Basilea II e i Rating Interni Lezione 1 – Introduzione a Basilea II Ph.D. Federico De Marchi Credit Risk Management – Banca Carige federico.demarchi@carige.it
Struttura Patrimoniale delle Banche Impieghi Fonti Cassa Titoli Rapporti interbancari Impieghi a clientela Immobilizzazioni materiali Partecipazioni Depositi Obbligazioni Rapporti interbancari Patrimonio Risparmio nazionale Effetto domino
Logica del Coefficiente di Vigilanza La banca effettua impieghi. Ogni impiego ha un proprio livello di rischio. Tale rischio deve essere coperto da patrimonio. Se si riduce valore impieghi la banca deve garantire rimborso depositi grazie a presenza patrimonio. Evitare effetto domino Salvaguardia risparmio nazionale
Istituito nel 1974 da autorità di vigilanza dei G10. Comitato di Basilea Emanazione della Banca dei Regolanti Internazionali BRI Elabora principi comuni per l’esercizio della funzione di controllo sulle banche Promuove la cooperazione fra le banche centrali Incoraggia la convergenza verso approcci e standard comuni Le sue conclusioni non hanno alcuna forza legale Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.
Obiettivi del Comitato stabilità del sistema bancario internazionale nella parità concorrenziale. Rendere sempre più efficace la regolamentazione di vigilanza bancaria al fine di assicurare stabilità al sistema complessivo. Estendere la regolamentazione di vigilanza a tutte le istituzioni bancarie nel maggior numero di Paesi. Coefficiente patrimoniale di vigilanza.
Patrimonio vigilanza ≥ 8% ( Impieghi * coefficiente rischio ) Basilea I Patrimonio vigilanza ≥ 8% ( Impieghi * coefficiente rischio ) La misura minima di copertura patrimoniale è stabilita nell’8%. Misura massima espansione attivo ponderato è 12,5 volte il patrimonio. Il Coefficiente di Rischio quantifica la rischiosità delle varie esposizioni creditizie: 0% per attività a rischio nullo (crediti verso banche centrali OCSE) 20% per attività a rischio minimo (crediti v/banche, titoli enti Usa) 50% per attività a medio rischio (mutui assistiti da garanzia) 100% per quelle a più alto rischio (crediti verso imprese private) Con emendamento del 1996 è stata estesa l’applicazione dei requisiti di capitale al rischio di mercato
I limiti dell’Accordo Basilea I L’accordo del 1988 pur avendo avuto un ruolo importante presentava ormai alcuni limiti importanti: scarsa differenziazione delle misure di rischio: non si può istituire una correlazione tra insolvenza della singola controparte e patrimonio di vigilanza richiesto; mancato riconoscimento della diversificazione (frazionamento) del portafoglio crediti come fattore correttivo del rischio; misure statiche, con tabelle dei coefficienti che non variano nel tempo; sono esclusi alcuni rischi bancari, come ad esempio quello organizzativo. Necessità di una revisione dell’Accordo
Basilea II Per ovviare ai limiti di Basilea I, è stato avviato nel 2001 un processo di confronto diretto (QIS) tra il Comitato e le banche. Nel giugno del 2004 è stato emanato il documento definitivo di Basilea II “International Convergence of Capital Measurement and Standards”. Il testo è stato recepito nella normativa italiana dalla Circolare 263 del 27/12/2006 di Banca d’Italia. il Nuovo Accordo sul Capitale è entrato ufficialmente in vigore al 31/12/2006, previo un periodo di test di impatto nell’anno 2006.
La struttura: i 3 pilastri Supervisione delle Autorità di Vigilanza Pillar II Supervisione da parte degli Organi di Vigilanza nazionali, per assicurare che le banche adottino adeguati sistemi di misurazione e controllo dei rischi e valutino opportunamente l’adeguatezza del proprio patrimonio. Requisiti patrimoniali Pillar I Il rapporto tra Patrimonio di Vigilanza e attività ponderate per il rischio resta limitato all’8%; la misurazione tiene conto dei rischi di mercato, di credito e operativi. Disciplina di mercato Pillar III Elaborazione di una serie di obblighi di trasparenza che consentano agli operatori di valutare le informazioni cruciali sul profilo di rischio e sui livelli di patrimonializzazione della banca.
Basilea II – Il primo pilastro Le finalità che hanno guidato la revisione delle modalità di stima del valore delle attività ponderate sono: Correlare il capitale assorbito al rischio individuale Garantire la copertura dei principali rischi bancari Stimolare le banche ad adottare le migliori pratiche organizzative Patrimonio di vigilanza rischio di credito rischio mercato rischio operativo + > 8% MODIFICATO NUOVO
Il Rischio di Credito Il Rischio di Credito quantifica le perdite che una banca dovrà fronteggiare per il fatto stesso di emettere credito. La ponderazione del rischio comporta la misura della Perdita Attesa (PA) e della Perdita Inattesa. La Perdita Attesa è una stima di quanto la Banca si aspetta di perdere come conseguenza diretta di: rischiosità specifica della controparte affidata; rischiosità riscontrata storicamente per quella tipologia di credito; entità del credito emesso. Essa viene fronteggiata con accantonamenti preventivi. La Perdita Inattesa misura la copertura necessaria per far fronte alle possibili oscillazioni delle perdite effettivamente realizzate in rapporto a quelle previste. Essa deve essere coperta dal capitale.
