Regime patrimoniale della famiglia, in generale. Separazione dei beni

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Prof. Bertolami Salvatore
Advertisements

Incapacità legale e naturale
I SOGGETTI PASSIVI a cura di Daniela Casale Corso di Diritto tributario Sonda Università degli Studi di Napoli.
mercoledì 3 giugno “Uniti dall’ amore, consapevoli del diritto” Avv
MATRIMONIO CONCORDATARIO MATRIMONIO CIVILE
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA.
Le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dall’illecito art
I SOGGETTI NEL TRUST (dal Disponente al Guardiano)
Le tutele per il contribuente e le impugnazioni delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti esecutivi GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
LA PUBBLICITÀ.
Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Giurisprudenza Corso di Diritto commerciale avanzato anno accademico 2011/2012 Prof. Mario Campobasso.
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
Difformità dal paradigma normativo
MODI di ACQUISTO della PROPRIETA’
L’OGGETTO del diritto Libro III del c.c.: Art.810 c.c.
Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
LA COMUNIONE Il diritto di proprietà e gli altri diritti minori possono anche appartenere a più soggetti: si crea fra i titolari la comunione Tutti hanno.
PERSONE GIURIDICHE.
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo concordate; scioglimento anche. RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE:
Istituzioni di diritto commerciale
La Norma DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 ARTICOLO 6 COMMA TERZO: Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare,
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
giovedì 19 novembre “Uniti dall’ amore, consapevoli del diritto” Avv
Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico
Il Fondo Patrimoniale.
Il contratto individuale di lavoro
L’IMPRESA FAMILIARE Copyright © 2013 Clitt, Roma
IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE
Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA 1 FISCAL FORUM LUGANO IL NUOVO CONTRATTO DI FIDUCIA 6 giugno 2011.
La normativa di settore. D.L. n. 377 del , Convertito, con modificazioni, in legge , nr. 377 Disposizioni urgenti per contrastare.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Prof.ssa Margherita Ramajoli
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
111 La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA (ATTIVITA NEGOZIALE CAPO VI) La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE,
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze
Comunione legale dei beni
La famiglia fondata sul matrimonio: la promessa di matrimonio
Matrimonio: rapporto di coniugio e regime patrimoniale primario
Patologia del matrimonio. Separazione personale dei coniugi
Le invalidità matrimoniali
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE.
SOCIETA SEMPLICE S.S..
PUÒ ESERCITARE SOLO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE
MUTUO ( ) Il MUTUO è un contratto di prestito (configurato come prestito di consumo), che si realizza con la consegna del bene fungibile al MUTUATARIO.
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
1 Le Circolari Ministeriali di riferimento 1. La Circolare n. 48/E del La Circolare n. 3/E del La Circolare n. 61/E del
Le fonti del diritto italiano
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
Diritto di famiglia Lezioni 8-15 novembre 2010.
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’
Skander Gadaleta - Daniela Vaghi
Contratto di deposito e Contratto di comodato
Il diritto: nozioni generali
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
LA FAMIGLIA.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
IL CODICE CIVILE E LE SUE MODIFICHE
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il Fondo patrimoniale: profili di (in)utilità? Avv. Mario Cozza 17 Luglio Sala delle Colonne della.
Il Temporary Manager Professionista Aspetti Contabili e Fiscali Relatore: Dott. Battiston Stefano.
Obbligazioni (artt ss.) Raccolta di capitale di debito Presso un pubblico ampio Tecnica diversa da altre fonti di indebitamento (ad es. bancario)
Diritto privato Rapporto obbligatorio Struttura e Fonti.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO Avv. Alessia Favaro Avv. Elena Gottardo 2 FEBBRAIO 2010 RISSE SUL PIANEROTTOLO I PRINCIPALI PROBLEMI CONDOMINIALI.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
La Responsabilità del debitore Art ° co. c.c. Il debitore risponde dei debiti contratti con TUTTI i propri beni presenti e futuri (responsabilità.
Transcript della presentazione:

Regime patrimoniale della famiglia, in generale. Separazione dei beni

Pluralità di regimi e autonomia dei coniugi Il nostro ordinamento prevede una pluralità di regimi patrimoniali della famiglia, lasciando ai coniugi la libertà di adottare quello più idoneo alle loro esigenze. I regimi patrimoniali sono: comunione dei beni e separazione dei beni che possono essere integrati da: comunione convenzionale e fondo patrimoniale.

