenticata - del testo delle deliberazioni deve avvenire  entro otto giorni dalla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Dunque per il contenuto delle delibere non può essere ammessa approvazione successiva. Ma negli stessi termini anche il verbale va depositato per l’opportuna visione. Questo confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione successiva. Tuttavia il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente rispetto alla possibilità di lettura ed approvazione alla seduta successiva. Per quanto sarebbe corretta un'astensione ciò potrebbe però determinare poi la mancata approvazione del verbale Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 24 (Artt. 48, 50 OM 215/91 ) La prima convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o il Dirigente deve solo provvedere entro questo termine convocazione solo alla convocazione? Prima di allora può essere convocato il precedente consiglio? L'uso del termine "convocazione" contrapposto a quello di "seduta" lascia desumere che il dirigente entro il 20° giorno dalla proclamazione debba solo disporre la convocazione. Inoltre, nonostante l’avvenuta proclamazione dei i nuovi eletti, “Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo” Questo fa concludere che fino all'insediamento del nuovo consiglio, il dirigente possa, per quanto appaia poco opportuno, convocare quello “scaduto”. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 25 (Art. 48 dell’OM 215/91 Art. 9 CM 105/75) Chi convoca, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e dirige la prima riunione del Consiglio di Circolo o di Istituto prima della elezione del presidente? La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Dirigente. “Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente”. Se ne desume che: 1) il Dirigente Scolastico convoca la prima seduta e pertanto di essa decide l'ordine del giorno; 2) il DS presiede la seduta; 3) se prioritaria è la preliminare la nomina delle cariche “nel corso della prima seduta”, tale espressione non lascia desumere con certezza che essa debba essere dedicata esclusivamente a tale fine ma che possa discutersi anche di altri argomenti. Sarebbe opportuno che i regolamenti disciplinassero tale ipotesi. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 26 (Artt. 37 e 40 D.lgs 297/94 Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Il presidente ha dato le dimissioni. Il nostro regolamento prevede che le dimissioni devono essere accettate dal consiglio con apposita votazione. Il presidente allora ha convocato personalmente il consiglio il quale ha accettato le dimissioni. Il Dirigente però ha chiesto al vicepresidente di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente seduta ritenendo applicabile la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti normativi certi? Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono disciplinati da proprie norme che non prevedono espressamente il caso di "dimissioni" ma solo di "cessazione dalla carica" per qualsiasi causa ovvero di decadenza, prevedendo la "surrogazione". Sebbene dimissionario il presidente era evidentemente ancora in carica e ad ogni buon conto la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per la prima seduta (art. 48 OM 215/91). L’invalidità delle deliberazioni è legata soprattutto alla regolarità della costituzione. Inoltre “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche…, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola”.  Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Presidenza del Consiglio di Circolo o di Istituto È presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni Nella prima seduta di insediamento lo presiede il Dirigente Scolastico Può essere eletto anche un vice presidente che ne fa le veci in caso di assenza del presidente Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Compiti del Presidente Convoca e presiede il consiglio. La norma non ci dice chiaramente che predispone l’ordine del giorno, ma è da ritenersi implicito nella convocazione. Egli dovrà rispettare gli argomenti discussi della Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio di circolo e di istituto con facoltà di inserire anche altri punti che ritenga opportuni o gli vengano richiesti nei limiti della competenza del consiglio Affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio Il suo voto vale doppio in caso di parità nelle votazioni Per il mantenimento dell'ordine esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente o, se manca il vicepresidente, il consigliere più anziano Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 27 (Art. 42 del D.L.vo 297/94 Art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975) Il Presidente in Consiglio d'Istituto può sospendere la seduta e rinviare per ragioni di opportunità la trattazione di un argomento all’ordine del giorno? I poteri di sospensione della seduta