La Perdita Attesa PA = PD * LGD * EAD La Perdita Attesa viene calcolata per ogni linea di credito: PA = PD * LGD * EAD PD: Probability of Default del cliente introduce una differenziazione in base al rischio d’insolvenza della controparte LGD: Loss Given Default misura la perdita effettiva che ci si attende in caso di Default della controparte e tiene conto della copertura del rischio per mezzo di garanzie (tassi di recupero) EAD: Exposure at Default è l’esposizione della controparte in essere al momento del default e dipende dal margine inutilizzato (accordato-utilizzato) Esempio: PD=0,1% LGD=45% EAD=100.000 Euro PA = 45 Euro
Approccio Standard e metodi IRB Basilea II prevede per gli istituti di credito la possibilità di stimare la PA seguendo l’approccio Standard o i metodi Internal Rating Based (IRB Foundation o Advanced). PD LGD EAD Standard Valutazione sulla base di giudizi esterni (ECAI) IRB Foundation Stima interna Fissate dall’Accordo IRB Advanced Stima Interna di tutti i parametri
La Circolare 263 di Banca d’Italia – Il Sistema di Rating Per sistema di rating si intende l’insieme strutturato e documentato delle metodologie, dei processi organizzativi e di controllo, delle modalità di organizzazione delle basi dati che consente la raccolta e l’elaborazione [...] di valutazioni sintetiche della rischiosità di una controparte. Il rating rappresenta la valutazione, riferita a un dato orizzonte temporale, [...] – di natura sia quantitativa sia qualitativa – [...] espressa mediante una classificazione su scala ordinale, della capacità di un soggetto [...] di onorare le obbligazioni contrattuali. Ad ogni classe di rating è associata una probabilità di default. Le classi di rating sono ordinate in funzione del rischio creditizio. Nella scelta della soluzione organizzativa ritenuta più adeguata gli intermediari devono tenere conto [...] dei segmenti di portafoglio interessati [...], cui generalmente corrispondono diverse metodologie di analisi. Le banche devono rispettare [...] i seguenti requisiti: i) documentazione del sistema di rating, ii) completezza delle informazioni, iii) replicabilità, iv) integrità del processo di attribuzione del rating, v) omogeneità, vi) univocità.
Il Default secondo Basilea II L’attribuzione dello stato di default risponde a seconda dei casi a criteri: soggettivi, quando la banca giudica improbabile, senza il ricorso a particolari azioni (es.escussione delle garanzie) che l’obbligato adempia in toto alle sue obbligazioni creditizie verso il gruppo bancario; oggettivi, quando sussistono indubitabili condizioni di insolvenza, come nel caso in cui l’obbligato sia in mora da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso il gruppo bancario. Si ritengono quindi situazioni indicative di default: “past due”, crediti ristrutturati e/o in corso di ristrutturazione, incagli, sofferenze.
Un Rating per ogni cliente Segmenti distinti di clientela vanno analizzati attraverso diversi set informativi I portafogli molto ridotti pongono diverse difficoltà nella stima di un modello statistico per il calcolo della PD (low default portofolios) I portafogli numerosi pongono problemi gestionali (difficile dare valutazioni esperte sul merito di credito di tutti i clienti)
Stima di un modello statistico per la PD La stima di un modello statistico per il calcolo della PD si articola in 3 fasi: Analisi delle caratteristiche di omogeneità e uniformità del portafoglio in esame su diversi assi d’analisi (regione, attività economica, ...) Fase 0 – Costruzione DB Sviluppo Fase 1 – Stima Fase 2 – Calibrazione Sviluppo di un modello statistico in grado di ordinare la clientela in base al rischio Taratura del modello statistico sulla rischiosità media del portafoglio
score = ß0 + ß1ind1+...+ßnindn Il nostro Case Study Portafoglio PMI – Aziende produttive con fatturato superiore al milione di Euro, o accordato superiore a 250.000 Euro. Orizzonte temporale del Default – 12 mesi. Metodologia – Regressione logistica: score = ß0 + ß1ind1+...+ßnindn → PD = 1/(1+exp(-score)) Elementi per la valutazione – Flussi informativi di Centrale Rischi.
Centrale Rischi Dal sito internet di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e delle società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia. Banca d'Italia raccoglie mensilmente dagli intermediari informazioni riguardanti l'esposizione della clientela e comunica loro la posizione di rischio di ciascun cliente verso il sistema creditizio. Attraverso la Centrale dei Rischi, Banca d'Italia fornisce agli intermediari un servizio volto a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio e, in ultima analisi, accrescerne la stabilità.
Esempio di valutazione sintetica Ce.Ri. Richieste prime info ID Cliente Enti segnalanti Dati Banca Dati Sistema
Le Categorie di Centrale Rischi Autoliquidante: sono gli affidamenti concessi sotto forma di smobilizzo crediti, i castelletti per anticipare le fatture emesse o le ricevute bancarie. A Scadenza: sono linee contraddistinte da una scadenza oltre la quale decadono e vanno riviste. Possono consistere in linee temporanee a rientro unico, in contratti di leasing, in finanziamenti a medio termine con rimborso rateale. A Revoca: si tratta di linee revocabili in qualsiasi momento da parte della banca e non sostenute dal cosiddetto beneficio del termine. Sofferenze: le linee oggetto di disdetta da parte di qualche soggetto affidante. Firma: linee concesse a titolo di garanzia, nel momento in cui la banca si impegna a garantire a qualcuno che l'impresa affidata ponga in essere un certo comportamento. Anticipo Fatture Mutui Conti Correnti Default presso altri istituti Fideiussioni
La durata di una linea di credito Solitamente si distinguono le linee di credito in linee a Breve e linee a Medio-Lungo Termine. Le linee a Breve sono quelle con vita residua entro i 12 mesi. Le linee a Medio-Lungo hanno vita residua superiore ai 12 mesi.