Diritto di cronaca e diffamazione in Internet Roberto Capra
Diritto di cronaca Ha il suo fondamento nell’art 21 cost. in quanto libera manifestazione del pensiero Si distingue da altre forme espressive perché narrazione di fatti che si rivolge alla collettività Posizione di privilegio rispetto ad altri diritti: prevale sul diritto del singolo individuo purché quanto narrato sia di interesse pubblico e rispetti certi limiti E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Diritto di cronaca I 3 requisiti devono coesistere. Questi limiti sono stati indicati dalla Cass. Con la sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984: Verità dei fatti oggettiva o putativa Interesse pubblico della notizia La continenza formale, cioè la corretta e civile esposizione dei fatti I 3 requisiti devono coesistere. E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Diritto di cronaca È riconosciuto a chiunque, non solo al giornalista Anche un «blogger» o chi scrive un volantino distribuito al pubblico può esercitare questo diritto Il diritto di critica (purché fatta con i dovuti modi) rientra nel diritto di cronaca E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Diritto di cronaca e Internet I limiti a questo diritto non vengono meno su Internet “I requisiti della rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza, costituiscono condizione essenziale per l’esercizio del diritto di critica e di cronaca, e devono pertanto essere rispettati anche per le informazioni diffuse tramite Internet, salvo incorrere, nel caso contrario, nelle sanzioni previste per il reato di diffamazione”. (V sez. penale Corte di Cassazione n. 31392 del 25/07/2008) E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Diffamazione in Internet Reato aggravato ai sensi dell’art 595 c.p. III comma Internet è considerato un mezzo particolarmente potente Diffusione istantanea, su scala mondiale. Non necessariamente il reato cessa con l’oscuramento del sito Web in questione, in quanto i dati sono riproducibili virtualmente all’infinito E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Diritto di cronaca e diffamazione Confine molto labile, soprattutto in caso di esercizio del diritto di critica da parte di un consumatore: un consumatore che definisca un commerciante “ladro” o “truffatore” per un ritardo di consegna commetterà il reato di diffamazione a mezzo Internet in quanto ha già degli strumenti per tutelarsi in sede civile contro gli eventuali inadempimenti contrattuali. Tuttavia…. E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Diritto di cronaca e diffamazione “non integra il reato di diffamazione la condotta del condomino che definisce pubblicamente latitante e incompetente l'amministratore di condominio; nella specie, infatti, sussiste la scriminante del diritto di critica” (V sez. penale Corte di Cassazione, n. 3372 del 10/11/2011) In questo caso il condomino ha esercitato il suo diritto di controllo sull’amministratore e non ha utilizzato espressioni offensive (continenza) E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Quando non è diffamazione? Si può essere certi di rimanere fuori dall’ambito “diffamazione” anche qualora da una critica ne derivi una lesione all'eventuale prestigio altrui, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse (c.d. pertinenza), che siano rispettati i limiti dell'obiettività e della correttezza della forma espressiva (c.d. continenza) e che l'informazione sia vera e circoscritta al caso concreto, utilizzando sempre il buon senso nel raccontare il fatto (cfr. Tribunale di La Spezia, 10 aprile 2009 n. 293). E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
La diffamazione online Art 595 c.p. comma III Aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perché idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti. Perché il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico). E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
La diffamazione online È un reato istantaneo che si consuma con la "comunicazione a più persone". Trattandosi ad esempio di un forum, tale elemento si realizza con il postare il proprio messaggio e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cass. pen. Sez. V, 21/06/2006, n. 25875). Da sottolineare come si configuri anche nel caso in cui il board non fosse pubblico ma richiedesse una registrazione per leggere i messaggi. E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
La diffamazione online: imputabilità La responsabilità penale è personale, pertanto l’hosting provider che consente agli utenti di accedere ad un newsgroup non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il provider si limita a mettere a disposizione degli utenti lo "spazio virtuale" dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti (Trib. Lucca, 20/08/2007). L’autore di messaggi su forum o newsgroup che con i suoi commenti critichi prodotti o servizi, utilizzando un linguaggio educato, non denigratorio o insinuante senza la volontà e la consapevolezza di offendere, non potrà temere nessun tipo di azione legale rientrando la sua condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato costituzionale. E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Competenza per territorio del tribunale In tema di competenza per territorio nei casi di diffamazione via Internet, attesa la difficoltà di utilizzare criteri oggettivi unici, individuati secondo le regole generali dettate dagli articoli 8 e 9, comma 2°, del Cpp, come quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore, di collocazione del server, il giudice competente potrà essere individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2°, del Cpp che lo indica in quello della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 26 aprile 2011, n. 16307) E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Locus commissi delicti Il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, perché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Va ulteriormente precisato che, rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima se non impossibile individuazione, i criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore; per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 26 aprile 2011, n. 16307) E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore
Note conclusive È possibile trovare un’interessante panoramica delle massime delle sentenze della Corte di Cassazione in materia di diffamazione online sul portale «Diritto 24» http://www.diritto24.ilsole24ore.com/penale/rassegnaDiGiurisprudenza/2011/08/diffamazione-telematica-responsabilita-penale-declinata-secondo-internet-.html E' possibile utilizzare liberamente queste diapositive purché sia citato l'autore