1 REGIONE PIEMONTE LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.P.R. 160/2010: Bilancio e prospettive a 18 mesi dallentrata in vigore NOVARA - 5 settembre 2013 a cura di Laura FAINA
2 REGIONE PIEMONTE Funzione del SUAP (art. 4) - assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva - rappresentare lunico punto di contatto tra pubblica amministrazione e utente. - esercitare le competenze dello Sportello unico per ledilizia produttiva Corte costituzionale (sent. 376/2002) - la disciplina dello Sportello unico configura una sorta di procedimento dei procedimenti - non comporta uno spostamento di competenza in relazione alla titolarità dei procedimenti, ma semplicemente consente di configurare il SUAP quale cabina di regia degli endoprocedimenti funzionali alladozione del provvedimento
3 REGIONE PIEMONTE Ambito di applicazione (art. 2 c. 1) Il SUAP è l…unico soggetto pubblico di riferimento territoriale - per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi - per quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività….
4 REGIONE PIEMONTE Esclusioni (art. 2 c. 4) - impianti e infrastrutture energetiche; - attività connesse allimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive; - impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi; - idrocarburi; - infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse
5 REGIONE PIEMONTE Precisazioni regionali: Circolare regionale del 19 marzo 2012 n. 3: a) autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti; b) approvazione del progetto per la bonifica e messa in sicurezza dei siti; c) autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti; d) valutazione di impatto ambientale (VIA); e) concessione di derivazione di acqua pubblica. /2012/12/attach/circolare_3_sempl.pdf /2012/12/attach/circolare_3_sempl.pdf
6 REGIONE PIEMONTE Presentazione delle domande (art. 2 c. 2) - al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. - esclusivamente in modalità telematica d.lgs 7/3/2005 n. 82 art. 5 bis: 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese…
7 REGIONE PIEMONTE Iter successivo - inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2 c.3) - circolare regionale del 19 marzo 2012 n. 3: pareri che implicano valutazioni tecniche di enti strumentali
8 REGIONE PIEMONTE Il procedimento automatizzato (art. 5) - casi - SCIA - silenzio assenso
9 REGIONE PIEMONTE Il procedimento automatizzato (art. 5) – procedimento a) presentazione della SCIA al SUAP b) corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici c) il SUAP verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati d) in caso di verifica positiva: - rilascia automaticamente la ricevuta - trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. - il soggetto può iniziare lattività e) In caso di silenzio assenso, il silenzio maturato equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.
10 REGIONE PIEMONTE Il procedimento ordinario (art. 7) - casi - tutti i casi diversi da quelli disciplinati dallarticolo 5 (SCIA e silenzio assenso)
11 REGIONE PIEMONTE Il procedimento ordinario (art. 7) a) presentazione dellistanza al SUAP b) entro 30 giorni dal ricevimento dellistanza richiesta di eventuale documentazione integrativa, altrimenti listanza si intende presentata correttamente; c) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il SUAP adotta il provvedimento finale o indice una conferenza di servizi;
12 REGIONE PIEMONTE Il procedimento ordinario (art. 7) – la conferenza di servizi d1) la conferenza di servizi può essere indetta dal responsabile SUAP - quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, - anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia d2) la conferenza di servizi è sempre indetta - nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni e) il provvedimento conclusivo del procedimento, è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. (art. 7 c. 4)
13 REGIONE PIEMONTE Procedimenti e modulistica (Art. 12) - standardizzazione dei procedimenti - unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti - definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale. LAllegato tecnico individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento
14 REGIONE PIEMONTE Pubblicazione dei procedimenti La base dati della conoscenza - riuso del programma toscano del distretto del cuoio - necessità di adattarlo alle esigenze piemontesi (revisione dellalberatura) - Avvio - Subingresso - Variazione - Cessazione di Attività Economiche - Endoprocedimenti Fabbricati - Impianti e Attrezzature - Esercizio di Attività Economiche
15 REGIONE PIEMONTE Il d.lgs 33/2013 (art. 35 c.1) - per ciascun procedimento di propria competenza le amministrazioni pubblicano le seguenti informazioni: - una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; - l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; - per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
16 REGIONE PIEMONTE Il d.lgs 33/2013 (art. 35 c.2) Le pubbliche amministrazioni: - non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; - in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari; - l'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
17 REGIONE PIEMONTE Imposta di bollo. Quando ci vuole: - il bollo va posto unicamente sulla domanda unica e sul provvedimento finale - la SCIA è esente dallimposta di bollo (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 24/E 8 aprile 2013) - gli endoprocedimenti sono esenti dallimposta di bollo ai sensi dellallegato B al d.p.r. 642/1972 quando rientrano nella tipologia prevista dallart. 16: - atti e documenti - posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni, nonché comunità montane - sempre che vengano tra loro scambiati.
18 REGIONE PIEMONTE Imposta di bollo. Come si paga Nota del 28/9/2011 a firma congiunta MISE e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Se il SUAP è attrezzato mediante il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, oppure - inserendo nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate e provvedendo ad annullare le stesse, conservandone gli originali
19 REGIONE PIEMONTE Grazie per lattenzione. Laura Faina