IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
la VENDITA definizione:
Advertisements

Elementi del rapporto obbligatorio
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n Pres. Varrone – Rel. DAmico – P.M. Golia Veratour s.r.l. c. Ancona.
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
Art.1387 c.c. Titolo II ‘Dei contratti in generale’
I CONTRATTI.
LA RAPPRESENTANZA ARTT C.C..
LA RAPPRESENTAN ZA ARTT C.C.. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo.
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’iniziativa procedimentale comporta
Istituzioni di diritto commerciale
Il Contratto Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica
Adempimento e Inadempimento
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Il contratto di compravendita
Corso di abilità informatiche
Schema normativo ipertestuale
ARTICOLO 1703 Nozione. [I]. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009
IL CONTRATTO DI AGENZIA
Prof.ssa Margherita Ramajoli
Il Contratto di Viaggio
Corso di Diritto Privato
Amministrazione di sostegno
IL CONTRATTO D’ALBERGO
Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005
CONTRATTO D’APPALTO.
SOCIETA SEMPLICE S.S..
Responsabilità del progettista e diritto al compenso
Contratto di Locazione
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE ARTT c.c.
LA MEDIAZIONE Gabriele Musumeci Monica Bianchi.
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n Novembre 2013 Sentenza n Brusadelli, Burini, Monti.
CONTRATTO DI DEPOSITO 1 Corso di Scienze dell’organizzazione Diritto Privato Contratto di deposito-Brusadelli,Burini,Monti.
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Skander Gadaleta - Daniela Vaghi
Contratto di deposito e Contratto di comodato
Rimedio per anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto
IL CONTRATTO D’ALBERGO
LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggetto- rappresentato.
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Francesco Simonetta, Giovanni Mauri, Guido Moioli
“CAPACITA' DI ADATTAMENTO”
S ENTENZA N ° 9079 DELLA C ORTE DI C ASSAZIONE SEZIONE III , Bergamo Cristina 1.
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
RESCISSIONE/RISOLUZIONE
LA MAGISTRATURA.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CONTRATTO D’APPALTO art c.c.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
TUTELA DEI DIRITTI.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
Mediazione e Mandato Premessa Attività di mediazione inquadrata nelle attività ausiliare di natura commerciale art c. c.(scambio beni e servizi)
Diritto privato Le modalità di formazione del contratto.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
Diritto privato Altre modalità estintive. La compensazione E’ il meccanismo che consente di estinguere due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il.
Transcript della presentazione:

IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta mandante).

Caratteristiche: Il contratto di mandato è un contratto consensuale, indifferentemente oneroso o gratuito. CONSENSUALE: è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti. INDIFFERENTEMENTE ONEROSO O GRATUITO: in quanto il mandato, sebbene si presuma oneroso, può essere stipulato senza corrispettivo.

Mandato con o senza rappresentanza: Il mandatario agisce sempre nell’interesse del mandante, ma può spendere il nome del mandante o tenerlo celato. Mandato con rappresentanza: se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante il contratto concluso dal mandatario con contemplatio domini produce direttamente effetto nei confronti del mandante secondo le norme sulla rappresentanza. Mandato senza rappresentanza: se invece il mandato è stato conferito senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio. Egli acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

Il conflitto d’interesse art. 1394 c.c. Si verifica un conflitto di interessi quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale ad un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno visti i propri interessi in causa. Il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova che siano state commesse scorrettezze, può tuttavia costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di influenzare il risultato di una decisione per trarne un beneficio.

I soggetti coinvolti nel contratto di mandato sono: Mandatario Mandante

IL MANDATARIO Deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia Non deve eccedere i limiti fissati del mandato Deve comunicare al mandante l’eseguito mandato Ha l’obbligo di rendiconto del proprio operato al mandante e deve comunicargli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato Ha il diritto di ricevere dal mandante il compendo per l’attività svolta.

IL MANDANTE Deve fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del contratto Deve rimborsare spese, anticipazioni e pagare il compenso al mandatario Deve in ultimo risarcire i danni subiti dal mandatario a causa del contratto.

Il mandato si estingue nel momento in cui la prestazione viene eseguita. Le cause di estinzione possono però essere differenti: Scadenza del termine Compimento dell’affare Revoca del mandante Rinunzia del mandatario Morte, interdizione o inabilitazione del mandante o mandatario espressa tacita

Sentenza Il conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato si verifica quando il rappresentante persegue interessi proprio o di terzi che mal si conciliano con quelli del rappresentato, in modo che mentre il rappresentante o il terzo ricevono una utilità dall’attività negoziale svolta,nella sfera del rappresentato si riverbera un danno immediato, anche solo eventuale Soggetti coinvolti Mandatario Rappresentante: A e B Mandante Rappresentato: X e Y

Ricostruzione del caso I soggetti X e Y convenivano in giudizio i coniugi A e B , chiedendo l’annullamento dell’atto di compravendita immobiliare. Mentre I soggetti A e B chiedono il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.

Conclusioni del giudice Riassunta la causa a seguito del decesso delle attrici, a cui subentrava la sig.ra Q in qualità di erede delle medesime, con sentenza del 19 marzo 2004 il Tribunale annullava l’atto di compravendita dichiarandolo privo di qualunque Effetto. L’erede delle attrici X e Y si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello, con Condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c. La Corte di Appello rigetta l’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado,confermandola in toto,rilevando in punto di merito la Sussistenza degli estremi della fattispecie di cui all’art. 1394, c.c., tra cui la stessa conoscibilità del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Norme applicate Art. 1394 c.c. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.