riconosciuti al presidente riguardano essenzialmente la tutela dell'ordine pubblico (ad esempio se non è possibile l'ordinato proseguimento della seduta può sospenderla ed ordinarne la prosecuzione non pubblica). Egli dirige la seduta ma deve rispettare il principio democratico della collegialità. Il Presidente del Consiglio di Istituto può utilizzare carta intestata della scuola per effettuare comunicazioni nella sua qualità ai consiglieri, ai rappresentanti o ad altri presidenti? Il presidente del consiglio di Istituto "a) convoca e presiede il consiglio; b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso; c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate." Giacché il suo è un incarico rappresentativo elettivo istituzionale, per l’utilizzo di carta intestata, salvo il caso di iniziative deliberate dal Consiglio stesso, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Elezione del Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni Se non è presente la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica A parità di voti è eletto il più anziano di età L'elezione ha luogo a scrutinio segreto Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 28 A seguito delle dimissioni del presidente del consiglio d'istituto il vice presidente ne assume la carica a tutti gli effetti oppure si devono effettuare nuove elezioni? Il consiglio eleggerà nel proprio seno un nuovo presidente. Se il presidente ha rassegnato le dimissioni solo per la carica e non dalla qualità di consigliere, non si pone la necessità di surroga o eventuali suppletive. La nomina del vicepresidente, prevista dall'art. 8 del D.L.vo 297/94 nonché dall'art. 10 della CM 105/75 (non invece dall'OM 215/91 che all'art. 49 prevede, ove non sia presente il presidente, la sostituzione con il consigliere più anziano) ha evidentemente lo scopo di supplire ai casi di temporanea assenza o impedimento del presidente e non ha effetto automatico di "nomina successiva". Lo si trova espresso chiaramente al comma 6 dell'art. 25 del D.l.vo 297/94 a proposito del CNPI. Affinché il vicepresidente diventi presidente è necessaria la volontà dell'organo collegiale... a meno che il regolamento non abbia disposto in merito prevedendo l'automatica nomina del vicepresidente. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 29 (Artt. 35, 37, 38, 40 D.lgs 297/94  Artt. 48, 50, 51 e 53 OM 215/91 Art. 14 DPR 275/99) Il presidente ha dato le dimissioni. Il nostro regolamento prevede che esse devono essere accettate dal consiglio. Il Dirigente allora ha convocato personalmente il consiglio il quale accetta le dimissioni. Ora il Dirigente chiede al vicepresidente di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente seduta ritenendo applicabile la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti normativi certi? Nonostante "l'autonomia" delle istituzioni scolastiche certo ad esse non possono estendersi disposizioni destinate a disciplinare organismi diversi. Gli organi collegiali della scuola sono infatti normati da altre disposizioni che non disciplinano i casi di "dimissioni" ma di "cessazione dalla carica" per qualsiasi causa ovvero di decadenza, prevedendo la "surrogazione“ per cui il consiglio non decade ma continua a funzionare. Sebbene dimissionario il presidente era evidentemente ancora in carica e ad ogni buon conto la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per la prima seduta. I casi di invalidità delle deliberazioni sono legati soprattutto alla validità della costituzione. Inoltre “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche…, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola.”. Infine, per tutto quanto non previsto dalle norme sono i regolamenti della scuola che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali, Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 30 (Art. 8 D.L.vo 297/94 Art. 10 C.M. 105/75 Art. 49 OM 215/91) Per l’elezione del Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto votano solo i genitori? Il presidente del Consiglio di Circolo e di Istituto presiede l'intero consiglio e come tale deve essere riconosciuto da tutte le componenti. "Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti"; "Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal preside o dal direttore didattico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente"; “Il consiglio di circolo o di istituto … è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni”. