Corso di laurea in Economia Aziendale (A-L)

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La nuova normativa per l’Impresa Sociale
Advertisements

Le società di persone Mario Campobasso
2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dazienda. In caso di trasferimento dazienda, il rapporto di lavoro continua con.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Società semplice disposizioni generali
Società nome collettivo
Cultura di impresa Figure di imprenditore
Cultura di impresa Concetto di azienda (art. 2555) Impresa
Corso di Diritto commerciale Ottobre 2007
Il contratto di società
Società in accomandita semplice
Struttura del fenomeno organizzativo: Forme fluide di organizzazione (es. abitanti di un quartiere) Forme regolamentate in cui non emerge un autonomo centro.
1 C A R A T T E R I G E N E R A L I D E L L A S. R. L. nozione nella s.r.l., per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio le quote.
CURATORE E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f.
LIQUIDAZIONE (ART C.C.) CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
SOCIETA’ DI PERSONE società semplice attività non commerciale
La nozione generale di imprenditore
Acquisto e perdita della qualità di imprenditore
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
Il trasferimento d’azienda
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
Corso di Diritto commerciale avanzato
Atti rilevanti nellambito dei servizi pubblici 1. Atti che definiscono le prestazioni 2. Atti di assunzione del servizio 3. Contratti di servizio 3bis.
Istituzioni di diritto commerciale
ARTICOLO  2555 Nozione. [I]. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per l'esercizio dell'impresa.
Art Piccoli imprenditori
ARTICOLO 2203 Preposizione institoria.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE MASSIMO MASTROGIAGIACOMO ROBERTO PROTANI LATINA, 10 MAGGIO 2010.
Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo
L'AZIENDA I tratti distintivi.
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
L’azienda Art cod. civ. L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. la legge tutela l’unitarietà.
Classe I A – SERALE – Polo di Cutro Economia aziendale
Imprenditore e azienda
La forma giuridica dell’impresa
Imprenditore Commerciale
SOCIETA SEMPLICE S.S..
STATUTO DELL‘IMPRENDITORE COMMERCIALE
non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore
l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra:
Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscriversi nel
Impresa e azienda.
LA SOCIETA’ SEMPLICE.
Azienda nozione di azienda
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa agricola E’ IMPRENDITORE AGRICOLO CHI ESERCITA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’: COLTIVAZIONE DEL FONDO, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI E.
L’impresa societaria.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto dei Contratti Bancari.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA
1.  La legge fallimentare (Artt. 194 – 213 L.F.) prevede una speciale procedura concorsuale: la liquidazione coatta amministrativa.  Tale procedura.
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
Il piccolo imprenditore Nel cod. civ. sono considerati piccoli imprenditori :  I coltivatori diretti del fondo  gli artigiani  i piccoli commercianti.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.
L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
Università degli Studi della Tuscia DEIM Dipartimento di Economia e Impresa Anno accademico Prof. Massimo Mellaro 1.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
L’IMPREDITORE E L’IMPRESA
Transcript della presentazione:

Corso di laurea in Economia Aziendale (A-L) Prof. Niccolò Abriani Corso di laurea in Economia Aziendale (A-L)   Aula D6.007 (Mercoledì h. 16,15-17,45, Giovedì h. 10,15-13,30) Aula D6.001 (Venerdì h. 12 -13,30)

TESTI 1) Presti-Rescigno, Corso di diritto commerciale, Zanichelli, 2007 (vol. I, p. 1-66; 77-88; 249-64; 306-12) 2) Abriani (e altri), Diritto delle società, Manu-ale breve, Giuffrè, 2008

Prima Parte Imprenditore, impresa e azienda (Presti-Rescigno, Corso) Seconda Parte Diritto delle società (Abriani e a., Diritto delle società)

Date degli esami (ore 10) : Mer. 3 giugno Gio. 19 giugno Mar. 7 luglio Mer. 9 settembre Mer. 16 dicembre

Oggetto del diritto commerciale Chi nomina gli amministratori di Telecom Italia? E di Vodafone, France Télécom, Deutsche Telekom ? A chi rispondono del loro operato e chi esercita il controllo sulla loro gestione ?

Oggetto del diritto commerciale Chi nomina gli amministratori di Telecom Italia? E di Vodafone, France Télécom, Deutsche Telekom ? A chi rispondono del loro operato e chi esercita il controllo sulla loro gestione ? Possono realizzare, e a quali condizioni, operazioni nelle quali abbiano un proprio interesse ? Possono utilizzare a proprio vantaggio notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico?

Oggetto del diritto commerciale Che cosa sono i mutui subprime e per quale ragione hanno determinato il fallimento di alcune delle principali banche d’affari mondiali ? Quali sistema di controlli interni ed esterni erano operanti sulla gestione di Enron ? E quali su Parmalat ?

Oggetto del diritto commerciale Quale tutela ho se acquisto obbligazioni di una società che poi fallisce ? Posso far valere qualche pretesa sulla banca che mi ha consigliato di acquistarle ?

Oggetto (segue) Che cos’è un offerta pubblica d’acquisto (OPA), quando è obbligatorio lanciarla e perché ? TIM e Vodafone possono mettersi d’accordo per praticare le stesse tariffe ? Quale forma giuridica posso utilizzare per gestire insieme a due soci un internet caffè ? Possiamo chiamare il locale Fratelli Marx o Eddy Murphy?

Oggetto (segue) E’ lecito che una società europea commerci palloni da calcio cuciti da bambini in Pakistan ? (Sulla possibilità per ogni nazione aderente al WTO di limitare il commercio dei beni, v. art. 20 General Agreements on Tariffs and Trade - GATT; e v. anche Human rights and trade - Ufficio Alto Commissariato ONU in www.unchchr.ch)

Il diritto privato delle imprese Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa. Storicamente presenta due caratteri essenziali: a) la specialità, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri princìpi. b) la tendenza all’uniformità internazionale, per la somiglianza delle esigenze della vita economica.

“Diritto commerciale”: una plurima sineddoche Diritto delle imprese (non soltanto le imprese commerciali, ma anche quelle agricole e artigiane). Sono considerate commerciali tutte le imprese non agricole: industriali, bancarie, assicurative, di trasporto, ecc. Non soltanto diritto dell’impresa in senso stretto, ma pluralità di settori

I settori del diritto commerciale Diritto dell’impresa (nozione e statuti dell’imprenditore, contratti di impresa, azienda) b) Diritto societario (struttura organizzativa e finanziaria delle varie forme di società e relative vicende: costituzione, modificazione, estinzione) c) Diritto fallimentare (crisi delle imprese)

I settori del diritto commerciale d) Diritto industriale (segni distintivi, copyright/proprietà intellettuale, antitrust/diritto della concorrenza) e) Diritto dei mercati finanziari (v. società emittenti)

I settori del diritto commerciale f) Diritto bancario g) Diritto delle assicurazioni h) Diritto cartolare (titoli di credito) i) Diritto dei consumatori/risparmiatori l) Diritto del commercio internazionale Perché questi settori e non altri ?

Un campo tematico dell’esperienza giuridica Delimitato nei secoli dalla storia delle istituzioni economiche, politiche e sociale, che ne ha delineato progressivamente l’identità. L’espressione “diritto commerciale” designa innanzi tutto una nuova esperienza normativa: un nuovo complesso di regole di comportamento e di giudizio. Nuova rispetto a cosa ?

Il diritto commerciale è “la categoria giuridica del capitalismo” (Tullio Ascarelli) Diritto del capitalismo: Genitivo oggettivo: per l’oggetto delle norme che lo compongono (l’attività imprenditoriale) Genitivo soggettivo: per i soggetti che tali norme hanno storicamente creato, elaborato ed imposto all’intera collettività

Genesi ed evoluzione del diritto commerciale “Le capitalisme créa son droit” Georges Ripert “Il diritto commerciale è un diritto di classe, fatto da banchieri, assicuratori, industriali, rappresentanti di grandi compagnie ferroviarie, camere di commercio per altri banchieri, assicuratori, industriali” (Cesare Vivante)

Evoluzione storica del diritto commerciale: ius mercatorum L’economia basata sul commercio e la manifattura che fiorisce nei comuni italiani a partire dal XII secolo genera il bisogno di un nuovo diritto, funzionale agli interessi dei mercanti: un diritto che si alimenta di consuetudini mercantili e si caratterizza per: a) Vocazione cosmopolita: pieds poudreux, operanti nei primi bourgs delle future villes du moyen age (consuetudines delle corporazioni, poi statuti comunali) b) Stelle polari: massima facilità e sicurezza degli scambi

Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale 1) Sostituisce le regole offerte dallo ius civile di derivazione romano-giustinianea con regole più elastiche, snelle e funzionali allo sviluppo dei commerci. Principio consensualistico vs. negozi reali: superamento della traditio quale presupposto per il trasferimento della proprietà mobiliare. L’accordo è sufficiente a vincolare le parti (nel dir. romano solo emptio-venditio, locatio-conductio, mandatum) Libertà vs. solennità delle forme: l’assunzione dell’obbligazione si affranca (non solo dalla consegna della cosa o dalla redazione di un chirographum), ma anche dalla ritualità della stipulatio: il nudo patto è vincolante, ma solo se è socialmente plausibile (nozione e dottrina della causa: selezionare tra consensi vincolanti e non).

Esigenze di rapidità e sicurezza (funzionale alla formazione di flussi di domanda e di offerta della ricchezza mobiliare) Superamento del rischio di evizione connesso al regime romanistico di derivatività degli acquisti, che permetteva di rivendicare la cosa propria sino all’usucapione (ubi rem meam invenio, ibi vindico): chi acquista una cosa mobile in un contesto socio-economicamente regolare (fiera, mercato), non rischia l’evizione (regola di derivazione germanica che tende a risolvere la titolarità nell’appartenenza) “En fait de meubles la possession vaut titre” (art. 2279 Code civil 1804).

Estensione della regola “possesso vale titolo” Progressiva (ardita) trasposizione della regola alla circolazione (non delle cose, ma) dei diritti che danno accesso alle cose (insuscettibili di appartenenza). Litera cambi: ordine di corrispondere la somma ricevuta nella moneta del luogo di restituzione. Documento incorpora il diritto in esso documentato (metonimia). Circolazione (girata) – Autonomia, astrattezza, letteralità. Premessa per la nascita di mercati finanziari (dal francese “finer”: pagare a termine)

Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale Più energica tutela del creditore: - Il debitore non può ottenere dilazioni, né liberarsi mediante datio in solutum - I debiti pecuniari scaduti producono automaticamente interessi (vs. messa in mora) - Presunzione della solidarietà passiva dei debitori (addossando loro il rischio dell’inadempimento /incapienza)

Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale 2) Elabora nuovi istituti (dà veste giuridica: il diritto arriva secondo sulla realtà). Dalla litera cambi (contratto di cambio) al titolo di credito Dal contratto di prestito a cambio marittimo all’assicurazione La crisi dell’impresa: il fallimento tra sanzione del decoctor e par condicio dei creditori Considerazione unitaria del complesso aziendale – “fondaco” (trasferimento) Segni distintivi, Ausiliari, Scritture contabili. Organi di giustizia interna (Consoli)

Le fonti del diritto commerciale Consuetudini commerciali e mercantili (Consuetudo maris) Applicato solamente a coloro che esercitavano il commercio in modo regolare, in conformità agli statuti delle Corporazioni). I commercianti che avessero fatto dichiarazione solenne di adesione (professio) alla Corporazione, ottenendo l’iscrizione nella matricula mercatorum, potevano adire la magistratura mercantile (progressiva estensione: anche a chi entra in contatto con il commerciante)

Le prime forme societarie Comunione familiare (Compagnia / Società in nome collettivo) + Commenda (Colleganza) Stans- Tractarius (risicum maris ac gentis) = 2) Società in accomandita semplice (Firenze, inizio XV secolo)

Le compagnie coloniali Compagnie coloniali XVII secolo (East India Company Olandese 1602), antesignane delle moderne società di capitali: Lunga durata Autonomia patrimoniale perfetta (limitazione rischio) Articolazione in organi e riserva del potere di gestione all’organo amministrativo Ripartizione del capitale in “parti”, liberamente cedibili (shares, actions, Aktien) Straordinario strumento di raccolta del risparmio

Le compagnie coloniali Per assicurare la possibilità di mettere insieme i grandi capitali necessari allo sfruttamento delle nuove terre, il sovrano concede il privilegio di costituire società ove (tutti) i soci rischiano solo quello che hanno investito e nelle quali le quote di partecipazione all’affare sono rappresentate da titoli che possono essere scambiati. La ricchezza investita non viene immobilizzata sino al termine dell’affare, ma può essere liquidata in ogni momento, senza influire sul capitale della società

Le società per azioni La nuova forma societaria (Company, Aktiengesellschaft, Société anonyme, Sociedad anonima, Società anonima) “Un istituto ammirevolmente adatto alla struttura sociale del Settecento, un secolo aristocratico ma pronto alle iniziative commerciali, perché grazie ad esso il magnate agrario, pur non assumendo la figura allora aborrita di “commerciante”, poteva incontrarsi nel Board con l’uomo della City e agire di comune accordo, così che l’influenza politica dell’uno si congiungesse all’ingegno affaristico dell’altro” (Trevelyan)

Nascita delle borse valori (e le prime “bolle”) Londra, Bruges, Anversa, Parigi “Il est plaisant voir de proposer comme but de la société anonyme la defense de l’épargne: la société anonyme n’a pas été crée pour la defendre, mais pour la conquerir” (Ripert) Primi scandali finanziari e prime reazioni: la “Bolla dei mari del Sud” e il Bubble Act (1720)

