Antiriciclaggio: Nuovi adempimenti e obblighi per i professionisti

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Transcript della presentazione:

Antiriciclaggio: Nuovi adempimenti e obblighi per i professionisti Avv. Dott. Luigi Ferrajoli S T U D I O F E R R A J O L I L E G A L E T R I B U T A R I O 24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040 info@studioferrajoli.it www.studioferrajoli.it STUDIO FERRAJOLI

Il quadro normativo Norme comunitarie Direttiva n. 91/308/CEE - I Direttiva n. 2001/97/CEE - II Direttiva n. 2005/60/CEE - III Norme nazionali Legge 5 luglio 1991 n. 197 D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 D. Lgs. 20 febbraio 20041 n. 56 STUDIO FERRAJOLI

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Reati Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. STUDIO FERRAJOLI

Nozioni Libero professionista - I soggetti iscritti ai relativi albi ed elenchi come individuati all’art. 2 comma 1 lett. s) e t) del D. Lgs. 56 del 20 febbraio 2004. Cliente - Il soggetto che richiede il compimento di operazioni o l’instaurazione di rapporti con il libero professionista. Prestazione professionale - La prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia in diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. Operazione frazionata - Operazione di valore superiore a 12.500 euro, condotta in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, i cui singoli importi vanno sommati e considerati quali parti di un’unica operazione in ragione della natura delle modalità delle singole operazioni poste in essere. Mezzi di pagamento - Il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire o movimentare, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie. STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: identificazione All’atto dell’instaurazione dei rapporti professionali ed in relazione al compimento di operazioni, anche frazionate, che comportino la movimentazione di “mezzi di pagamento” di qualsiasi tipo di importo superiore ai 12.500 euro IDENTIFICAZIONE STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: identificazione E’ necessario acquisire i dati identificativi dell’autore della transazione e del soggetto per conto del quale operi IDENTIFICAZIONE Bisogna verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza in capo a chi operi per società o enti Vi è obbligo di astensione dall’esercizio per il professionista che non possa identificare STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: identificazione L’identificazione viene effettuata in presenza del cliente La presenza fisica del cliente può essere sostituita da: atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale dichiarazione consolare italiana attestazione di altro professionista di uno dei paesi U.E. che ha identificato di persona e registrato i dati del cliente IDENTIFICAZIONE La presenza fisica non è necessaria quando viene fornita idonea attestazione da: intermediari abilitati; enti creditizi e enti finanziari di Stati membri U.E.; banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non U.E. purché aderenti al G.A.F.I. In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: registrazione In archivio informatico/cartaceo/esterno entro 30 giorni dal conferimento di un incarico o dall’effettuazione di una operazione da parte di un soggetto già cliente REGISTRAZIONE STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: registrazione Bisogna inserire i dati entro 30 gg in archivio L’archivio può essere gestito mediante software registri numerati o terzi prestatori servizi gestionali Non sussisterà l’obbligo se non ci saranno dati da registrare REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE E’ possibile tenere un unico archivio per tutto lo studio Si deve provvedere all’annotazione in ordine cronologico per data di conferimento incarico Se cambiano i dati, bisogna aggiornare e integrare le informazioni registrate conservando traccia delle precedenti Obbligo di conservazione per 10 anni STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: segnalazione Di ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca a ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto della medesima possa provenire da reati di riciclaggio SEGNALAZIONE STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: segnalazione E’ il fulcro del sistema di collaborazione attiva Necessità di bilanciamento tra l’eccesso di segnalazione (senza lettura critica) e il rischio di non vedere segnalate operazioni che dovevano esserlo SEGNALAZIONE Esigenza di linee guida Decaloghi con indici di anomalia: per professioni disposizioni U.I.C. STUDIO FERRAJOLI

I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti identifi cazione registra zione segnalazione Ragionieri e periti commerciali, revisori contabili e dottori commercialisti, consulenti del lavoro tributaristi Si nel rispetto del segreto professionale Notai e avvocati nel rispetto del segreto professionale e solo in occasione di specifiche operazioni STUDIO FERRAJOLI

I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti I notai e gli avvocati sono chiamati all’obbligo di registrazione quando in nome e per conto assistano i clienti in: Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o di attività economiche Apertura o gestione di rapporti bancari (conti correnti, libretti di deposito,…) Gestione di danaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti Amministrazione di società, enti, trust e strutture analoghe STUDIO FERRAJOLI

Antiriciclaggio e privacy La disciplina attuativa si coniugherà con le regole di tutela della privacy nel trattattamento dei dati Operazioni di identificazione, conservazione dei dati in archivio e segnalazione Costituiscono “trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 4 co.1 lettera a) del D.Lgs. 196/03 Possono essere effettuate solo dagli “incaricati” nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell’art. 30 della normativa sulla privacy,che operano sotto la diretta autorità del “titolare” o del “responsabile” del trattamento Professionisti abilitati all’adempimento STUDIO FERRAJOLI

Antiriciclaggio e accertamenti bancari I dati e le informazioni contenute nell’archivio antiriciclaggio non erano utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale Hanno trovato recente parziale ingresso le movimentazioni “fuori conto” antecedenti il 1°.1.2006 (quindi non sono utilizzabili quelle successive a tale data) STUDIO FERRAJOLI

Antiriciclaggio e accertamenti bancari L’art. 3, comma 10, della legge 197/91 dispone che tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni STUDIO FERRAJOLI