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Durata del Consiglio di Circolo o di Istituto Il Consiglio di Circolo o di Istituto resta in carica tre anni Solo la componente studentesca si rinnova annualmente (artt. 21 e ss. O.M. 215/91) Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Competenze e Funzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto (Art. 10 D.L.vo 297/94; Art. 1 Decreto Interministeriale 28 maggio 1975; D.P.R. 275/99; Decreto Interministeriale 44/01) Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in particolare in merito a: bilancio preventivo, eventuali variazioni, conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico inventari e vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minute designazione dell'azienda o dell'istituto di credito adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo Adozione del Piano dell’Offerta Formativa Segue … Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Competenze e Funzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto Segue … adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione promozione di contatti con altre scuole o istituti Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo; criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi uso delle attrezzature e degli edifici scolastici Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono normalmente immediatamente esecutive Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Competenze in materia negoziale accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; adesione a reti di scuole e consorzi; utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; acquisto di immobili. In tali casi l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio ed il dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dallo stesso Delibera relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione di immobili; utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; acquisto ed alienazione di titoli di Stato; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali. In questi altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica. Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

bozza - sono graditi suggerimenti La Giunta Esecutiva (Artt. 8-10 D.L.vo 297/94; Art. 3 Decreto Interministeriale 28 maggio 1975) È eletta all’interno del Consiglio di Circolo o d‘Istituto È composta di diritto: dal Dirigente Scolastico, che la presiede dal DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa Sono invece eletti dal consiglio un docente, un ATA e due genitori ovvero 1 genitore ed 1 studente nella scuola secondaria di secondo grado Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché le eventuali variazioni Non ha potere deliberante, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Il Piano dell’Offerta Formativa C.O. Il Piano dell’Offerta Formativa Il DPR 275/99, il regolamento dell’autonomia, ha introdotto il POF, il Piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti Il POF rappresenta la carta di identità della scuola ed è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto Il POF è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 31 (DPR 275/99) È obbligatoria la costituzione della commissione POF? Chi la istituisce? Non è prevista espressamente. Essa rientra tra le naturali esigenze organizzative in quanto fase preparatoria del lavoro del collegio. Come tale è disposta dal Dirigente. Poiché “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa.(…)” il Consiglio di istituto può proporre l’istituzione di Commissioni miste, aperte anche alla partecipazione dei genitori. A chi compete approvare il POF? “Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto”. Dunque il consiglio definisce gli indirizzi e le scelte di gestione del amministrazione, il collegio lo elabora tenendo presenti pareri e proposte delle associazioni e degli organismi di partecipazione dei genitori ed il consiglio infine lo adotta. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 32 (DPR 275/99) Come i genitori possono contribuire nella definizione degli indirizzi generali del POF? Condividendo un regolamento di istituto che riconosca e disciplini le varie forme di partecipazione, favorendo per esempio la costituzione di un comitato genitori, che è uno strumento di collegamento indispensabile all’interno della scuola. Occorre quindi poi che l’istituzione scolastica, ed ogni presidente, preliminarmente provvedano a rilevare i bisogni in base ai quali determinare gli “ indirizzi generali per le attività della scuola”. Può essere d’esempio e costituire un prototipo l’indagine dell’IRSSAE del Veneto sulla quale poi sono stati modulati altri questionari sulla partecipazione. Sarebbe opportuno reiterare questa esperienza di monitoraggio ad ogni inizio anno ed alla fine quale verifica, possibilmente costituendo all’interno del comitato dei gruppi di lavoro che se ne occupino. Sulla base dei dati raccolta si può dare risposta alle esigenze manifestate portando queste istanze in consiglio di istituto. Per definizione il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa” e l’attività progettuale è di competenza dei docenti. Pertanto alla preliminare fase di monitoraggio per il rilevamento dei bisogni deve seguire poi quella progettuale elaborata sui dati emersi attraverso un lavoro di condivisione. Una sede idonea può essere quella