Il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e i principali obiettivi della riforma della disciplina dellassemblea nelle società quotate In attuazione della direttiva.

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Il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e i principali obiettivi della riforma della disciplina dellassemblea nelle società quotate In attuazione della direttiva 2007/36/Ce (c.d. direttiva Shareholders Rights): -favorire la partecipazione allassemblea degli azionisti, quale strumento di corporate governance ; -aumentare i profili informativi prima, durante e dopo la riunione assembleare; -incrementare il potere di voice del socio. 2

Le novità della disciplina dellassemblea nelle società quotate -Introduzione di una disciplina autonoma della convocazione (art c.c. e art. 125-bis tuf) -Modificazione e integrazione dei diritti di informazione pre-assembleare (art. 125-ter e art. 125-quater tuf); -Nuova disciplina della legittimazione allintervento in assemblea (sistema del record date: art. 83 tuf) -Modificazione della disciplina del diritto di integrazione dellordine del giorno (art. 126-bis tuf) -Revisione della disciplina della rappresentanza in assemblea (artt novies ss. tuf) -Modificazione della disciplina del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 127 tuf) 3

Attuazione delle nuove norme nel regolamento emittenti -Le nuove disposizioni di attuazione sono state approvate dalla Consob con deliberazione n del 14 dicembre 2010, che ha modificato il c.d. regolamento emittenti n /

La convocazione: termini e contenuto dellavviso 5 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società chiuseart c.c.: - indicazione del giorno, dellora del luogo e delle materie da trattare, da pubblicare almeno 15 prima della riunione in G.U. o su uno o più quotidiani indicati in statuto; - se previsto dallo statuto, convocazione con avviso diretto ai soci, entro otto giorni precedenti la data dellassemblea. Immutata Società aperteart c.c.: - indicazione del giorno, dellora del luogo e delle materie da trattare, da pubblicare almeno 15 prima della riunione in G.U. o su uno o più quotidiani indicati in statuto. art. 125-bis, commi 1, 3 e, in quanto compatibile, 4, tuf (v. lart. 116, comma 2-ter, tuf). Società quotateart c.c.: -indicazione del giorno, dellora del luogo e delle materie da trattare, da pubblicare in G.U. o su uno o più quotidiani indicati in statuto; - art. 126 tuf; art. 1 del d.m. n. 437/1998: - contenuto: informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal codice civile (cfr. anche lallora vigente art. 84 del reg. em.); - modalità e termini di pubblicazione: in genere, termini più lunghi di pubblicazione dellavviso (30 anziché 15 giorni, salvo che per assemblee in pendenza di OPA o OPS). art. 125-bis tuf: - contenuto: indicazione del giorno, dellora del luogo e delle materie da trattare; procedure di partecipazione e di voto (termini per esercizio dei diritti di informazione; procedure di voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici (se previste dallo statuto); indicazione del record date; modalità di reperimento del testo delle delibere, delle relazioni illustrative e dei documenti); lindirizzo del sito internet della società; - modalità e termini di pubblicazione: mezzi diversi e termini differenziati (artt. 65 ss. reg. em.; anche lart. 84 è stato modificato).

La convocazione su richiesta dei soci 6 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società chiuseart c.c. - possono richiederla i soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, salvo la minore percentuale prevista nello statuto (non per le materie sulle quali lassemblea decide su proposta degli amministratori ovvero in base a un progetto o una relazione predisposta dagli amministratori: per esempio, in materia di fusione, scissione o aumento di capitale). Nella domanda devono essere indicate le materie da trattare. Immutata Società aperte e quotate Stessa disciplina delle società chiuse.art c.c. e art. 125-ter, comma 3, tuf: - possono richiederla i soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, salvo la minore percentuale prevista nello statuto (non per le materie sulle quali lassemblea decide su proposta degli amministratori ovvero in base a un progetto o una relazione predisposta dagli amministratori: per esempio, in materia di fusione, scissione o aumento di capitale); - i soci devono predisporre una relazione sulle materie proposte; gli amministratori possono esprimere valutazioni.

Assemblea in unica convocazione 7 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società chiuseart – 2369 c.c.: per lassemblea sia ordinaria, sia straordinaria: - sono previste due convocazioni; - lo statuto può prevedere convocazioni successive alla seconda. Immutata Società aperte e quotate Stessa disciplina delle società chiuse.art c.c. e art. 126 tuf: per lassemblea ordinaria e straordinaria: - sono previste due convocazioni; - lo statuto può prevedere convocazioni successive alla seconda; - lo statuto può prevedere ununica convocazione, alla quale si applicano i quorum costitutivi e deliberativi dellassemblea ordinaria in seconda convocazione (art. 2369, commi 1, 3 e 4, c.c.) e dellassemblea straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda (art. 2369, comma 7, c.c.).

