Classe VA A.S. 2013/2014 Federico Umberto RotondiAndrea Cremisini.

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Classe VA A.S. 2013/2014 Federico Umberto RotondiAndrea Cremisini

Imprese: Società Impresa individuale

 Molto indicata per: attività artigianali o apertura di pubblici esercizi (pub, pizzerie ecc…);  È la più semplice forma di attività imprenditoriale ed ha un unico titolare, il quale si può avvalere di lavoratori qualificati;  Si ha massima libertà decisionale, poiché, non vincolati dai soci;  In caso di fallimento si rischia di perdere i beni o i capitali utilizzati per l’esercizio;  Per costituirla non richiede spese notarili; bisogna semplicemente richiedere un numero di partita IVA e iscriversi la registro delle imprese;  Il titolare ha minori oneri amministrativi, nonché minori oneri fiscali (rispetto ad altre forme imprenditoriali);  Gli obblighi fiscali più rilevanti sono quelli relativi all’IVA, IRPEF e IRAP.

È un’impresa collettiva formata da due o più persone che conferiscono beni e servizi per l’esercizio dell’attività economica; Ha come scopo lavorare e dividere gli utili; I soci non perseguono scopi ideali, filantropici o altruisti ma scopi di lucro; Ogni società ha un patrimonio che viene conferito dai soci; Una volta costituita la società, il patrimonio apparterrà alla società stessa.

Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (snc) Società in accomandita semplice (sas) Società cooperative Società di mutua assicurazione Società a responsabilità limitata (srl) Società per azioni (spa) Società in accomandita per azioni (sapa)

 La S.S. è il modello più elementare di società;  Non può essere utilizzata per svolgere attività commerciale, di conseguenza, il suo campo di applicazione è ristretto essenzialmente alla gestione di imprese agricole e all’esercizio di attività libero-professionali;  Non potendo svolgere attività commerciali non è soggetta a fallimento;  La costituzione può avvenire in forma orale;  Per i debiti sociali, qualora il patrimonio sociale non bastasse, rispondono i soci con i loro patrimoni personali illimitatamente e solidalmente. Illimitatamente significa che i soci rispondono con tutti i loro averi fino alla completa estinzione dei debiti sociali; Solidalmente significa che i creditori sociali possono pretendere l’intero pagamento anche da un solo socio, e, normalmente, si rivolgono a quello che dispone di un patrimonio maggiore. Questi potrà poi farsi rimborsare dagli altri soci quanto ha pagato.  Per il capitale sociale la legge non prevede un importo minimo.

 Indicata per piccole attività industriali o agricole, scelta in particolare da persone unite da legami di parentela;  In genere tutti i soci sono anche amministratori e rappresentanti della società;  In caso di debiti e/o fallimento, il creditore deve cercare di rivalersi sul patrimonio sociale prima di rivolgersi singolarmente ai soci;  Se il patrimonio sociale risulta essere insufficiente, il creditore potrà rivalersi su un qualsiasi socio per soddisfare il suo credito. Quest’ultimo, potrà poi rivalersi sugli altri soci per dividere equamente il debito;  In una SNC non è obbligatorio versare un capitale minimo;  Per la costituzione serve un notaio e si costituisce per atto pubblico o per scrittura pubblica autenticata ( euro ca.);  La società deve sempre avere una denominazione che contenga il nome di almeno un socio seguito dalla scritta SNC.

 Particolarmente indicata per attività nell’ambito dei trasporti o attività dirette alla produzione di beni o servizi;  Nelle SAS, operano due diversi tipi di soci: I soci accomandatari gestiscono e amministrano le quote; I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione o concludere affari in modo abituale e hanno diritto alla comunicazione annuale del bilancio;  Gli accomandatari, in quanto amministratori, rispondono a tutte le obbligazioni della società; gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita;  Non obbliga al versamento di un capitale minimo e i costi di costituzione sono simili a quelli della SNC;  Per la costituzione ci si deve rivolgere ad un notaio per la redazione di un atto costitutivo effettuato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;  Come per la SNC, la SAS deve avere una denominazione che contenga almeno il nome di un socio seguito dalla sigla SAS.