delle “commissioni miste”. Vorremmo istituire una commissione mista per il POF e l’autovalutazione di istituto, come fare? E’ auspicabile che il regolamento di istituto preveda che il collegio dei docenti, chiamato ad elaborare il POF, istituisca commissioni aperte alle altre componenti della scuola indicando anche criteri e modalità per la presentazione dei progetti e le procedure di autovalutazione. La sede per la definizione del regolamento è il Consiglio di Istituto Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 33 (Art. 3, 16 DPR 275/99) Mi piacerebbe introdurre un progetto di alfabetizzazione, ma mi è stato detto che non è competenza del consiglio formulare proposte, suggerimenti e indirizzi di carattere didattico per il POF, ma solo di carattere amministrativo. Le norme riconoscono piena competenza al consiglio nell’elaborazione del POF ed anche l’opportunità ai genitori di contribuire attivamente nella proposta nel rispetto delle competenze. Il POF è predisposto dalla scuola “con la partecipazione di tutte le sue componenti” ed “è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”. Proporre non significa elaborare ed attuare praticamente. Quale iniziativa possiamo proporre e condividere per la realizzazione di un collegamento? Un ottimo strumento è la predisposizione e condivisione di una scheda che contenga alcuni dati identificativi relativi alla scuola ed ai soggetti coinvolti e che possa anche essere significativa del livello di partecipazione ivi realizzato, al fine della costituzione di un’anagrafe della presenza dei genitori nei Consigli di Circolo e di Istituto e nei Comitati Genitori del comprensorio. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 34 (DPR 275/99) I genitori possono presentare un progetto da inserire nel POF? Cosa è possibile fare per favorire la formazione l’informazione e la partecipazione e creare un collegamento con le altre scuole del territorio? Certo. Rientra nelle prerogative riconosciute. Per il progetto si segnala Genitori a Scuola Investire in Formazione e Informazione Possono i genitori esprimere opinioni e sottoporre proposte riguardo al Piano dell’Offerta Formativa? Certamente. Il POF è predisposto dalla scuola “con la partecipazione di tutte le sue componenti”. Esso “è elaborato dal collegio dei docenti” sulla base di indirizzi “definiti dal consiglio di circolo o di istituto” tendendo altresì conto delle istanze del territorio nonché “delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori”. Per riscontrare il gradimento dei genitori andrebbero attivate delle procedure di monitoraggio così come previsto dalla Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7 giugno 1995). Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 35 (Art. 2 D.I. 44/01) Quando si inserisce un progetto nel POF è necessario prevedere ed indicare anticipatamente le risorse economiche necessarie a finanziarlo? “Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario”. Dunque le risorse della scuola devono essere destinate in maniera coerente al POF. “Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato “direttore”, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo”. Quindi ad ogni progetto inserito nel POF, e coerentemente nel programma, va allegata la scheda illustrativa dove deve essere indicata tra l'altro la fonte del finanziamento. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 36 (DPR 275/99 Art. 6 D.I. 44/01 ) Il POF è stato disatteso in gran parte, molte delle attività previste e delle uscite programmate non sono state. Come genitore posso chiedere al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto le motivazioni del mancato rispetto di quanto offerto nel POF? In base a quale normativa? Non è prevista espressamente una fase di verifica del POF ma la verifica e modifica del Programma annuale. Sussiste sicuramente un interesse in quanto genitore e destinatario dell’offerta, ai sensi della L 241/90, a chiedere spiegazioni. Il POF poi, in quanto "adottato dal consiglio di circolo o di istituto" è sottoposto allo stesso regime di pubblicità degli atti dell'art. 43 del D.L.vo 297/94 con l’osservanza delle "disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241". Quali sono i termini temporali della presentazione delle proposte dei genitori per l’elaborazione del P.O.F.? Non sono previste specifiche scadenze temporali ma poiché esso va consegnato alle famiglie “all’atto dell’iscrizione” le proposte dovrebbero essere presentate prima della fine dell’anno scolastico per il successivo. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

