REGOLAMENTI EUROPEI per la sicurezza delle SOSTANZE CHIMICHE

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO A COSA SERVE ?
Advertisements

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA AZIENDALE
La disciplina del credito al consumo
presentazione a cura del Servizio Progetti di Ateneo
Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei programmi di innovazione tecnologica – Innovazione e vantaggi per le imprese Apertura mirata dello sportello.
IL REGOLAMENTO REACH: R E A Ch
Indice La Normativa prima del Regolamento REACH Il Regolamento REACH La REGISTRAZIONE VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE RESTRIZIONI Classificazione ed etichettatura.
Gestione della Dispositivo Vigilanza: un’esperienza regionale
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
I prodotti biocidi: peculiarità dellapplicazione della direttiva 98/8/CE nel sistema normativo italiano Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche.
Correlazioni fra la direttiva biocidi e il regolamento REACH
LA SPERIMENTAZIONE CLINICA CON DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA: NODI PROBLEMATICI PER I COMITATI ETICI Prof. Claudio Buccelli Federazione Nazionale dei Comitati.
Le Novità nel settore della Vigilanza
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ART
QUICK-REACH 2.0®: uno strumento di supporto per le Imprese nellimplementazione del REACH.
SETTORE DISPOSITIVI MEDICI Via. G. Giardino, 4 - MILANO –
I PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI PER LE IRRORATRICI La Direttiva Europea 2009/127/CE (recepita con il DL n.124/2012) costituisce un emendamento della Direttiva.
UNSIDER Milano,23 settembre 2010.
prime esperienze di vigilanza e controllo
1 Funzioni e responsabilità dei coordinatori della sicurezza 3 dicembre 2008 Alberto Mischi.
Le Consigliere di Parità della Provincia di Piacenza
Dr. Pietro Pistolese Ministero della salute Autorità competente REACH
Attuazione del REACH e lHelpDesk nazionale Massimiliano Umile - Ministero dello Sviluppo Economico Roma, 3 ottobre 2011.
Le informazioni sulla sicurezza chimica di sostanze e miscele
I Centri Anti Veleno ed esempi di situazioni particolari
Il D.Lgs. n. 150/2009 – Lecce 1 febbraio 2010 Il D.Lgs. n. 150/2009 Il regolamento dellOrganismo indipendente di valutazione delle performances Prof. Avv.
Camera di Commercio di Asti Progetto SVIM Sicurezza e Vigilanza del Mercato Asti, 24 maggio 2012.
LE NUOVE SFIDE PER LE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE.
REACH Regolamento CE 1907/2006 Motivazioni e finalità Guido Sacconi – Relatore per il PE.
STRUMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DEL “RISCHIO CHIMICO”
AGGIORNAMENTI NORMATIVI Dott.ssa Ernesta Pieragostini Anno 2011
La Raccomandazione europea per la garanzia di qualità dellIstruzione e Formazione Professionale Roma, 29 ottobre 2009 Giorgio Allulli - Isfol Coordinatore.
Iniziativa realizzata nellambito delle attività di promozione del CSV Irpinia Solidale Progetto: Consumatori Informati – cod. 310/ giugno 2009 ore.
PREVENZIONE E MANUTENZIONE
Bologna, 16 giugno 2006 Come dovranno operare le Imprese nel REACH Maurizio Colombo Health & Product Safety LAMBERTI SPA lamberti spa chemical specialties.
Le Istituzioni Europee
Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in GU 2 aprile 2003, n. 77) Strumenti normativi e tempi di attuazione decreti legislativi (24 mesi da entrata in vigore) Legge.
Contesto normativo italiano
Obiettivo CReO Competitività Regionale e Occupazione FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Avvio delle.
UNIONE PRODUTTORI BIODIESEL.
Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo
Gli Articoli Leonello Attias Centro Nazionale Sostanze Chimiche
RIFERIMENTI NORMATIVI : Il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni è disciplinato da fonti normative comunitarie e nazionali: - Normative.
Dr. Daniele Dondarini CNA Regionale Emilia Romagna
ASSOCOSTIERI - Roma, 26 Maggio 2009 Forum delle imprese per lo sviluppo sostenibile 2° workshop gruppo di lavoro biomasse Proposte concrete per lo sviluppo.
MATERIE PLASTICHE DA RICICLO: DISPOSIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE
Le modalità operative della notifica della C&L con i tools IUCLID 5
Regione Toscana - Le acque reflue la tutela delle acque - Firenze, 24 marzo Marisa Iozzelli, Gli obblighi informativi derivanti dalle direttive.
Chimico : Ordine Chimici Campania
Emilio Clemente Responsabile Settore Metrologia Legale della Camera di Commercio di Genova Verona, 29 maggio 2014.
Avv. Maria Adele Prosperoni
REACHREACHREACHREACH Regolamento CE n del 18 dicembre 2006 “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals”
6-7 Ottobre 2008 DM Roma, 6-7 Ottobre 2008 Istituto Superiore di Sanità 2° Corso di aggiornamento sulla sperimentazione clinica dei farmaci.
Andrew Pindar Gruppo di ricerca sull'efficienza negli usi finali dell'energia (eERG) Politecnico di Milano DM 24/04/2001 per la promozione dell'efficienza.
Dott.ssa Benedetta Dell'Anno
“Classification, Labelling and Packaging” Regolamento 1272/2008
Registration Eval uation Authorizati on and Restrictio n of Chemicals R egisration valuat ion Authorization CERTIFICATO n° 7112 Il Regolamento CE/1272/2008.
LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA
Il packaging per i prodotti alimentari CSQA – Federalimentare
Chiara Pozzi Ufficio Sicurezza Prodotti Direzione Tecnico Scientifica
Regolamento CLP (prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sui luoghi di lavoro) Segnaletica di sicurezza evoluzione normativa ed armonizzazione.
REACH LE FASI PRINCIPALI.
CLP E REACH NOVITÀ 2015.
REACH & CLP Presentazione per gli utilizzatori a valle
L’IMPATTO DEL REACH, DEL CLP E DEL REGOLMENTO SDS SULLA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (corso valido come 4 ore per aggiornamento RSPP,
Le 5 FASI della Procedure di Pre-registrazioni sostanze Phase In Inventario e classificazione Attori coinvolti fabbricanti o importatori di sostanze Fabbricanti.
1 ATTIVITÀ DI VERIFICA E FORMAZIONE “CHEMICALS” REGOLAMENTI REACH E SDS.
REACH: la nuova politica europea sulle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli (1) Il presente regolamento dovrebbe.
Materie plastiche e riciclo di fronte al REACH 10 maggio 2012 REACH FOR THE POLYMER INDUSTRY Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo Dott.ssa.
DECRETO RAEE OBBLIGHI E SCADENZE Ing. Riccardo Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE.
Transcript della presentazione:

