La nuova disciplina del Collocamento e le tipologie contrattuali

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Decreto legislativo ai sensi della Legge Biagi 14 febbraio 2003 n. 30 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Transcript della presentazione:

La nuova disciplina del Collocamento e le tipologie contrattuali Incontri informativi con gli studenti delle Quinte Classi degli Istituti Secondari Superiori a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Il Collocamento Pubblico Legge 264/49 Legge 300/70 – artt. 33 e 34 Legge 56/87 Legge 223/91 Legge 608/96 artt. 9 e 9 bis D.Lgs 196/97 “Pacchetto TREU” D.Lgs 469/97 D.Lgs 297/02 a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Nei primi anni 90 l’Unione Europea chiede all’Italia la fine del monopolio pubblico del collocamento Con il D.Lgs 196/94 “cd Pacchetto TREU” si da inizio ad una “prima riforma”: nascono le agenzie di lavoro interinale, alcuni nuovi istituti quali le Borse lavoro ed i lavori di Pubblica Utilità Con il D.Lgs.n° 469/97 – la competenza dello Stato nella gestione del mercato del lavoro passa alle Regioni ed alle Province a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

La riforma delle liste del collocamento: Decreto Lgs 297/02 Gli inoccupati ed i disoccupati che intendono avvalersi del servizio pubblico devono iscriversi in apposite liste anagrafiche tenue dai Centri per l’Impiego ( scompare il libretto di lavoro); Vengono soppresse le graduatorie ordinarie ad eccezione quelle previste per i disabili e per gli avviamenti nella pubblica amministrazione; Al lavoratore iscritto nelle liste i Centri consegnano una scheda professionale contenente le esperienze professionali e quelle formative a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Decreto Lgs 276/03 “cd Legge Biagi” La nuova normativa ha comportato: a)la trasformazione dei vecchi uffici di collocamento nei “nuovi” Centri per l’impiego; b)la cessazione del monopolio del collocamento pubblico; c)l’ingresso nel mercato del lavoro di nuovi operatori (le Agenzie per il lavoro, le Università, le Camere di Commercio, gli Istituti scolastici, gli ordini professionali) a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

I Centri per l’impiego (offerta pubblica) I Centri per l'impiego offrono una serie di servizi ai lavoratori e alle imprese:       accoglienza ·         orientamento ·         incontro tra domanda e offerta di lavoro ·         preselezione ·         consulenza alle imprese ·      assistenza a persone disabili o svantaggiate a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Dlgs 181/2000 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono: a) lo stato di inoccupazione; b) lo stato di disoccupazione. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Dlgs 181/2000 Stato di inoccupazione: Si trovano in tale stato coloro che sono alla ricerca di una prima collocazione lavorativa. Fanno parte di questa categoria: i minori tra 15 e 18 anni (adolescenti); I giovani tra 19 e 25 anni, elevabili a 29 anni se in possesso di laurea. Sono inoccupati di lunga durata coloro che sono alla ricerca di prima occupazione da più di 12 mesi o da 6 mesi se giovani. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli D.Lgs 181/2000 Stato di disoccupazione: Sono disoccupati coloro che avendo perso il lavoro sono alla ricerca di una nuova attività lavorativa e disponibili ad una immediata collocazione. Sono disoccupati di lunga durata coloro che sono alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 se giovani. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Rilevazione stato di disoccupazione La condizione di inoccupazione o disoccupazione viene dichiarata dall’interessato presso il centro per l’Impiego dove si trova il domicilio del medesimo. La dichiarazione deve contenere l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, i titoli culturali e professionali posseduti e la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità concordate con i Servizi competenti a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Le Agenzie per il lavoro (offerta privata) Le Agenzie per il lavoro svolgono attività di: ·       somministrazione di lavoro ·       intermediazione ·       ricerca e selezione del personale ·  supporto alla ricollocazione professionale · collocamento a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli L’autorizzazione L’autorizzazione è il provvedimento con il quale lo Stato abilita operatori pubblici e privati (agenzie per il lavoro Università Camere di commercio ecc.) allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché ricollocazione professionale a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli L’accreditamento L’accreditamento è il provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Gli altri enti che si occupano di collocamento · università pubbliche e private, comuni, camere di commercio e istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano questa attività senza finalità di lucro; ·  da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatoti di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivo nazionale del lavoro; · dall’ordine nazionale dei Consulenti del lavoro, attraverso l’iscrizione all’Albo nazionale di una fondazione o, di altro soggetto giuridico;   a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi: ·  un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale · un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Entrambi i contratti possono essere stipulati: ·         a tempo determinato ·         a tempo indeterminato La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato per: ·  servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico ·    servizi di pulizia, custodia, portineria ·    servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci ·  gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato · attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale · attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale ·    gestione di call-center · costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, ·   in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato · per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003) per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003). Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Trattamento economico e normativo I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto: alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte; alla garanzia dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali attraverso l’obbligo di solidarietà che vincola il somministratore all’utilizzatore. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