Regime patrimoniale legale In mancanza di una volontà espressa dei coniugi, la scelta è compiuta direttamente dalla legge: in tal caso di parla di regime patrimoniale legale, che consiste nella comunione dei beni (art. 159 c. c.). Qualora invece i coniugi manifestino la volontà di dare vita ad un regime patrimoniale diverso da quello legale (separazione dei beni, fondo patrimoniale e comunione convenzionale), si parla di regime patrimoniale convenzionale (si veda Cass. Civ., sez. II, 24.02.2004, n. 3647).

Convenzioni matrimoniali L’espressione indica ogni atto con il quale i coniugi, prima o dopo la celebrazione del matrimonio, eventualmente con la partecipazione di un terzo (come può avvenire nel caso del fondo patrimoniale da costui creato), regolino il regime patrimoniale familiare in modo difforme da quello legale. Sono governate dal principio della modificabilità (art. 162 c. c.), per cui esse possono essere modificate in ogni tempo, sia prima (in tal caso la loro efficacia è subordinata alla avvenuta celebrazione), sia dopo il matrimonio.

Requisiti di validità delle convenzioni matrimoniali Capacità di agire. Atto pubblico a pena di nullità (nel qual caso segue l’automatica applicazione del regime delle comunione legale dei beni).

Pubblicità delle convenzioni matrimoniali Annotazione della convenzione (e della sua modifica) a margine dell’atto di matrimonio (artt. 162, 2° co. e 163, 3° co., c. c.), la quale consente di far valere nei confronti dei terzi gli effetti della convenzione (Cass. civ., sez. III, 23.05.2011, n. 11319). Trascrizione della convenzione avente ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (artt. 2647 e 2685 c. c.), la quale consente di far valere il vincolo riguardo ai singoli beni (Cass. civ., sez. III, 10.07.2008, n. 18870). Si tratta di ipotesi di pubblicità dichiarativa, il cui mancato assolvimento, qualificabile come onere, rende la convenzione (o la sua modifica) inopponibile ai terzi.

Separazione dei beni Nel regime di separazione, ciascun coniuge acquista la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c. c.) e di tali beni ha la gestione separata (art. 217 c. c.; Cass. civ., sez. I, 27.02.2003, n. 2954). Qualora l’acquisto sia stato effettuato congiuntamente da entrambi i coniugi, il bene appartiene ad entrambi a titolo di comunione ordinaria (art. 1100 ss. c. c.).

Segue: amministrazione e godimento L’incarico di amministrare i beni dell’altro coniuge si presume gratuito. Pertanto, il coniuge amministratore risponderà nei confronti dell’altro solamente in caso di dolo o di colpa grave (secondo le regole del mandato gratuito, cui rinvia l’art. 217, 2° co., c. c.). Il coniuge che il godimento dei beni di proprietà dell’altro è tenuto a tutte le obbligazioni gravanti sull’usufruttuario (art. 218 c. c.; vedi Cass. civ., sez. V, 24.02.2009, n. 4445).

Segue: prova della proprietà dei beni Il principio della titolarità esclusiva dei beni non elimina le incertezze che in concreto possono sorgere riguardo alla proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio e, in particolare, dei beni mobili. Per risolvere i casi dubbi, il legislatore ha posto due regole: la proprietà esclusiva può essere provata dai due coniugi con ogni mezzo (art. 219, 1° co., c. c.); qualora tale prova non sia raggiunta, il bene si considera di proprietà comune (art. 219, 2° co., c. c.). Vedi Cass. civ., sez. II, 15.02.2010, n. 3479.