La tutela dei figli nella separazione conflittuale dei genitori “ la pas” CATANIA 21.12.2010 “L’avvocato del minore” Avv. katia di c AVV. KATIA DI CAGNO.

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La tutela dei figli nella separazione conflittuale dei genitori “ la pas” CATANIA 21.12.2010 “L’avvocato del minore” Avv. katia di c AVV. KATIA DI CAGNO Resp. Nazionale Settore psico-sociale UNCM Vice Presidente Camera Minorile di Bari A

Infanzia abusata L’infanzia può essere abusata in molti modi , non necessariamente fisici o visibili. Sebbene l’abuso sessuale sia la forma più evidente di violenza, esiste una gamma svariata di comportamenti molto più subdoli e difficili da scoprire che, devastano il minore perché costituiscono un attacco destabilizzante alla personalità e, provocano gravi conseguenze sul processo di crescita.

Quando l’abuso ha una matrice familiare E’ difficile credere che tali condotte abbiano una matrice familiare, considerato che la famiglia dovrebbe rappresentare un ambito di potenziale protezione, essendo un sistema generato da vincoli di tipo affettivo, in cui agiscono, o dovrebbero agire, sentimenti positivi. In realtà, la famiglia, puo’ diventare un ambiente ostile e pericoloso per l’integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte, spesso minori.

Dalla crisi della coppia coniugale al conflitto genitoriale Se analizziamo un momento patologico della vita della famiglia, cioè la crisi della “coppia coniugale” in molti casi verificheremo l’insorgere del “conflitto genitoriale”. Secondo le statistiche, ogni anno 70.000 bambini entrano nel tunnel della conflittualità coniugale e giuridica. Basti pensare all’aumento sia di false accuse ai padri per violenze ai minori, spesso strumentali alla richiesta della potestà genitoriale, sia all’impressionante prodursi di gesti sempre più vicini alla follia da parte di genitori coinvolti in aspre conflittualità processuali. E’ inquietante l’eccessiva facilità con cui, in questi casi, ci si convince che di abuso si tratta solo perché di abuso si è cominciato a parlare, soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, che si trasforma poi in una vera e propria “strategia legale”.

Cultura del conflitto Oggi, è importante parlarne, perché incombe il tremendo rischio di una “normalizzazione della cultura del conflitto e della mistificazione dei bisogni affettivi”.

Definizione di P.A.S. Uno dei più deleteri esiti possibili di conflittualità genitoriale esasperata è il fenomeno dell’alienazione genitoriale, il disturbo definito PAS, dall’acronimo americano “Parental Alienation Sindrome” che consiste in una condizione morbosa scarsamente nota o poco considerata in Italia, ma oggetto di imponenti studi negli U.S.A. Descritta e poi sistematizzata da R. Gardner il quale la definiva” Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (Alienante) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (alienato). Tuttavia, questa rappresenta non una semplice questione di “lavaggio del cervello” o “programmazione”, poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. La combinazione di questi fattori legittima una rilevazione di PAS. IN PRESENZA DI REALI ABUSI O TRASCURATEZZA, NON SI PUO’ PARLARE DI PAS.

Bisogna dire che… La PAS non è inserita nel DSM IV – Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, e i termini “Sindrome” o “”Diagnosi” possono generare pericolosi equivoci. Di certo è un disagio, una sofferenza psicoemotiva,una disfunzione, una forma di abuso.