Il filtro alla responsabilità limitata (autorizzazione) La Company è uno strumento “inefficiente”, in quanto “essendo gli amministratori di tali compagnie, amministratori del denaro altrui e non del proprio, non si può mai aspettare che essi vi mettano la medesima esatta vigilanza che i membri di società di persone impiegano nella gestione per i loro fondi” (Adam Smith, Un’indagine sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni, 1775/6) Statutory or Chartered / Ordonnances Colbert

Le nuove forme societarie 4) La Società in accomandita per azioni (fièvre des commandites: Julien Sorel) 5) Le Società cooperative (I “nobili pionieri di Rochdale”: 1848) Superamento del regime dell’autorizzazione 6) La Società a responsabilità limitata (Germania, 1882: GmbH / Codice civile del 1942)

L’evoluzione storica del diritto commerciale XVI - XIX secolo: nel periodo mercantilista l’amministrazione del diritto commerciale passa ai tribunali dello Stato; con le grandi codificazioni dell’ottocento il diritto civile resta distinto dal diritto commerciale, ma quest’ultimo viene definitivamente ad essere parte dell’ordinamento giuridico statale, e non più espressione dell’autoregolamentazione di una classe Si passa ad un sistema oggettivo (“il diritto degli atti di commercio”) ed il diritto commerciale raggiunge la sua massima espansione, in quanto si applica sia agli atti “oggettivamente commerciali”, sia agli atti compiuti da ogni commerciante nell’esercizio delle sue funzioni

Espansione del diritto commerciale “Dalla nascita alla tomba, pel corteo battesimale, per la festa di nozze, per le onoranze dei morti, è sempre il codice di commercio che ormai governa l’atto del cittadino che contrae con un’impresa mercantile” (Cesare Vivante) Il diritto commerciale dei contratti e delle obbligazioni si applica tanto alla parte commerciante quanto al suo cliente (art. 54 cod. comm. 1882: c.d. “atti misti”)

Segue. L’evoluzione del diritto commerciale. Il codice civile del 1942 ha unificato il diritto commerciale ed il diritto civile in un unico codice, e l’unificazione è avvenuta nel segno del diritto commerciale, in quanto assurgono a diritto generale e comune i principi e le regole che nel sistema originario caratterizzavano la sola disciplina degli atti e delle obbligazioni commerciali.

La commercializzazione del diritto privato Non più contratti civili e commerciali, ma singole figure contrattuali, la cui disciplina trova applicazione in ogni caso, chiunque abbia concluso il contratto. Contratti che presuppongono per loro essenza la qualità di imprenditore commerciale (assicurazioni, contr.bancari, deposito nei magazzini generali) o che costituiscono oggetto di imprese commerciali (trasporto, appalto) Le società tipicamente commerciali sono rese accessibili anche per l’esercizio di attività non commerciali. La disciplina dei titoli di credito è valida in ogni caso. Sul versante processuale, scompare la distinzione tra azioni civili e commerciali.

Tipologie di imprenditori Il cod. civ. distingue diversi tipi di imprenditori in base a tre criteri di selezione: imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.) • in base all’oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.) piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.) • in base alle dimensioni imprenditore medio/grande impresa individuale • natura del soggetto impresa costituita in forma di società

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA IMPRESE INDIVIDUALI (“DITTE”): 3.514.591 (oltre 1/3 artigiane: 1.194.372) IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA: ca. 2.509.562

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA SOCIETA’ DI PERSONE 1.225.480 (oltre 1/5 artigiane: 277.341) SOCIETA’ DI CAPITALI 1.130.804

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA SOCIETA’ SEMPLICI 68.729 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 644.985 (230.170 artigiane) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: 517.605 (47.171 artigiane)

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA SOCIETA’ PER AZIONI 62.890 (5.465 uni) ca 300 quotate SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 173 SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 1.067.741 (74.629 uni)

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA SOCIETA’ COOPERATIVE 144.460 SOCIETA’ CONSORTILI 8.818 CONSORZI 20.863

La fattispecie impresa a) Il modello (la nozione generale di imprenditore: art. 2082) b) Le articolazioni del modello (artt. 2083, 2135, 2195) c) Le figure soggettive di esercizio dell’impresa (artt. 2247 ss.)

Tipologie di imprenditori Il cod. civ. distingue diversi tipi di imprenditori in base a tre criteri di selezione: imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.) • in base all’oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.) piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.) • in base alle dimensioni imprenditore medio/grande impresa individuale • natura del soggetto impresa costituita in forma di società

Fattispecie, disciplina,imputazione (à la recherche dell’imprenditore) a) Analisi della disciplina: lo statuto a1) dell’imprenditore e a2) dell’imprenditore commerciale medio-grande b) Descrizione della fattispecie impresa e delle sue articolazioni (IC, IA, PI) c) Individuazione dei destinatari della disciplina (e ricerca dei criteri di imputazione)

Fattispecie e disciplina: a) lo “statuto” dell’imprenditore Azienda Segni distintivi Concorrenza sleale Consorzi Contratti (1330, 1368, 1510, 1722, 1824; l.c.: 12)

Nuovi tasselli dello “statuto” dell’imprenditore ? Art. 140 bis Codice del consumo Azione collettiva risarcitoria Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

b) lo “statuto” dell’imprenditore commerciale Pubblicità commerciale Contabilità Fallimento e altre procedure concorsuali Rappresentanza commerciale Capacità (ma anche per le piccole imprese? v. artt. 2202, 2214, 2221)

L’impresa commerciale: nozione residuale (2083+2135) 2195 = 2082-

L’impresa commerciale: nozione residuale IC = I - (PI + IA)

La nozione generale di imprenditore Art. 2082 cod. civ. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Imprenditore - Impresa - Azienda Impresa (comportamento): esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi Imprenditore (soggetto): chi esercita tale attività Azienda (oggetto): complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).

Dall’impresa all’imprenditore Art. 2082 Definisce l’impresa, descrivendo un comportamento Attribuisce la qualifica di imprenditore a chi tiene quel comportamento

Gli “elementi” della nozione di impresa Attività pr. / sc. organizzazione economicità professionalità Art. 2082 cod. civ.

Attività… Serie di atti collegati teleologicamente da un fine unitario, rappresentato dalla produzione o dallo scambio di beni o di servizi il comportamento si presta ad essere mentalmente scomposto in una pluralità di segmenti comportamentali unitariamente pensabili in funzione di un risultato. Il risultato (lo scopo) che consente di pensare unitariamente come impresa il compimento di una molteplicità di atti giuridizamente rilevanti è identificato dall’art. 2082 come…

… di produzione o di scambio di beni o servizi Produrre beni: apprestare per un dato uso cose separandole, estraendole, trasformandole da cose preesistenti Produrre servizi: fare o astenersi dal fare per appagare un bisogno altrui (traslocare i mobili altrui, lasciare che altri usino i propri veicoli). Scambiare beni o servizi: Anche l’intermediazione nello scambio è pensabile come servizio (il commercio è annoverato nel settore del terziario)

Produzione vs. godimento NON ATTIVITA’ DI MERO GODIMENTO (esercizio del diritto soggettivo, da parte di chi si limita a consumare senza arrecare nuove utilità al sistema economico) Il proprietario di uno stabile: acquista la qualifica di imprenditore se lo utilizza per gestire un residence (unendo alla locazione una serie di servizi); non acquista la qualifica di imprenditore se si limita a concederne gli appartamenti in locazione a terzi.

Produzione e godimento Ma se si avvale di un ufficio dotato di mezzi e personale per amministrare il suo compendio immobiliare (riscuotere i canoni, partecipare alle assemblee condominiali, mantenere in stato locativo gli immobili ? E la società che investe il proprio patrimonio in partecipazioni in altre società (attività finanziaria in senso stretto) ? E la società che non soltanto investe il proprio patrimonio in partecipazioni in altre società, ma ne coordina ed orienta altresì l’azione (società holding) ?

Economicità Destinazione al mercato: non “autarchica” (oggettiva riconoscibilità della possibile destinazione al mercato) Metodo economico: modalità che consentano copertura dei costi con i ricavi (giudizio preventivo e astratto).

Attività d’impresa e scopo di lucro oggettivo soggettivo lucro metodo economico

Professionalità Serie coordinata di atti sistematica e ripetuta nel tempo: abituale (non occasionale) Non necessariamente esclusiva o principale Anche stagionale (gestione impianti di risalita o stabilimenti balneari) L’esecuzione di unico affare può essere sufficiente a far assumere la qualità di imprenditore ? Festa patronale di Piancastagnaio vs unico concerto dei Coldplay

Organizzazione L’imprenditore come organizzatore: artt. 2555 (azienda: complesso di beni organizzati) e 2083 (attività organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei suoi familiari) Coordinamento di una serie più o meno complessa dei fattori della produzione (tradizionale giustificazione del profitto)

Organizzazione Etero-organizzazione (impresa) vs. Auto-organizzazione (lavoro autonomo). Il programmatore di software è un imprenditore ? L’idraulico, l’agente di commercio ? Configura un’attività d’impresa il servizio di vigilanza prestato da un custode ? E il lavavetri?

Quale organizzazione ? Interpretazione abrogante del requisito della organizzazione ? Ma vedi art. 2083: “organizzata prevalentemente con il lavoro proprio” L. 580/1993: mentre le imprese sono obbligate ad iscriversi, le altre “attività economiche e professionali” è prevista solo la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA): modelli di attività economica e professionale non organizzati ?

Nuove frontiere dell’organizzazione Crescita del decentramento organizzativo e produttivo. Anche totale ? Produttore che non organizza mezzi propri e lavoro dipendente ma solo prestazioni altrui, contrattualmente dovute: l’organizzazione come reticolo ordinato di contratti (appalti d’opera o di servizi, somministrazioni, ecc.). Legislazione a tutela di quanti intervengono nel ciclo produttivo altrui (l. 192/1998 sulla “subfornitura nelle attività produttive”)

Nuove frontiere dell’organizzazione b) Verso una “sublimazione” telematica dell’organizzazione ? L’attività editoriale nella rete (l’autore può pubblicare testi, suoni o immagini senza bisogno di altra intermediazione che quella della rete).

Impresa illegale… Chi esercita un’impresa in violazione del divieto previsto dalla legge (p.e. dipendenti pubblici, notai, avvocati) può essere dichiarato fallito ? E chi svolga attività bancaria o servizi di investimento nei confronti del pubblico senza autorizzazione ? E chi impianti una emittenza radio-televisiva senza concessione ?

… e illecita (in senso forte) Lo “scafista”, che esercita professionalmente e con scopo di lucro un’attività di trasporto per mare di immigrati clandestini, può qualificarsi come imprenditore ? E il produttore o distributore di CD e videocassette “pirata” è destinatario dello statuto dell’imprenditore commerciale ? E la sartoria che impieghi solo manodopera clandestina ? La maîtresse può agire per concorrenza sleale contro chi le storni le dipendenti ? Può dichiararsi il suo fallimento in caso di insolvenza ?

Impresa illegale e illecita L’esercizio di un’attività d’impresa in violazione delle norme che lo subordinano ad autorizzazioni, concessioni, eccetera, impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore? NO E se è illecito l’oggetto stesso dell’attività d’impresa (ad es., sfruttamento della prostituzione)? NEMMENO: si acquista ugualmente la qualità di imprenditore, ma non ne possono derivare effetti favorevoli (nessuno può trarre vantaggi dal proprio illecito)

Verso una “disaggregazione” della disciplina Chi esercita un’attività che abbia i requisiti di cui all’art. 2082, anche se illegale (illecita in senso debole) o illecita (in senso forte): A) Resta destinatario di quella parte dello statuto dell’imprenditore che mira a tutelare gli interessi dei terzi (purché non coinvolti nell’illiceità) B) Non potrà beneficiare di quelle poste a tutela dell’imprenditore (opporre limiti iscritti nel r.i., agire in concorrenza sleale)

Impresa e professioni intellettuali Art. 2238, comma 1, cod. civ. Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II (art. 2082 ss.). In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II (collaboratori), III (rapporto di lavoro) e IV (tirocinio) del capo I del titolo II

Impresa e professioni intellettuali Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali [solo] se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa. In quanto tale inserita in una NO più complessa rilevante 2082

Portata precettiva art. 2238 A) Le norme sull’impresa non si applicano al professionista intellettuale, neanche qualora si avvalga di mezzi o ausiliari. B) L’essere libero professionista non impedisce l’applicazione del diritto dell’impresa quando l’attività libero professionale è “elemento di un’attività organizzata in forma di impresa”. C) Ma se non lo è, nessuna delle regole che costituiscono lo “statuto” dell’imprenditore gli si applica (sicché non ha senso verificare i connotati dell’attività, la dimensione organizzativa, la “natura” del servizio prodotto). L’attività libero-professionale è fenomenicamente altro dall’attività imprenditoriale ?

