LA GESTIONE PATRIMONIALE

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LA GESTIONE PATRIMONIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Beni durevoli e di facile consumo Contributo del DSGA Rodolfo Mario SICARI

beni mobili fruttiferi; beni mobili infruttiferi; beni immobili. LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A decorrere dal 1° settembre 2000 tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 del DPR 18/6/1998 n. 233, hanno acquisito la personalità giuridica e l'autonomia, di cui all'art. 21, comma 4, della Legge 15/3/1997, n. 59. I beni in uso nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprendono: beni mobili fruttiferi; beni mobili infruttiferi; beni immobili.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Beni mobili fruttiferi. Normalmente rappresentati da titoli di Stato (BOT,CCT,ecc.), devono essere registrati in apposito registro, evidenziando le caratteristiche del titolo e il rispettivo valore nominale, con indicazione della rendita annuale, delle date di godimento dell'importo semestrale degli interessi e della scadenza per il rimborso del capitale. I beni mobili fruttiferi vengono affidati in custodia all'istituto bancario cassiere. Beni mobili infruttiferi. Sono beni acquistati o costruiti direttamente dalle scuole con i fondi dello Stato o di terzi o da questi dato in dono. Devono essere inventariati, assegnando loro un distinto numero di carico. Rientrano nel materiale mobile: le macchine, gli automezzi, il materiale didattico e scientifico, i libri, le pubblicazioni non ufficiali, purché d'interesse non effimero, i mobili delle biblioteche, dei laboratori, delle officine, dei centri meccanografici, ed i mobili d'uso. Devono anche assumersi con separati numeri di inventario gli oggetti o le pubblicazioni costituenti un unico bene (es. i libri costituenti una collana; gli oggetti contenuti in armadi di sperimentazione, ecc.). Beni immobili. I beni immobili sono rappresentati da edifici di proprietà della scuola, alla quale spetta la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e vengono presi in carico in apposito registro, che ne rilevi tutte le caratteristiche catastali. Le Istituzioni Scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Le Istituzioni Scolastiche nel proprio patrimonio annoverano anche beni concessi in uso dagli Enti locali (comuni e province) per i quali si osservano le disposizioni impartite dagli Enti medesimi. Tali beni vengono iscritti in appositi registri speciali.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE MATERIALE DI FACILE CONSUMO Si tratta di materiale che non si inventaria tipo: le pubblicazioni ed i libri acquistati per essere distribuiti agli impiegati, quali strumenti di lavoro; i libri destinati alle biblioteche degli alunni; il materiale tecnico, didattico e scientifico destinato direttamente all'insegnamento (carte geografiche, diapositive, dischi, filmine, utensili e attrezzi dei laboratori, oggetti per l'educazione fisica e per l'educazione artistica); gli oggetti fragili o di valore effimero; quelli di consumo ; quelli di cancelleria ( qualunque ne sia il prezzo) ; gli oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana ( qualunque ne sia il prezzo); Tali beni vengono iscritti nel registro generale di magazzino.

