“I Compiti dell’Assistente giudiziario Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio Formazione Distrettuale Corte Appello Roma Corso di Formazione: “I Compiti dell’Assistente giudiziario nel processo civile” Alla luce del nuovo Ordinamento professionale, introdotto dal CCNI del 29.7.2010.
Calendario delle Lezioni: 5_6_7 Dicembre 2011 h. 9,00 - 15,30 9_10_11 Gennaio 2012 h. 9,00 - 15,30 30_31 Gennaio 2012 h. 9,00 - 15,30 1 Febbraio 2012 h. 9,00 - 15,30 27_28_29 Febbraio 2012 h. 9,00 - 15,30 5_6_7 Marzo 2012 h. 9,00 - 15,30 26_27_28 Marzo 2012 h. 9,00 - 15,30 2_3_4 Aprile 2012 h. 9,00 - 15,30 16_17_18 Aprile 2012 h. 9,00 - 15,30 7_8_9 Maggio 2012 h. 9,00 - 15,30 28_29_30 Maggio 2012 h. 9,00 - 15,30 Sede del corso : CORTE D’APPELLO DI ROMA Via Varisco, 3 – Aula Magna Docenti: Roberta Benedetti Maria Pia Bovi Maria Vittoria Cerulli Marco Colzi Annarita Petitta Rossella Tempesta
Programma: Primo giorno L’assistente giudiziario: Declaratoria contrattuale e collocazione della figura professionale nell’ambito delle attività di cancelleria; Nuove attribuzioni (con particolare riferimento all’attività di assistenza al magistrato); Adempimenti precedenti e successivi all'udienza civile e penale, con funzionali richiami di procedura; Servizi di cancelleria connessi all’attività di assistenza nel processo civile e penale: Esame del Testo Unico delle spese di Giustizia (con riferimento a: contributo unificato, patrocinio a spese dello stato; rilascio copie e certificazioni; liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice)
Attività peculiari nell’assistenza al magistrato giudicante Programma: Secondo giorno Attività peculiari nell’assistenza al magistrato giudicante nel settore penale Tipologie di verbalizzazione penale; Gestione delle urgenze (arresti, istanze, misure cautelari) possibili criticità; Il verbale: redazione, contenuto, sottoscrizione,trascrizione, riproduzione fonografica ed audiovisiva; Nullità del verbale; Notificazioni; Comunicazioni al PM.
I compiti dell’assistente giudiziario nel processo civile Programma: Terzo giorno I compiti dell’assistente giudiziario nel processo civile Assistenza nelle istruttorie e nelle udienze; Verbalizzazione durante le udienze istruttorie, di assunzione di prove, di transazione e conciliazione; Ricezione degli atti: controllo della regolarità formale e fiscale; Rilascio copie e certificazioni; Fascicolazione degli atti: fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte; Notificazioni e comunicazioni. Rilevanza delle notificazioni e del loro esito. La “lettura” della relata di notifica:
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale Gli atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro, leggibile, senza spazi bianchi e senza alterazioni. Le aggiunte o modificazioni debbono essere in calce con nota di richiamo senza cancellare la parte modificata. (art. 46 disp. att.) L'assistente giudiziario è tenuto a controllare la regolarità fiscale degli atti che deposita. (art. 74 disp. att.) L'assistente giudiziario è tenuto a depositare gli atti che le parti intendono presentare nel processo, richiedendo, se mancanti, le copie per il fascicolo, e a controllare l’effettiva presenza di tutti i documenti allegati che le parti indicano nell’elenco. (art. 73 disp. att.)
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale Per quanto riguarda il controllo della regolarità fiscale, si distinguono diverse fasi: 1_All’atto dell’iscrizione a ruolo (art. 9 DPR 115/02); Dalla parte che iscrive a ruolo è dovuto il contributo unificato e l'assistente giudiziario è tenuto a controllare che il difensore inserisca la dichiarazione di valore della causa nelle conclusioni dell'atto introduttivo e che paghi l’esatto contributo secondo gli importi in vigore a momento. In difetto l'assistente giudiziario deve inviare gli atti all’ufficio recupero crediti; secondo le ultime norme, occorre controllare se sull’atto introduttivo è presente la PEC, altrimenti l'assistente giudiziario deve inviare gli atti all’ufficio recupero crediti, in quanto il contributo unificato viene aumentato della metà.
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale la L. 183/11 (di stabilità) apporta alcune modifiche al riguardo: Art. 25 : modifica l’art. 125 c.p.c., prevedendo l’obbligo per il difensore di indicare nell’atto introduttivo della causa «…l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC comunicato al proprio ordine», e non semplicemente il proprio indirizzo di posta elettronica certificato. Le disposizioni di questo articolo si applicano decorsi 30 gg. dalla entrata in vigore della legge (31 gennaio 2012). 2_Al momento del deposito della domanda riconvenzionale o di qualsiasi atto che modifichi la domanda originale L'assistente giudiziario è tenuto a verificare se la parte ha fatto la dichiarazione di valore e conseguentemente chiedere il contributo unificato; in mancanza deve inviare gli atti al recupero crediti; (artt. 14, 15, 16 DPR 115/02)
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale la L. 183/11 (di stabilità) apporta alcune modifiche per la riconvenzionale: All’art. 14 del DPR 115/02, il comma terzo è sostituito dal seguente: «…. la parte di cui al comma 1 (n.d.r. si tratta dell’attore), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta». Gli effetti non sono di poco conto: in sintesi la parte convenuta, qualora modifichi la domanda dell’attore nel corso del giudizio (anche, quindi, con l’appello incidentale), è chiamato a versare un autonomo contributo unificato in base al valore della causa.
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale 3 Al momento del deposito di un cautelare in corso di causa se viene depositato in cancelleria un cautelare in corso di causa, occorre controllare che ci sia la dichiarazione di valore in quanto la parte è tenuta a versare il contributo dimezzato. 4_Rito sommario di cognizione artt. 702 bis, ter, quater per il contributo unificato si applica la riduzione della metà prevista dall'art. 13 3° co. DPR 115/02. Qualora il procedimento prosegua con rito ordinario (3° co. Art 702 ter cpc), la parte che ha versato il contributo iniziale deve effettuare l'integrazione della metà non pagata. (Circ. Min. Giustizia del 4.8.09)
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale la L. 183/11 (di stabilità) in vigore dal 1.1.12 stabilisce anche: Art. 26 , rubricato “misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti di appello”. La norma introduce l’obbligo, per le Corti di appello, di avvisare le parti costituite in giudizio dell’obbligo di presentare istanza di trattazione del procedimento, sottoscritto dalla parte, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di cancelleria, a pena di estinzione del giudizio; tale avviso riguarderebbe tutte le cause pendenti da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della legge 183/2011 (1° gennaio 2012).
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale In realtà la norma solleva parecchie perplessità, considerato che la sua applicazione riguarderebbe migliaia di cause, appesantendo le cancellerie di un adempimento che avrebbe un ritorno, in termini di riduzione del contenzioso civile, pressoché nullo, venendo meno quindi allo scopo che l’introduzione della norma stessa vorrebbe conseguire.
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale Art. 27 : introduce importanti novità in grado di appello, ed in particolare modifica l’art. 283 c.p.c., prevedendo una sanzione pecuniaria a carico della parte, che va da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 10.000,00, nel caso che l’istanza di inibitoria sia inammissibile o manifestamente infondata. L’ordinanza di condanna è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Anche l’art. 351 c.p.c. subisce delle modifiche: l’ordinanza che decide sull’inibitoria viene espressamente dichiarata non impugnabile. Inoltre, qualora il giudice, nel corso dell’udienza di trattazione dell’inibitoria ex art. 283 c.p.c. ritenga la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’art. 281 sexies, “… dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria” . Nel caso di trattazione dell’inibitoria ex art. 351 cpc, qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente capoverso, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. Lo stesso principio di applica alle cause in materia di lavoro, con la modifica dell’art. 431 cpc. Art. 28 - modifiche in materia di spese di giustizia. Vengono modificati gli artt. 13-14 del T.U. spese di giustizia. In particolare la modifica dell’art. 13 comporta l’aumento del contributo unificato nella misura della “…meta' per i giudizi di impugnazione (n.d.r. quindi non solo appello), ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione”.