…ma Il sollevatore di pesi, il pugile e il calciatore sono classificati, con tutti gli artisti e gli sportivi, insieme a medici, architetti e avvocati, mentre un agente di assicurazione, che presta un servizio che comporta conoscenze deduttive e induttive non comunissime, è un imprenditore commerciale

Impresa e professioni intellettuali Attività caratterizzate dalla prevalenza del lavoro esecutivo (artisti-interpreti, il cui lavoro è del tutto infungibile) B) Attività nelle quali il lavoro del professionista è fungibile nell’ambito di una competenza tecnica media e che non potrebbero prestarsi senza organizzazione di persone e mezzi Senza costosissime apparecchiature la diagnostica moderna non si potrebbe fare, ma la TAC fatta da un certo radiologo equivale a quella fatta da collega dotato della medesima specializzazione

Una immunità antistorica ? Art. 2233, comma 2, cod. civ. Il compenso del professionista dev’essere comunque adeguato “all’importanza dell’opera e al decoro della professione” (onorario). Art. 2225 (lavoro autonomo non intellettuale) Il corrispettivo che non sia liquidato convenzionalmente o a stregua degli usi va commisurato “al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo” Ma nozione comunitaria di impresa concorrente: ordini professionali intese tra imprenditori ? Tariffe professionali decisioni di associazioni di imprese con oggetto o effetto anticompetitivo ? I professionisti possono farsi pubblicità e agire per concorrenza sleale ?

Possibili distinzioni Interposizione tra il professionista e il cliente (laboratori di analisi mediche organizzati da non medici, che si procurano le prestazioni di medici analisti sulla base di contratti di lavoro) 2) Attività nelle quali prevale il profilo commerciale su quello professionale Il farmacista fallisce?

Possibili distinzioni 3) Attività di produzione di servizi professionali [di per sé] organizzate in forma di impresa prevalenza prevalenza struttura titolare IC PI posizione posizione esecutiva di vertice Società tra professionisti

Oltre lo “statuto dell’impresa” Regolamentazione (di origine comunitaria) di produzioni di beni e servizi che prescinde dalla presenza dei requisiti dell’art. 2082 e dalle articolazioni di tale fattispecie: a) Tutela della concorrenza e del mercato (legge antitrust 287/1990) b) Contrattazione del produttore professionale di beni o servizi: “professionista”, clausole vessatorie (artt. 1469-bis ss.) e vendita di beni di consumo (art. 1519-bis ss.)

Oltre lo “statuto dell’impresa” Nuovi precetti funzionali a promuovere la competizione tra operatori e a comporre l’asimmetria di potere contrattuale tra professionisti e consumatori La loro applicazione è condizionata da comportamenti che non presentano tutti i requisiti del comportamento imprenditoriale delineati dal codice civile Polivalenza semantica del vocabolo “impresa” e consapevolezza della discontinuità del linguaggio giuridico

L’impresa comunitaria Trattati CEE e CECA: Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro struttura (individuale o societaria, con o senza personalità giuridica) Organismo economico: più imprenditori che si presentano come un unico o.e. per i rapporti che li legano fra loro Dall’“impresa” al “gruppo” di imprese

Lo “statuto” dell’impresa come 1) un “nucleo precettivo” molto denso, 2) circondato da un materiale precettivo via via più rarefatto: 1) il “nucleo” interessa un’area socialmente ed economicamente primaria di produzioni che presentano tutti i caratteri del modello codicistico dell’impresa commerciale medio-grande 2) altre regole sono condivise con produzioni che non presentano tali caratteri: 2.1) imprese non medio-grandi e/o non commerciali; 2.2) produzioni non qualificabili come imprese, perché prive di organizzazione, di professionalità o aggiudicate alla classe delle professioni liberali

L’acquisto della qualità di imprenditore l’imputazione dell’attività d’impresa inizio e fine dell’impresa capacità ed impresa i problemi:

L’imputazione dell’attività d’impresa imprenditore è il soggetto il cui nome è validamente speso nel traffico giuridico ad esempio, nel caso di esercizio dell’impresa tramite rappresentante, imprenditore diventa il rappresentato, e non il rappresentante

L’imprenditore occulto il fenomeno: un soggetto esercita un’impresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo, frequentemente nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dell’impresa. il problema: in caso di fallimento, fallisce solo il terzo o anche l’imprenditore occulto?

La teoria dell’imprenditore occulto (passaggi logici) Ai sensi dell’art. 147 1. fall. fallisce il socio occulto di società palese. quindi …. Analogicamente fallisce anche il socio occulto di società occulta. quindi …. Analogicamente fallisce anche l’imprenditore occulto, pur in assenza di vincolo societario con soggetto apparente che ne manifesta la volontà.

L’imprenditore occulto La teoria dell’imprenditore occulto (Bigiavi) faceva leva sull’originario art. 147, comma 2, l. fall., che sanciva che il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi (Soci occulti di società palese) La regola veniva estesa: a) all’ipotesi di società occulta nascosta dietro un’impresa apparentemente individuale (di cui il fallito si riveli essere socio illimitatamente responsabile) questa norma si può applicare per analogia anche al caso dell’imprenditore occulto?

Critica della teoria dell’imprenditore occulto Art 147 l. fall. dell’attività d’impresa. è valido il solo criterio formale per l’imputazione dell’attività d’impresa. inoltre, non vi è esigenza di tutelare i terzi, perché - per definizione - non possono aver fatto affidamento sul patrimonio del soggetto che è rimasto “occulto”.

Società e imprenditore occulti Il nuovo art. 147 l. fall. A) nel 4° comma ribadisce che il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi (Soci occulti di società palese) B) nel 5° comma estende la regola all’ipotesi in cui “dopo la dichiarazione di fallimento di un’impresa individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile” (Società occulta)

L’impresa “fiancheggiatrice” se non attraverso la teoria dell’imprenditore occulto, come può essere represso l’abuso degli schemi formali? Giurisprudenza: i comportamenti del socio “tiranno” (ad es. sistematico finanziamento dell’impresa) possono integrare gli estremi di un’autonoma attività d’impresa (c.d. impresa fiancheggiatrice), che fallisce in quanto tale. N.B.: Al fallimento dell’impresa fiancheggiatrice hanno titolo per partecipare solo quei soggetti che vantino crediti (es. fideiussioni) nei confronti del dominus, non verso il semplice prestanome.

Capacità e impresa L’esercizio dell’attività di impresa richiede la piena capacità di agire incompatibilità: avvocati, notai, impiegati civili Stato minori (autorizzazione alla continuazione) interdetti ed inabilitati (autorizzazione alla continuazione)

Inizio dell’impresa la qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa atti di organizzazione atti di esercizio si applicano le stesse regole per gli imprenditori individuali e per le società?

Fine dell’impresa L’esatta determinazione del giorno di cessazione dell’attività assume rilievo applicativo perché l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività. La fine dell’impresa si ha con la disgregazione del complesso aziendale, ma - per le imprese individuali non è prevista una fase di liquidazione - si fa riferimento alla cancellazione dal registro delle imprese ? O all’integrale pagamento di tutti i debitori (condizione necessaria, per la giurisprudenza, ai fini dell’estinzione della società)

Fine dell’impresa A) Il nuovo art. 10 l. fall. prevede che “gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal r.i. possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”. B) Il nuovo art. 147, comma 2 prevede che l’ex socio illimitatamente responsabile possa essere dichiarato fallito solo: B1) entro un anno dalla iscrizione dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione) o della cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione, fusione, scissione) + B2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Fine dell’impresa (art. 10) “Gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal registro delle imprese possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”. “In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la possibilità di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma”.

L’ex socio illimitatamente responsabile B) Il nuovo art. 147, comma 2 prevede che l’ex socio illimitatamente responsabile possa essere dichiarato fallito solo: B1) entro un anno dalla iscrizione B1.1) dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione) o B1.2) della cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione, fusione, scissione) + B2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata (Corte Cost., 21 luglio 2000, n. 319).

Iscrizione non seguita da cancellazione A) Presunzione relativa di attualità (della continuazione effettiva) della attività dell’impresa individuale B) Presunzione assoluta di persistenza della organizzazione di impresa svolta in forma societaria (salvo cancellazione d’ufficio)

Società irregolari La Relazione al d.lgs. n. 5/2006 Il meccanismo di cui agli artt. 10 e 147 non è in grado di operare in ordine alle imprese non iscritte, si tratti di imprenditori individuali ovvero di società irregolari: al proposito, la Relazione afferma che, nell’ipotesi di società non iscritte, “la dichiarazione di fallimento può intervenire senza limiti di tempo”

Società irregolari: fallibilità perpetua ? Atteggiamento complessivo assunto dal legislatore della riforma (ammissione al concordato preventivo anche degli imprenditori non iscritti) Solo per le imprese iscritte presunzione di esercizio dell’attività L’art. 10, 2 co., l. fall. Riconosce al principio di «effettività» il ruolo di norma residuale e di chiusura del sistema.

Società irregolari: fallibilità perpetua ? Soluzione unitaria imprese societarie e individuali non iscritte Il fallimento dell’imprenditore (individuale o collettivo) non iscritto può essere dichiarato solo entro un anno dal momento in cui si è verificata, nel caso di impresa individuale, la cessazione effettiva della attività, e rispettivamente, nell’ipotesi di società non iscritte, la disgregazione effettiva della relativa organizzazione

Le articolazioni del modello imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.) • Oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.) piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.) • Dimensioni dell’impresa imprenditore medio/grande

L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. c.d. “doppio rischio” rischio economico rischio ambientale Trattamento di favore

Le attività agricole essenziali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento): presupposto indefettibile Attività agricole e per connessione (attività che, pur essendo di per sé commerciali, vengono assorbite e non fanno assumere la qualifica di Imprenditore commerciale)

Le attività agricole essenziali Art. 2135, comma 2 cod. civ. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola, anche in assenza di sfruttamento della terra

Le attività agricole essenziali Sono attività agricole essenziali, tra le altre: - orticultura - coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivai) - floricultura allevamenti in batteria D.Lgs. 266/2001: equiparato all’impresa agricola, l’attività “estrattiva” dell’imprenditore ittico (che “esercita un’attività diretta alla cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci”)

Le attività agricole essenziali A) Nesso con il ciclo biologico + B) Irrilevanza del dato dimensionale e della forma giuridica (anche societaria) = “Compensazione” per attività che hanno ad oggetto materia vitale (non inerte) ? Surplus di rischio ? Biotecnologie e impresa agricola ?

Le attività agricole per connessione Le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale. Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Le attività agricole per connessione ma ….. si tratta di attività agricole solo a condizione che sussistano: (1) connessione soggettiva: soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali in forma di impresa e coerenti con attività conesse (salvo eccezione per cooperative e consorzi); (2) connessione oggettiva: le attività agricole conesse hanno ad oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.

Rilevanza della nozione di imprenditore agricolo A) Rilevanza “negativa”: all’imprenditore agricolo si applicano le disposizioni sull’imprenditore in generale (ad es., la disciplina della concorrenza sleale), ma non (salvo quanto si dirà in seguito con riferimento alle società): l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 cod. civ.; ma v. ora art. 2 d.lgs. n. 228/2001: valore dichiarativo); la tenuta delle scritture contabili (art. 2214 cod. civ.; ma v. obbligo documentazione a fini I.V.A. e sostegni eco.); le procedure concorsuali (artt. 2221 cod. civ. e 1 l. fall.).

Rilevanza della nozione di imprenditore agricolo B) Rilevanza “positiva”: definisce presupposto di applicazione delle norme riferite all’imprenditore agricolo (p.e. art. 18 Statuto lavoratori):

L’imprenditore commerciale art. 2195 cod. civ.: è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese chi esercita: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

I problemi interpretativi posti dalle definizioni dall’art. 2195 cod I problemi interpretativi posti dalle definizioni dall’art. 2195 cod. civ. 1) com’è interpretabile il requisito dell’industrialità? 2) ...e dell’intermediazione nella circolazione dei beni? 3) le attività di cui ai punti 3) e 4) sono sottocategorie delle prime due? 4) le attività ausiliarie di attività non commerciali (ad es. il mediatore in affari agricoli, l’agenzia di collocamento di colf) sono commerciali?

Il problema della c.d. impresa civile esiste uno “spazio vuoto” tra le imprese commerciali e quelle agricole di attività che non rientrano né nella definizione dell’art. 2135 cod.civ., né in quelle dell’art. 2195 cod.civ.? ad esempio, le imprese minerarie, che producono beni senza trasformare materie prime? NO

Il piccolo imprenditore In origine, erano dettate DUE diverse definizioni di piccolo imprenditore: Nel cod. civ.: I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei membri della famiglia (art. 2083 cod. civ.). Nella legge fallimentare: I titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’imposta di ricchezza mobile; quando è mancato l’accertamento ai fini di tale imposta sono piccoli imprenditori gli imprenditori nella cui azienda è stato investito un capitale non superiore alle lire novecentomila.

Il piccolo imprenditore nel cod. civ. a) l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa; b) il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale); c) la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa requisiti

Criteri economico-funzionali La prevalenza ex art. 2083 Criteri economico-funzionali Se l’organizzazione è funzionalmente strumentale rispetto all’attività personale dell’imprenditore, che ha carattere preminente (serve al soggetto per l’esplicazione delle sue capacità tecniche di lavoro) Piccola Impresa Se l’organizzazione ha funzione preminente, limitandosi l’imprenditore ad un’attività di coordinamento e di produzione Impresa Commerciale Medio-Grande

La prevalenza ex art. 2083 Chi crea il bene offerto in scambio: l’imprenditore o i fattori produttivi coordinati nell’impresa? L’attività dell’imprenditore ha carattere secondario o assorbente nell’impresa? Preminenza della prestazione personale del soggetto nell’organizzazione

Piccolo imprenditore ex 2083 Piccola impresa o impresa minima ? Marginalità della piccola impresa nel codice civile: coerente alla funzione svolta (subfattispecie di esonero) Altre definizioni (meno lontane dalla nozione economica di PI) ad altri fini: accesso agevolato al credito, incentivi fiscali.

