RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

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RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO Convegno La manovra economico-finanziaria 2011: principali novità introdotte in ambito tributario Arthotel & Park Lecce Via G. De Chirico, 1 Lecce 7 novembre 2011 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE-www.studiotributarioleo.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO-LECCE-www.studiotributarioleo.it ATTI RECLAMABILI L’art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 inserisce nel corpo normativo dedicato al processo tributario (d. lgs. n. 546/1992) l’art. 17-bis il quale disciplina due istituti assolutamente sconosciuti, fino ad oggi, al diritto processuale tributario: il reclamo e la mediazione. ATTI RECLAMABILI: atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 di valore non superiore a 20.000 € N.B.: per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate con l’atto impugnato o la somma delle sanzioni se la controversia riguarda l’irrogazione di esse. emessi dall’Agenzia delle Entrate STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO-LECCE-www.studiotributarioleo.it

DISTINZIONE TRA RECLAMO E MEDIAZIONE Il contribuente può: Proporre solo reclamo; Proporre reclamo e formulare una proposta di mediazione RECLAMO: è l’ atto rivolto all’AE attraverso il quale il contribuente chiede un riesame del provvedimento emesso dalla stessa Agenzia (il reclamo è atto necessariamente prodromico rispetto al ricorso) MEDIAZIONE: Con la proposta di mediazione il contribuente prospetta all’organo destinatario del reclamo una rideterminazione dell’ammontare dell’imposta contenente una reciproca rinuncia alle rispettive richieste del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria (essa è atto facoltativo e può essere contenuta nello stesso atto di reclamo oppure essere presentata in un momento successivo) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE-www.studiotribuatrioleo.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE-www.studiotributarioleo.it PROCEDURA DI RECLAMO Il reclamo deve essere proposto alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emesso l’atto prima della proposizione del ricorso in C.T.P (a pena di inammissibilità di quest’ultimo) La Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto provvede attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili L’A.E. può: accogliere il reclamo (la procedura si chiude con la sola fase amministrativa) accogliere parzialmente il reclamo (il contribuente può proseguire con la fase processuale per la parte non accolta); non accogliere il reclamo (si apre la fase processuale); non accogliere il reclamo e formulare proposta di mediazione (se il contribuente accetta la proposta di mediazione la procedura si chiude con la sola fase amministrativa) Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE-www.studiotributarioleo.it

PROCEDURA DI RECLAMO NON CONCLUSASI ENTRO 90 GIORNI L’attivazione della procedura di reclamo preclude l’accesso alla conciliazione giudiziale a prescindere dall’esito della procedura de qua Se l’atto di accoglimento del reclamo viene notificato alla scadenza dei 90 giorni dalla proposizione del reclamo E’ POSSIBILE CHIUDERE LA PROCEDURA Se il contribuente non si è ancora costituito in giudizio non avrà interesse a farlo (manca l’interesse ad agire) Se il contribuente è gia costituito in giudizio può chiedere C.M.C. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE-www.studiotributarioleo.it

PROCEDURA DI RECLAMO E MEDIAZIONE Il contribuente ha facoltà di formulare la mediazione con reclamo (completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa). L’AE accoglie il reclamo contenente la richiesta di mediazione L’AE non accoglie il reclamo contenente la richiesta di mediazione Il contribuente accetta (si chiude la procedura con la sola fase amministrativa) Si chiude la fase amministrativa L’AE ha facoltà di presentare proposta di mediazione (c.d. controproposta di mediazione) Il contribuente non accetta (si apre la fase processuale) STUDIO TRIBUTARIO LEO www.studiotributarioleo.it

