ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI a.a.2013/2014. Introduzione Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali.

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ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI a.a.2013/2014

Introduzione Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi. oltre al

il piano per il risanamento art. 67, terzo comma, lett. d), 1f Ora abbiamo gli. gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis lf

ART.182 bis l.f. Ai sensi del novellato art. 182 bis l.f., l'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti,depositando la documentazione di cui all'art. 161 I.

E quindi Aggiornata relazione sulla situazione ec.patri.economica fin. Stato analitico estimativo delle attività elenco nominativo dei creditori con indicazione crediti e cause di prelazione Elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili

182 bis OLTRE a una relazion e redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. relativa all'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: 1.Entro 120 gg dalla omologazione in caso di crediti scaduti a quella data 2.Entro 120 gg dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data della omologazione

Eventuale e prima di DOMANDA art 182 bis 6°co lf ISTANZA di sospensione apposita ** corredata dalla documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), - Al fine di ottenere il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive A tale istanza va unita una proposta di accordo ( bozza di accordo ) A sua volta corredata da una dichiarazione ** dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

182 bis 6°comma lf L'istanza di sospensione di cui al presente comma 6,e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il Tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di proseguire o iniziare azioni, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa.

Art.182 bis L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore né acquisire titoli di prelazione se non concordati

Art.182 bis Ricordiamo qui La relazion e redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. relativa all'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: 1.Entro 120 gg dalla omologazione in caso di crediti scaduti a quella data 2.Entro 120 gg dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data della omologazione

art.182 quinques istanza** IMPORTANTE novità con cui puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, - NUOVA FINANZA- prededucibili ai sensi dell'articolo 111, con RELAZIONE di un professionista che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entita', e non ancora oggetto di trattative. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti

Art.182 bis 1°comma CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Tale relazione del professionista avrà per oggetto, per un verso il piano illustrativo dell'accordo, 1. per un verso, la veridicità dei dati aziendali utilizzati per la predisposizione del piano, 2.per altro verso l'attuabilità dell'accordo medesimo con riferimento alla sua idoneità a soddisfare integralmente i creditori estranei nei 120 gg indicati dalla norma

CONTENUTI RELAZIONE Al di là della mera formulazione letterale delle disposizioni in commento, va notato in prima istanza che il concetto di attuabilità (previsto nell'ari. 182 bis l.f.) e quello di fattibilità (richiamato nell'art f.) recano significati identici,

tanto più in considerazione della circostanza che l'attuabilità dell'accordo comporta l'analisi e la conseguente valutazione dei dati aziendali su cui il piano di ristrutturazione si fonda.

Contenuto Relazione Conseguentemente il contenuto delle relazioni in esame dovrebbe essere pressoché identico nonostante la carenza di specificazioni in tal senso da parte del legislatore, appare per cui nella relazione ex art. 182 bis I.f venga attestata la veridicità dei dati aziendali.

182 bis successivamente passare all'analisi del piano di ristrutturazione medesimo e dell'accordo di ristrutturazione stipulato con in creditori, dato che il fine della stessa relazione è quello di garantire che i creditori estranei siano integralmente pagati nei termini indicati nella norma.