Il piccolo imprenditore nella 1. fall. imposta di ricchezza mobile: soppressa nel 1974 capitale investito non superiore a Lire 900.000: dichiarato incostituzionale nel 1989 Cosa rimaneva? Società commerciali mai piccoli imprenditori, anche se in esse prevale il lavoro personale dei soci ? “Il principio deve intendersi abrogato per le società artigiane” (Corte Cost. 368/1991) “Anche le società sono qualificabili come piccole imprese, ai fini dell’esenzione dal fallimento, qualora soddisfino i requisiti di cui all’art. 2083” (Cass. 18235/2002, 20640/2004)

Riforma del diritto fallimentare (prima versione) Art. 1, 2°comma Non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) capitale investito nell’azienda superiore a 300.000 euro b) risultati l.di (media ultimi 3 anni) superiori a euro 200.000 (Aggiornamento indici Istat)

Riforma del diritto fallimentare Art. 1, 1°comma Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Art. 1, 2°comma Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Art. 1, 2°comma I limiti di cui alle lettere a) b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

L’esclusione dal fallimento delle società, anche di capitali (kleine Gesellschaften?) I limiti valgono per tutti gli imprenditori in forma individuale o collettiva

La piccola impresa collettiva (art. 1, co. 2) PARAMETRI UNITARI (rechtsformneutral): a) Società commerciali b) Società artigiane c) Imprese collettive non societarie (associazioni ed altri enti non profit)

Impresa artigiana: nozione (legge quadro 443/1985) E’ artigiana l’impresa a) esercitata dall’artigiano + b) che operi con gli scopi + c) ed entro i limiti dimensionali di cui alla legge quadro A1) Ditte artigiane + A2) Società artigiane B) Oggetto (scopo): art. 3, 1° co. oggetto (non commerciale in senso stretto) C) Limiti dimensionali: art. 4 (numero dipendenti)

Ditte e società artigiane Art. 2: 1) Svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo + 2) Assunzione della piena responsabilità dell’impresa artigiana con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione. SNC – Cooperative: Maggioranza soci 1) + Prevalenza del fattore lavoro nel processo produttivo sul capitale investito SAS: Tutti accomandatari 1) + 2) SURL: Unico socio 1) + 2) SRL: Maggioranza soci 1) + Detenzione maggioranza del capitale sociale e degli “organi deliberanti” della società

Società artigiane SNC – Cooperative (art. 3, 2° co.): - “La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo” - Prevalenza del fattore lavoro nel processo produttivo sul capitale investito (labour intensive) SAS – SURL (art. 3, 3° co.): Tutti gli accomandatari e l’unico socio devono 1) svolgere in misura prevalente il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, 2) assumendo la piena responsabilità dell’impresa artigiana, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.

Società artigiane SRL (art. 5, 3° co.): Ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all’albo provinciale l’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata (che operi nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’art. 3), “sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società”

Società artigiana a responsabilità limitata Baricentro decisionale collocato a favore della componente artigiana Detenzione della maggioranza del capitale sociale degli organi deliberanti della società: B1) Decisioni dei soci B2) Organo amministrativo

Società artigiane SRL (e SAS): Prevalenza soggettiva del lavoro personale, anche manuale, svolto nel processo produttivo dalla maggioranza dei soci s.r.l. (unico socio s.u.r.l., accomandatari s.a.s.) vs Prevalenza oggettiva del lavoro rispetto agli altri fattori del processo produttivo Denominatore comune dell’impresa artigiana (labour intensive) ?

Impresa artigiana: fattispecie e statuto In positivo: (i) provvidenze assicurative, previdenziali e tributarie e relative “…alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza tecnica, alla formazione professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l’esportazione…” (così, esemplificando i compiti regionali, l’art. 1.2. della legge quadro 443/1985); (ii) privilegio generale sui mobili (art. 2751.1 n. 5 c.c.). In negativo: (iii) statuto dell’imprenditore commerciale.

L’impresa artigiana fallisce? la l. n. 860 del 1959 definiva l’impresa artigiana con una serie di criteri al fine di individuare i destinatari di una disciplina di favore sotto il profilo creditizio, lavoristico e tributario ma la legge diceva anche che tale definizione era dettata “a tutti gli effetti di legge”, da cui il problema: anche ai fini dell’art. 2083 cod. civ. ? L’a. non falliva perché piccolo imprenditore?

Segue. L’impresa artigiana fallisce? la c.d. legge quadro sull’artigianato (l. n. 443 del 1985) ha modificato la nozione di impresa artigiana ma, soprattutto, non è più dettata “a tutti gli effetti di legge” perciò il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge sull’artigianato non basta per escludere il fallimento: - occorre valutare se siano superate le soglie indicate dall’art. 1, 2° co. l. fall. (ora, inversione dell’onere prova) - occorre valutare se sia rispettato il requisito della prevalenza dettato dall’art. 2083 cod. civ. ?

La legge quadro sull’artigianato è ancora costituzionale? Riforma del Titolo Quinto della Costituzione Dalla competenza concorrente alla concorrenza primaria delle Regioni.

L’impresa familiare N.B. art. 230-bis cod. civ. funzione dell’istituto: approntare una tutela minima ed inderogabile del lavoro familiare nell’impresa non è un’impresa collettiva, ma individuale: il titolare dell’impresa resta l’unico “imprenditore” soggetto alla relativa disciplina, salvo che sia configurabile come “società di fatto” N.B.

L’impresa familiare Art. 230-bis – 1. “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato

L’impresa familiare “Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’azienda sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi”.

L’impresa familiare 3. “Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo”.

L’impresa familiare 5. “In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732” [Diritto di prelazione del coerede nella vendita ereditaria].

L’impresa societaria impresa individuale impresa societaria impresa pubblica sotto il profilo della della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distingue

Le imprese pubbliche imprese-organo (lo Stato svolge direttamente attività d’impresa) enti pubblici economici (ora quasi tutti trasformati in s.p.a.) società a partecipazione statale tre possibili strumenti di intervento dello Stato

L’impresa societaria s.s. società non commerciale s.n.c. società di persone s.a.s. società commerciali (possono s.p.a. svolgere sia attività agricole società sia commerciali ex art. 2195 s.r.l. di capitali cod. civ.) s.a.p.a.

Impresa societaria e statuto dell’imprenditore L’applicazione alle società commerciali degli istituti della disciplina dell’impresa segue regole parzialmente diverse da quelle previste per l’imprenditore commerciale: nelle s.n.c. e nelle s.a.s. parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata (ad es., il fallimento); le società commerciali, qualunque sia l’attività svolta (dunque, anche agricola), devono iscriversi nel registro delle imprese e tenere le scritture contabili; le società commerciali tuttavia non falliscono se esercitano attività di impresa agricola ex art. 2135 c.c..

L’imprenditore “necessario” Le società sono necessariamente imprenditori? Esistono società che non svolgono attività d’impresa? art. 2247 cod. civ.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. art. 2082 cod. civ.

Attività d’impresa delle associazioni e delle fondazioni Se un’associazione o una fondazione esercita professionalmente, accanto alla propria attività istituzionale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori presupposti, può fallire? caso dell’Istituto sieroterapico milanese (Trib. Milano, 17 giugno 1994)

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Le organizzazioni private che: esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale (art. 1) senza scopo di lucro (art. 2)

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Art. 1. (Nozione). – Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private (…) che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale”.

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Art. 1, 2° co. – Beni o servizi di utilità sociale: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica, universitaria e postuniversitaria; tutela dell’ambiente e turismo sociale; valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione di servizi culturali; attività finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili; servizi strumentali ad altre imprese sociali

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Art. 1, 3° co. (Prevalenza). – L’attività può dirsi “prevalente” quando genera oltre il settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione.

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Art. 2. (Scopo). – Divieto di distribuzione di utili, e più in generale di autodestinazione dei risultati: scioglimento particolare del vincolo (art. 3, 2° co.) e dell’ente (art. 13, 3° co.). Non profit in senso soggettivo Può invece sussistere l’obiettivo del lucro in senso oggettivo (avanzo di gestione). Comunque necessario il requisito dell’economicità (2082, leggi speciali)

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Forma giuridica. – Qualsiasi forma di organizzazione privata: Enti libro I Qualsiasi tipo societario Gruppo di imprese

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Escluse (art. 1, 2° co.): Amministrazioni pubbliche Organizzazioni che erogano beni e servizi esclusivamente a favore dei propri soci, associati o partecipi

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) N.B. Quella degli enti non profit non è una categoria normativa nel nostro Paese (a differenza di ordinamenti stranieri) L’impresa sociale non è un nuovo tipo di ente diverso da quelli già previsti e regolati dall’ordinamento, ma una qualifica che gli enti di diritto privato ( del I o V libro c.c.) possono assumere.

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Disciplina a) Disciplina speciale + b) Disciplina dell’ente (tipo) + c) Statuto generale dell’impresa

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Deroghe rispetto a b) (disciplina organizzativa): Limitazione responsabilità Forma atto pubblico

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Le organizzazioni che intendono assumere la qualifica di impresa sociale devono costituirsi per atto pubblico Oggetto vincolato Denominazione Distinzione tra controllo contabile e controllo di legalità (sindaci, se oltre determinati limiti)

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Deroghe rispetto a b) (disciplina organizzativa): Limitazione responsabilità: se l’impresa sociale è dotata di un patrimonio netto di almeno ventimila euro, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio (art.6) Se però il patrimonio diminuisce per perdite di oltre un terzo del limite, rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Limitazione di responsabilità per le i.s. in bonis Fatta salva disciplina più favorevole per le i.s. organizzate in forma societaria che preveda più ampia limitazione di responsabilità

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Deroghe rispetto a c) (statuto impresa): a) Apposita sezione registro delle imprese (pubblicità dichiarativa + normativa per limitazione di responsabilità + disciplina speciale per forma giuridica) b) Tenuta scritture contabili (anche se agricole) c) In caso di insolvenza, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa

L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) Art. 15. (Procedure concorsuali). – In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3 [enti ecclesiastici e confessionali].

Lo statuto dell’imprenditore Azienda Segni distintivi Concorrenza sleale Consorzi Contratti (1330, 1368, 1510, 1722, 1824; l.c.: 12)

Lo statuto dell’imprenditore commerciale Fallimento e altre procedure concorsuali Contabilità Pubblicità Rappresentanza commerciale Capacità

Distinzione interne allo “statuto” dell’impresa commerciale Crisi e dissesto: a) delle grandi imprese (200 dipendenti + indebitamento non inferiore ai due terzi sia del totale attivo, sia dei ricavi ultimo esercizio) e b) imprese di più rilevanti dimensioni (500 dipendenti + indebitamento 300 milioni ): Amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999 e d.l. 347/2003, convertito dalla l. 39/2004)

La rappresentanza commerciale Gli ausiliari dell’imprenditore Institore Procuratori Commessi Ausiliari autonomi

La rappresentanza commerciale norme speciali rispetto alla rappresentanza in generale, in quanto il potere di rappresentanza non deriva da un atto formale di investitura ma semplicemente dalla posizione occupata da certi soggetti nella organizzazione dell’impresa. Principio generale Tutela dei terzi = Massimizzazione degli affari Agli ausiliari dell’imprenditore devono essere riconosciuti sempre i poteri di rappresentanza necessari per l’esercizio delle funzioni che vengono loro affidate

La rappresentanza commerciale Institore (art. 2203 cod. civ.); Preposto all’esercizio dell’ impresa, sede, ramo = potere generale di rappresentanza (direttore generale) Procuratori (art. 2209 cod. civ.); Funzionari con poteri decisionali autonomi in ambito più limitato Rappresentanza = Mansioni (direttore personale, acquisti) Commessi (art. 2210 cod. civ.). Diversi livelli gerarchici nell’organizzazione aziendale

L’institore Posto a capo di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa (Art. 2203) Direttore generale, Procuratore generale, Rappresentante generale Potere generale di rappresentanza, anche processuale, esteso a tutti gli atti pertinenti all’impresa (art. 2204 c.c.). Limite legale: alienaz.-ipoteche immobili, salvo autorizzazione (nella procura); Limiti convenzionali (nella procura: opponibili se iscritti) Estesi obblighi pubblicità e tenuta contabilità (art. 2205 c.c.) e sanzioni penali in caso di fallimento (art. 227 l. fall.)

La procura institoria Non fonte, ma eventuale limite ai poteri rappresentativi dell’institore. Fino a che punto è possibile limitare ? (esclusa l’assunzione di dirigenti, atti valore eccedente un certo ammontare) Pubblicità dichiarativa (art. 2206) : opponibilità dei limiti iscritti; tendenziale inopponibilità dei limiti non iscritti Limiti successivi o revoca (anche se la procura originaria non iscritta: art. 2207)

Contemplatio domini presunta L’institore che omette di spendere il nome dell’imprenditore rappresentato, resta obbligato in solido. Tuttavia, il terzo può agire anche nei confronti dell’imprenditore preponente per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa (art. 2208 c. c.: c.d. contemplatio domini presunta).

I procuratori Possono compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio di un’impresa, ma non sono preposti ad essa Non hanno autonomia, né potere direttivo, ma mansioni esecutive (spettando la gestione al titolare o all’institore) Pubblicità della procura, limitazioni e revoca (art. 2209 c.c.). Non rappresentanza processuale, non responsabilità del preponente per atti senza spendita del nome Non estensione obblighi pubblicità e tenuta contabilità e sanzioni penali in caso di fallimento

I commessi Categoria molto vasta (dal commesso viaggiatore al commesso di negozio ai camerieri…) Potere di rappresentanza per gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati (art. 2210 c.c.). Sono le mansioni che decidono il contenuto (di solito, comunemente) Non possono: Concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso (2210, ult. p.) Derogare alle condizioni generali di contratto e alle clausole stampare sui moduli d’impresa (2211)

I commessi Rappresentanza passiva (recettiva): Autorizzati a ricevere per contro dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (art. 2212) Commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa: Non possono vendere merci o esigerne il prezzo al di fuori dei locali , salvo autorizzazione (implicita nella consegna della quietanza firmata dall’imprenditore: art. 2213). Non possono concedere sconti né dilazioni né cambiare merce se vietato con appositi cartelli (2213)

La pubblicità legale Il registro delle imprese Registro pubblico (consultabile on line) Presso ogni circoscrizione di tribunale (2188, co. 2, 2196) - camere di commercio Iscrizioni / Cancellazioni (rettifiche) Ufficio del registro delle imprese Giudice delegato dal presidente del tribunale (2188, co. 2)

L’efficacia delle iscrizioni nel registro delle imprese efficacia dichiarativa: di regola l’iscrizione ha efficacia solo dichiarativa, rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell’opponibilità ai terzi dell’atto o del fatto iscritto (art. 2193); efficacia costitutiva totale: nei casi in cui l’iscrizione è necessaria perché l’atto produca effetti sia tra le parti sia nei confronti dei terzi (es.: l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali); efficacia costitutiva parziale: necessaria affinché l’atto produca effetti verso i terzi (es.: la deliberazione di riduzione del capitale sociale); efficacia normativa: presupposto per la piena applicazione di un regime (es.: le società di persone non registrate sono “irregolari”).

La pubblicità legale I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, sezione ordinaria: gli imprenditori commerciali individuali non piccoli tutte le società tranne la s.s. i consorzi tra imprenditori con attività esterna gli enti pubblici che hanno come oggetto principale una attività commerciale

La pubblicità legale (segue) I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, sezioni speciali: con effetti di pubblicità legale (come per l’iscrizione nella sezione ordinaria): - imprenditori agricoli individuali; - s.s. svolgenti attività agricola. con effetti di pubblicità notizia/certificazione anagrafica: - piccoli imprenditori commerciali; - società tra avvocati (d. lgs. 96/2001).

Obbligo di iscrizione L’iscrizione deve chiedersi entro trenta giorni dal verificarsi del fatto da iscrivere (inizio, istituzione sedi secondarie, nomina institore, cessazione dell’impresa). L’inosservanza dell’obbligo è punita con una sanzione amministrativa + (onere ai fini del concordato preventivo); Obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza relativi all’impresa il registro presso cui si è iscritti (art. 2199).

Gli atti da registrare Sono diversi a seconda del tipo di impresa; riguardano tuttavia: gli elementi di individuazione dell’imprenditore; la struttura e l’organizzazione dell’impresa, se in forma societaria (in particolare, l’atto costitutivo della società); tutte le modificazioni degli elementi suddetti.

L’efficacia delle iscrizioni nel registro delle imprese efficacia dichiarativa: di regola l’iscrizione ha efficacia solo dichiarativa, rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell’opponibilità ai terzi dell’atto o del fatto iscritto (art. 2193); efficacia costitutiva totale: nei casi in cui l’iscrizione è necessaria perché l’atto produca effetti sia tra le parti sia nei confronti dei terzi (es.: l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali); efficacia costitutiva parziale: necessaria affinché l’atto produca effetti verso i terzi (es.: la deliberazione di riduzione del capitale sociale); efficacia normativa: presupposto per la piena applicazione di un regime (es.: le società di persone non registrate sono “irregolari”).

L’iscrizione nel registro delle imprese: principi generali 1) Tassatività delle iscrizioni 2) Rapporto fra opponibilità e conoscibilità (Conoscibilità-consultabilità condizione necessaria ai fini della opponibilità) 3) Esclusività dello strumento di opponibilità 1) + 2) + 3) = Tutela dei terzi e certezza dei rapporti giuridici

Tassatività delle iscrizioni Nel r.i. possono iscriversi solo gli atti la cui iscrizione sia prevista dalla legge Ratio: esigenza di non far gravare sui terzi l’onere di consultare il registro (e le conseguenze del suo mancato assolvimento) se non nei casi legislativamente indicati. Corollari: ad eventuali iscrizioni “atipiche” non può riconoscersi l’efficacia propria di quelle tipiche (ma tutt’al più un’efficacia genericamente informativa)

Conoscibilità e opponibilità La tutela dei terzi esige che possano essere opposti solo quei fatti di cui essi possano procurarsi al conoscenza attraverso la consultazione del registro. E’ opponibile solo ciò che è conoscibile-consultabile N.B. Non rapporto biunivoco: v. pubblicità notizia, dove alla conoscibilità non si accompagna l’opponibilità

Esclusività dello strumento di opponibilità Qualora sia istituito un sistema pubblicitario che preveda uno strumento di opponibilità, chiunque intenda opporre qualcosa ai terzi deve servirsi di quello strumento, e non di altri. Nel nostro sistema, deve adempiere l’onere (oltre che obbligo) di iscrizione nel r.i. (in caso contrario, non resta che la chance di provare l’effettiva conoscenza, da parte dei terzi, del fatto che si intende opporre)

Il procedimento di iscrizione (Regolamento di attuazione – d. p. r Il procedimento di iscrizione (Regolamento di attuazione – d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) 1) Protocollazione 2) Iscrizione 3) Archiviazione

Protocollazione (art. 6 Regolamento n. 581/95) Registrazione delle domande che pervengono all’ufficio con assegnazione a ciascuna di esse di un numero progressivo che segue l’ordine cronologico di ricezione. Prima fase di un procedimento complesso il cui perfezionamento va identificato nella iscrizione Effetti: A) Terzi: non produce alcun effetto tipico della pubblicità (art. 6: “Tutti gli effetti giuridici della iscrizione decorrono dalla data di quest’ultima”). B) Imprenditore: sufficiente ad escludere la responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione (purché domanda tempestiva e “regolare”): l’art. 2194 c.c. prevede la responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione a carico di chi ometta “di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine” di legge

Dalla protocollazione all’iscrizione (art. 6 Regolamento n. 581/95) Il protocollo è uno degli strumenti dell’ufficio, al pari del registro e dell’archivio (art. 5) ed è “pubblico” (art. 23) Il numero progressivo di protocollo dev’essere comunicato per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda (art. 11, 5° co.): a) consente l’identificazione della pratica + b) determina (almeno di regola) l’ordine di iscrizione Sportello riservato alle iscrizioni “urgenti” (concordata con il Consiglio notarile) Atti di maggior “impatto sociale” Trattamento “di favore” per associati Associazione degli industriali ?

Dalla protocollazione all’iscrizione (art. 6 Regolamento n. 581/95) Principi costituzionali (parità di trattamento e imparzialità della p.a.) Profili delicati (v. ora art. 2470, 3° co. : doppia alienazione quota s.r.l.) Responsabilità risarcitoria per iscrizione “irregolare” (inosservanza dell’ordine del protocollo). Non cancellazione d’ufficio (rispetto del protocollo non è una delle “condizioni richieste dalla legge”: 2191 c.c.) “Disapplicazione” dell’iscrizione eseguita anticipatamente in caso di conflitto con colui la cui iscrizione sia stata pretermessa ?

Iscrizione e archiviazione (artt. 8 e 11 Regolamento n. 581/95) L’iscrizione (dei dati contenuti nel modello della domanda): “consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali (…) dei dati contenuti nel modello della domanda” (art. 11, 8° co.) L’archiviazione (dell’atto cui i dati contenuti nella domanda si riferiscono): “Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche” “L’immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato” (art. 8, 1 e 2° co.)

Iscrizione e archiviazione (artt. 8 e 11 Regolamento n. 581/95) Per il codice, quando la pubblicità ha ad oggetto un atto negoziale, è il negozio stesso che deve essere iscritto (2206, 2296, 2436), non la domanda che ne riproduce il contenuto. L’archivio è parte integrante del registro: quel che è archiviato è (come se fosse) iscritto = L’archiviazione è una fase essenziale dell’iscrizione e concorre alla pruduzione degli effetti propri dell’iscrizione. N.B. Tempi dell’iscrizione (10 g. dal ricevimento della domanda: art. 11, 8° co.), e tempi dell’archiviazione (manca riferimento normativo)

Le scritture contabili Funzione: L’obbligo di documentare in modo continuativo la propria attività è funzionale a precostituire uno strumento di controllo nell’interesse di quanti entrano con essi in rapporto ed acquistano, nei loro confronti, ragioni di credito. a) Interesse dei singoli creditori (prova contro l’imprenditore) b) Interesse della massa dei creditori (in caso di insolvenza dell’imprenditore): accertare la consistenza del patrimonio dell’imprenditore fallito, ricostruire il movimento dei suoi affari, scoprire atti in pregiudizio dei creditori ed eventuali sottrazioni di beni

Le scritture contabili Affidata allo stesso imprenditore: Sanzioni soltanto in caso di dissesto: Art. 217, 2° co. l. fall.: bancarotta semplice Art. 216, n. 2 l. fall.: bancarotta fraudolenta Onere per ammissione alla procedura di concordato preventivo Controlli: Interni: spa/sapa/ srl Esterni: spa aperte

Le scritture contabili i soggetti obbligati: gli imprenditori commerciali non piccoli (art. 2214, comma 3, cod. civ.); le società commerciali (anche agricole). le scritture generalmente obbligatorie (art. 2214 cod. civ.): il libro giornale (art. 2216 cod. civ.); il libro degli inventari (art. 2217 cod. civ., si chiude con il bilancio: richiamo artt. 2423 ss.); il fascicolo della corrispondenza commerciale.

Le scritture contabili Scritture “relativamente” obbligatorie : Libri sociali (art. 2421) Libri delle imprese di assicurazione principio generale: tutte le s.c. richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (solitamente: libro mastro, libro cassa, libro magazzino);

Capacità e impresa L’esercizio dell’attività di impresa richiede la piena capacità di agire Incompatibilità: avvocati, notai, impiegati civili Stato Minori (autorizzazione alla continuazione) Interdetti ed inabilitati (autorizzazione alla continuazione)

L’esercizio dell’impresa da parte di minori Genitori: 320, 5 co. “non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare” Decisione dei genitori + Parere (non vincolante) GT + Autorizzazione Tribunale b) Tutore: art. 371, n.3: Il giudice tutelare, su proposta del tutore, delibera sulla convenienza di continuare o alienare (liquidare) le aziende commerciali e sulle relative modalità e cautele. Ove il giudice stimi evidentemente utile la continuazione, il tutore deve domandare l’autorizzazione al Tribunale Proposta del tutore + Decisione del GT (modalità) + Autorizzazione Tribunale

L’esercizio dell’impresa da parte di minori c) Minore emancipato: “può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore” (art. 397)

L’esercizio dell’impresa da parte di incapaci a) Interdetti = Minori sotto tutela (art. 424) b) Inabilitati (ordinaria amministrazione vs. straordinaria amministrazione): “può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore” (art. 425).

Effetti dell’autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale a) Obblighi inerenti alla qualità di imprenditore: chi gestisce l’impresa b) Qualità di imprenditore commerciale: minore/incapace Il minore fallisce ? Tesi tradizionale (Ferrara-Corsi). V. però ora nuova legge fallimentare. L’esercizio di fatto dell’impresa compiuto senza autorizzazione (minore che occulti con raggiri la sua minore età) fa sorgere la qualità di imprenditore ?

L’azienda (art. 2555 c.c.) L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

4) per l’esercizio dell’impresa L’azienda 1) Complesso di beni 2) organizzati 3) dall’imprenditore 4) per l’esercizio dell’impresa la legge tutela l’unitarietà dell’azienda nelle vicende che ne comportano il trasferimento

Le concezioni dell’azienda concezione unitaria Valorizzazione unitarietà funzionale derivante dalla destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa= Applicazione disciplina universalità (1156, 1160, 1170) vs. concezione atomistica

Gli elementi costitutivi dell’azienda quando si può dire che un bene sia un elemento dell’azienda? L’art. 2555 cod. civ. parla di beni “organizzati dall’imprenditore” a) rileva la destinazione funzionale del bene, non il titolo giuridico in base al quale è detenuto (anche i beni non di proprietà dell’imprenditore possono far parte dell’azienda) b) Non esiste un requisito dimensionale minimo o qualitativo, se non quello che deriva dall’ “organizzazione” Impresa Azienda

Il trasferimento dell’azienda Azienda = insieme di beni potenzialmente idoneo all’esercizio di un’attività d’impresa. Capire quando si ha un’azienda è essenziale in quanto all’azienda unitariamente considerata si applicano regole particolari (e più funzionali all’imprenditore in caso di TRASFERIMENTO) Ramo d’azienda = Complesso di beni che, pur facendo parte di un insieme omogeneo più vasto, è idoneo a dar luogo a un’azienda oggettivamente autonoma sotto il profilo operativo (e v. art. 2112 c.c.)

La forma negoziale del trasferimento d’azienda art. 2556 cod. civ. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. es.: trasferimento della proprietà di un immobile (forma scritta) o conferimento d’azienda (atto pubblico)

Il divieto di concorrenza Chi aliena un’azienda deve astenersi, per un massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dall’azienda ceduta (art. 2557 cod. civ.) divisione ereditaria scioglimento di società con assegnazione dell’azienda a un socio vendita della partecipazione sociale casi controversi: il divieto si applica?