LE NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Il lavoro intermittente Il lavoro ripartito Il lavoro a tempo parziale La flessibilità rappresenta l’abbattimento delle rigidità che finora hanno regolato sia il mercato del lavoro che i singoli rapporti contrattuali. Essa permette al sistema di adattarsi ai cambiamenti ed alle trasformazioni dell’economia. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Lavoro intermittente Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per svolgere prestazioni in determinati periodi nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (individuati dal Dlgs 276/2003). Tale contratto può essere con o senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Applicazione Può essere stipulato da qualunque impresa, ad eccezione di quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994): a) con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. b) indipendentemente dal tipo di attività: con lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Retribuzione e indennità La retribuzione spettante è stabilita dai contratti collettivi di riferimento. Per i periodi di inattività, e solo nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un'indennità mensile, stabilita dai contratti collettivi, divisibile per quote orarie., e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la risposta alla chiamata. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Lavoro ripartito Il lavoro ripartito (anche chiamato job sharing) è un rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa. La solidarietà riguarda le modalità temporali di esecuzione della prestazione nel senso che i lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro. Entrambi sono direttamente e personalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Lavoro a tempo parziale Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario di lavoro normale (full-time). Il rapporto a tempo parziale può essere: · orizzontale quando la riduzione d'orario è riferita al normale orario giornaliero · verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno misto quando la riduzione dell’orario avviene in orizzontale e per un periodo in verticale a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Trattamento economico e normativo Il lavoratore part-time: ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la retribuzione, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo avvenga in maniera più che proporzionale ha diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno, quali il periodo di ferie, congedo di maternità, congedo parentale, malattia e infortunio a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Strumenti di flessibilità Rispetto alla precedente disciplina, il Dlgs 276/2003 prevede maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, lavoro straordinario e per la stipulazione di clausole flessibili o elastiche. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

I CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO E TIROCINIO Contratto di apprendistato; Contratto di inserimento; Contratto a progetto Lavoro occasionale a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Contratto di apprendistato L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta garantisce all'apprendista una formazione professionale a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Il Dlgs 276/2003 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Destinatari: apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni) apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale (conformemente alla Riforma Moratti) a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Durata L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti L'apprendistato professionalizzante può durare da 2 a 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Contratto di inserimento Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Destinatari:   ·  persone di età compresa tra 18 e 29 anni ·  disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni ·  lavoratori con più di 50 anni disoccupati · lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni · donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%) · persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Durata Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non vanno conteggiati ai fini della durata i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità. Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro). a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Trattamento economico e normativo. Il trattamento economico e normativo è quello previsto dai contratti collettivi di riferimento. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato" ovvero essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%) a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Lavoro a progetto Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di: essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Applicazione Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività. Sono previste particolari esclusioni : come rappresentanti di commercio, per attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione ad Albi, ecct a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

Trattamento economico e normativo Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Lavoro occasionale Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Destinatari ·      disoccupati da oltre un anno ·      casalinghe, studenti, pensionati ·      disabili e soggetti in comunità di recupero · lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Settori e attività: · piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap ·  insegnamento privato supplementare · piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti · realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli · collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli

a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Caratteristiche La forma del contratto è libera. Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente. E’ prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate. a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli