IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE

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Idoneità alla registrazione
Transcript della presentazione:

IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE (Art.7 RMC) (anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità) a) segni che non possono essere riprodotti graficamente b) i marchi privi di carattere distintivo c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio impedimento viene meno se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio f) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, che dà un valore sostanziale al prodotto g) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; (ed altre ipotesi)

Art. 9 Codice Proprietà Ind. Marchi di forma 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE (Art.8 Reg.40/94) esclusione dalla registrazione in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore di marchio identico o simile al marchio anteriore se marchio identico al marchio anteriore E prodotti o servizi identici per prodotti o servizi NON simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore SE se a causa dell’identità o della somiglianza fra marchi E prodotti o servizi , sussiste UN RISCHIO DI CONFUSIONE per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE con il marchio anteriore. il marchio gode di notorietà E l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto oppure possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore possa recare pregiudizio agli stessi.

IMPEDIMENTI RELATIVI MARCHIO : IDENTICO SI P/S : IDENTICI MARCHIO : IDENTICO O SIMILE P/S : NON SOMIGLIANTI SE RISCHIO DI CONFUSIONE (RICOMPRENDENTE IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI) MARCHIO: SOMIGLIANTE P/S : SOMIGLIANTI SE MARCHIO ANTECEDENTE È NOTORIO E DALL’USO SI TRAE INDEBITO VANTAGGIO DAL CARATTERE DISTINTIVO O DALLA NOTORIETÀ O SI ARRECA LORO PREGIUDIZIO

essere vietato ai terzi l’uso in commercio LIMITAZIONI: non può essere vietato ai terzi l’uso in commercio di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio del loro nome o indirizzo del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale

DECADENZA DAL DIRITTO DI MARCHIO REGISTRATO DENOMINAZIONE ABITUALE (Art.50 RMC) se il marchio è divenuto DENOMINAZIONE ABITUALE per NON USO (entro 5 anni) se per l’uso che ne è stato fatto il marchio è tale da POTER INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali P/S

tollerato l’uso di un marchio comunitario PRECLUSIONE PER TOLLERANZA tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso NO domandare la nullità del marchio NO opposizione al suo uso SALVO deposito in mala fede

“marchi sia comunitari che francesi, per cui, con i rinvii pregiudiziali, si chiede un’interpretazione della direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (5), e del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario” 

La Google gestisce inoltre un sistema di pubblicità denominato «AdWords», che, in risposta alle parole chiave, consente di visualizzare annunci, oltre ai risultati naturali. Gli annunci consistono tipicamente in un breve messaggio commerciale e in un collegamento al sito dell’inserzionista; essi vengono mantenuti distinti dai risultati naturali attraverso la loro collocazione, sotto il titolo «lien(s) commercial(aux)», in cima alla pagina, su sfondo giallo, o sul lato destro 

 Attraverso l’AdWords, la Google consente agli inserzionisti di selezionare le parole chiave, di modo che i loro annunci vengano visualizzati dagli utenti di Internet in risposta all’inserimento di tali parole chiave nel motore di ricerca Google. Ogni volta che un utente di Internet seleziona successivamente il collegamento dell’annuncio pubblicitario, la Google viene remunerata con il pagamento di un prezzo concordato in anticipo («prezzo per click»).

dibattuto sulla legittimità dell’uso di parole chiave che coincidono con marchi di impresa. quest’uso, quale descritto, consiste nella selezione di tali parole in modo che come risultati vengano presentati annunci, nonché nella visualizzazione di annunci unitamente ai risultati naturali forniti per tali parole. I rinvii non riguardano l’uso dei marchi sui siti degli inserzionisti, né i prodotti venduti su detti siti, e non riguardano Neppure l’uso dei termini che costituiscono i marchi nel testo degli annunci

Lo scopo dei titolari dei marchi è estendere la tutela del marchio in modo da includere gli atti di una parte idonei a contribuire a una violazione di marchio da parte di un terzo. Ciò è comunemente noto negli Stati Uniti come « contributory infringement » (concorso nella violazione)

quattro condizioni cumulative affinché i titolari dei marchi possano vietare l’uso degli stessi in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 (o, in altre parole, perché sussista una violazione di marchio). Una di tali condizioni è chiaramente soddisfatta in quanto l’uso da parte della Google, nell’AdWords, di parole chiave che coincidono con marchi di impresa è manifestamente non autorizzato dai titolari degli stessi. Rimane quindi da accertare se siano soddisfatte le altre tre condizioni, vale a dire: se tale uso i) abbia luogo nel commercio, ii) sia fatto per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio; e iii) pregiudichi o sia idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o servizi, a causa di un rischio di confusione per il pubblico 