La successione nei contratti aziendali se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558, comma 1, cod. civ.) il terzo contraente può recedere: - solo per giusta causa; - comunque entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento; - rimane ferma la responsabilità dell’alienante.

La successione nei contratti aziendali Contratti che hanno carattere personale Dal punto di vista dell’alienante (e dell’acquirente) Dal punto di vista contraente ceduto ?

Disciplina negoziale del subentro nei contratti aziendali “Se non è pattuito diversamente” Intrasferibilità negoziale Pubbliche amministrazioni V. però regola imperativa art. 2112 (rapporti di lavoro subordinato)

Disciplina speciale del subentro nei contratti aziendali Contratto di lavoro subordinato Contratto di consorzio Contratto di edizione Contratto di locazione immobiliare Art. 2112 (rapporti di lavoro subordinato: continuazione imperativa) Art. 2610 (delibera di esclusione entro un mese) Art. 132 l. 633/41

Intrasmissibilità dell’autorizzazione amministrativa Inapplicabilità alle licenze delle regole sulla successione contrattuale Clausole che prevedono il subentro nelle licenze e concessioni amministrative = non opposizione e cooperazione al rilascio dell’autorizzazione a favore dell’acquirente

Contratti a carattere personale a) Infungibilità della prestazione del cedente b) Infungibilità della prestazione del contraente ceduto Casistica

La successione nei contratti aziendali Giusta causa di recesso Oggettiva: acquirente privo delle cognizioni necessarie ad eseguire il contratto Soggettiva: controversia giudiziari pendente con uno dei fornitori con cui l’alienante abbia stipulato contratto di somministrazione ancora in corso

Recesso legale per giusta causa Opera anche nell’ipotesi in cui il contratto abbia avuto un inizio di esecuzione Opera ex nunc (atto unilaterale ricettizio) ? V. però tesi Ferrara: non è un recesso in senso tecnico ma è condizione negativa della vicenda traslativa del contratto; il contratto permane (v. 2° co.: “resta ferma la responsabilità dell’alienante”)

I crediti aziendali art. 2559 La notifica al debitore ceduto o l’accettazione di questo, previste per la cessione di credito nel diritto comune (artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c.) sono “sostituite” dall’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante

I debiti aziendali (art. 2560) L’alienante è liberato dei debiti anteriori al trasferimento solo se i creditori vi consentono. Nel caso di trasferimento di aziende commerciali risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (accollo cumulativo ex lege).

I debiti e i crediti nei rapporti interni tra alienante ed acquirente dell’azienda Prevale nella dottrina più recente la tesi che i crediti ed i debiti non passano automaticamente ma solo in seguito ad un’espressa pattuizione. In mancanza di tale patto l’acquirente riceve il pagamento dei crediti anteriori al trasferimento come semplice legittimato, e paga i debiti quale garante ex lege dell’alienante, avente però diritto di rivalsa (Colombo). V. però tesi opposta: un accorto acquirente non può trascurare di esaminare i libri obbligatori, tenendo conto dei debiti nel determinare il prezzo della cessione. Debitore principale diviene pertanto il cessionario; il cedente escusso dal creditore avrà dunque azione di rivalsa nei suoi confronti (Ferrara-Corsi) V. azioni non interamente liberate (art. 2356)

I debiti aziendali (art. 2560) Esclusi i debiti previdenziali ? Esclusi quelli relativi all’imprenditore alienante Inclusi quelli relativi ai dipendenti

Usufrutto e affitto d’azienda ...esercitino l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue… …e che la conducano senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (artt. 2561 e 2562 cod. civ.) in entrambi i casi è previsto che l’usufruttuario e il locatario...

DITTA segno distintivo dell’impresa SEGNI DISTINTIVI DITTA segno distintivo dell’impresa MARCHIO segno distintivo dei prodotti/servizi INSEGNA segno distintivo dei locali

LA FUNZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI Collettori di clientela Segni distintivi dell’imprenditore che consentono di individuarlo sul mercato e di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti DITTA INSEGNA MARCHIO Collettori di clientela Favoriscono la formazione e il mantenimento della clientela Funzione comune dei segni distintivi nell’economia di mercato Contemperamento dei diversi interessi confliggenti: Interesse dell’imprenditore Interesse dei terzi

DISCIPLINA DEI SEGNI DISTINTIVI MARCHIO: DITTA: Artt. 2569-2574 c.c. R.D. 21-6-1942, n. 929 Modificato da D.lgs. 4-12-1992, n. 480 in attuazione della I Dir. CEE, armonizzazione delle legislazioni sui marchi e successive modifiche Artt. 2563-2567 c.c. INSEGNA: Art. 2568 c.c. PRINCIPI COMUNI Principio della relatività del diritto all’uso esclusivo dei segni; Requisiti di validità comuni; Trasferibilità dei segni a terzi.

Principi generali Relatività (specialità) del diritto all’uso esclusivo dei segni: Marchio: per prodotti rientranti nelle classi merceologiche indicate nella domanda di registrazione o per prodotti affini Ditta: per attività analoghe o affini Principio di unitarietà: divieto di utilizzo come ditta o insegna del segno già adottato come marchio; divieto di utilizzo come marchio del segno già adottato come ditta o insegna. Trasferimento della ditta

NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE LA DITTA NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE Requisito della verità Requisito della novità Trasferimento della ditta: A) Non può essere trasferita separatamente dall’azienda; B) Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa automaticamente (all’acquirente soltanto se vi è il consenso dell’alienante: se è oggetto di autonoma negoziazione) A) + B) La ditta, anche se può non designare l’imprendi-tore originario, designa necessariamente la medesima azienda

SEGNO DISTINTIVO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI DELL’IMPRESA IL MARCHIO SEGNO DISTINTIVO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI DELL’IMPRESA Funzione distintiva (o di indicazione di provenienza) Selling power del marchio: Tutela dell’investimento pubblicitario (marchi che godono di rinomanza)

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE MARCHIO DENOMINATIVO (solo parole) MARCHIO FIGURATIVO (figure, lettere, disegni..) MARCHIO MISTO MARCHIO di FORMA (o tridimensionale)

REQUISITI DI VALIDITA’ DEL MARCHIO ORIGINALITA’ - Capacità distintiva (Secondary Meaning) Marchi forti e deboli NOVITA’ (Consolidazione) LICEITA’ VERIDICITA’ Se manca uno dei requisiti di validità il MARCHIO è NULLO

(aventi diritto alla registrazione) TITOLARI DEL MARCHIO (aventi diritto alla registrazione) Chiunque sia imprenditore o abbia intenzione di svolgere attività imprenditoriale in buona fede Limiti soggettivi: ritratti altrui i nomi altrui segni notori altrui

CONTENUTO DEL DIRITTO Diritto di esclusiva (10 anni rinnovabili) Azione di contraffazione Decadenza: non uso volgarizzazione sopravvenuta ingannevolezza

IL MARCHIO DI FATTO Notorietà nazionale Notorietà locale Tutela limitata (ex 2598)

L’INSEGNA SEGNO DISTINTIVO DEI LOCALI DELL’IMPRESA REQUISITI novità veridicità originalità liceità TRASFERIBILITA’

LA CONCORRENZA SLEALE Presupposti soggettivi: • QUALITA’ DI IMPRENDITORE (sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo) eccezione: le associazioni professionali • RAPPORTO CONCORRENZIALE concorrenza verticale concorrenza diretta e potenziale

Presupposti oggettivi: • VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA PROFESSIONALE (correttezza professionale nel senso di morale corrente) • DANNO CONCORRENZIALE reale o potenziale

LE FATTISPECIE DELL’ART. 2598 1 GLI ATTI CONFUSORI: Imitazione degli altrui segni distintivi tipici • Uso di nomi o segni distintivi confusori • Imitazione servile di prodotti altrui • Gli altri atti di concorrenza confusoria (clausola generale) Imitazione degli altrui segni distintivi atipici (marchio di fatto e ditta irregolare) (tutela della forma esterna e coordinamento con i brevetti per modello industriale)

(falsano gli elementi di valutazione dei consumatori) 2 DENIGRAZIONE E APPROPRIAZIONE DI PREGI: (falsano gli elementi di valutazione dei consumatori) Comparazione (pubblicità comparativa) • Denigrazione (Veridicità delle informazioni) Magnificazione (pubblicità iperbolica) Autoattribuzione di pregi altrui (pubblicità parassitaria) • Appropriazione di pregi Agganciamento (pubblicità per riferimento)

LE FATTISPECIE TIPIZZATE DELLA CLAUSOLA GENERALE: “gli altri atti non conformi ai principi di correttezza professionale idonei a danneggiare…” 3 • Atti che alterano le condizioni di mercato Mendacio concorrenziale (pubblicità menzognera) Vendite sottocosto • Atti contro un determinato concorrente Storno di dipendenti Sottrazione di segreti aziendali Concorrenza dell’ex-dipendente Concorrenza parassitaria Boicottaggio

AZIONE E SANZIONI Azione di concorrenza sleale Tutela cautelare Inibitoria (definitiva e provvisoria) Risarcimento del danno (la colpa è presunta) Pubblicazione della sentenza “Opportuni provvedimenti” per la rimozione degli effetti

La disciplina antitrust Libertà di iniziativa economica dei privati (art. 41 cost.) libertà di concorrenza Come viene tutelata la concorrenza? Con una normativa antimonopolistica dettata: dal Trattato Cee (mercato comunitario) dalla legge antitrust (l. n. 287/ 1990) (mercato italiano)

Rapporto tra disciplina antitrust comunitaria e nazionale Alla disciplina comunitaria è riconosciuta una posizione sovraordinata rispetto a quella nazionale (principio cd. della “barriera unica”): competenza residuale dell’AGCM Interpretazione del diritto antitrust nazionale sulla base dei principi della disciplina antitrust comunitaria

Le fattispecie anticoncorrenziali disciplinate intese restrittive della concorrenza (artt. 2 e 4, l. n. 287/1990) abuso di posizione dominante (art. 3, l. n. 287/1990) concentrazioni (artt. 5-7, l. n. 287/1990)

Le intese verticali intese orizzontali … se rilevanti (alterano in maniera consistente il gioco della concorrenza) … sono NULLE, ma: sono previste esenzioni temporanee dal divieto di intese anticoncorrenziali

L’abuso di posizione dominante È in posizione dominante l’impresa che possa agire nel mercato in maniera indipendente: imponendo prezzi o condizioni inique (prezzi cd. predatori); impedendo o limitando la produzione, gli sbocchi e accessi al mercato e allo svil. tecnico; con comportamenti discriminatori; stipulando contratti cd. “leganti”. Lo sfruttamento abusivo della posizione dominante è VIETATO e il divieto non ammette eccezioni.

Le concentrazioni realizzate mediante: fusione; acquisto del controllo; costituzione di una impresa comune. Obbligo di comunicazione preventiva all’AGCM al superamento di determinate soglie di fatturato

Le fonti delle procedure concorsuali R.D. 16 marzo 1942 n. 267 Accordi Ristrutturazione Concordato Preventivo Fallimento D.L. 14 marzo 2005 n. 35 D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 Liquidazione Coatta Amministrazione Straordinaria delle imprese insolventi di grandi dimensioni (D.Lgs.8 luglio1999 n. 270) di rilevanti dimensioni (D.L.23 dicembre 2003 n. 347)

Distinzioni tra procedure concorsuali Accordi Ristrutturazione Concordato Preventivo Procedure Giudiziarie Fallimento Procedure Coattive Liquidazione Coatta Amm. Std. Grandi Procedure Amministrative Amm. Std. Rilevanti

Specialità del fallimento (cenno) Presupposto Soggettivo (valido anche per le altre procedure ‘giudiziarie’) Imprenditore Commerciale (non ente pubblico) non piccolo Presupposto Oggettivo Fallimento Stato d’insolvenza Presupposto Oggettivo altre procedure ‘giudiziarie’ Stato di Crisi

Tre caratteristiche strutturali del fallimento 1) Integrale Officiosità Motu Proprio – Assenza di Contraddittorio – Ininfluenza 2) Apprensione Universale (universalità oggettiva) Spossessamento – Unitarietà – Passato e Futuro 3) Concorsualità Assoluta (universalità oggettiva) Cristallizzazione – Ricerca – Parità Intracategoriale

Non Imprenditore Vs. Imprenditore Mezzi Propri Atti (di consumo) del Non Imprenditore Modesta rilevanza Occasionali Mezzi di Terzi Atti (di produzione o scambio) dell’Imprenditore Rilevanza Economica Professionalità

Diritto Civile e Diritto Commerciale Proprietà Diritto Civile Soggetto Volontà Attività Diritto Commerciale Oggetto Affidamento

La riforma del diritto fallimentare italiano XIV Legislatura: a) 2001-2003: riforma dir. soc. (l. 366/2001, d.lgs. 5 e 6/2003) b) 2001-2004: varie commissioni di studio c) Emergenza Parmalat affrontata con D.L. 347/2003, convertito in l. 39/2004, e successivi decreti-legge d) Decreto-legge 16-3-2005, n. 35, convertito in legge 80/2005 e) Legge-delega 14-5-2005, n. 80 f) Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5

Chi viene colpito dall’insolvenza ? Creditori Lavoratori Fornitori e clienti del soggetto insolvente Economia in generale (stabilità del mercato, perdita di output) Ma prima di tutti: Fornitori di capitale di rischio (imprenditore persona fisica, soci di società)

La funzione della normativa sulla crisi d’impresa Ridurre al minimo la perdita derivante dalla crisi dell’impresa Allocare la perdita che non è stato possibile evitare R.D 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge fallimentare”), modificata con d.l. 35/2005 e d.lgs. 5/2006 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (“Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi”) (modificata per le grandissime imprese a seguito del caso Parmalat: l. 18 febbraio 2004, n. 39) Normative di settore (banche: d.lgs. 385/93; SIM: d.lgs. 58/98, assicurazioni: d.lgs. 209/05, cooperative, etc.)