bozza - sono graditi suggerimenti C.O. La gestione contabile Il Decreto Interministeriale 44/01 detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Il programma annuale costituisce il documento contabile più importante, sulla cui base si svolge l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche, che deve essere coerente con le previsioni del POF È predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori al Consiglio d'istituto o di circolo per l’approvazione Nel programma sono indicate tutte le entrate nonché gli stanziamenti di spesa raggruppati in aggregati secondo la provenienza e la destinazione. Prevalentemente i “capitoli” di spesa sono vincolati a destinazioni specifiche. Non è vincolato quella parte del fondo di istituto costituito dai “contributi volontari” dei genitori. Normalmente una parte di questi importi va a coprire le spese per l’assicurazione per il resto è importante che il Consiglio vincoli queste somme destinandole a specifiche finalità Il DI 44/01 da altre istruzioni in materia di gestione in particolare per quanto attiene la capacità negoziale e le varie figure contrattuali in merito alle quali è previsto l’intervento del Consiglio di circolo o di Istituto Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 37 (Artt. 32-35 DI 44/01) È vero che il Dirigente Scolastico per spese inferiori a 2000 EUR ha capacità negoziale (anche in materia contrattuale) autonoma contro e/o indipendentemente dalla volontà del Consiglio?  Il dirigente ha capacità negoziale "nel rispetto delle deliberazioni del consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33". "Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate." L'attività svolta secondo deve rispettare i caratteri di pubblicità disciplinati (ad ese. messa a disposizione dei contratti nella seduta successiva, affissione all'albo, diritto di accesso). Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Programma annuale e scadenze contabili Il Programma ha una durata annuale in quanto l’esercizio finanziario della scuola coincide con l’anno solare (e quindi non con l’anno scolastico) cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre Entro il 15 dicembre il Consiglio approva il Programma, prima proposto alla Giunta, anche senza il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti entro 5 giorni prima della delibera del Consiglio. Tale termine è ordinatorio, cioè non vincolante Il 14 febbraio costituisce il termine perentorio per l’approvazione del Programma. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente Scolastico deve informare l’Ufficio Scolastico Regionale che provvede a nominare un commissario ad acta per tale adempimento Entro il 15 marzo il conto consuntivo è predisposto e sottoposto al Collegio dei revisori dei conti Entro il 30 aprile esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di istituto Se il Consiglio di istituto non delibera sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento Entro il 30 giugno il Consiglio di Circolo o di Istituto verifica le disponibilità economiche e lo stato d’attuazione del Programma Annuale al fine di apportare le necessarie modifiche Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 38 (Art. 2, 18 DI 44/01) Poiché prevede il Programma annuale deve essere approvato entro il 15 dicembre anche senza il parere dei revisori, quest’ultimo è vincolante o no? Il programma annuale può essere approvato senza il parere del revisore dei conti, entro il 15 dicembre. Dunque esso non è obbligatorio se approvato nel termine ordinatorio. Tuttavia in caso di "esercizio provvisorio" e di approvazione nel termine perentorio del 14 febbraio dovremmo concludere (giacché la norma nulla prevede) che esso dovrebbe già essere acquisito. Nulla è precisato in merito alla sua vincolanza. Invece per il conto consuntivo è necessario il pregresso parere favorevole dei revisori. Inoltre in caso di approvazione del consiglio difforme da tale parere occorre che esso sia “entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza". Qual il termine perentorio per l’approvazione del programma annuale? Il 14 febbraio Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 39 (Art.2, 6 DI 44/01) È stato convocato per il 2 luglio il CdI e tra gli argomenti all’Ordine del Giorno è inserito: verifica e modifica del Programma annuale. Sono rispettati i termini? La scadenza per la verifica del programma annuale è il 30 giugno. Al 3 luglio ancora non si provveduto alla verifica del programma, il termine del 30 giugno è da ritenersi ordinatorio o perentorio? Nell’ordine del giorno da predisporre occorre distinguere i due punti: 1. Verifica disponibilità finanziarie 2. Stato di attuazione del programma annuale oppure è sufficiente un punto unico: Verifiche e modifiche al programma? Il “termine perentorio” contraddistingue una attività, un atto che deve essere necessariamente compiuto entro il termine stesso altrimenti risulta inutile (inutiliter dato) con conseguente applicazione di sanzioni o comunque effetti sfavorevoli. E' dunque un termine di decadenza. Per il “termine ordinatorio”, invece,  non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli avendo la semplice funzione di ‘ordinare’ un’attività ed il cui mancato rispetto non comporta decadenze. Il termine del 30 giugno potrebbe qualificarsi come ordinatorio,dal momento che non vi sono previste conseguenze per il mancato rispetto. Ciò anche perché l’esercizio finanziario termina il 31 dicembre (art. 2). Tanto che il comma 5afferma che soltanto: " Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.". Ritengo sufficiente l’indicazione di un solo punto. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Pubblicità delle sedute del Consiglio di Circolo o di Istituto (Art. 42 D.L.vo 297/94) Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali secondo le modalità stabilite dal regolamento di istituto che prevede anche le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni, nonché le modalità con cui invitare rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale, della provincia, del comune o dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori quando si tratta di approfondire l'esame di problematiche del territorio che li interessino Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 40 (Art. 42 del D.L.vo 297/94 ) Per partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto occorre preavvisare il dirigente? Cosa avviene se si parla di persone e sono presenti degli spettatori? “Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142”.  “Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni”. Dunque per le modalità di ammissione e comunicazione delle riunioni bisogna sapere cosa prevede il regolamento di istituto. Se manca una norma specifica occorre proporre un'integrazione del regolamento ma intanto se le persone che chiedono di partecipare sono numerose potrebbero sorgere problemi se i locali nono sono sufficientemente capienti. Il presidente, che dirige la seduta, può chiedere al pubblico di allontanarsi. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 41 (Art. 42 del D.L.vo 297/94 ) Ho chiesto al Dirigente di poter assistere alle riunioni del Consiglio d'Istituto. Nessuna risposta mi è pervenuta ed il Consiglio si è tenuto senza preavviso in bacheca. Ho scritto al Dirigente per conoscere le motivazioni senza risposta. La partecipazione alle sedute non è disciplinata dal regolamento di istituto. Il comportamento del dirigente configura omissione di atti d'ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p.? L'ipotesi di rifiuto dell’art. 328 c.p. si realizza per un atto indebitamente rifiutato che deve essere compiuto senza ritardo per "ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità". Quella di omissione ove entro 30 giorni da una diffida l’atto non sia compiuto né siano esposte le ragioni del ritardo. Configurabile è nel caso l’ipotesi del "silenzio rifiuto" prevista dalla L 241/90 che prevede il ricorso ai rimedi amministrativi indicati dalla stessa legge e dal successivo DPR 184/06 . Viste le molteplici irregolarità: - mancanza di regolamento; - mancanza di disciplina per quanto riguarda la partecipazione alle sedute; - mancanza di adeguata pubblicità dell'avviso (che viola anche la CM 105/75) potrebbe segnalarsi la circostanza all'USR che in virtù del DPR 17/09 è chiamato a svolgere compiti di vigilanza. I genitori della commissione mensa possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto? Esiste una norma in proposito? La partecipazione alle sedute del consiglio di circolo e di istituto è disciplinata dalla legge ((Art. 42 del D.L.vo 297/94) e dal regolamento di istituto. In quanto elettori, ove non altrimenti previsto, i genitori possono chiedere di essere ammessi Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 42 (Art. 1 comma 3 CM 105/75 Art. 42 del D.L.vo 297/94 Art. 10 comma 3 lettera a) Dlgs 297/94  ) I membri della Commissione Mensa hanno chiesto di partecipare alla riunione del Consiglio di Istituto giacché si discute di argomenti di interesse comune ma il Dirigente ha ribadito che la convocazione, indirizzata anche ai Genitori della Commissione Mensa ed affissa all'albo della scuola, va consegnata solo ai Consiglieri. È regolare? I genitori della Commissione mensa possono comunque partecipare? "La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale". Pertanto la convocazione in forma scritta va inviata ai "singoli membri del consiglio", mentre per l'adempimento della convocazione è sufficiente l'affissione all'albo. Pertanto se la convocazione all'albo comprende la commissione mensa, essa è formalmente invitata. Al nostro ultimo Consiglio di Istituto hanno partecipato parecchi genitori. Il Presidente ha informato loro di rimanere in qualità di uditori salvo concedere loro la parola in virtù delle sue prerogative se pertinente ai punti in discussione, ma il Dirigente ed alcuni docenti si sono opposti sostenendo che non esiste normativa che legittimi il Presidente a riguardo. È vero? "Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale“. I compiti di presidenza sono strettamente connessi a quelli di direzione. Deliberando il regolamento ogni problema è risolto nel totale rispetto della legge. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo o di Istituto (Art. 43 D.L.vo 297/94, Art. 13 CM 105/75) Copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso è pubblicata in apposito albo della scuola L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attestando in calce ad essa la data iniziale di affissione Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 43 (Art. 43 D.L.vo 297/94 Art. 2 comma 9 D.I. 44/01 ) In qualità di genitore o di rappresentante di classe, posso richiedere i verbali dei consigli poiché non sono pubblicati all'albo? Certamente. "Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola". L’unico limite riguarda gli atti concernenti singole persone. In ogni caso “Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241”. Questo significa: 1) i verbali devono essere pubblicati all’albo; 2) la qualità di genitore e gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti del consiglio sono motivazioni sufficienti per fare istanza di accesso ai sensi della L 241/90. Bisogna motivare la domanda. Inoltre qualora si volesse estrarre copia è preferibile  dichiarare espressamente di assumersi i relativi costi (come previsto dalla L 241/90). I documenti contabili come il Programma Annuale sono atti pubblici? Certo. “Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima”. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 44 (Art. 43 D.L.vo 297/94 Art. 2 comma 9 D.I. 44/01 ) Insieme ad altre rappresentanti appena elette abbiamo chiesto notizie sul regolamento di istituto e del POF che non sono neanche esposti all’albo! Abbiamo altresì chiesto se a nostre spese potevamo farne delle fotocopie e ci è stato negato. Possiamo chiedere l’intervento del Consiglio di Istituto? È un'ottima idea coinvolgere il Consiglio di Istituto giacché è l'organo chiamato ad adottare tali documenti. Il regolamento è un documento pubblico al pari di tutti gli atti del Consiglio di istituto. “Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Inoltre non sono soggetti a pubblicazione all'albo solo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. In ogni caso. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241”. La L 241/90 ed il successivo DPR 184/06 disciplinano l’accesso e le conseguenze in caso di rifiuto.  A maggior ragione ciò vale per il POF per il quale l'art. 3 comma 5 del DPR 275/99 stabilisce che “è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione”. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Permanenza in carica del Consiglio di Circolo o di Istituto L’art. 50 dell’OM 215/91 prevede che il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati Può funzionare fino all'insediamento dei nuovi eletti, anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

bozza - sono graditi suggerimenti È importante che il presidente possa collegarsi con i rappresentanti per acquisire informazioni ma anche per favorire la partecipazione La prima assemblea con i genitori viene indetta in occasione della elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, interclasse ed intersezione la cui data viene stabilita dal Consiglio di circolo o di Istituto (OM 215/91) Pertanto è opportuno che i regolamenti prevedano, subito dopo le elezioni dei rappresentanti, l’indizione di un’assemblea di istituto per la costituzione del comitato genitori Bisogna quindi conoscere le norme che disciplinano le assemblee e la costituzione del comitato genitori Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 45 Vorrei costruire una rete di presidenti dei consigli di circolo e di istituto per condividere comuni problematiche, ma la grossa difficoltà è raggiungere i genitori poiché per questioni di privacy le scuole non mi conferiscono nessun tipo di dati. Cosa si può fare? L’idea è ottima. Purtroppo, nonostante il ruolo istituzionale svolto, non esiste una banca dati pubblica dei presidenti dei consigli di circolo/istituto e dei comitati genitori che faciliti il compito. Sebbene i nominativi degli eletti siano pubblici come previsto dall’art. 45 dell’OM 215/91 non lo sono altrettanto i loro recapiti. Si può ipotizzare una norma di regolamento che preveda per tutti gli eletti un'autorizzazione preventiva al trattamento dei dati personali per gli scopi istituzionali connessi al loro incarico, ma anche questa è una opportunità che va concretizzata.  Allo stato attuale la concreta possibilità per promuovere un incontro e contattare i presidenti presuppone un impegno diretto e richiedere preliminarmente la ricognizione delle scuole da contattare (magari inserite in un foglio xls con tutti i dati reperibili, per un ambito territoriale definito). Può essere d'aiuto l'anagrafica del Ministero. Successivamente si può contattare direttamente le scuole o telefonicamente ovvero anche via mail, spiegando l'iniziativa, rilasciando i propri dati e chiedendo che siano trasferiti ai presidenti. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Le Assemblee dei genitori C.O. Le Assemblee dei genitori (Art. 12 D.L.vo 297/94 ) Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto Se si svolgono nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati con il Dirigente Scolastico L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure di cento genitori negli istituti fino a 500 alunni, duecento negli istituti fino a 1000 alunni, trecento negli altri Il Dirigente Scolastico sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti della sezione, della classe o dell'istituto È importante che i regolamenti di istituto disciplinino questo momento di partecipazione ricordando però che il funzionamento viene invece deliberato dall’assemblea stessa Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 46 (Art. 15 del D.L.vo 297/94) Con quanto anticipo deve essere richiesta un’assemblea al dirigente? Non sono previsti termini. Bisognerà verificare cosa previsto dal regolamento di istituto e/o comunque effettuare una valutazione di carattere pratico, richiedendola con un congruo anticipo se si vuole ottenere un'idonea informazione. Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta di convocazione dell’assemblea dei genitori? Essa non può essere negata purché venga richiesta con le formalità previste dalle norme e dal regolamento. Si può tenere un’assemblea dei genitori fuori dai locali scolastici? In tal caso dovremmo comunque informare il dirigente? “Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside”. Ciò lascia intendere che esse possano tenersi anche fuori dai suddetti locali. Dovrebbe altresì desumersi che solo in tal caso via sia obbligo di previa informazione del dirigente, tuttavia è buona norma portarlo a conoscenza di un’assemblea ove si trattano i problemi della scuola Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 47 (Artt. 13 e 15 D.L.vo 297/94) La nostra scuola non dispone di locali adeguati per un’assemblea plenaria. In un primo momento abbiamo le assemblee dividendoci in due gruppi. Successivamente alla nostra insistenza per un’assemblea plenaria, ci fu risposto che potevamo svolgerla in locali esterni alla scuola ma sopportando l’onere economico. A chi spetta pagare? Il diritto di assemblea nelle sue modalità concrete di esercizio deve contemperare le esigenze legate al numero ed alla disponibilità dei locali. Per le assemblee studentesche la CM 312/79 ha stabilito che ove le scuole non dispongano "per le assemblee di istituto, di locali sufficientemente capienti", "- e sempreché gli studenti non intendano svolgere assemblee per classi parallele - potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola (...)". La circostanza che l'uso di altri locali per lo svolgimento di assemblee non debba importare oneri economici per i bilanci delle scuole è stata ribadita in una Nota del 30 gennaio 2001. Ci è stato detto che fuori dai locali scolastici si potevano svolgere per legge soltanto 4 assemblee all'anno è così?  Ciò vale per le assemblee studentesche per le quali è previsto che: - nell'orario di lezione può tenersi una assemblea di istituto al mese della durata di 2 ore; - fuori dell'orario delle lezioni può tenersi un'altra assemblea mensile. Nell'ambito delle sole assemblee di istituto che si svolgono durante l'orario scolastico ed in numero non superiore a quattro può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. Dunque il limite di quattro è relativo a questa specifica ipotesi. Torna all’indice 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

bozza - sono graditi suggerimenti C.O. Il Comitato genitori L’art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 afferma che I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto Il Comitato Genitori quindi “può” essere costituito, cioè non è un organo “necessario” ed obbligatorio ma dipende dalla volontà dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe Poiché la sua costituzione è prevista all’interno dell’art. 15 che disciplina le assemblee dei genitori si ritiene che esso vada costituito in questa sede e non alla sola presenza dei rappresentanti Essendo, così come le assemblee, un importante strumento di partecipazione e di collegamento tra i rappresentanti è importante che i regolamenti di istituto prevedano che ogni anno, successivamente alla elezione dei rappresentanti il Dirigente Scolastico indica l’assemblea dei genitori per la sua costituzione (Per gli approfondimenti relativi al comitato genitori si rinvia alla Guida per il Comitato Genitori ) Torna all’indice C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti

Il Consiglio di Circolo o di Istituto Grazie per l’attenzione Cinzia Olivieri cinzia_olivieri@yahoo.it Sportello Genitori Studenti e Scuola http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html C.O. 12.09.10 bozza - sono graditi suggerimenti