Stati d’animo del bambino Nel periodo che segue la separazione, talvolta vengono poste in atto alcune manovre di “appropriazione” dei figli, che si manifestano attraverso il ricatto affettivo, la seduzione e la formazione di alleanze. Tali atteggiamenti, generati dai genitori, possono colludere con il bisogno di vicinanza presente nel figlio, angosciato e disorientato per la loro separazione. Il minore, manipolato deliberatamente, viene indotto dal genitore con cui di fatto si allea, ad assumere il ruolo attivo dell’accusatore per escludere dal contesto della famiglia il genitore “rifiutato”. Quando un bambino è costretto a negare uno dei due genitori e a rinunciare ad esso, non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile, ma anche alla attivazione della immagine interna corrispondente a quella persona. Se il minore mette in atto meccanismi difensivi meno distruttivi per la sua personalità, il rifiuto-perdita di un genitore viene percepito come abbandono da parte di quest’ultimo, colpevole di non essere stato sufficientemente forte. Altri sentimenti inoltre compaiono come: ansia o tradimento riconducibili alla presenza di un disturbo dell’Adattamento.

Abuso emozionale Secondo Gardner (1992), il bambino che è stato indotto all’allontanamento (alienazione) fisico e mentale da un genitore ingiustamente denigrato è un bambino abusato. La PAS viene considerata una forma di emotional abuse.

Otto sintomi primari Campagna di denigrazione; Razionalizzazione debole; Mancanza di ambivalenza; Fenomeno del pensatore indipendente; L’appoggio automatico al genitore alienante; L’assenza del senso di colpa; Gli scenari presi a prestito; L’estensione del’ostilità alla famiglia allargata. A questi otto fattori Gardner ne ha poi aggiunti altri 4 (additional differential diagnostic consideration): Difficoltà di transizione nei periodi di visita presso il genitore non affidatario; Il comportamento del minore durante le “visitations”, durante il periodo di permanenza presso il genitore non affidatario; Il legame del minore con il genitore alienante; Il legame del minore con il genitore alienato, prima della fase di separazione.

Tecniche di programmazione. Le tecniche di programmazione prevedono l’uso di espressioni: Denigratorie riferite all’altro genitore; False accuse di trascuratezza; False accuse di violenza o abuso anche sessuale; Costruzione di una realtà virtuale familiare di terrore e vessazione;

La sindrome della Madre Malevola (I.D. Turkat) comportamenti dolosi messi in atto dalla ex moglie contro l’ex marito da cui ha divorziato o sta divorziando, per es. per punirlo, per allontanarlo una serie di azioni malevoli (es. menzogne) e o escluderlo dalla vita dei figli. Uno schema comportamentale anomalo sempre più frequente nei divorzi di genitori con figli. (Alta percentuale implica fattispecie penali).

Quali comportamenti possono verificarsi in un contesto di conflittualità... ?

Ostacoli alle frequentazioni es. - inventando scuse banali - mentendo sullo stato di salute del bambino - impegnando il bambino in attività ricreative nei giorni che devono passare con il padre...o con la madre (in casi più rari) Delegittimazione del ruolo paterno/materno - denigrazione - parole di squalifica in presenza dei figli - soddisfazione ai desideri di figli che l’altro genitore disapprova senza interpellarlo...

Riduzione del ruolo decisionale es. - mancate informazioni sull’andamento scolastico - mancate informazioni sulle attività ricreative... Alienazione dei figli dal padre /madre intraprendendo un contenzioso eccessivo false accuse N.B. Nella maggior parte dei casi il fenomeno PAS è tipicamente al femminile, ma non mancano casi contrari.

Tali comportamenti possono sconfinare nel penale o rientrare in precise fattispecie di reato. Tuttavia quando si tratta di comportamenti di un genitore, ostativi al diritto alla libera relazione del figlio con l’altro genitore, interviene, su ricorso dell’interessato, il giudice civile ex art. 709 ter c.p.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’affidamento condiviso)

Conflitti sulla potestà o sulle modalità di affidamento Previsto un articolo ad hoc Art.709 ter c.p.c. L’art. è funzionale a garantire il corretto funzionamento delle modalità di affidamento stabilite in un atto già emesso Ossia A consentirne l’esecuzione attraverso l’adozione di misure coercitive (esecuzione indiretta).