Linformazione pre e post-assembleare 8 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società chiuse- art c.c. - disposizioni specifiche relative al deposito di documentazione pre-assembleare (per esempio, art c.c.; art c.c.). - art c.c. - disposizioni specifiche relative al deposito di documentazione pre-assembleare (per esempio, art c.c.; art c.c.). Società aperteStessa disciplina delle società chiuse. art. 125-ter e art. 125-quater tuf: - relazione dellorgano amministrativo sulle materie poste allordine del giorno, da pubblicare sul sito internet della società e con altre modalità previste dalla Consob; - pubblicazione dei documenti sottoposti allassemblea; - pubblicazione dei moduli per la delega e, se previsto, di quelli per il voto per corrispondenza; - informazioni sul capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni; - rendiconto sintetico della votazione post assembleare (da pubblicare sul sito internet della società entro quindici giorni successivi allassemblea). Società quotate- art c.c. - disposizioni specifiche relative al deposito di documentazione pre-assembleare (per esempio, art c.c.; art c.c.; art. 158 tuf); - art. 130 tuf: - diritto di prendere visione ed estrarre copia a proprie spese di atti e documenti depositati per le assemblee già convocate; - relazione degli amministratori sulle proposte relative alle materia poste allordine del giorno, da depositare presso la sede sociale (soci) e presso la società di gestione del mercato (pubblico) (art. 3 del d. m. n. 437/1998).

Lintegrazione dellordine del giorno 9 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società chiuseNon previstoImmutata Società aperteNon previsto art. 126-bis tuf: - termini prolungati (dieci giorni dalla pubblicazione), salvo che per alcune materie (2446, 2447 e 2487 c.c.: cinque giorni); - lintegrazione va pubblicata, in genere, entro i quindici giorni che precedono lassemblea; - i soci devono predisporre una relazione sulle materie proposte; gli amministratori possono esprimere valutazioni. Società quotateart. 126-bis tuf: - i soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere lintegrazione dellavviso di convocazione entro cinque giorni dalla sua pubblicazione (non per le materie sulle quali lassemblea decide su proposta degli amministratori ovvero in base a un progetto o una relazione predisposta dagli amministratori (per esempio, in materia di fusione, scissione o aumento di capitale); - lintegrazione va pubblicata entro i dieci giorni che precedono lassemblea.

Il diritto di porre domande 10 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società chiuseNon era previsto espressamente, tuttavia, non lo si escludeva (arg. ex art c.c.). Non sussisteva un obbligo di risposta per la società. Immutata Società aperteStessa disciplina delle società chiuse Immutata Società quotateStessa disciplina delle società chiuse art. 127-ter tuf: - diritto di porre domande sulle materie allordine del giorno, anche prima dellassemblea; - obbligo per la società di fornire risposta, al più tardi durante la riunione assembleare.

Lintervento in assemblea 11 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società chiuseart c.c.: - sono legittimati a intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto; - lo statuto può prevedere il preventivo deposito delle azioni, entro un termine prestabilito; - lo statuto può prevedere il divieto di ritiro delle azioni depositate. Se non ammesse alla gestione accentrata, art c.c. Se partecipano volontariamente alla gestione accentrata, art. 83-sexies, comma 3, tuf: - disciplina di default come per le società quotate; - tuttavia, lo statuto può prevedere che le azioni oggetto di comunicazione siano registrate a partire da un diverso termine prestabilito; - lo statuto può prevedere il divieto di cessione delle azioni fino alla chiusura dellassemblea. Società aperteart c.c.: - sono legittimati a intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto; - lo statuto può prevedere il preventivo deposito di una comunicazione resa dallintermediario che tiene i relativi conti, entro un termine non superiore a due giorni non festivi; - lo statuto può prevedere il divieto di ritiro della comunicazione depositata. art. 83-sexies, comma 3, tuf: - disciplina di default come per le società quotate; - tuttavia, lo statuto può prevedere che le azioni oggetto di comunicazione siano registrate a partire da un termine prestabilito non superiore a due giorni non festivi; - lo statuto può prevedere il divieto di cessione delle azioni fino alla chiusura dellassemblea. Società quotateart c.c.: - sono legittimati a intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto; - lo statuto può prevedere il preventivo deposito di una comunicazione resa dallintermediario che tiene i relativi conti, entro un termine non superiore a due giorni non festivi; - lo statuto può prevedere il divieto di ritiro della comunicazione depositata. art. 83-sexies, comma 2, tuf: - sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che, in base a una comunicazione effettuata dallintermediario, risultano titolari del conto azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per lassemblea in prima o unica convocazione (record date); il record date è di 25 giorni in caso di assemblea convocata per la nomina dellorgano di amministrazione o di controllo (art. 147-ter, comma 1-bis, tuf); - non è più consentito vietare la cessione degli strumenti finanziari; - le registrazioni del conto azioni successive al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione allintervento in assemblea; - disciplina dellimpugnazione e del recesso: art. 127-bis tuf.