Antiriciclaggio e accertamenti bancari L’art. 3, comma 8, della legge 197/91 sancisce il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette (gli intermediari finanziari, tra gli altri) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dalla Procedura di segnalazione citata L’art. 2, comma 14-ter, del D.L. 203/05 prevede che per i periodi d’imposta antecedenti al 1°.1.2006 gli intermediari finanziari possano trasmettere all’Agenzia delle entrate le rilevazioni antiriciclaggio relative alle operazioni c.d. fuori conto STUDIO FERRAJOLI

Riservatezza e segreto professionale E’ stato espressamente previsto che gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette non si applichino ai professionisti che ricevano informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento e indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo il procedimento Sono di converso inapplicabili le tutele del segreto di consulenza fornita dal professionista finalizzata ad operazioni di riciclaggio: in tali casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche penali a titolo concorsuale, oltre che alle sanzioni previste specificamente per la violazione dei precetti antiriciclaggio STUDIO FERRAJOLI

Riservatezza e segreto professionale L’obbligo di segreto professionale è inoltre tutelato dalla fattispecie penale dell’art. 622 c.p., che punisce chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo riveli senza giusta causa L’art. 200 del codice di procedura penale, prevede per gli avvocati, i notai ed altri professionisti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione In materia civile tale garanzia trova traduzione nei precetti degli articoli 118 e 249 c.p.c. che impediscono la violazione del segreto Il segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista, che trova esplicitazione anche nei codici deontologici delle categorie (si consideri ad esempio l’art. 9 del Codice Deontologico Forense) che limitano la divulgazione delle notizie conosciute a quanto strettamente necessario per il fine tutelato da altre disposizioni, quali, nel caso di specie, quelle sull’antiriciclaggio STUDIO FERRAJOLI

Obblighi dei collegi sindacali Nel definire i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio era stata prevista una specificazione concernente i revisori contabili “anche quando svolgono la funzione di sindaci”. Ciò vale a dire che il singolo componente del collegio sindacale sarebbe stato tenuto in via autonoma rispetto alla posizione del collegio a segnalare eventuali anomalie. Appare problematico sostenere che il revisore facente parte dell’organo collegiale sarebbe stato obbligato a segnalare a compiere adempimenti uti singulus. E’ di certo maggiormente conforme al diritto al scelta di interpretare il collegio come entità autonoma, distinta dalla posizione del membro professionista. All’interno del collegio si vota la soluzione, ma non è opportuno imporre obblighi ai singoli nell’ambito degli organi collegiali. STUDIO FERRAJOLI

Obblighi dei collegi sindacali Il tema relativo alla posizione del collegio sindacale è particolarmente delicato ed ancora in fase di dinamica soluzione. La delega per l’attuazione della terza direttiva prevede un criterio che intende modificare i doveri del collegio, rendendoli più coerenti con il sistema di prevenzione. In questo modo viene dato rilievo sia agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sia agli obblighi di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative, nonché estendere i doveri del collegio stesso alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione e a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati. STUDIO FERRAJOLI

Obblighi concernenti la tenuta della contabilità Diversità di trattamento tra i professionisti contabili iscritti in albi (in base al provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria, sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio in qualsiasi attività professionale da essi svolta) e i soggetti non muniti di particolari titoli inabilitanti che esercitano attività contabile all’interno di strutture societarie. All’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 56/2004, si prevede quindi di introdurre la lettera s-bis) al fine di estendere i doveri di segnalazione ad ogni soggetto che renda servizi contabili, ossia anche ai tributaristi non iscritti in albi ed agli intermediari fiscali iscritti ai ruoli delle Camere di commercio. STUDIO FERRAJOLI

Nuove sanzioni amministrative Dall’1 al 40% dell’importo trasferito per transazioni superiori a 12.500 euro senza intermediari abilitati o titoli non muniti della clausola “non trasferibile”. Dal 3 al 30% per la mancata comunicazione da parte degli intermediari di infrazioni di cui abbiano notizia. Dal 5 al 50% del valore dell’operazione per l’omessa segnalazione di operazioni sospette, quando il fatto non costituisce reato. Da 500 a 25.000 euro per la violazione degli obblighi informativi a carico dei soggetti a ciò tenuti verso l’U.I.C. Da 5.000 a 200.000 euro per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione Fino al 20% del saldo ovvero dal 20 al 40% dello stesso saldo per i libretti di deposito al portatore che superino rispettivamente i 12.500 euro ovvero i 250.000 euro. STUDIO FERRAJOLI

Il procedimento sanzionatorio fase soggetti adempimento Autorità di vigilanza di settore Amministrazioni interessate Ufficio Italiano Cambi Guardia di Finanza Banche (in caso di infrazioni riguardanti assegni o titoli accettati in versamento o estinti) Riferire entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e Finanze accertamento violazioni Trasmettere accertamenti e contestazioni entro 10 gg al Ministero dell’Economia Collegio sindacale STUDIO FERRAJOLI

Il procedimento sanzionatorio fase soggetti adempimento Contestazione e notificazione ex art. 14 L. 689/91 agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e ai residenti all’estero entro 360 giorni Ministero dell’Economia e Finanze contestazione e notificazione Decreto, emesso previo parere della Commissione istituita ai sensi dell’art. 32 del T.U. in materia valutaria Ministero dell’Economia e Finanze irrogazione sanzioni STUDIO FERRAJOLI