Perché c’è bisogno di una normativa ad hoc per l’insolvenza? La normativa generale sull’attuazione della responsabilità patrimoniale è insufficiente? Maggiore complessità del concorso fra creditori? Necessità di forme tecniche che consentano la riduzione dei costi? Necessità di forme tecniche che consentano la conservazione dei valori? Problemi di “azione collettiva”? Perseguimento di interessi diversi da quelli dei creditori?

La struttura finanziaria dell’impresa L’inadempimento è un evento piacevole per il debitore? Perché esiste il debito? Qual è la struttura finanziaria ideale per l’imprenditore? Cosa richiede un finanziatore per fare credito? Come varia il tasso d’interesse? Qual è l’effetto di un tasso d’interesse più alto? Sarebbe accettabile per il finanziatore una struttura finanziaria composta di solo debito? Qual è l’effetto delle perdite sulla struttura finanziaria?

La struttura economica delle procedure concorsuali Insolvenza: incapacità di ottenere ulteriore credito Serio indizio di perdita del capitale di rischio Creditori: “soci senza diritti”. Le procedure concorsuali sono dunque strumenti: – di trasferimento del controllo ai creditori – di organizzazione del controllo in capo a questi

Conservazione dell’impresa produttiva di ricchezza Valore di liquidazione dei singoli beni componenti un ramo d’azienda la cui attività è cessata (solo marchi, brevetti, immobili, ecc.): 1 ml. euro Valore dello stesso ramo d’azienda in esercizio, comprensivo dell’avviamento: 5 ml. Euro La conservazione dell’impresa va a beneficio sia dei creditori, sia dei dipendenti [NB: Parmalat aveva un MOL positivo prima e dopo l’esplosione della crisi]

Quali interessi si tutelano nell’amministrazione straordinaria (d. lgs “Art. 63. Vendita di aziende in esercizio. - 1. Per le aziende e i rami d’azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell’art. 62, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all’epoca della stima e nel biennio successivo. 2. Ai fini della vendita di aziende e rami d’azienda in esercizio, l’acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita (…).

La nozione di società art. 2247 c.c.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” i conferimenti dei soci l’esercizio in comune di attività economica lo scopo di divisione degli utili

I conferimenti dei soci la funzione dei conferimenti è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa; art. 2447 c.c.: possono essere conferiti denaro, beni in natura, crediti, e prestazioni d’opera; il valore in denaro dei conferimenti rappresenta il capitale sociale, che ha una duplice funzione: vincolistica organizzativa

L’esercizio in comune di attività economica Società di persone: i soci partecipano di regola alla gestione dell’attività economica della società; Società di capitali: la partecipazione del socio non comporta di per sé alcun diritto di condurre l’attività della società; gli amministratori possono non essere soci; la compagine sociale può essere composta da un solo socio (salvo s.a.p.a.)

L’esercizio in comune (segue) perché l’attività possa essere considerata svolta in comune è necessario che il modo di svolgimento della stessa sia tale da consentire di imputare l’attività a tutti i soci. In particolare, è necessario: a) che chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire per conto del gruppo ed ulteriormente agisca in nome dello stesso; b) che i risultati, positivi o negativi, risultino comuni a tutti i soci.

Rischio d’impresa e di capitale Impresa individuale Società di persone (- accomandanti s.a.s. + accom.tari s.a.p.a.) Società di capitali (+ accomandanti s.a.s. - accom.tari s.a.p.a.) RISCHIO D’IMPRESA Artt. 2257, 2291, 2313, 2452 Art. 147 l. fall. RISCHIO DI CAPITALE Artt. 2325, 2462, 2313 Divieto del patto leonino (artt. 2247/2265)

Società e impresa. Le società occasionali. * due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un unico atto (ad es., due collezionisti decidono di vendere insieme le loro collezioni di quadri per realizzare un prezzo maggiore): non si ha né società né impresa; * quando si vuole invece realizzare un unico affare complesso (ovvero che prevede numerose operazioni, come la costruzione di un immobile): si ha sia società che impresa; * quando si esercita in comune un’attività oggettivamente non duratura (ad es. acquisto “in pianta” e trasformazione di una partita di agrumi): si ha società occasionale o “senza impresa”?

Lo scopo-fine delle società in senso oggettivo scopo lucrativo e soggettivo scopo mutualistico (fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato) scopo consortile (un particolare tipo di scopo mutualistico che consiste nella sopportazione di minori costi o nella realizzazione di maggiori ricavi)

Società ed associazioni i tratti distintivi sono: * per le società, e non per le associazioni, l’attività è positivamente individuata dalla legge, e deve consistere in un’attività produttiva condotta con metodo lucrativo o - quantomeno - economico; * lo scopo-fine delle società è uno scopo economico (lucrativo, mutualistico o consortile), ed è estraneo allo schema causale delle società l’istituzionale devoluzione a terzi dei risultati positivi dell’attività comune

Società e comunione

Divieto di società di mero godimento art. 2248 c.c.: la comunione stabilita al solo scopo di godimento è regolata dalle norme della comunione e non da quelle della società

L’impresa societaria impresa individuale impresa societaria impresa pubblica sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distingue

L’impresa societaria s.s. società non commerciale s.n.c. società di persone s.a.s. società commerciali (possono s.p.a. svolgere sia attività agricole società sia commerciali) s.r.l. di capitali s.a.p.a.

Impresa societaria e statuto dell’imprenditore L’applicazione alle società commerciali degli istituti della disciplina dell’impresa segue regole parzialmente diverse da quelle previste per l’imprenditore commerciale: nelle s.n.c. e nelle s.a.s. parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata (ad es., il fallimento); le società commerciali, qualunque sia l’attività svolta (dunque, anche agricola), devono iscriversi nel registro delle imprese e tenere le scritture contabili; le società commerciali tuttavia non falliscono se sono imprenditori agricoli; è invece superata la regola per la quale le società commerciali non erano mai considerate piccoli imprenditori ai fini dell’esclusione del fallimento (art. 1, comma 2, l. fall.);

SOCIETA’ DI PERSONE Statuto dell’Imprenditore Società semplice Attività non commerciale (non soggetta a fallimento) Attività commerciale Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Statuto dell’Imprenditore commerciale

COSTITUZIONE Iscrizione R.I. Società semplice Forma verbale o per fatti concludenti Principio della libertà di forma dell’atto costitutivo limite:la natura dei beni conferiti

(Segue) COSTITUZIONE S.n.c. A.C. ex artt. 2295-2296 A.C. non ex lege S.n.c. Regolare S.n.c. Irregolare S.n.c. di fatto L’Iscrizione è un requisito di regolarità S.n.c. irregolare in senso proprio

ATTO COSTITUTIVO DI S.N.C. REGOLARE Forma: Atto pubblico o Scrittura privata autenticata Contenuto: Indicazione dei soci Ragione sociale Soci amministratori e rappresentanti Sede Oggetto sociale Conferimenti/Prestazioni d’opera Modalità di ripartizione utili Durata del contratto In assenza di ATTO COSTITUTIVO SOCIETA’ DI FATTO

SOCIETA’ DI FATTO Attività non commerciale Disciplina società semplice Attività commerciale Disciplina collettiva irregolare FALLIMENTO art. 147 l. fall. della società dei soci (noti) dei soci occulti

SOCIETA’ APPARENTE SOCIETA’ OCCULTA

QUALITA’ DI SOCIO Società di capitali socia di società di persone (artt. 2361, 2° co. c.c. e 111 d.att.) Società di persone socia di società di persone

INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’ CAUSE Contrarietà a norma imperative Oggetto impossibile e illecito Motivo comune illecito Nullità Incapacità delle parti Consenso viziato da errore dolo colpa Annullabilità

EFFETTI Invalidità della partecipazione scioglimento particolare e liquidazione Invalidità della società Attività da iniziare: diritto comune dei contratti Attività iniziata: produce gli effetti propri di una causa di scioglimento (rilievo attività di fatto)

La qualità di socio si acquista nel momento in cui ci si obbliga CONFERIMENTI La qualità di socio si acquista nel momento in cui ci si obbliga al conferimento Beni conferibili: qualsiasi entità utile allo svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di valutazione economica denaro crediti prestazioni d’opera e di servizi beni (materiali e immateriali) Misura dei conferimenti: a) nel contratto (2295 n. 6) b) in parti uguali quanto necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale (2253)

Disciplina speciale nel caso di: CONFERIMENTI DI CAPITALE Beni in proprietà Disciplina della vendita (art. 2254) Cessione pro solvendo: il socio risponde nei limiti del valore attribuito al conferimento (artt. 2255, 1267) Crediti CONFERIMENTI DI PATRIMONIO Beni in godimento Disciplina della locazione e res perit domino (art. 2254) Prestazioni d’opera Diritto agli utili ma non alla liquidazione Esclusione in caso di inidoneità (2286)

PATRIMONIO SOCIALE INIZIALE tutti i beni conferiti CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO SOCIALE INIZIALE Nella società semplice è inesistente Nella s.n.c. e s.a.s. rileva per la distribuzione degli utili (art. 2303, 2627) la riduzione del capitale sociale (art. 2306, 2626)

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE Principio della libera determinazione degli utili con l’unico limite del divieto di patto leonino Utili Gli utili si distribuiscono sulla base di criteri convenzionali in assenza criteri legali quote proporzionali ai conferimenti, che si presumono uguali s.s. con l’approvazione del il rendiconto s.n.c. con l’approvazione del bilancio il diritto agli utili sorge (l’autofinanziamento è ammissibile solo con il consenso di tutti i soci)

PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE Seguono regole utili (2263) Rilevanza in sede di liquidazione quota o scioglimento Durante la vita della società: divieto distribuzione utili (2303) Partecipazione alle perdite e responsabilità per le obbligazioni sociali. Perdite Patto leonino Rischio di capitale – Nozione di società (2247)

OBBLIGAZIONI SOCIALI Principale Società «I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale» (art. 2267,1° co.) Sussidiaria e solidale I soci (2267, 2291, 2313) Non soci accomandanti nella s.a.s. (2320 c.c.)

art. 2267 “chi ha agito in nome e per conto” + OBBLIGAZIONI SOCIALI Società semplice art. 2267 “chi ha agito in nome e per conto” + + tutti gli altri soci (salvo patto contrario) S.n.c. Tutti soci (patto contrario inopponibile ai terzi) Tutti i soci accomandatari (= soci s.n.c.) S.a.s. Non soci accomandanti (salvo violazione divieto di immistione: 2320 c.c.)

risponde anche delle obbligazioni anteriori artt. 2269, 2500-sexies OBBLIGAZIONI SOCIALI Nuovo socio risponde anche delle obbligazioni anteriori artt. 2269, 2500-sexies Socio uscente risponde delle obbligazioni sorte sino all’iscrizione (s.s. non agr.: mezzi idonei) dell’avvenuto scioglimento del vincolo (art. 2290) Nuovo art. 147, comma 2: l’ex socio illimitatamente fallisce: 1) entro un anno da iscrizione scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione) o della cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione, fusione, scissione) 2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata

Rapporto responsabilità società/responsabilità soci S.n.c. – S.a.s. il creditore può aggredire il patrimonio personale dei soci solo se ha preventivamente escusso il patrimonio sociale Società semplice (s.n.c. e s.a.s. irregolari) il creditore può aggredire il patrimonio personale dei soci che devono eccepire il beneficio di escussione e indicare i beni sociali agevolmente liquidabili Va esercitato in primo luogo contro la società, in secondo luogo contro i soci Diritto di regresso

Creditori personali di socio di OBBLIGAZIONI PERSONALI Creditori personali di socio di s.s. e s.n.c. irregolare diritto a soddisfarsi sugli utili atto conservativi sulla quota richiesta di liquidazione della quota Creditori personali di socio di s.n.c. regolare diritto a soddisfarsi sugli utili atti conservativi sulla quota richiesta di liquidazione della quota alla scadenza del contratto nel caso di proroga tacita: i creditori possono chiedere la liquidazione della quota nel caso di proroga formale: i creditori hanno il diritto di opporsi

AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA opposizione preventiva decisione tutti soci a maggioranza per quote unanimità a maggioranza per quote (dei soli soci amministratori) atti urgenti CONGIUNTIVA Regimi misti

AMMINISTRAZIONE SPETTANZA A tutti i soci, salvo diversa previsione del contratto Poteri di informazione e controllo (2261) Soci non amministratori Sì (tranne s.a.s. ex art.2318 e società tra avvocati), ma rischio riqualificazione come socio (apparente) Amministratori non soci Amministratore persona giuridica Sì (111-duocecies disp. att.) Rappresentante designato

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI Nominato nel contratto sociale Solo in presenza di una giusta causa UNANIMITA’ Nominato con atto separato mandato collettivo (1725) anche in assenza di una giusta causa Per giusta causa, da ciascun socio Revoca giudiziale

RAPPRESENTANZA REGIME LEGALE A tutti gli amministratori secondo regime (2266) Clausole del contratto sociale Società semplice (art. 2266-1396) ma per agricole art. 2 d.lgs. 228/2001 LIMITI S.n.c. - S.a.s. regolari (art. 2298 = 2193) S.p.a. - S.r.l. (artt. 2384, 2475-bis) S.n.c. - S.a.s. irregolari