REGOLAMENTI EUROPEI per la sicurezza delle SOSTANZE CHIMICHE Graziella Di Marzio ISS - CSC I.S.S

Il Regolamento 1907/2006EC (REACH) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Il Regolamento CE 1272/2008 (CLP): Classification, labeling & packaging

REACH REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche modifica o abroga normative precedenti

Definizione di Sostanza in accordo all’art. 3.1 REACH -- Regolamento sostanza-correlato Definizione di Sostanza in accordo all’art. 3.1 “un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione”

Tutte le sostanze: sia costituite da una sola molecola (monocostituenti), che da più molecole (multicostituenti) o complesse (UVCB) sia considerate tal quali che contenute in preparati o articoli

è prodotta da un produttore Produttori e formulatori ............. sostanze multi-costituenti e preparati Una sost. multicostituente è definita dalla sua composizione quantitativa in cui sono presenti più componenti in concentr. ≥ 10% (w/w) e < 80% (w/w); è il risultato di una reazione chimica in un processo di produzione è prodotta da un produttore Un preparato è una miscela o soluzione composta da due o più sostanze (art. 3(2)). Tipico es. include vernici, inchiostri, pitture (preparati che possono contenere diverse sostanze) È ottenuto mescolando una o più sostanze senza che avvenga una reazione chimica è ottenuto da un formulatore NOTA: utile la guida sulla registrazione (Sez.1.5- Chi deve registrare?)

COINVOLTI ALL’ATTUAZIONE DEL REACH LEGGE 6 APRILE 2007, N.  46 – ART.5 BIS (attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali) REACH-EN-FORCE 1 ECHA FORUM (art 76(f)) Scambio di informazioni tra MSCA - promuovere attività di controllo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare A.C.: Ministero della Salute Ministero dello sviluppo economico CSC ISPRA (ex APAT)

Il sistema REACH = no data no market Di cosa: Sostanze in quanto tali Sostanze in preparati e articoli Da chi: Produttori, Importatori, OR…. ma anche i loro Clienti (Utilizzatori a Valle - DU) Cioè: controllo lungo tutta la filiera Dati acquisiti con Registrazione : impone all'industria di acquisire informazioni Valutazione: del Fascicolo Tecnico da parte dell’agenzia( proposte di test ecc..) della sostanza da parte degli S.M. che si sono candidati per la valutazione Autorizzazione: usi consentiti con adeguato controllo dei rischi Restrizione: usi non consentiti Gestione: ECHA per gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi a livello comunitario. http://echa.europa.eu/

I paletti del REACH (Sostanze phase-in e non (art.3(20)) ELINCS (European List of New Chemical Substances) Sostanze notificate e messe sul mercato dopo il 18 settembre 1981 EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) Sostanze sul marcato EU prima del 18 Settembre 1981 NLP (No Longer Polymers list) Sostanze riviste con la Dir. 92/32/EEC (settima motifica alla 67/548/CEE) La NLP-list non è esaustiva

Pertinente periodo di transizione delle phase-in Registrazioni in tempi diversi per facilitare il passaggio al REACH: Art. 23: primo criterio dato dalle proprietà e dalla banda di tonnellaggio 1 Dicembre 2010 CMR cat 1 e 2 in quantità pari o superiori a 1 t/a per prod./import. Sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico e con effetti a lungo termine (R50/53) in quantità pari o superiori a 100 t/a per prod./import. Sostanze prodotte / importate in quantità pari o superiori a 1000 t/a per prod./import. 1 Giugno 2013 Sostanze prodotte / importate in quantità pari o superiori a 100 t/a per prod./import. 1 Giugno 2018 Sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 1 t/a per prod./import.

