Diritto privato e Pubblico Diritto privato aa 2013/2014 Lezioni 16-21-24-28 /10/2013 Obbligazioni: Rapporto obbligatorio Modificazione del rapporto obbligatorio
“L’obbligazione consiste in un vincolo giuridico tra due soggetti in virtù del quale l’un soggetto (c.d. debitore o soggetto passivo) è tenuto ad un determinato comportamento suscettibile di valutazione economica (prestazione) verso l’altro soggetto (c.d. creditore o soggetto attivo) per soddisfare un interesse anche non patrimoniale di quest’ultimo”
La trattazione delle “obbligazioni in generale” è articolata in una parte generale (art. 1173-1276) che disciplina la fisionomia e le vicende del rapporto obbligatorio ed una parte speciale (art. 1277-1320) dedicata ad “alcune specie di obbligazioni”
Fonti delle obbligazioni: art. 1173 c.c. Per “fonti” si intendono i fatti giuridici da cui le obbligazioni derivano e cioè i fatti determinativi delle vicende costitutive del rapporto obbligatorio Tali fatti rappresentano i titoli che sorreggono e identificano i rapporti obbligatori
Il sistema delle fonti è organizzato in tre classi: contratto fatto illecito Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle secondo l’ordinamento
Soggetti: Per soggetto si intendono i titolari delle situazioni correlate di credito e di debito, titolare della situazione attiva è il creditore di quella passiva è il debitore I soggetti esprimono due distinti centri di interessi (attivo e passivo) Possono esistere più persone titolari di una unica situazione (attiva o passiva) assumono la veste di contitolari
Contenuto del rapporto obbligatorio va visto da entrambe le posizioni soggettive Contenuto posizione soggettiva attiva è la pretesa alla prestazione (art. 1174 c.c.) Contenuto posizione soggettiva passiva è l’obbligo di prestazione La esatta esecuzione dell’obbligo determina l’adempimento dell’obbligazione in quanto si realizza l’interesse del creditore facendogli conseguire l’oggetto dell’obbligazione
Fissati i requisiti generali di ogni prestazione (art. 1174 c. c Fissati i requisiti generali di ogni prestazione (art. 1174 c.c.) è possibile delineare due tipologie di prestazioni in ragione di due criteri fondamentali: natura della prestazione esecuzione della stessa
Natura della prestazione (giuridicamente si rilevano tre comportamenti): Dare (consiste nel trasferimento di un diritto art. 1706 comma 2 c.c.) Consegnare (consiste nel procurare al creditore la disponibilità materiale della cosa –possesso o detenzione- art. 1476 comma 1 c.c.) Fare (consiste nel realizzare un fatto quale risultato dell’attività materiale o giuridica art. 1678 c.c.) Rientra anche il concetto di non fare (art. 2596 c.c.)
Esecuzione della prestazione Obbligazione istantanea (comportamento programmato in funzione di un interesse unitario del creditore –costruzione di un edificio-) Obbligazione di durata (soddisfacimento di un interesse duraturo del creditore) a sua volta l’esecuzione può essere continua ( esempi locazione di un bene) o periodica (esempio canone di locazione da pagare mensilmente)
Dovere di correttezza art.1175 c.c.
Obbligazioni pecuniarie La peculiarità dell’obbligazione inerisce all’oggetto dell’obbligazione che è rappresentato dal danaro Si connette alla obbligazione pecuniaria l’obbligazione accessoria degli interessi per il fatto in sé di utilizzare danaro altrui o di essere in ritardo nella restituzione La corresponsione degli interessi a due funzioni fondamentali: Remuneratoria Sanzionatoria
Funzione remuneratoria Si rilevano due tipologie di interessi: Interessi corrispettivi (compenso per l’uso legittimo del denaro –art. 1282 comma 1 c.c.- in relazione ai crediti liquidi (determinati nell’ammontare) ed esigibili (scaduti) Interessi compensativi (compensano l’una parte per il mancato godimento dei frutti della cosa consegnata all’altra parte prima di ricevere la controprestazione) tali interessi operano per crediti non liquidi non esigibili –art. 1499 c.c.-
Funzione sanzionatoria Interessi moratori come risarcimento del danno per ingiustificato ritardo
Interessi anatocistici Tecnicamente vuol dire maturazione di interessi su interessi o meglio gli interessi scaduti (già maturati) e non pagati diventano capitale (capitalizzazione degli interessi) ed è suscettibile di produrre a sua volta interessi Art. 1283 c.c.
Modificazioni del rapporto obbligatorio Durante la vita del rapporto obbligatorio possono determinarsi modificazioni del rapporto più spesso dei soggetti Modificazioni nel lato attivo Modificazioni del lato passivo
Modificazioni nel lato attivo Cessione del credito Factoring Cartolarizzazione dei crediti Pagamento con surrogazione Delegazione attiva
Cessione del credito Art. 1260 comma 1 c.c. Il contratto si perfeziona con il consenso del tra creditore (cedente) e terzo (cessionario) senza la necessaria accettazione o anche intervento del debitore (ceduto)
Oggetto di cessione non è solo il credito di una somma di denaro ma anche il credito ad una qualsiasi prestazione di dare, fare o consegnare Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito Si hanno tre ipotesi di incedibilità: Carattere strettamente personale art. 1260 comma 1 c.c. (crediti alimentari ) Per divieto legale art. 1261 c.c. Divieto convenzionale (il creditore si impegna a non cedere il creidto) art. 1260 comma 2 c.c.