L’art. 709. ter c.p.c. “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’art. 710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

Continuando… 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”

Competenza e procedimento L’art. 709 ter c.p.c. prevede due possibilità di proposizione della domanda: A) Giudizio in corso La presentazione del ricorso è possibile in qualsiasi momento dinanzi al G.I.; Si instaurerà un sub procedimento che si aprirà con la comparizione delle parti e si concluderà con la decisione del Giudice il quale: Non potrà precludere alle parti una attività istruttoria Potrà adottare provvedimenti inaudita altera parte (in casi di comprovata violazione delle regole in pregiudizio dei figli). N.B. La norma è inserita nel libro IV sez. V del cpc ovvero tra i procedimenti d’urgenza

Decisione del G.I. sub A) Il Giudice deciderà con ordinanza, revocabile o modificabile successivamente dallo stesso G.I. di fronte a situazioni nuove o sopraggiunte; I provvedimenti assunti dal G.I. sono impugnabili nei modi ordinari.

Competenza e procedimento B) Instaurazione di nuovo giudizio ex art. 710 cpc Il richiamo all’art. 710 cpc per la proponibilità della domanda di cui all’art. 709 ter fa pensare alla necessità della esistenza di una sentenza passata in giudicato o decreto di omologazione ed una modifica dei provvedimenti in vigore, con la conseguenza che la nuova normativa non potrebbe essere applicata: In caso di mancata modifica; Coppie di fatto. E’ un richiamo procedurale e non sostanziale. Quando non vi è giudizio in corso, la istanza si propone con ricorso al presidente del Tribunale che deciderà in Camera di Consiglio con decreto reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello.

Art. 709 ter c.p.c. e coppie di fatto Il problema sorge per le controversie sorte in relazione ai figli nati da genitori non coniugati, non potendosi applicare l’art. 710 cpc dettato per le separazioni tra i coniugi, pur essendo chiara l’applicazione dell’art. 709 ter relativamente alle coppie di fatto, in quanto prevista dall’art. 4 n. 2 della L.54/06. Anche in questo caso l’art. 710 cpc è richiamato solo per il procedimento ed il rito, con la competenza del tribunale per i minorenni. Detti provvedimenti assunti dal TM saranno impugnabili nei modi ordinari, art. 709 ter 3° c. dinanzi alla Corte D’appello sez. minori.

Ma quali conseguenze saranno osservabili sul bambino?

Conseguenze psicologiche Esame della realtà alterato; Narcisismo; Indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia; Mancanza di rispetto per l’autorità, estesa anche a figure non genitoriali; Paranoia; Psicopatologie legate all’identità di genere.

Indagine…. “ Un ruolo di assoluta importanza nelle dinamiche conflittuali tra i genitori separati e, dunque, anche nell’eventualità dell’instaurarsi di false denunce è rivestito dai professionisti che a vario titolo, entrano nelle questioni relative all’affidamento dei figli (avvocati, c.t.u. magistrati, psicoterapeuti, mediatori, educatori) e rischiano di colludere con il genitore alienante”. Anche l’esperto incaricato della valutazione rischia di esarcerbare il conflitto a discapito del bambino. Occorre una indagine attenta per fare una una rilevazione esatta.

Il ruolo dell’avvocato Anche l’avvocato puo’ essere vittima di un inganno e oggetto di manipolazioni da parte del suo/a assistito/a.

DOVERI DEONTOLOGICI E IPOTESI DI INGANNO Uno dei doveri deontologici importanti è legato alla formazione specialistica e multidisciplinare che consenta all’avvocato di sospettare, e di approfondire alcune dinamiche.

Ascolto… Un attento ascolto consentirà all’avvocato specializzato, di riconoscere gli indicatori, e/o : utilizzare le opportune strategie di negoziazione o mediazione, deflattive della conflittualità della coppia, utilizzare altre figure professionali con competenze specifiche. L’AVVOCATO NON FA DIAGNOSI E NON FA TERAPIA!