rapporto con il marchio registrato la politica di cancellazione- NOMI A DOMINIO natura rapporto con il marchio registrato la politica di cancellazione- riassegnazione in caso di conflitto con un marchio registrato

nome a dominio identico ad un marchio o ad esso tanto simile da creare confusione chi ha registrato il nome a dominio non vanta né diritti né interessi legittimi nei suoi confronti utilizzo o preparazioni al fine dell‘utilizzo del nome a dominio in relazione ad un‘offerta in buona fede di beni e servizi notoriamente conosciuto con quel nome a dominio - utilizzo legittimo e corretto del nome a dominio senza intenti di carattere commerciale o lesivi nei confronti del marchio il nome a dominio è stato registrato ed utilizzato in mala fede „cybersquatting“ volontà di ledere un concorrente attratti utilizzatori verso il proprio sito creando un rischio di confusione con il marchio

Articolo 64 Marchi comunitari collettivi 1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all’atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico

2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l’uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica

Art. 11 CPInd. Marchio collettivo 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità dideterminati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

protezione dell‘ASPETTO ESTERIORE di un prodotto (le CARATTERISTICHE) DISEGNO O MODELLO protezione dell‘ASPETTO ESTERIORE di un prodotto (le CARATTERISTICHE) non la funzione delle linee, dei contorni, dei colori, delle forme, della struttura superficiale, dei materiali e/o del suo ornamento DURATA 5 ANNI, MAX 25

DISEGNI E MODELLI Art. 31 c.p.ind. (Oggetto della registrazione) 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 33 c.p.ind. (Carattere individuale) 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Art. 36 (Funzione tecnica) 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Art.37 (Durata della protezione) 1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

la tutela di diritto d‘autore dell‘industrial design anche se la il valore artistico non è scindibile dal carattere industriale purché con valore artistico PRESUPPOSTI non soluzioni tecniche (caratteristiche formali che assolvono una funzione utilitaria solo se la stessa può essere realizzata con efficacia equivalente da un numero potenzialmente illimitato di forme alternative)

Il brevetto per invenzioni codice della proprietà industriale industriali La tutela nazionale codice della proprietà industriale tutela internazionale Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (P.C.T.) La Convenzione d’unione di Parigi TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property) La Convenzione sul brevetto europeo

ART. 56 c.p.ind. (Diritti conferiti dal brevetto europeo) 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. …. 2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia.

MCCCCLXXIII die XVIII Martij El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro. Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X. El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.

da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del titolare del brevetto

delle cose derivate dall’esperienza INVENZIONE soluzione ad un problema specifico nel campo della tecnologia trattamento sistematico delle tecniche per fare delle cose derivate dall’esperienza delle arti e dei mestieri e dalla scienza applicata

Art. 45. Oggetto del brevetto 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.

prodotto oggetto del brevetto procedimento

Le condizioni di brevettabilità oggetto brevettabile utilità (applicabilità industriale) novità non ovvietà (attività inventiva) pubblicazione dell’invenzione

I brevetti europei sono rilasciati per delle nuove ART. 52 CBE INVENZIONI BREVETTABILI I brevetti europei sono rilasciati per delle nuove INVENZIONI implicanti una attività inventiva suscettibili di applicazione industriale

NOVITÀ ART. 54 CBE Un’invenzione è considerata nuova se non forma parte dello « stato della tecnica » ricomprende tutto quanto sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo di descrizione orale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di brevetto europeo

ART. 56CBE l’invenzione è considerata implicare un’attività inventiva SE per un uomo o donna di mestiere essa non discende direttamente dallo stato della tecnica (non ovvietà della stessa) difficoltà vinta risultato inatteso

suscettibile di applicazione ART. 57 CBE APPLICAZIONE INDUSTRIALE un’invenzione è considerata suscettibile di applicazione industriale SE può essere fatta o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresa l’agricoltura

Art. 51. Sufficiente descrizione 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. (poche)

PRINCIPIO DELL‘ESAURIMENTO DEL BREVETTO TITOLARE D I F

PROPRIETÀ INTELLETTUALE effetti economici ? - stimolo all‘innovazione, alla creatività incentivi grazie al diritto esclusivo „dazio“ per innovazioni successive utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti) ecc. ?

- protezione troppo estesa? - non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni? -la produzione di conoscenza va incentivata attraverso la concessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?

INNOVAZIONE fenomeno complesso quali incentivi? quali forme organizzative?