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO : L’addetto al magazzino (il magazziniere è generalmente un assistente amministrativo) cura le registrazioni delle entrate e delle uscite, verificando al momento della consegna la quantità e la qualità dei materiali ricevuti; risponde delle giacenze e della custodia del materiale I beni e le merci non sono assunti in carico nelle prescritte scritture di magazzino fino al collaudo (se dovuto) e accettati conformi Le merci saranno distribuite solo dopo l’assunzione in carico Si distribuisce generalmente la merce soggetta a scadenza più vicina L’addetto al magazzino provvederà periodicamente a rimpiazzare le scorte, verificando altresì la scadenza di quelli deteriorabili I movimenti di magazzino vanno rilevati con appositi sistemi contabili (e riscontro dei movimenti nei singoli reparti di officina o laboratorio e nella contabilità della scuola) La gestione contabile di un magazzino prevede : Il registro generale di magazzino, sul quale vengono annotate le operazioni di carico e scarico del materiale. Lo schedario dei materiali che consente una visione analitica dei movimenti di carico e scarico. I buoni di prelevamento, compilati dal responsabile dell’unità funzionale (laboratorio, ufficio) I buoni di versamento, compilato dal responsabile dell’unità funzionale (laboratorio, ufficio) per quei beni restituiti al magazzino.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE L’INVENTARIO Le istituzioni scolastiche hanno un proprio patrimonio costituito dai beni di proprietà, per le operazioni inventariali dei quali si osservano le norme previste dagli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 del Decreto n. 44/2001 (D.A. 895/2001 per la Regione Sicilia). Per utilizzare i beni a disposizione, è necessario sapere quali elementi costituiscono il patrimonio, quali caratteristiche presentano, che valore hanno. A queste esigenze risponde l'inventario. L'inventario è l'insieme delle operazioni con cui si determina il patrimonio di un Istituto Scolastico in un dato momento. Nelle scuole di ogni ordine e grado, le operazioni inventariali consistono nel tenere separati inventari, e precisamente: un inventario dei beni immobili, con le indicazioni, per ciascun bene, relative al luogo, ai connotati catastali, al valore, ecc.; un inventario dei beni mobili fruttiferi, affidati in custodia alla banca cassiera; un inventario generale del materiale mobile, in cui cronologicamente, con numerazione progressiva, vengono iscritti, descritti e valutati i beni mobili;

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DEI BENI MOBILI Per la classificazione inventariale e dei beni mobili durevoli si fa riferimento alle categorie, secondo le disposizioni del regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2002, art. 19, c. 5, che per quanto riguarda le istituzioni scolastiche prevede le seguenti categorie: categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli Uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo; categoria II: libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali (biblioteca), musei; categoria III: materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Si iscrivono nell’inventario i soli beni mobili “che non hanno carattere di beni di consumo” e “aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa” (art. 17, comma 1, Circolare Min. Tesoro n. 42/04) Onde evitare una inventariazione parziale, soprattutto in riferimento agli arredi d’ufficio, si adotta il criterio dell’ “universalità di mobili” secondo la definizione del C.C., art. 816 (“è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria”). I beni non aventi carattere di beni di consumo e di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, vanno iscritti nel cosiddetto “registro dei beni durevoli”.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE All’atto dell’acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio le caratteristiche fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione, collocazione e responsabilità vengono trascritte nei seguenti documenti: inventario generale, beni mobili "che non hanno carattere di beni di consumo" ed aventi un valore superiore a 500 Euro, IVA compresa registro dei beni durevoli , valore inferiore a 500 Euro, IVA compresa

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture predisposte su supporto cartaceo e/o informatico atte a garantirne una agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di programmazione. I registri dell’inventario devono venire totalizzati annualmente, riportando il carico precedente ed ottenendo il carico complessivo. Il totale risultante dal registro dell’inventario generale deve trovare una perfetta corrispondenza col mod. K del CONTO CONSUNTIVO. Accanto a questi inventari, e per i quali non è prescritta la compilazione dei buoni di carico, possono trovarsi inventari particolari, come ad esempio quelli per le biblioteche e gabinetti scientifici, ma anche per questi rimane fermo il principio dell'assunzione in carico, prima, nei rispettivi inventari generali.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NORME RECENTI SUGLI INVENTARI Le circolari del Ministero del Tesoro alle quali fare riferimento sono essenzialmente le seguenti: n. 42 del 30/12/2004 - n. 39 del 7/12/2005 - n. 43 del 12/2/2006 delle quali di seguito si forniscono i passi salienti da tenere in considerazione per le Istituzioni Scolastiche che devono effettuare le operazioni di tenuta e rinnovo degli inventari. Le innovazioni più significative introdotte dalla nuova normativa che possono essere assunte per analogia dalle scuole riguardano, tra l'altro: l'obbligo di iscrizione nell'inventario dei soli beni mobili "che non hanno carattere di beni di consumo" ed "aventi un valore superiore a 500 Euro, IVA compresa" (art. 17, comma 1, Circolare n. 42/04). Tuttavia, al fine di evitare che, per effetto di tale innovazione, in taluni casi, qual è quello delle dotazioni degli arredi d'ufficio, vi sia una inventariazione parziale, si è convenuto che gli stessi siano trattati alla stregua delle "universalità di mobili", secondo la definizione dell'art. 816 del C.C. Pertanto, nell'inventariare uno studio, un salotto, una postazione di lavoro informatica, ecc., si terrà conto del complesso degli elementi che li compongono e si attribuirà un numero unico d'inventario all'universalità, attribuendo agli elementi che la compongono un sottostante numero d'ordine identificativo. In tale elencazione, inoltre, dovranno essere indicati i valori dei singoli componenti, al fine di consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento degli stessi. Si rammenta che i beni non aventi carattere di beni di consumo e di valore non superiore a 500 Euro, IVA compresa, andranno iscritti nel cosiddetto registro dei beni durevoli di valore non superiore a 500 Euro, IVA compresa; il rinnovo periodico - almeno ogni cinque anni - degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni; l'applicazione, al fini dell'attribuzione del valore, del criterio dell'ammortamento, secondo le prescrizioni dell'art. 17, comma 20, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (apparecchiature di natura informatica acquisite prima dell'anno 2000), e del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 10 del D.L.vo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Principi e regole contabili" del sistema unico di contabilità economica analitica fondata su rilevazioni per centri di costo delle Pubbliche Amministrazioni (beni acquisiti a partire dall'anno 2000).