 Nelle SRL il creditore non può rivalersi sul patrimonio dei soci, ma solo sul patrimonio sociale, pertanto è necessario un capitale iniziale di almeno euro del quale un 25% deve essere versato all’atto di costituzione;  In caso di fallimento, i soci rispondono solo con le loro quote societarie e non con il patrimonio privato, come accade invece nelle società di persone (per questo occorre un capitale minimo);  Può avere un consiglio di amministrazione o un amministratore unico;  La contabilità e l’amministrazione sono più complesse rispetto alle società di persone;  Le spese di costituzione per l’atto notarile si aggirano intorno ai euro;  Il capitale sociale può essere frazionato a seconda dei soci: ogni socio è titolare di una quota di partecipazione, in base alla quota del capitale sociale da lui sottoscritta;  Si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, come per le precedenti, quello che cambia sono i costi molto più elevati.

 La S.p.A. è una società di capitali, e ciò significa che, in caso di inadempimento, i creditori sociali potranno rivalersi soltanto sul patrimonio della società e non anche su quello personale dei soci;  Il capitale sociale è rappresentato da azioni. Per le società costituite a partire dal 01/01/04, non può essere a €, mentre per le società costituite precedentemente possono conservare il capitale minimo di € previsto dalla precedente normativa;  La denominazione sociale (nome della società) può essere formata in qualunque modo purché contenga l’indicazione di società per azioni (S.p.A.);  La società può essere composta da: Un solo socio, in tal caso si ha una società unipersonale; Più soci, e in tal caso si ha una società pluripersonale.

 Le azioni sono speciali ricevute (più esattamente titoli di credito) che vengono attribuite ai soci in cambio dei loro conferimenti;  Ciascuna di esse, pertanto, rappresenta una frazione del capitale sociale inoltre le azioni: Sono liberamente trasferibili e ciò consente ai soci di entrare e uscire dalla società senza doversi legare ad essa più di quanto non desiderino; Vengono emesse tutte allo stesso valore; Attribuiscono ai loro possessori la qualità di socio anche se, come consente la legge, non tutte debbono necessariamente conferire gli stessi diritti.  Il valore nominale di un’azione è dato dalla parte di capitale sociale che essa rappresenta, la somma dei valori nominali deve essere pari al valore del capitale sociale;  Valore reale è chiamato il valore a cui le azioni vengono scambiate sul mercato in un dato momento. Esso può essere più alto o più basso del valore nominale.  Se la società, nel corso della sua attività, ha bisogno di nuovi finanziamenti, può emettere nuove azioni (incassando i relativi conferimenti) oppure può emettere obbligazioni;  Le obbligazioni sono titoli di credito che attestano un prestito concesso dal risparmiatore alla società. Esse non attribuiscono la qualità di socio, ma garantiscono la riscossione di un interesse annuo e la restituzione, alla scadenza concordata, del capitale prestato. Anche le obbligazioni possono essere di diversa tipologia e attribuire al possessore diritti diversi.

 La S.p.A. viene generalmente impiegata per realizzare attività imprenditoriali di grandi dimensioni per le quali sono necessari capitali elevati che possono essere conferiti solo da un numero molto rilevante di soci: decine, centinaia, o, in alcuni casi, anche migliaia;  In questo tipo di società il disagio connesso al numero elevato dei soci viene superato trasferendo gran parte del potere decisionale dall’assemblea agli amministratori;  L’organo amministrativo è nominato dall’assemblea, pertanto, chi possiede il maggior numero di azioni con diritto di voto (detto azionista di maggioranza) potrà votare, in assemblea, per eleggere amministratore se stesso o persone di propria fiducia che compiano le scelte da lui ritenute più opportune.  L’atto costitutivo di una S.p.A. dovrà avere la forma dell’atto pubblico e dovrà essere scritto nel registro delle imprese;  L’iscrizione ha effetto costitutivo. Ciò vuol dire che la società è costituita, cioè viene ad esistenza solo dopo essere stata iscritta nel registro delle imprese.

