Diritto dellambiente – 2011/2012 lezione V – organismi geneticamente modificati.

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diritto dellambiente – 2011/2012 lezione V – organismi geneticamente modificati

il contesto in ambito comunitario dal 1998 al 2001, moratoria di fatto sulla commercializzazione di OGM in Europa restavano salve le autorizzazioni già concesse in base al regolamento CE 97/258/Ce e alla direttiva 90/220/Ce la moratoria è cessata con la direttiva 2001/18/Ce sullemissione nellambiente di OGM in ambito nazionale decreto P.C.M , dispone la sospensione cautelativa della commercializzazione di alcune varietà di mais OGM (caso Monsanto) divieto ministeriale di sperimentazioni in campo agrobiotecnologico (2001) numerose leggi regionali che pongono limiti e divieti agli OGM 2

il contesto gli interventi comunitari, nazionali e regionali si basano su: il principio di precauzione, in ragione dei rischi per lambiente derivanti dalla immissione e commercializzazione degli OGM altri interessi pubblici come la tutela della salute, la sicurezza alimentare ecc. rassicurare dalle paure? dal 2003, la percezione di questi rischi si attenua v. la comunicazione della Commissione del 2002 su le scienze della vita e la biotecnologia dare risposte scientificamente fondate alle esigenze della collettività fruire dei possibili vantaggi derivanti dalle biotecnologie una decisione del 2006 del panel del WTO dichiara illegittima la moratoria di fatto adottata dalla Ce e da alcuni paesi europei la moratoria viola gli accordi in materia di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) 3

Le norme internazionali Convenzione sulla biodiversità del 1991 per preservare a diversità biologica è necessario fare riferimento alla sua utilizzazione in maniera sostenibile le attività svolte nelle singole giurisdizioni statali non devono causare danni alle altre giurisdizioni o negli spazi sottratti alle giurisdizioni statali Protocollo di Cartagena del 2002 sulla sicurezza biologica regola i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati (OVM) che possano disperdersi nellambiente (sì il chicco di grano, no la farina) il primo movimento di OVM va notificato dallo stato di origine a quello di destinazione lo stato di destinazione decide sullimportazione alla luce dei rischi e del principio di precauzione 4

le norme internazionali protocollo di Cartagena vs WTO/GATT/SPS qual è il livello di rischio che giustifica una limitazione del commercio internazionale? qual è il livello di certezza scientifica sul verificarsi del rischio? il principio di precauzione fa parte dei principi generali del diritto internazionale? laccordo SPS: riconosce a ciascuno stato il diritto di determinare il proprio livello accettabile di rischio le misure di protezione devono essere non discriminatorie e proporzionate le misure devono essere basate su sufficienti prove scientifiche in assenza di rischi certi possono misure provvisorie nel caso OGM del 2006 il panel contesta la qualità degli studi Ce sul rischio da OGM 5

la disciplina europea degli OGM: limmissione nellambiente e in commercio la direttiva 2001/18/Ce (da ult. modificata da 2008/27/Ce) è stata adottata sulla base dellart. 95 del Trattato CE (ora, art. 114 del Trattato UE) in tema di ravvicinamento delle legislazioni essa non permette agli stati di adottare normative derogatorie precauzionali definisce gli ogm come: un organismo diverso dagli esseri umani il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con laccoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale la norma riguarda due ipotesi: emissione deliberata nellambiente: i.e., senza misure di contenimento che limitino il contatto con la popolazione e con lambiente immissione di OGM in commercio: i.e., messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente 6

la disciplina europea degli OGM la direttiva ha per obiettivo la valutazione del rischio ambientale: individuare gli effetti diretti, indiretti, immediati e differiti, sulla salute umana, animale e sullambiente effetti primari attribuiti agli OGM e non dovuti a una serie causale effetti dovuti a una serie causale (es., interazioni con altri organismi) effetti durante il periodo di emissione effetti in fasi successive al termine dellemissione analizzare gli effetti cumulativi a lungo termine 7

la disciplina europea degli OGM la valutazione va compiuta nel rispetto del principio di precauzione: confronto con il corrispondente organismo non OGM base scientifica valida e trasparente analisi caso per caso aggiornamenti sulla base delle nuove informazioni disponibili sempre nel rispetto del principio di precauzione: occorre valutare lentità delle conseguenze di ogni potenziale effetto negativo e il corrispondente rischio per la salute umana, animale o dellambiente 8