Chi è il registrante? (art. 3, 6, 7 e 8) persona fisica o giuridica stabilita in EU o negli Stati EEA-EFTA Produttore: anche se lavora per conto terzi in cambio di compenso economico e seguendo le istruzioni del committente. (art. 3.9) Produttore di articoli (art. 7.1) Importatore: responsabile della introduzione della sost. nel territorio doganale UE (art. 3.10 - 3.11) OR: rappresentante esclusivo stabilito in EU/EEA e nominato da un produttore, formulatore o produttore di articoli non EU/EEA e che esplica gli obblighi dell’importatore (art.8.1) Utilizzatore finale: NON soggetto all’obbligo di registrazione

Programmi di vigilanza a livello europeo ECHA FORUM Working Groups su progetti coordinati Primo Progetto ECHA REACH-Enforcement-1(REF-1): misure correttive in accordo al sistema sanzionatorio nazionale – concluso ad Aprile 2011 Focus: artt. 5-6-23-28: no data no market (pre-/ e /-registrazione) art. 31: presenza della SDS (disponibilità, lingua e 16 punti) Obiettivo: sensibilizzare le aziende sviluppare un manuale / piano di lavoro per progetti futuri. Liste utili per il controllo della pre-registrazione : 1) pubblicata dall’ECHA senza informazione sulle ditte 2) disponibile alle A.C. con informaz. sia sulle ditte che sulle sost. consultabile dagli ispettori per accesso concordato con l’ACMS 12 12

R-e-F2: Secondo programma comunitario Target group(s) Downstream User Art. 3.13 del REACH : D.U.è ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità , che non sia fabbricante o importatore, che utilizza una sostanza nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. il D.U. NON è soggetto all’obbligo di registrazione I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.  

Target selezionato nel R-e-F 2 formulatore di miscele cioè di prodotti chimici il cui uso finale è la messa sul mercato (per uso professionale o per ulteriori processi industriali o per consumatori) Come formulatore di miscele, il D.U. agisce come fornitore ed ha l’obbligo di provvedere ad una corretta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento (SDS). Gruppi principali tra D.U. formulatori: Pitture, lacche e vernici usate per rivestimento Surfactanti, detergenti e prodotti per la pulizia Miscelatori / formulatori di prodotti specifici per la costruzione ed il trasporto 

In applicazione dell’art. 126 del REACH Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Decreto legislativo 14 settembre 2009 , n. 133 (G.U. n. 222 del 24.9.2009) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Destinatari del provvedimento: prod. / import. di sost. nonché, per l’attività di vigilanza il Min. della salute, Min. dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, Min. dello sviluppo economico e le Regioni.

Dall’esame degli articoli del REACH è stato stabilito il livello di sanzione correlato al tipo di infrazione Molto severo Sanzione penale ( 3 mesi di arresto) o ammenda 40.000-150.000 € Severo 10.000 – 60.000 € Medio 3.000-30.000 € Leggero 2.000-12.000 €

Chi rientra nella sanzione penale?? Chi non rispetta le norme dettate per un’autorizzazione Sostanze SVHC incluse nell’All. XIV usate solo se: l'uso sia stato autorizzato e non è scaduta la data di autorizzazione o è in corso un eventuale rinnovo (il rispetto vale anche per i D.U.) Chi non rispetta le restrizioni previste per le sostanze incluse nell’All. XVII Proposte anche in base alle conclusioni della valutazione o su proposta di uno S.M. o per iniziativa della stessa Commissione : Una sostanza, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è prodotta, immessa sul mercato o usata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione . ALL.XIV: Elenco delle sost. soggette ad autorizzazione Art.56 Art. 67 All. XVII: restrizioni relative alla fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose, preparati e articoli

Il Regolamento CE 1272/2008 (CLP): Il Regolamento 1907/2006EC (REACH) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Il Regolamento CE 1272/2008 (CLP): Classification, labeling & packaging

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 Classification, Labelling and Packaging entrato in vigore il 20 Gennaio 2009

Regolamento CLP si applica si applica alle Sostanze chimiche e miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno non si applica - sostanze e miscele radioattive, sostanze e miscele in transito, intermedi non isolati, sostanze e miscele per R&S non immesse sul mercato e rifiuti - farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici allo stato finale.

Quale è lo scopo del CLP? Armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura (C&L) ed i principi di applicazione Rendere note le C&L armonizzate (All.VI al CLP) Tutte le sostanze che non sono presenti nell’allegato VI sono autoclassificate da parte del produttore/importatore/utilizzatore a valle

Tipo di pericoli Pericoli fisici Classificazione basata sulla sperimentazione Pericoli per la salute umana Classificazione basata su dati epidemiologici sull’uomo, sperimentazione in vitro o su animali, QSAR Pericoli per l’ambiente Classificazione basata su sperimentazione o QSAR

Grazie per l’attenzione I.S.S graziella.dimarzio@iss.it