FASE PROCESSUALE (EVENTUALE) Si apre se la procedura di reclamo mediazione non ha buon esito Il reclamo produce gli stessi effetti del ricorso Dalla scadenza del termine di 90 giorni decorrono i termini per la costituzione in giudizio per il reclamante e per l’Ufficio DECORSI 90 GIORNI SENZA CHE IL RECLAMO SIA STATO ACCOLTO DECORSI 90 GIORNI SENZA CHE SI SIA CONCLUSA LA MEDIAZIONE Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo, decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente RIGETTO ESPRESSO DEL RECLAMO DA PARTE DELL’AE ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RECLAMO N.B.: In sede di costituzione in giudizio il contribuente deve depositare un’altra copia della documentazione già depositata in sede di reclamo. Egli può produrre documentazione nuova non allegata nella fase amministrativa STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI RECLAMO E SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE In esso devono essere evidenziate tutte le eccezioni sia di diritto sia di merito che si intendono sollevare con riferimento al provvedimento notificato e deve essere cristallizzato il petitum Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso (art. 17-bis, comma 9) Il reclamo costituisce condizione di ammissibilità del ricorso La necessità che il reclamo contenga tutti i motivi, atteso che per fictio iuris, è suscettibile di trasformarsi in ricorso, emerge dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12442 dell’8/06/2011 ha stabilito che non si può contestare attraverso motivi aggiunti la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento dovendo necessariamente tale vizio essere evidenziato in sede di ricorso STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO-LECCE- www.studiotributarioleo.it

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI RECLAMO E SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE Dal 1° aprile 2012, il contribuente che intenda contestare “vizi formali” dell’atto impositivo (tardivo esercizio del potere di accertamento, sottoscrizione, motivazione, decadenza dal potere di accertamento, competenza dell’organo emanante) Il reclamo produce gli effetti del ricorso, con la sola conseguente costituzione in giudizio entro 30 giorni dalla chiusura della procedura di reclamo. I vizi non possono essere integrati in sede processuale STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI RECLAMO E SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE SE L’A.E. NON ACCOGLIE IL RECLAMO Il reclamante-ricorrente dovrà contestare il “silenzio-rifiuto” dell’ente impositore o il provvedimento espresso di rigetto del reclamo adducendo contestazioni concernenti specificamente l’attività amministrativa di gestione del reclamo. SE L’A.F. NON ACCETTA LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE DEL CONTRIBUENTE STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE-www.studiotributarioleo.it

TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE/RESISTENTE a) SILENZIO DELL’AF SULL’ATTO DI RECLAMO O MANCATO ESAURIMENTO DELLA MEDIAZIONE IN 90 GIORNI: i termini per la costituzione in giudizio decorrono dal 90° giorno dalla presentazione del reclamo b) RIGETTO ESPRESSO NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE PRIMA DEI 90 GIORNI: i termini per la costituzione in giudizio decorrono dalla data di ricevimento del provvedimento negatorio c) ACCOGLIMENTO PARZIALE PRIMA DEI 90 GIORNI:i termini per la costituzione in giudizio decorrono dalla data di ricevimento del provvedimento negatorio È importante rispettare i termini processuali perché non si ritiene che il mancato esaurimento della procedura di reclamo in 90 giorni possa comportare uno slittamento in avanti dei termini per la costituzione in giudizio. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE www.studiotributarioleo.it

OBBLIGO DI ASSISTENZA TECNICA Per le controversie di valore superiore a 2.582,28 € In materia di difetto di assistenza tecnica nel caso di controversie di valore superiore a 2.582,28 € Se la parte sottoscrive personalmente il ricorso nonostante il valore della lite ecceda l’importo di 2.582,28 €, l’inammissibilità dello stesso (prevista ex art. 18, comma 4) scatta solo a seguito di ordine del giudice ineseguito nei termini fissati (Corte cost. n. 189/2000 e Corte di Cassazione, SS.UU., n. 22601/2004. ) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

STUDIO TRIBUTARIO LEGALE LEO- LECCE- SANZIONI E’ PREVISTA UNA SPECIFICA SANZIONE PROCESSUALE: IN AGGIUNTA ALLE SPESE DI GIUDIZIO LA PARTE SOCCOMBENTE E’ CONDANNATA A RIMBORSARE IL 50% DELLE SPESE DI GIUDIZIO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO CONCILIATIVO LA C.T. PUO’ DISPORRE- FUORI DAI CASI DI SOCCOMBENZA RECIPROCA- LA COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE SPESE TRA LE PARTI SE “RICORRONO GIUSTI MOTIVI, ESPLICITAMENTE INDICATI NELLA MOTIVAZIONE, CHE HANNO INDOTTO LA PARTE SOCCOMBENTE A DISATTENDERE LA PROPRIA MEDIAZIONE”. STUDIO TRIBUTARIO LEGALE LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it