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale
Anche i provvedimenti del giudice sono soggetti al controllo fiscale L'assistente giudiziario è tenuto a controllare la necessità dell’eventuale invio all’ufficio del registro. Mentre le sentenze, in genere, vanno tutte all’agenzia delle entrate per la registrazione, le ordinanze, solo alcune vanno alla registrazione. Per l’inoltro all’Agenzia delle entrate, oltre alla copia conforme del provvedimento, occorre inviare anche i dati completi delle parti presenti nel fascicolo. Per quanto riguarda le Conciliate, queste debbono contenere la dichiarazione di valore, altrimenti occorre verificare intanto quella fatta all’atto dell’iscrizione e poi qualora, leggendo la conciliata, il valore possa risultare superiore a Euro 50000,00, occorre inviarle all’Agenzia delle entrate per la registrazione.
Pubbliche amministrazioni Gli altri casi in cui occorre controllare la regolarità fiscale degli atti è quando nel processo sono presenti parti ammesse al patrocinio a spese dello stato oppure pubbliche amministrazioni. Sono considerati enti pubblici tutti i ministeri, le agenzie, il F.E.C. (fondo edifici di culto), l’AGEA e le prefetture. Qualora uno di questi enti pubblici è parte del processo occorre predisporre il foglio delle notizie, su cui andranno riportate, per data, importo e tipologia, tutte le spese prenotate a debito (contributo unificato, spese per le notifiche, imposta di registro della sentenza, diritti di copia, gli onorari del CTU sono prenotati a debito a domanda) a carico dell’ente pubblico e tutte le spese anticipate dall’erario (indennità e spese spettanti al testimone e al ctu).
Patrocinio a spese dello Stato Capo VI DPR 115/02 – artt. 131 e segg. Qualora una parte viene ammessa al patrocinio con delibera provvisoria del consiglio dell’ordine degli avvocati, occorre predisporre il foglio delle notizie, indicando la data della richiesta di ammissione. Sul foglio delle notizie andranno riportate, per data, importo e tipologia, tutte le spese prenotate a debito (contributo unificato, spese per le notifiche, imposta di registro della sentenza, diritti di copia, gli onorari del ctu sono prenotati a debito a domanda) a carico della parte ammessa e tutte le spese anticipate dall’erario (liquidazione del difensore, indennità e spese spettanti a testimoni, al ctu): se nel corso del processo sopravvengono modifiche alle condizioni reddituali, il giudice revoca l’ammissione al patrocinio con decreto e da quel momento ha effetto la revoca. In tutti gli altri casi (se risultano insussistenti i presupposti per l’ammissione, se ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave) la revoca ha efficacia retroattiva. (Capo VII DPR 115/02)
Fallimento Nel processo in cui è parte un fallimento, se con decreto il giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello stato. (art. 144 DPR 115/02)
Rilascio copie Le parti o i difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti presenti nel fascicolo sia d’ufficio che di parte e farne copia, pagando i diritti di cancelleria (uso studio – autentiche). (art. 76 disp.att.) L'assistente giudiziario può rilasciare copia con formula esecutiva del dispositivo della sentenza, quando questa non è ancora stata depositata e rilascia copia con formula esecutiva della sentenza facendone menzione sulla sentenza stessa.(art. 153 disp.att. e 475 cpc) L’originale esecutivo che si rilascia può essere solo uno, mentre si possono rilasciare diverse copie. Se per qualsiasi motivo la parte vuole un altro originale esecutivo, deve ottenere la preventiva autorizzazione dal presidente del tribunale o dell’ufficio che ha pronunciato l’atto. (art. 476 cpc)
Rilascio copie Il presidente provvede con decreto. L'assistente giudiziario non può rilasciare copia del documento impugnato di falso, che è depositato in cancelleria, senza l’autorizzazione del giudice. (art. 100 disp.att. ) Qualunque depositario pubblico è autorizzato a fare copia autentica degli atti che detiene. (art. 743 cpc) Del rilascio di qualsiasi copia ne viene annotata traccia sull’originale, vengono annotati i diritti pagati e apposte le marche dovute.
