Lezione n. 3 La repubblica delle autonomie

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Lezione n. 3 La repubblica delle autonomie Principio fondamentale: Art 5 Cost. Enti autonomi (derivati e non sovrani) Assetto decentrato (regionale) e non federale Differenza (autonomia) tra Regioni (ordinarie e speciali) Differenza (autonomia) tra Regioni e enti locali (art. 114 Cost.) : garanzia statutaria; tipologia di competenze, grado di autonomia.

Cenni storici Dallo stato accentrato secondo il modello Napoleonico alla Costituzione del 1948; Solo nel 1970 è stata data attuazione al regionalismo italiano; L’ampio decentramento amministrativo della riforma «Bassanini» nel 1997 (d.lgs. n. 59/1997) la riforma del Titolo V della Costituzione attraverso due leggi costituzionali: l.cost. n. 1 del 1999 (assetto organizzativo e forma di governo) l. cost. n. 3 del 2001 (riparto delle competenze) - Il c.d. «Federalismo fiscale» (l. n. 42/2009), di cui si attendono i decreti di attuazione

Le Regioni Elenco delle Regioni (art. 131 Cost) Due tipologie di Regioni: 5 Regioni speciali + Due Province autonome (Trento e Bolzano) (art. 116 Cost. e Statuti regionali) 15 Regioni ordinarie: disciplina costituzionale (titolo V Cost.): Organi delle Regioni: art. 121 Cost. (art. 122 e 126 Cost.); Statuto Regionale: art. 123 Cost.

Riparto di competenze legislative Riparto tra Stato e Regioni (Art. 117 Cost.): inversione del precedente ordine di competenze Tre tipologie di competenze: 1) competenze esclusive statali ( art. 117 Cost. comma 2) 2) competenze esclusive concorrenti (comma 3) 3) competenze residuali (comma 4) Problematiche: Le competenze «trasversali» (es: tutela della concorrenza) L’estensione dei principi fondamentali La competenza residuale «anonima» Riparto delle competenze regolamentari: (art. 117 comma 6)

I raccordi tra le Regioni e gli altri livelli di governo Necessità di sedi di coordinamento tra i vari livelli Rapporti internazionali delle Regioni : art. 117 Cost., comma 3 (competenza concorrente); art. 117 Cost., comma 5; art. 117 Cost. comma 9; (legge di attuazione l.n. 131 del 2003) Rapporti con l’Unione Europea: art. 117 Cost., comma 5 (legge di attuazione l.n. 131/2003) Raccordo tra enti locali e Regione: Consiglio delle autonomie locali (art. 123 Cost., comma 4) Rapporto con altre Regioni (art. 117 Cost. comma 8)

Segue: raccordi tra i livelli di governo Attuali sedi di raccordo con lo Stato: Commissione bicamerale per le questioni regionali (art. 126 Cost.); non è stata attuata la previsione dell’art. 11 legge cost. 3/ 2001, che prevedeva un’integrazione della Commissione sistema delle Conferenze: 1) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (Conferenza Stato-Regioni); cui si affianca la 2) Conferenza Stato, Città e autonomie locali; le due conferenze operano congiuntamente nella 3) Conferenza unificata Rapporti ispirati al principio di «leale collaborazione» - Necessità di una riforma della Seconda Camera (Senato) come negli Stati federali

Gli enti locali: Comune e Provincia Autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva (art. 114; 117 co. 6, 118, 119 Cost.) Disciplina: oltre alla Costituzione, è contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), che ha riordinato la materia. Comune e Provincia: enti locali che rappresentano la propria comunità. (art. 3 Tuel) Organi del Comune e della Provincia: Sindaco o Presidente; Consiglio; Giunta Funzioni del Comune e della Provincia : art. 117 Cost. co. 2 lett. P); art. 118 Cost.; 13-14 TUEL; art. 19-20 TUEL).

Enti locali Città metropolitane: previste con la riforma del Titolo V nel 2001. Disciplina speciale per «Roma Capitale» Unioni di Comuni Prima del 2009 erano previste anche le Comunità montane e le comunità isolane (ora a discrezione delle Regioni) Raccordo tra Stato e autonomie locali: Conferenza Stato, Città e autonomie locali Riparto delle funzioni amministrative: art. 118 Cost. e Principio di sussidiarietà verticale

Finanza regionale e locale Art. 119 Cost., Federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) Poteri di controllo dello Stato Potere sostitutivo del governo nei confronti degli organi regionali e degli enti locali in una serie di casi (art. 120 comma 2 Cost.) Controllo dello Stato sugli organi regionali (art. 126 comma 1 Cost. Controllo dello Stato sugli enti locali (artt. 141-143 TUEL) Modifica circoscrizioni territoriali: art. 132-133 Cost.

Le Regioni a statuto speciale Art. 116 Cost. Statuto adottato con legge costituzionale Caratteri dell’autonomia speciale: - numero di materie più ampio (esempio: possibilità di disciplinare l’ordinamento degli enti locali) - diversa tipologia di competenze - più ampia autonomia finanziaria - Disciplina di adeguamento dopo la riforma del Titolo V: l.cost. n. 2/2001 - Adeguamento degli Statuti Speciali alle disposizioni del Titolo V che prevedono «maggiore autonomia» (Art. 10 della l. cost. n. 3/2001)

Maggiori autonomie alle Regioni ordinarie Possibilità anche per le Regioni ordinarie di di avere maggiori autonomie, dando luogo ad un regionalismo differenziato (art. 116 comma 3 Cost.: clausola di asimmetria) : Ad oggi nessuna Regione ha utilizzato questa possibilità