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE La custodia, la conservazione e l’utilizzazione dei beni mobili inventariati è affidata ad “agenti” responsabili costituiti da: a) consegnatario b) subconsegnatari. CONSEGNATARIO DEI BENI L'art. 24, comma 7, del Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stabilisce che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assume la responsabilità di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola. La responsabilità relativa è quella contabile che insorge quando ci si prende cura di beni e valori dell'Amministrazione Pubblica. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari. Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni: la tenuta dei registri inventariali; l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile; la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all’interno del vano stesso; la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale; i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedesi agli uffici competenti; la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IL SUBCONSEGNATARIO I subconsegnatari dei beni sono individuati con provvedimento vincolante del Dirigente Scolastico. Tale individuazione è vincolante per il DSGA. Il subconsegnatario deve provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità. Egli assume i seguenti compiti: a. la conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il suo controllo; b. il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri subconsegnatari; c. la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi affidati ad altri subconsegnatari; d. la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, e. la denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente agli uffici responsabili, di eventi dannosi fortuiti o volontari. II docente sub-consegnatario individuato dovrà provvedere alla riconsegna del materiale al DSGA anche se cesserà dall'incarico per trasferimento, per quiescenza o per qualsiasi altra causa diversa dall'avvicendamento naturale dell'incarico. La riconsegna dovrà avvenire tramite verbale.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PASSAGGI DI CONSEGNE - 1 (Art. 24 DI n. 44 dell'1/2/2001) Quando il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso agli Atti d’Ufficio, il secondo consegnato al consegnatario subentrante e il terzo posto a disposizione del consegnatario cessante.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PASSAGGI DI CONSEGNE –2 (Art. 24 DI n. 44 dell'1/2/2001) Le operazioni di cui sopra devono avvenire e concludersi entro termini molto brevi. In considerazione delle difficoltà d'ordine pratico connesse all'avvicendamento in questione, si precisa che il consegnatario subentrante può accettare con riserva il carico dei beni mobili effettuando successivamente la materiale ricognizione dei beni stessi e la conseguente formalizzazione del passaggio di consegne (cfr. CM Tesoro-RGS n. 76 del 12/12/1980). Ove la presa in carico dei beni, da parte del nuovo consegnatario, dovesse eccezionalmente avvenire con la clausola della "riserva" da sciogliersi dopo effettuata la materiale ricognizione dei beni stessi, questa dovrà essere effettuata entro un breve tempo, non superiore a 3 mesi dal giorno dell'immissione nella carica del nuovo titolare della gestione. Nella eventualità che il DSGA uscente non provveda sollecitamente alla formalizzazione della consegna dei beni inventariati, il DSGA subentrante provvederà, dopo la rituale messa in mora, alla ricognizione di tutti i beni alla presenza di due testimoni, dando tempestiva comunicazione di tale atto al Dirigente Scolastico, al DSGA uscente e, per conoscenza, all'Ufficio Scolastico Regionale competente. Nel caso di decesso del DSGA le consegne devono essere effettuate a cura dei suoi eredi, da persona da loro delegata; ove trascorra il termine di un mese senza che vi abbiano provveduto, le consegne verranno effettuate d'ufficio da persona delegata dal competente Ufficio Scolastico Regionale.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE UTILIZZO DEI BENI AL DI FUORI DELL’ISTITUTO I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, possono essere dati in consegna a DS o docenti. Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal subconsegnatario, l’utilizzatore assume il ruolo di subconsegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. Qualora l’utilizzatore non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l’Istituto, egli deve essere autorizzato per iscritto dal consegnatario ad utilizzare il bene.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICOGNIZIONE INVENTARIALE, RIVALUTAZIONE DEI BENI E RINNOVO DEGLI INVENTARI -1 Il nuovo Regolamento di contabilità (D. 44/01- D.A.895/01 per la Sicilia), all'art. 24 comma 9, prevede l'effettuazione della ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni e il rinnovo degli inventari, con la conseguente rivalutazione dei beni, almeno ogni dieci anni. Con la ricognizione inventariale si registra la reale consistenza patrimoniale in relazione alle scritture inventariali. Il Regolamento di contabilità stabilisce che tale ricognizione deve essere effettuata almeno ogni cinque anni ma non vieta che sia effettuata anche più spesso. Infatti questa va comunque effettuata: ad ogni passaggio di consegne; su iniziativa del consegnatario quando lo ritenga necessario; su richiesta degli organi di controllo.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICOGNIZIONE INVENTARIALE, RIVALUTAZIONE DEI BENI E RINNOVO DEGLI INVENTARI -2 Della ricognizione inventariale può essere incaricata una Commissione apposita composta da personale esperto della scuola che dovrà redigere il verbale di tutte le operazioni effettuate e delle risultanze ottenute. Le risultanze della ricognizione inventariale potranno evidenziare le seguenti situazioni: beni presenti e non inventariati che dovranno essere presi prontamente in carico tra le "sopravvenienze" nella categoria relativa, al valore desumibile dalla documentazione in possesso della scuola o al valore di stima; mancanza di beni previsti in inventario che dovranno essere alienati con le diverse procedure legate alla motivazione della mancanza e cioè: furto, obsolescenza, inservibilità.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICOGNIZIONE INVENTARIALE, RIVALUTAZIONE DEI BENI E RINNOVO DEGLI INVENTARI -3 Il Dirigente Scolastico in qualità di responsabile della gestione delle risorse finanziarie strumentali e dei risultati dell'Istituzione Scolastica autonoma è deputato a decidere e ad impartire istruzioni circa il rinnovo inventariale. Egli sarà supportato dal Direttore SGA che è il consegnatario dei beni e responsabile della struttura tecnico-gestionale e contabile-patrimoniale della Istituzione Scolastica. Per l'aggiornamento dei valori, seguendo sempre la Circolare n. 42/2004 si può procedere considerando quanto in essa affermato e riproposto di seguito:

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICOGNIZIONE INVENTARIALE, RIVALUTAZIONE DEI BENI E RINNOVO DEGLI INVENTARI -4 Per i beni acquistati prima del 2000, l'attribuzione dei nuovi valori è determinata sulla base del "criterio dei coefficienti" con una aliquota di deperimento pari al 10% per ogni anno, da calcolare sul valore del bene iscritto in inventario. A titolo esemplificativo si riporta una breve tabella dove il valore del bene è pari a Euro 1.000.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Decorrenza data di acquisto o data ultimo Aliquota della diminuzione di valore Detrazione annuale sul valore € Valore residuo (arr.) Coefficiente di aggiornamento (arr.) 1 10% 100 900 0,900 2 90 810 0,810 3 81 729 0,729 4 73 656 0,656 5 66 590 0,590 6 59 531 0,531 7 53 478 0,478 8 48 430 0,430 9 43 387 0,387 10 e oltre 39 348 0,348

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Per calcolare il valore dei beni in base alla suddetta tabella, si moltiplica il coefficiente di aggiornamento per il valore originario del bene, secondo la formula seguente: X = Y x V, dove Y è il coefficiente di aggiornamento, V. è il precedente valore di inventario, X è il valore da attribuire a seguito dell'aggiornamento. Esempi: 1) Si desidera conoscere il valore aggiornato di un bene mobile, non dichiarato fuori uso, acquistato nel 1996 ed iscritto in inventario per 600,00 Euro. Dal 1996 al 2005 = 9 anni X = 0,387 x 600,00 = Euro 232,2. Il bene così rivalutato, venendo ad assumere un valore inferiore a 500 Euro, non sarà incluso nel nuovo inventario. 2) Si desidera conoscere il valore aggiornato di un bene mobile, non dichiarato fuori uso, acquistato nel 1998 ed iscritto in inventario per 1.200,00 Euro. Dal 1998 al 2005 = 7 anni X = 0,478 x 1.200,00 = Euro 573,6. Il bene così rivalutato, venendo ad assumere un valore superiore a 500 Euro, sarà incluso nel nuovo inventario.

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Per i beni acquistati a partire dell'anno 2000 l'attribuzione dei nuovi valori è determinata sulla base del "criterio dell'ammortamento" annuo secondo quanto indicato sul DM del Ministero Economia e Finanze del 22/02/2004. A titolo esemplificativo si riportano alcuni valori: Bene Mobile Percentuale diminuzione annua Opere artistiche 2% Materiale bibliografico – Impianti e attrezzature 5% Mezzi di trasporto pesanti o ad uso specifico- Mobili e arredi per Ufficio, per alloggi e pertinenze, ad uso specifico 10% Macchinari per Ufficio – Mezzi di trasporto stradali leggeri - Equipaggiamento e vestiario – Strumenti musicali- Opere d’ingegno – Animali 20% Hardware 25%

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Casi particolari. I computers e le altre attrezzature del sistema informatico, acquisiti prima del 2000, andranno valutati secondo i criteri stabiliti dall’art. 17, comma 20, della Legge 15.03.1977, n. 127 che di seguito si riporta: “ai fini di quanto previsto dall’art. 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articolo 29,33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s’intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall’acquisto. Trascorso tale termine, il valore d’inventario s’intende azzerato, anche se i beni stessi risultano ancora suscettibili di utilizzazione

Modelli di inventario 1 Verbale discarico Commissione Tecnica

Modelli di inventario 2 Dichiarazione di NON negligenza D.S.G.A.

Modelli di inventario 3 Decreto eliminazione beni del DS

Modelli di inventario 4 verbale passaggio di consegne

Modelli di inventario 5 DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER SUB CONSEGNATARIO

Modelli di inventario 6 VERBALE DI CONSEGNA AL SUB CONSEGNATARIO

Modelli di inventario 7 SCHEDA DI RICOGNIZIONE BENI

FINE LA GESTIONE PATRIMONIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Beni durevoli e di facile consumo FINE Contributo del DSGA Rodolfo Mario SICARI