Efficacia della cessione tra le parti Per effetto della cessione il cessionario subentra nella posizione attiva del cedente Il debitore può opporre al cessionario le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente Di regola il rischio della insolvenza del debitore resta a carico del cessionario che nulla può pretendere dal cedente per mancato adempimento del debitore (c.d. cessione pro soluto art. 1267 c.c.)
Con apposito patto il cedente può però assumere la garanzia della solvenza del debitore (c.d. cessione pro solvendo) in questo caso il cedente risponde non solo della esistenza del credito ma anche della solvenza del debitore nei limiti di quanto ricevuto
Il debitore deve essere edotto della intervenuta cessione affinchè possa adempiere al cessionario La cessione ha effetto quanto il debitore l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 c.c. )
Il factoring Una impresa specializzata (factor) assume nei confronti di una impresa (cliente) l’obbligo di una complessa attività di gestione dei crediti della stessa verso terzi dietro il pagamento di una commissione determinata in ragione della tipologia dei servizi assunti Funzione di gestione Funzione di finanziamento
Funzione di finanziamento Il factor anticipa all’impresa cedente in tutto o in parte la somma dei crediti ceduti prima della scadenza degli stessi. Al momento dell’incasso il factor restituirà all’impresa cedente gli importi riscossi dai debitori superiori a quelli anticipati ovviamente dedotti i costi dell’operazione. La cessione dei crediti è pro solvendo
Surrogazione La surrogazione è il fenomeno del subingresso di una terza persona nei diritti del creditore verso un debitore. Questo avviene per effetto del pagamento del debito da parte del terzo. Il pagamento con surrogazione è regolato dal codice civile agli artt. 1201-1205 che prevedono tre tipi di surrogazione: per volontà del creditore legale
Surrogazione per volontà del creditore La surrogazione per volontà del creditore è disciplinata dall'art. 1201 del codice civile secondo cui il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La legge prevede la volontà del creditore che ricevendo l'adempimento da parte del terzo dichiari di volerlo far subentrare nei suoi diritti verso il debitore
Surrogazione per volontà del debitore E’ regolamentata dall'art. 1202 c.c. secondo cui: Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. Lo stesso articolo 1202 c.c. richiede la presenza di vari requisiti
La surrogazione legale è la surrogazione che ha la sua fonte nella legge art. 1203 c.c.
Modificazione nel lato passivo La legge precede tre modi di assunzione del debito altrui: Delegazione Espromissione Accollo
Delegazione Quando un soggetto (che assume la qualifica di delegante) invita o impartisce l'ordine ad un altro soggetto (il c.d. delegato) di effettuare o di obbligarsi ad eseguire un pagamento nelle mani di un ulteriore soggetto (il delegatario) si verifica la fattispecie della delegazione passiva di cui agli artt. 1268 e ss. c.c.
Espromissione Quando un terzo (espromittente) assume verso il creditore (espromissario) il debito altrui (debitore espromesso) si verifica la figura dell' espromissione (art. 1272 cod.civ.). L'espromissione si differenzia dalla delegazione di pagamento poiché manca l'invito o l'ordine del debitore: l'espromittente conviene con il creditore espromissario di assumere il debito dell'espromesso indipendentemente da qualsivoglia intervento del debitore
Accollo L'assunzione di un debito altrui, dunque la modificazione del soggetto passivo dell'obbligazione, puó essere realizzata per il tramite di una convenzione, denominata accollo, tra il debitore ed il terzo con la quale detto terzo assume su di sé il debito del primo nei confronti del creditore (art. 1273 c.c.). Il terzo è denominato accollante, il debitore originario accollato, il creditore accollatario.
Estinzione rapporto obbligatorio Adempimento Compensazione confusione Novazione Remissione del debito Impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore
Adempimento Si realizza il totale diritto di credito mediante l’esecuzione della prestazione dovuta dal debitore Art. 1218 c.c. prevede la esecuzione eseguita in modo esatto altrimenti sia ha inadempimento Requisiti specifici della esattezza: Luogo dell’adempimento (art. 1182 c.c.) Tempo dell’adempimento (termine della scadenza) Bene dovuto Imputazione pagamento (art. 1193 c.c.) Destinatario dell’adempimento (art. 1188 c.c.) Adempimento del terzo
Compensazione (artt. 1241 e ss c.c.) “Due soggetti possono essere obbligati l’uno verso l’altro in due distinti rapporti obbligatori sicchè ciascuno dei due soggetti è ad un tempo creditore e debitore in un rapporto obbligatorio. La compensazione estingue i rapporti reciproci per le quantità corrispondenti” Tre tipi di compensazione. Legale (art. 1243 comma 1 c.c.) Giudiziale (art. 1243 comma 2 c.c.) Volontaria (art. 1252 comma 1 c.c.)
Confusione “Si ha quanto la qualità del debitore e del creditore si riuniscono nella medesima persona”
Novazione “Con la novazione il rapporto obbligatorio è sostituito con un nuovo rapporto” Novazione oggettiva (art. 1230 c.c.) Novazione soggettiva (art. 1235 c.c.)
Remissione del debito (art. 1236 c.c.) “Ognuno può rinunciare ad un proprio diritto”
Impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore (artt Impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore (artt. 1256 e ss c.c.)