Certificazioni Art. 124 e 327 cpc (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza) L'assistente giudiziario certifica, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione. Ugualmente l'assistente giudiziario certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto. Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti.
Fascicolo d’ufficio L'assistente giudiziario deve formare il fascicolo processuale d’ufficio, numerarlo e riportare sulla facciata i dati relativi all’ufficio, alla sezione, al giudice e alle parti in causa. Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice cronologico degli atti presenti nel fascicolo. (art. 36 disp. att.) La parte che iscrive la causa deve consegnare al ruolo generale la nota d’ iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo di parte, oltre alle copie degli atti di parte che debbono essere inserite nel fascicolo d’ufficio. (art. 72 e 73 disp. Att. e 165 cpc) Nel fascicolo d’ufficio vanno inseriti, man mano che si formano, tutti i provvedimenti del giudice nonché i verbali consecutivi di tutte le udienze, il dispositivo originale della eventuale sentenza o la copia conforme della sentenza resa ex art 281 sexies cpc (facente parte integrante del verbale) o la copia del solo dispositivo della sentenza emessa ex art 429 cpc. (art. 168 cpc)
Parallelamente al fascicolo cartaceo, l'assistente giudiziario deve aggiornare il fascicolo informatico sul SICID, con l’annotazione degli atti depositati, dei rinvii d’udienza e dei provvedimenti emessi dal giudice nel corso del giudizio. Una volta chiuso il giudizio, possono essere ritirati i fascicoli di parte. All’interno del fascicolo processuale rimangono: tutte le copie degli atti depositati dalle parti, la nota di iscrizione a ruolo con tutti i verbali, i provvedimenti originale del giudice nonché il dispositivo dell’eventuale sentenza.
Fascicolo di parte Per costituirsi in giudizio, ogni parte deposita, oltre alla memoria di costituzione e alla nota di iscrizione a ruolo, anche il proprio fascicolo di parte che conterrà tutti gli atti e i documenti di causa depositati in cancelleria, costituzioni, memorie, note, comparse conclusionali, repliche etc.; sulla copertina del fascicolo debbono essere riportate le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio. L'assistente giudiziario, dopo aver controllato la regolarità fiscale degli atti depositati, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni qualvolta viene aggiornato dalla parte con un nuovo deposito. (art. 74 disp. Att. e 169 cpc) Le parti o i difensori possono esaminare gli atti presenti nel fascicolo sia d’ufficio che di parte e farne copia. Per ritirare il proprio fascicolo occorre che la parte ne faccia istanza al giudice e, quando questi autorizza, l'assistente giudiziario fa scrivere e firmare la dichiarazione di ritiro del fascicolo. Le parti inoltre hanno libera facoltà di ritirare il proprio fascicolo qualora la causa va in decisione, ma debbono riconsegnarlo al momento del deposito della comparsa conclusionale. (art. 76 e 77 disp. Att. e 16 cpc)
Per l’appello, l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia “uso appello” della sentenza impugnata. L'assistente giudiziario provvede chiedendo la trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice di primo grado. (art. 347 cpc) Per la cassazione, il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di cassazione, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto. Oltre al ricorso e a pena di improcedibilità, debbono essere depositati: decreto di concessione del gratuito patrocinio, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, se avvenuta, la procura speciale se conferita con atto separato e gli atti processuali, documenti e altro sui quali si fonda il ricorso. (art. 369 cpc)