Le cooperative sono societa a capitale variabile con scopo mutualistico che hanno come obbiettivo primario quello di assicurare ai soci il lavoro, beni di consumo, a condizioni estremamente favorevoli rispetto a quelle che otterrebbero dal libero mercato. L’intento speculativo non ci può essere nel rapporto con i soci, ma solamente con soggetti esterni (cercando di ottenere il massimo profitto a favore dei soci). Le cooperative da quanto previsto dall’ art 45 della Costituzione Italiana sono agevolate mediante strumenti di ogni tipo ( finanziari, tributari…..). Le società cooperative devono essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Durante la formazione bisogna decidere se si vuole creare una Società a responsabilità limitata o Società per azioni. La prima permette un enorme vantaggio nei costi di gestione e amministrazione, la seconda permette invece un miglior controllo interno sull’andamento gestionale della società.

Insieme di lavoratori che eseguono lo stesso mestiere all'interno della coop. Con scopo primario quello di procurare lavoro ai propri soci attraverso l’erogazione di beni e servizi. Costituite per l’acquisto e la vendita di beni per i propri soci a prezzi scontati. Si distinguono in due tipologie: A: attività di gestione di servizi socio, sanitario ecc. B: attività che favoriscono l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Hanno come obiettivo Erogare credito favorevole ai propri clienti. Coop. per lo sviluppo di qualsivoglia attività riguardante la produzione di alimenti agricoli o zootecnici. Finalizzato per la costruzione di Edifici per i propri soci.

Svolgono la loro attività in favore dei soci; Si avvalgono maggiormente della prestazione dei soci e dei beni e servizi di essi; Dette “cooperative diverse” per Molti aspetti equiparate alle S.P.A.

 Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota da lui posseduta.  L’utile o avanzo di gestione sarà ripartito tra i soci non in proporzione al capitale detenuto da ciascuno ma in proporzione alla quantità di lavoro messa a disposizione della cooperativa (incremento della retribuzione lavorativa).  La responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale sottoscritta che può partire da 25 Euro.  Il capitale non ha un minimo prestabilito ma è uguale alla somma delle delle quote di capitale possedute dai soci.  I costi di costituzione di una cooperativa sono inferiore rispetto a quelle della SRL si aggirano intorno ai 2000 Euro ( comprese spese Notarili).  Anche le cooperative devono possedere lo STATUTO.

 Il bilancio sociale è un documento nel quale un’impresa comunica agli stakeholders (portatori di un interesse) i risultati dell’attività.  Ha una funzione informativa e mette in evidenza le conseguenze prodotte l’attività d’impresa nel contesto sociale.  Attualmente non è obbligatorio.

Un’impresa, nell’esercizio della sua attività, può produrre effetti positivi o negativi sulla società (es. ridurre la disoccupazione, riciclare materiali; inquinare l’ambiente). Con il bilancio sociale un’impresa viene valutata per i suoi risultati economici ma anche sociali. Il bilancio sociale ha una funzione informativa, dà informazioni utili per valutare risultati ed effetti dell’attività di una impresa. Garantisce trasparenza e consente la partecipazione dei portatori di interessi ai processi gestionali. In Italia non è obbligatorio ma in questi ultimi anni alcune associazioni hanno elaborato delle linee guida utili alle imprese che lo vogliono redigere. Concludendo: è un rendiconto qualitativo/quantitativo che consente di conoscere il vantaggio che una impresa ha procurato a determinati portatori di interesse.

Società a capitale fisso: il capitale deve essere stabilito fin dall’inizio e deve essere sottoscritto, ogni variazione deve essere seguita da un atto costitutivo. Società a capitale variabile: il capitale iniziale può subire variazione perché non presenta nessuna variazione dell’ atto costitutivo in queste società è molto frequente l’entrata di nuovi soci. Statuto: documento in cui vengono fissate le norme, regole relative al pieno funzionamento della cooperativa. A.G.C.I (Associazione Generale Cooperative Italiane) : è un associazione giuridicamente riconosciuta il cui compiti principale è la tutela delle cooperative. Ha come fine istituzione la protezione, rappresentanza, assistenza e tutela. A livello nazionale associa oltre 8000 imprese cooperative.

 variabile; variabile  Testo “imparare ad imprendere” dell’ AGCI Lazio;  Materiale formativo fornito dalla Prof.ssa Fazio di Diritto Aeronautico dell’Istituto Aeronautico F. De Pinedo di Roma.