Rappresentanza assembleare e deleghe di voto 12 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società chiuseart c.c.: - lo statuto può vietare la rappresentanza; - la delega può valere anche per più di unassemblea; - la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile; - la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste; - limiti quantitativi (20). art c.c.: - lo statuto può vietare la rappresentanza; - la delega può valere anche per più di unassemblea; - la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile; - la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste; - limiti quantitativi (20). Società aperteart c.c.: - lo statuto può vietare la rappresentanza; -la delega vale per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni; - la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile; - la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste; - limiti quantitativi (50, 10 o 200 a seconda del valore del capitale sociale). art c.c. : - non è possibile vietare o limitare in via statutaria il diritto del socio di farsi rappresentare in assemblea; - la delega vale per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni; -la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile; - la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste; - limiti quantitativi (50, 10 o 200 a seconda del valore del capitale sociale).

Rappresentanza assembleare e deleghe di voto 13 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società quotateart c.c.: - la delega vale per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni; - la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile; - la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste; - limiti quantitativi (50, 10 o 200 a seconda del valore del capitale sociale); - lo statuto può vietare il conferimento di rappresentanza in assemblea: la clausola statutaria non si applica in caso di sollecitazioni e deleghe di voto ex art. 136 ss. tuf. art c.c. - non è possibile vietare o limitare in via statutaria il diritto del socio di farsi rappresentare in assemblea; - non si applicano i limiti soggettivi del comma 5; - non si applicano i limiti quantitativi del comma 6; art. 135-novies tuf: - prevede il diritto del socio di nominare un unico rappresentante in assemblea (per ciascuno dei conti di cui è titolare), nonché eventuali sostituti; art. 135-decies tuf: -nuova disciplina dei limiti soggettivi: 1) la delega può essere attribuita a chiunque, anche qualora sia in conflitto di interessi (occorre comunicare le circostanze di conflitto e vi devono essere istruzioni di voto ad hoc); 2) sono previsti i casi in cui il conflitto di interessi si presume (sono comprese, tra laltro, le ipotesi di cui allart. 2372, comma 5, c.c.); art. 135-undecies tuf: salvo diversa previsione statutaria, la società deve designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soci possono conferire la delega, con necessarie istruzioni di voto su alcune o tutte le proposte di delibera.

Rappresentanza assembleare e deleghe di voto 14 Disciplina ante riforma 2010Disciplina post riforma 2010 Società quotateart. 136 ss. tuf A) Sollecitazione: 1)è effettuata da un intermediario abilitato (art. 140 tuf) su incarico del committente; 2)il committente deve possedere azioni con diritto di voto almeno pari all1% o la minore misura stabilita dalla Consob per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso (art. 139 tuf); 3)la richiesta di delega attiene a specifiche proposte di voto; c.d. one-way proxy (art. 136, lett. c, tuf); 4)la richiesta è rivolta alla generalità degli azionisti (art. 136, lett. b, tuf); 5)la delega vale per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni; 6)la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste; 7)non ci sono limiti quantitativi. B) Raccolta di deleghe da parte di unassociazione di azionisti (art. 141 tuf). art. 136 ss. tuf A) Sollecitazione: 1)è svolta direttamente da un promotore, senza avvalersi di intermediari (art. 138 tuf); 2)il promotore può essere chiunque (viene meno il requisito dello specifico possesso azionario del committente); anche gli amministratori della società possono essere promotori; 3)la richiesta di delega attiene a specifiche proposte di voto; vi è la possibilità di raccogliere deleghe non adesive alla proposta del promotore c.d. two-way proxy (art. 136, lett. b, e art. 142 tuf); 4)la richiesta può essere rivolta ad azionisti determinati, non inferiori a duecento (art. 136, lett. b, tuf); 5)la delega vale per singole assemblee convocate, con effetto anche per le eventuali successive convocazioni; 6)si applicano gli artt. 135-novies e 135-decies tuf; B) Raccolta di deleghe da parte di unassociazione di azionisti (art. 141 tuf).