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Accomandatari 1) Responsabilità solidale e illimitata (2313) 2) Diritti e obbligi dei soci s.n.c. (2318) Due categorie soci Accomandanti 1) Responsabilità limitata alla quota conferita (2313) 2) Divieto di immistione (2320) 3) Trasferibilità della quota (2322)

Le caratteristiche fondamentali Presenza di due categorie di soci (2313 co.1): accomandatari (soci-imprenditori) ed accomandanti (soci-capitalisti) Funzione economica: agevolare l’investimento in capitale di rischio da parte di soggetti non interessati a partecipare direttamente alla gestione (distinzione rispetto all’associazione in partecipazione: costituzione del gruppo; spendita del nome sociale) Divieto di emettere documenti rappresentativi della partecipazione sociale (2313 co. 2) Tecnica normativa del doppio rinvio: alle norme sulle s.n.c. (2315) e di queste ultime alle norme sulla s.s.(2293), per gli aspetti non peculiari al tipo

Le due categorie di soci Art. 2316: E’ obbligatoria l’indicazione nell’atto costitutivo dei soci accomandanti e dei soci accomandatari Art. 2313 co.1: I soci accomandatari sono in una posizione analoga a quella dei soci di una società in nome collettivo (la responsabilità illimitata è essenziale; ad essi soltanto spetta il potere di amministrare, salva la possibilità di riservare l’amministrazione ad uno o più soci) I soci accomandanti non rispondono verso i terzi dei debiti sociali; rischiano soltanto il proprio conferimento; non possono amministrare

I soci accomandatari Nella ragione sociale vi deve essere il nome di almeno un accomandatario (2314 co.1: rinvio all’art. 2292 co.2 – conservazione del nome dell’ex socio) Rispondono solidalmente ed illimitatamente dei debiti sociali (2313 co. 1) Hanno i diritti e gli obblighi dei soci di collettiva (v. per la responsabilità a cancellazione avvenuta l’art. 2324) e solo ad essi può essere conferita l’amministrazione (2318) Per la nomina e la revoca degli amministratori occorre sempre il consenso di tutti gli accomandatari, salvo patto contrario (2319)

I soci accomandanti Il loro nome non può figurare nella ragione sociale (in caso contrario rispondono illimitatamente verso i terzi per tutte le obbligazioni , salva l’azione di rivalsa: 2314 co.2) Non possono prendere parte all’amministrazione, e in caso di violazione rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali e possono essere esclusi (2320) Per la nomina e la revoca degli amministratori (con atto separato), è sufficiente l’approvazione della maggioranza del capitale da essi sottoscritto (2319), salvo patto contrario Dopo la cancellazione della società, sono tenuti nei limiti della quota di liquidazione percepita (2324)

Il divieto di immistione degli accomandanti Non possono: compiere atti di amministrazione (anche interni: partecipare alla formazione delle decisioni gestorie); trattare o concludere affari in nome della società (falsus procurator). La violazione del divieto di immistione comporta: l’assunzione di responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali (senza determinare l’acquisto della qualità di accomandatario); L’esclusione volontaria

Il divieto di immistione (segue) Se la società è regolarmente iscritta, gli accomandanti possono: trattare e concludere singoli affari, sotto le direttive degli amministratori, in forza di procura speciale; Prestare la propria opera, sotto la direzione degli amministratori; dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni nei casi previsti dall’atto costitutivo; compiere atti di ispezione e controllo, se l’atto costitutivo lo consente; esercitare limitati poteri di controllo previsti dalla legge.

I poteri di controllo degli accomandanti (art. 2320 co. 2 e 3) Se l’atto costitutivo lo consente, possono compiere atti di ispezione e di sorveglianza Possono chiedere la revoca per giusta causa degli amministratori In ogni caso, hanno diritto: ad avere comunicazione del bilancio di esercizio (concorrono all’approvazione?) a controllare l’esattezza del bilancio di esercizio, consultando i libri e gli altri documenti della società

La circolazione della quota La partecipazione dei soci accomandatari può circolare solo con il consenso unanime (salva diversa previsione del contratto sociale) La partecipazione del socio accomandante (2322): è trasmissibile mortis causa (subingresso degli eredi o mera facoltà del testatore di disporne?) salvo patto contrario, può essere ceduta con il consenso della maggioranza del capitale sottoscritto (applicazione della regola capitalistica – potere in società proporzionale al conferimento)

Gli effetti della scomparsa di una delle categorie di soci (2323) Costituisce causa di scioglimento della società, se tale categoria non viene ricostituita entro sei mesi Se vengono meno tutti gli accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (anche fra gli stessi accomandanti), che non assume la qualità di accomandatario e deve limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione

La s.a.s. irregolare (art. 2317) I rapporti fra la società ed i terzi sono regolati dall’art. 2297 Rimane fermo il tipo prescelto (ivi compresa la responsabilità limitata dei soci accomandanti) Il divieto di immistione dei soci accomandanti è assoluto (esigenza di tutelare i terzi, che non possono venire a conoscenza della qualità dei soci per la mancanza di pubblicità dell’atto costitutivo): i soci accomandanti non possono partecipare alle operazioni sociali, pena la perdita della responsabilità limitata (consentita solo la prestazione di opera materiale)

Scioglimento del singolo rapporto sociale Morte del socio (2284)  Liquidazione della quota del defunto a favore degli eredi entro sei mesi ALTERNATIVE: Scioglimento anticipato della società Continuazione della società con gli eredi (necessità del consenso) Recesso (2285): Società costituita a tempo indeterminato (2285, comma 3) Società a tempo determinato (2285, comma 2) Lo statuto può prevedere altre cause di recesso Esclusione (2285-2286): Di diritto (liquidazione della quota/fallimento) Facoltativa (gravi inadempienze; interdizione/inabilitazione;impossibilità sopravvenuta di eseguire il conferimento)  Delibera a maggioranza per teste

Modificazioni dell’atto costitutivo “Art. 2252 – Modificazioni del contratto sociale. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.”

Modificazioni dell’atto costitutivo Il contratto sociale potrà prevedere la libera trasferibilità delle quote e la modificabilità del contratto sociale a maggioranza, nel rispetto dei principi di: esecuzione del contratto in buona fede; parità di trattamento fra soci.

Scioglimento del singolo rapporto sociale Determinano lo scioglimento del singolo rapporto sociale: la morte; il recesso; l’esclusione. In ogni caso, il socio ha diritto alla liquidazione della propria quota.

Scioglimento del singolo rapporto sociale A cui si aggiungono altre due cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, definite dalla legge come “cause di esclusione legale”: il fallimento del socio; la liquidazione della quota di un creditore personale del socio.

Scioglimento del singolo rapporto sociale Per il “principio di conservazione della società” il venir meno di uno o più soci dalla compagine sociale non determina lo scioglimento del contratto ma l’obbligo di definire i rapporti patrimoniali con: il socio uscente (recesso/esclusione); gli eredi del socio defunto.

Scioglimento del singolo rapporto sociale Il legislatore tutela: l’intuitus personae; l’interesse alla continuazione dell’attività di impresa.

Morte del socio “Art. 2284 – Morte del socio. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. La norma sancisce l’intrasmissibilità mortis causa della quota sociale.

Morte del socio La disciplina legale è derogabile predeterminando: lo scioglimento della società (“patto di consolidazione”); la continuazione con uno o più eredi (“clausola di continuazione”).

Recesso del socio Ogni socio può recedere dalla società: liberamente se è contratta a tempo indeterminato – con preavviso di almeno tre mesi; per giusta causa se la società è contratta a tempo determinato, comunicata agli altri soci ha effetto immediato; convenzionalmente nei casi e nelle forme previste dal contratto sociale.

Esclusione del socio L’esclusione del socio dalla società può essere: facoltativa (art. 2286); di diritto (art. 2288).

“Art. 2286 - Esclusione. L’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che sia stata acquistata dalla società.”

“Art. 2288 – Esclusione di diritto “Art. 2288 – Esclusione di diritto. E’ escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.” La partecipazione viene meno per cause “esterne” non è tecnicamente una “esclusione” del socio.

“Art. 2287 – Procedimento di esclusione “Art. 2287 – Procedimento di esclusione. Il procedimento di esclusione del socio è deliberato a maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.”

Liquidazione della quota del socio In ogni caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, la società deve procedere alla liquidazione della quota di partecipazione del socio. Il socio o i suoi eredi hanno diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, il cui pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto. Il credito di liquidazione ha natura sociale, la responsabilità degli altri soci ha carattere sussidiario rispetto a quella della società.

Liquidazione della quota del socio La determinazione del valore della quota è effettuata sulla base di una situazione patrimoniale (bilancio) del giorno in cui si verifica lo scioglimento - deve risultare l’effettiva consistenza economica della quota (compreso l’avviamento). In caso di operazioni in corso il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti a tali operazioni (art. 2289).

Responsabilità del socio uscente Conserva la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui lo scioglimento del vincolo: è stato iscritto nel registro delle imprese, salva l’opponibilità ai terzi che si provi a conoscenza (s.n.c. e s.a.s. regolari + s.s. agricole) art. 147, 2° comma l. fall. ii) è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in caso contrario rimane inopponibile ai terzi che lo abbiano senza colpa ignorato (s.s. non agricole: 2290, 2° comma) ii) si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (s.n.c., s.a.s. irregolari: 2193)

Cause si scioglimento “Art. 2272 – Cause di scioglimento. La società si scioglie: 1. per decorso del termine; 2. per conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3. per volontà di tutti i soci; 4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5. per altre cause previste dal contratto sociale.”

Scioglimento della società Al verificarsi di una causa di scioglimento la società entra in liquidazione. “art. 2274 – Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento. Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.“

Scioglimento della società “Art. 2275 - Liquidatori. Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.”

Effetti dello scioglimento Gli amministratori restano in carica finché non sono presi i provvedimenti per la liquidazione, ma possono compiere soltanto gli atti urgenti (2274) In caso di nomina dei liquidatori, devono effettuare le consegne, rendere il conto e redigere con essi l’inventario (2277) La liquidazione verrà effettuata nelle forme previste dal contratto o decise dai soci; in mancanza, vengono nominati uno o più liquidatori all’unanimità, o dal presidente del tribunale in caso di disaccordo (2275) Può essere convenuta la ripartizione dei beni in natura fra i soci (2283)

Amministratori e liquidatori Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare il “conto della gestione” del periodo successivo all’ultimo rendiconto; Amministratori e liquidatori redigono insieme l’inventario o “bilancio di apertura della liquidazione”

Il procedimento di liquidazione Conversione in denaro dell’attivo sociale Pagamento dei creditori sociali (in caso di insufficiente disponibilità, richiesta ai soci dei versamenti residui e occorrendo di ulteriori somme, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione alla partecipazione alle perdite; il debito del socio insolvente si ripartisce con le stesse modalità) (2280) Restituzione dei conferimenti in godimento (salvi i danni se sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori) (2281)

Il procedimento di liquidazione Rimborso dei conferimenti di capitale (effettuandone la valutazione all’epoca del conferimento, se non fu fatta) o “capitalizzati”, a valere sull’attivo residuo (2282) Riparto dell’eventuale eccedenza fra tutti i soci, in proporzione della rispettiva partecipazione agli utili (2282)

Poteri dei liquidatori I liquidatori (anche non soci) prendono il posto degli amministratori e possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione (compresa la vendita in blocco dei beni aziendali). Assumono la rappresentanza in giudizio della società. Se i fondi della società risultano insufficienti possono chiedere ai soci: - le somme ancora dovute a titolo di conferimento; - il versamento di somme ulteriori.

Poteri dei liquidatori Sono revocabili: per volontà di tutti i soci ii) per giusta causa, dal tribunale (2275)

Poteri dei liquidatori I liquidatori non possono ripartire fra i soci i beni sociali finché non siano pagati i creditori della società o non siano state accantonate le somme per pagarli. Al termine della liquidazione i soci che abbiano conferito beni in godimento avranno diritto a riprendere i beni nello stato in cui si trovano. Salvo il diritto al risarcimento del danno qualora il deterioramento o perimento dei beni sia imputabile agli amministratori.

Poteri dei liquidatori I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni (art. 2279). I liquidatori che violino tale divieto assumono responsabilità personale e solidale per le operazioni intraprese.

Scioglimento della società “Art. 2282 – Ripartizione dell’attivo. Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L’ammontare dei conferimenti non aventi ad oggetto somme di denaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui sono stati eseguiti.”

Scioglimento della società Nella società semplice non vi è una specifica disciplina che regoli la chiusura del procedimento di liquidazione della società. Nella società in nome collettivo i liquidatori sono tenuti a redigere: - un “bilancio finale di liquidazione”; - un “piano di riparto”.

Scioglimento della società Nella società semplice la chiusura del procedimento determina l’estinzione della società. Nella società in nome collettivo, i liquidatori approvato il bilancio finale di liquidazione devono: - chiedere la cancellazione dal R.I. Con la cancellazione dal R.I. la società si estingue anche se non sono stati pagati tutti i creditori.

Scioglimento della società I creditori sociali insoddisfatti possono: agire nei confronti: i) dei soci illimitatamente responsabili; ii) degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione (2324); iii) dei liquidatori se il mancato pagamento deriva da loro dolo o colpa chiedere il fallimento della società e dei soci entro un anno dalla cancellazione della società (artt. 10 e 147, 2° comma l. fall.)