la disciplina europea degli OGM emissione deliberata nellambiente: procedura normale di autorizzazione: notifica preventiva allautorità competente la notifica contiene informazioni sullOGM e valutazione del rischio lautorità consulta il pubblico rendendo accessibili le informazioni risposta dellautorità entro 90 gg. procedure differenziate: applicabili quando si dispone di sufficienti esperienze riguardo alle emissioni di taluni OGM in determinati ecosistemi la Commissione, sentite tutte le autorità competenti, valuta se prevedere la procedura differenziata e a quali condizioni ad emissione conclusa, il notificante indirizza allautorità una relazione sui risultati dellemissione 9

la disciplina europea degli OGM immissione in commercio di OGM (come tali o contenuti in prodotti) notifica preventiva allautorità competente secondo la procedura standard la notifica contiene le informazioni sullOGM e la valutazione dei rischi lautorità redige una relazione di valutazione trasmessa alla Commissione e da questa alle altre autorità possibile contraddittorio tra lautorità destinataria della notifica, la Commissione e le altre autorità (possibilità di opporsi allautorizzazione) lautorizzazione è a tempo (max 10 anni) lautorizzazione beneficia del mutuo riconoscimento possibilità di istituire criteri e obblighi specifici per determinate categorie di OGM 10

la disciplina europea degli OGM immissione in commercio di OGM per il rinnovo dellautorizzazione occorre: una relazione sui risultati del monitoraggio dellOGM immesso in commercio ogni altra informazione resasi disponibile concernente i rischi per la salute e lambiente come per lautorizzazione, si svolge il contraddittorio sulla relazione di valutazione redatta dallautorità destinataria della notifica letichettatura quando non sia possibile escludere tracce di OGM e sopra certe soglie minime, letichettatura e gli imballaggi rispettano le condizioni di autorizzazioni dellOGM 11

la disciplina europea degli OGM clausola di salvaguardia qualora uno stato, in base a nuove notizie o conoscenze scientifiche, abbia motivi fondati di ritenere che un OGM autorizzato sia dannoso, lo stato può vietarne o limitarne la vendita sul proprio territorio entro 60 gg. la Commissione prende una decisione secondo la procedura di regolamentazione (con parere semi vincolante del comitato) 12

la disciplina europea degli OGM: luso negli alimenti e nei mangimi i regolamenti 1829 e 1830/2003 base giuridica: protezione della salute umana (ex art. 152, ora 168) e ravvicinamento delle legislazioni (ex art. 95 ora 114) si applicano: agli OGM destinati allalimentazione umana, agli alimenti che contengano o sono costituiti da OGM, agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengano ingredienti prodotti da OGM (idem per i mangimi) non agli alimenti prodotti con OGM non agli alimenti con tracce minime inevitabili di OGM centralizzano il procedimento di rilascio delle autorizzazioni 13

la disciplina europea degli OGM il procedimento: domanda di autorizzazione allautorità nazionale competente la domanda è accompagnata da un dossier (con, tra laltro, studi su qualità comparata degli alimenti con e senza OGM, studi sul rispetto delle condizioni di rilascio del titolo, piano di monitoraggio sulluso successivo alla messa in commercio) sulla domanda esprime parere lAutorità europea per la sicurezza alimentare lAutorità pubblica il parere e chiunque può esprimere osservazioni alla Commissione la Commissione propone la decisione a al comitato per la catena alimentare e la salute degli animali (si applica la procedura di regolamentazione) la Commissione motiva se la proposta si discosti dal parere 14

la disciplina europea degli OGM lautorizzazione, le condizioni: assenza di effetti nocivi assenza di inganni per i consumatori assenza di svantaggi sugli alimenti simili non OGM lautorizzazione, il contenuto e i caratteri: può prevedere condizioni e restrizioni, anche sul monitoraggio successivo vale in tutto il territorio Ue dura dieci anni, rinnovabili con una nuova istanza non esclude la responsabilità civile e penale può sempre essere modificata, sospesa e revocata 15