SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI CONVEGNO AVELLINO - 2 aprile 2014 Relatore: Flavia Silla
Generalità La liquidazione volontaria non è un fatto istantaneo; ma presuppone un procedimento complesso a formazione successiva rappresentato da due diversi momenti: scioglimento (verificarsi della relativa causa ) procedimento di liquidazione
Cause di scioglimento Le cause di scioglimento vere e proprie sono individuate dall’art. 2484 c.c. Gli effetti dello scioglimento si realizzano esclusivamente alla data di iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento ovvero dalla data di iscrizione della delibera assembleare che decide lo scioglimento
1. Decorso del termine E’ un fatto automatico ed è causa di scioglimento che può essere vanificato anche prima della scadenza da una proroga Se il termine è già scaduto la proroga comporta in concreto una revoca della liquidazione
2. Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo In queste ipotesi viene meno la ragione per la quale la società era stata costituita L’oggetto sociale si considera irraggiungibile anche quando sia economicamente svantaggioso Stante l’atteggiamento di favore per la conservazione dell’impresa sotteso alla disposizione, si richiede che gli amministratori convochino senza indugio l’assemblea affinché siano deliberate le opportune e necessarie modifiche statutarie sino ad arrivare alla modifica dell’oggetto sociale Solo in mancanza delle modifiche o in caso di inerzia dell’assemblea la società si scioglie
3. Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea Si ritiene in genere che l’ipotesi si riferisca alla mancata assunzione delle delibere necessarie per il funzionamento della società ( nomina organi societari – amministratori e sindaci – e approvazione del bilancio di esercizio)
4. Riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale La società si scioglie se il capitale sociale scende, per perdite di oltre un terzo del capitale sociale, al di sotto del minimo legale a meno che l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori deliberi di ridurre e contestualmente aumentare il capitale sino ad un importo non inferiore la minimo legale ovvero deliberi di trasformare la società
5. Rimborso al socio recedente A seguito del recesso, la società deve provvedere a rimborsare le azioni o la quota al socio recedente In caso di mancata collocazione presso altri soci o terzi o in mancanza di utili o riserve disponibili l’assemblea per effettuare il rimborso deve deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società
6. Scioglimento volontario In base al principio di libertà e dell’autonomia dei privati e dell’iniziativa economica, accanto alle cause di scioglimento legale sono previste cause di scioglimento volontarie Possono sussistere fin dall’origine nell’atto costituivo ovvero essere successivamente deliberate dall’assemblea
7. Altre cause previste dalla legge La norma non prevede più il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa e la dichiarazione di fallimento Nullità della società ( verificarsi di casi tassativi dopo la costituzione della società – art- 2332 c.c.)
Pubblicità dello scioglimento Gli atti da iscrivere presso il registro delle imprese sono diversi a seconda della causa di scioglimento: Delibera assembleare che decide lo scioglimento volontario ( entro i 30 giorni successivi) Dichiarazione degli amministratori che devono accertare, senza indugio, lo scioglimento se avvenuto
Effetti dello scioglimento Lo scioglimento determina la messa in liquidazione della società Lo scioglimento è produttivo di effetti immediati e differiti Effetti immediati Lo scioglimento non produce la cessazione dell’attività, ma il mutamento dello scopo sociale: lo scopo non è più quello di svolgere l’attività economica, ma quello di utilizzare il patrimonio sociale per pagare i debiti della società e ripartire il residuo tra i soci
Effetti dello scioglimento Effetti immediati Gli amministratori devono procedere senza indugio ad accertare e ad iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione con cui accertano lo scioglimento avvenuto In caso di ritardo od omissione gli amministratori sono illimitatamente e solidalmente responsabili tra loro verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi Se gli amministratori sono inadempienti, il Tribunale su istanza dei singoli soci, o amministratori o dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto da iscriversi nel registro delle imprese
Effetti dello scioglimento L’organo amministrativo è responsabile della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne ha fatto consegna ai liquidatori e deve limitare l’attività gestoria alla sola conservazione dell’integrità e del valore Agli amministratori è fatto divieto di compiere nuove operazioni ( salvo che siano utili per la liquidazione( in caso di violazione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili tra loro verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi – art. 2486 c.c.)