Normativa e linee guida sull’ascolto Carta di Noto 1996 e aggiornamento (7 luglio 2002) Linee guide CISMAI Linee guida del Consiglio d’Europa approvate il 18.11.2009 -Raccomandazione n. 10/2009 “linee guida per definire comuni ed integrate strategie nazionali di protezione dei bambini dalla violenza” – “costruire un Europa per e con i bambini”.

INTERVENTI… SOCIO SANITARIO TERAPEUTICO; CONTROLLO SOCIALE MISTO (PSICOLOGO-PSICHIATRA-GIUDICE);

Il bambino dice sempre la verità? Quando possiamo sospettare il contrario?

Verità… I minori non dicono sempre la verità: - pseudo menzogna, ossia la fisiologica, inconsapevole, non strumentale e non finalizzata tendenza presente nel bambino fino ai 6-7 anni a confondere la fantasia con la realtà, il soggettivo con l’oggettivo; - la menzogna, la manifestazione cosciente e utilitaristica di un pensiero o il resoconto di un fatto non rispondenti al vero; - la bugia psicogena che consiste nel non dire il vero o per paura del castigo del genitore, o per ingraziarselo, o per proteggerlo, o per vendetta o per attirare l’attenzione altrui, o per motivi che traggono la loro origine da carenze psicopedagogiche e tematiche conflittuali di varia natura; - la bugia patologica che è la menzogna sottesa a stati di ritardo o insufficienza intelletiva, da sindromi psicotiche o da laterazioni strutturali della personalità.

ALCUNE PRONUNCE Ci dicono che….

Tribunale di Catania, ordinanza 11 luglio 2006 Quando sussistano comportamenti posti in essere dalla madre volti ad impedire al padre di tenere con sé la prole, il giudice deve invitare il genitore inadempiente ad astenersi da tale condotta altamente pregiudizievole per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre e i minori, la quale potrà in prosieguo, ove perdurante, comportare l’adozione delle misure previste dall’art. 709-ter c.p.c.»

...nelle aule giudiziarie Non sempre, comunque, risulta agevole dimostrare che comportamenti di tal genere si siano realmente verificati

Quali quesiti porre al C.T.U. A) accertare quale sia il grado di sviluppo dei bambini in relazione all’età biologica; - indicare se, sul piano affettivo ed in relazione a tale sviluppo i minori siano in grado di esprimere libere propensioni per l’uno o per l’altro genitore( in caso positivo indicare quale); - evidenziare, se essi abbiano maturato un maggior senso di appartenenza nei confronti dei due contesti sociali frequentati; - verificare, in entrambi i genitori, gli atteggiamenti affettivi ed educativi nei confronti dei minori, evidenziando eventuali messaggi espliciti od anche impliciti che gli stessi possono inviare ai bambini a riguardo del genitore assente;

Continuando…. - osservare la personalità di entrambi i genitori ed evidenziare le loro capacità educative, in riferimento all’acquisizione di regole, abitudini e norme, nonché la loro progettualità di costruzione familiare; - mettere in evidenza i reali intenti del padre e della madre, verificando se essi abbiano un autentico interesse al benessere psichico dei minori, ovvero siano mossi dal mero intento di un’affermazione personale, a discapito dell’immagine altrui.

Altri quesiti da porre al CTU 1) Accertare le caratteristiche di personalità di ciascuno dei genitori e l’esistenza di eventuali patologie psichiche, nonché le capacità educative di ciascuno di essi; - Indichi il ctu quali siano le attuali condizioni psicologiche del minore e se l’attuale situazione sia la più adeguata alle sue esigenze e ad una equilibrata evoluzione della sua personalità, formulando in caso negativo ipotesi di intervento finalizzate ad una più congrua gestione del rapporto genitori/figlio, in base alle primarie esigenze educative/affettive del minore; - Osservare e verificare la relazione padre/figlio, ed in particolare: a) se la relazione madre-figlio sia tale da provocare condizionamenti sulla volontà del bambino da parte della madre; b) quale percezione abbia il bambino della figura paterna e se questa risenta di eventuali episodi traumatici che si siano verificati in passato.

La Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione Europea del 1995 A cui il nostro paese aderisce ed ispira parte della sua normativa in ambito minorile, sostengono la necessità di tutelare il diritto alla continuità e alla stabilità dell’ambiente affettivo e relazionale per soggetti in età evolutiva, ovvero il loro diritto a mantenere relazioni positive e significative con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine.

Un segnale positivo di fronteggiamento autorevole Procura di Milano (Corriere della sera 7.11.2008) Due genitori sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver sottoposto il proprio figlio ad un maltrattamento psicologico (sofferenza psicologica cagionata), dopo averlo coinvolto ripetutamente, durante la separazione, nella loro conflittualità…..

Continuando … Secondo l’accusa i genitori sono colpevoli di aver compromesso “la credibilità di ciascun genitore”, poiché hanno proiettato sul figlio i propri reciproci sentimenti e in particolare la rabbia, in modo da inoculare nel bambino la convinzione che ciascuno dei suoi genitori odiasse l’altro. Quindi nonostante la consapevolezza, progressivamente acquisita, delle problematiche psicologiche indotte nel figlio dai loro litigi, i genitori avrebbero ugualmente “attuato manipolazioni induttive e strumentalizzato il minore al fine di accattivarsene la disponibilità a favorire soluzioni di affidamento rispettivamente convenienti”.

Altri provvedimenti…. Tribunale di Bergamo (Ufficio GIP n. 3490/2004) che si è espressamente occupata della PAS, affrontando un caso di presunti abusi sessuali compiuti dal padre ai danni del figlio minore. In tale occasione il giudice ha ritenuto non attendibile il racconto del minore ascoltato in sede di incidente probatorio, in quanto contraddittorio, incoerente, illogico ma soprattutto in contrasto con quanto riportato “de relato” dal soggetto che aveva raccolto le prime dichiarazioni del bambino. Lo stesso organo giudicante concludeva affermando espressamente che” altresì inficia l’attendibilità del racconto del minore l’accertata presenza di un acceso conflitto coniugale dei genitori relativo alla separazione…

Continuando…. ..e all’affidamento del figlio, specie ove riscontri la cosidetta Sindrome da alienazione genitoriale, stato psicologico tipico delle coppie che si separano con liti senza esclusioni di colpi pur di impedire all’altro la custodia del minore”

Bisogna distinguere però: MERA CONFLITTUALITA’ E ALIENAZIONE GENITORIALE ( Cass. I sez. civile n. 16593 del 29.04.2008). Detta sentenza riconosce alle manovre di alienazione una grave potenzialità di pregiudizio per il benessere del minore, criterio necessario e sufficiente a motivare una sospensione della bigenitorialità e la scelta di affidamento univoco al genitore alienato.

“L’unico obiettivo della madre è… Quello di annullare la figura paterna…” in sentenza della Corte di Cassazione n. 34838 del 08.11.2009.

IL BRASILE APPROVA LA LEGGE CONTRO LA PAS In data 26.08.2010, il Presidente del Brasile, Ignacio Lula ha firmato la legge 12.318-10 per la definizione e la punizione della Pas.

Concludendo….. L’avvocato specializzato, che sente su di sé anche un ruolo sociale, non avrà una visione miope e processual-codicistica, ma una visione globale che terrà conto di tante variabili, a volte sfumature utili alla ricerca della verità. Dobbiamo tendere ad una verità che non sia solo processuale. Solo così avremo partecipato ad una reale tutela del minore.

Nietzshe diceva… “tutti abbiamo paura della verità….” Errore non è cecità, ma viltà; ogni progresso, ogni passo innanzi nel cammino verso la conoscenza è frutto del coraggio”. Questo deve essere il segno indicatore di un avvocato responsabile, che grazie alla sua competenza eviterà di essere al servizio di chiunque.