Effetti dello scioglimento L’assemblea dei soci conserva i suoi poteri compatibilmente allo stato di liquidazione Può approvare il bilancio annuale se la liquidazione dura più esercizi, modificare la denominazione sociale, modificare l’atto costitutivo, trasferire la sede sociale in altro Comune, aumentare il capitale sociale, ridurre il capitale per perdite, trasformare la società, revocare la liquidazione
Effetti dello scioglimento Il collegio sindacale resta in carica e mantiene intatte durante la liquidazione tutte le sue funzioni se compatibili con lo stato di liquidazione Effetti differiti Nei confronti dei terzi lo scioglimento è efficace e opponibile solo a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento
Liquidazione Una volta accertata la causa di scioglimento (v. art. 2484 c.c.) si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori Questi hanno il compito di realizzare l’attivo societario e di soddisfare i creditori; se residua un attivo lo si deve ripartire tra i soci Il procedimento di liquidazione è obbligatorio
Generalità Il procedimento di liquidazione è costituito da tre fasi: una fase preliminare nella quale c’è la sostituzione degli amministratori con il liquidatore (o con i liquidatori); una fase successiva gestita dai liquidatori nella quale si effettua la vera e propria liquidazione una terza fase gestita sempre dai liquidatori di chiusura del procedimento e nella quale si provvede all’eventuale riparto tra i soci e alla cancellazione della società dal registro delle imprese
Fase preliminare Passaggio di poteri tra amministratori e liquidatori, a meno che gli amministratori non siano nominati liquidatori (art. 2487 c.c.) Gli amministratori convocano l’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori ( solo persone fisiche, anche non socie); questi ultimi devono poi provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi ( entro 30 giorni) I liquidatori entrano in carica dal giorno dell’iscrizione al Registro delle imprese della loro nomina
Non è previsto un numero massimo di liquidatori Fase preliminare Non è previsto un numero massimo di liquidatori Il numero prescinde dalle dimensioni della società L’assemblea di nomina dei liquidatori viene convocata dagli amministratori contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento In difetto di convocazione dell’assemblea, il Tribunale su istanza dei singoli soci o amministratori o dei sindaci provvede alla convocazione e, se l’assemblea resta inattiva o non delibera comunque, il Tribunale nomina i liquidatori
Fase preliminare La nomina dei liquidatori è efficace nei riguardi dei terzi dal giorno dell’iscrizione al registro delle imprese ( potere di rappresentanza); nei rapporti interni la sostituzione dei liquidatori agli amministratori si verifica con l’accettazione da parte dei liquidatori (poteri di gestione) Ne discende che l’atto compiuto dal liquidatore prima dell’iscrizione della nomina al Registro delle imprese è inefficace verso i terzi salva ratifica da parte della società
Fase preliminare I liquidatori restano in carica per tutta la durata della liquidazione sino alla cancellazione della società o alla revoca dall’incarico o alla revoca della liquidazione ( la cessazione dall’incarico può avvenire anche per rinunzia, morte decadenza) I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o dal tribunale se esiste una giusta causa di revoca
Fase preliminare Art. 2487 bis c.c. I liquidatori agiscono con la professionalità e la diligenza richieste dall’incarico Per essi vale il divieto di concorrenza stabilito per gli amministratori (art. 2390) Se vi è una pluralità di liquidatori, l’assemblea deve decidere il meccanismo di funzionamento, vale a dire le regole che essi devono seguire per prendere le decisioni relative alla liquidazione Il compenso è liquidato dall’assemblea
Fase preliminare Dal momento in cui è avvenuta l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i libri sociali Devono consegnare anche il rendiconto di gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento Di tale consegna viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori
Fase preliminare Il rendiconto di gestione è un bilancio infrannuale straordinario che ha lo scopo di determinare il risultato economico relativo al predetto periodo Si deve far ricorso ai criteri valutazione ex art. 2426 c.c.; tuttavia non si deve valutare nella prospettiva della continuazione dell’attività L’anzidetta documentazione deve essere allegata al primo bilancio annuale di liquidazione ovvero al bilancio finale se la liquidazione ha durata limitata a un anno
Fase di gestione I liquidatori per legge devono compiere tutti gli atti utili alla liquidazione ( comprese nuove operazioni, operazioni, cioè, dirette al mantenimento delle posizioni di mercato rivolte alla salvaguardia dell’avviamento) Sono escluse le nuove operazioni in contrasto con il fine della liquidazione, come quelle dirette a potenziare l’attività produttiva (es. nuovi investimenti) Per legge l’assemblea che nomina i liquidatori deve indicare e dettare: a) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione b) i poteri dei liquidatori ( in particolare, cessione di azienda sociale o di singoli beni o diritti o blocchi di essi)
Fase di gestione c) gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa in funzione di un migliore realizzo L’assemblea può autorizzare i liquidatori ad esercitare provvisoriamente l’impresa sociale o un suo singolo ramo I liquidatori devono soddisfare i creditori sociali man mano che i debiti vengono a scadenza ( divieto di acconti ai soci) Tra i poteri dei liquidatori rientrano anche la rappresentanza negoziale e quella processuale che legittima a rappresentare in giudizio la società
Fase di gestione Se i fondi non sono disponibili per pagare i creditori della società i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti Non possono però chiedere ulteriori somme di denaro Durante la gestione della liquidazione i liquidatori devono sempre indicare negli atti, nei documenti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione
Fase di gestione Se la liquidazione si protrae per più di un esercizio, i liquidatori devono predisporre il bilancio di esercizio Nel caso in cui per oltre tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese (art. 2490 c.c.). I liquidatori in questo caso, se vi è giusta causa, possono essere revocati dal Tribunale su istanza di ciascun socio, dei sindaci o del P.M. (art. 2487 c. 4 c.c.)
Chiusura della liquidazione Completata l’attività di liquidazione del patrimonio sociale, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione (con la relazione dei sindaci e del revisore), e, se dalla liquidazione è residuato un attivo, anche il piano di riparto Destinatari di tali documenti sono solo i soci i quali devono approvarlo come singoli e non in assemblea Il bilancio finale deve essere depositato presso il registro delle imprese
Chiusura della liquidazione Il bilancio finale di liquidazione costituisce un rendiconto conclusivo con lo scopo di esporre i risultati dell’attività di liquidazione Se però la procedura è durata per più esercizi esso può ricollegarsi ai precedenti bilanci intermedi, non dovendo fare riferimento all’intera liquidazione
Chiusura della liquidazione Il bilancio di liquidazione si intende tacitamente approvato se si verifica una delle seguenti ipotesi: mancanza di reclamo, nei 90 giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, da parte di ciascun socio al Tribunale rilascio di quietanza senza riserve all’atto di pagamento dell’ultima quota di riparto L’approvazione tacita non produce effetti se il bilancio è falso o erroneo
Chiusura della liquidazione A seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione sorge l’obbligo per i liquidatori di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese I liquidatori devono depositare i libri sociali presso il Registro delle imprese il quale li conserva per 10 anni ( disposizione in buona parte inattuata)
Chiusura della liquidazione Per effetto dell’approvazione del bilancio di liquidazione i liquidatori sono liberati di fronte ai soci per l’attività svolta, fatti salvi gli obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio stesso e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese
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