I mercati finanziari sono ambiti GIURIDICI ED ECONOMICI, in cui operatori QUALIFICATI, svolgono attività di scambio di prodotti finanziari, sotto la vigilanza di PUBBLICI POTERI; Le attività finanziarie, anche se diverse tra loro, comportano un “guadagno” per gli operatori che sono tenuti a “compensare” i soggetti che affidano loro il risparmio o altre risorse finanziarie; Storicamente, la PRIMA attività di intermediazione finanziaria è stata quella CREDITIZIA, svolta dalle Banche; Le BANCHE raccolgono il risparmio, assumendosi l’obbligo del rimborso, e lo impiegano per dare credito a imprese e famiglie; La SECONDA attività è stata quella ASSICURATIVA; In questo caso le società assicurative raccolgono denaro in cambio dell’assunzione dell’obbligo di restituzione di una prestazione patrimoniale prestabilita in caso di EVENTO DANNOSO (assicurazione danni) o di un EVENTO FUTURO (assicurazione vita); Nel corso del 900 l’attività assicurativa si è poi ulteriormente sviluppata in funzione PREVIDENZIALE, che assicura una rendita o un capitale al verificarsi di un determinato fatto, come il pensionamento.
Il mercato del credito è stato a lungo caratterizzato da un ORDINAMENTO SEZIONALE, ovvero un mercato governato e amministrato da AUTORITA’ PUBBLICHE E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, in ragione degli interessi economici ritenuti PREVALENTI, rispetto alla concorrenza; Il fine primario della regolazione non era soltanto il governo della moneta, bensì anche la consapevolezza che eventuali FALLIMENTI DEL MERCATO, generano costi elevati. Per questo, il mercato del credito è disciplinato con DUE LIVELLI DI REGOLAZIONE: - GENERALE - SETTORIALE
La REGOLAZIONE GENERALE, è finalizzata a tutelare gli interessi generali di tutte le attività economiche come la CONCORRENZA, TRASPARENZA E STABILITA’; La REGOLAZIONE DI SETTORE è invece indirizzata alla tutela degli interessi specifici del mercato di riferimento che, nel caso del credito, corrisponde a: - VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI; - REGOLE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INSOLVENZA; - PUBBLICITA’ E TRASPARENZA; - STANDARDIZZAZIONE DELLE TRANSAZIONI; - TUTELA DELL’INVESTITORE E DEL RISPARMIATORE; - RIDUZIONE DELL’ASIMMETRIA INFORMATIVA.
La regolazione può essere qualificata per: - SOGGETTI: utilizzata per vigilare sui diversi soggetti nel mercato (modello recessivo), ad es. BANCHE, ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI; - FINALITA’: utilizzata per tutelare un interesse del mercato, a prescindere dai soggetti e dalle attività svolte dai soggetti, ad es. STABILITA’, TRASPARENZA E CONCORRENZA; - STRUTTURALE: caratterizzata dalla forte presenza di autorità pubbliche con poteri autorizzatori, sanzionatori, conformativi; - PRUDENZIALE: norme generali e certe cui si adeguano tutti gli operatori e con limiti tecnici alla discrezionalità dei poteri pubblici di regolazione; Nel nostro ordinamento, fino alla riforma del 1990, la regolazione era PER SOGGETTI E STRUTTURALE.
QUATTRO PRINCIPI DI REGOLAZIONE La COSTITUZIONE: Pur nel segno di un forte cambiamento, la Costituzione italiana ha conservato: LA TUTELA DEL RISPARMIO, ex art.47: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e controlla l’esercizio del credito.” IL CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE, ex art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. (…) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini SOCIALI.” Ai principi sanciti dalla Costituzione vanno poi affiancati, quali principi di vertice, quelli contenuti nei TRATTATI DELL’UNIONE EUROPEA: La creazione del MERCATO UNICO; L’ARMONIZZAZIONE delle legislazioni tra i singoli Stati e tra i diversi mercati
In Italia, fino alla fine del 900, i 3 mercati finanziari (ASSICURATIVO, BANCARIO, FINANZIARIO) sono rimasti rigidamente separati; Tale separazione è stata modificata da 2 fattori LA GLOBALIZZAZIONE dei mercati ha imposto: la DEMATERIALIZZAZIONE dei titoli e la telematizzazione dei sistemi di pagamento; l’INTEGRAZIONE in senso verticale e orizzontale delle 3 attività finanziarie, spesso gestite da un’unica società o gruppo. L’UNIONE EUROPEA, la cui legislazione ha imposto una regolazione comune ai 3 settori, per la realizzazione: Del principio di CONCORRENZA; Del MERCATO UNICO; Della LIBERA CIRCOLAZIONE di merci, beni, servizi e capitali;
Attualmente i mercati finanziari sono dunque disciplinati da una normativa OMOGENEA con riguardo a: Principi giuridici; Sistema delle fonti normative che regolano attività ed organizzazione degli operatori; Sistema di vigilanza e controllo dei pubblici poteri. ELEMENTI IN COMUNE: IL RISPARMIO; IMPOSTAZIONE GIURIDICA;
In ITALIA, PRIMA: Banche, Borse e Assicurazioni che sono stati a lungo organismi di DIRITTO PUBBLICO, vennero disciplinati da LEGGI AMMINISTRATIVE, che permetteva allo Stato di mantenere il controllo e la direzione delle stesse; Dirigismo pubblico e disciplina giuridica amministrativa hanno caratterizzato i 3 mercati finanziari fino alla caduta del Regime Fascista; In ITALIA, DOPO: La tutela del risparmio, ART. 47, COST.: Riconoscimento del dovere dello Stato di controllare l’organizzazione e il buon funzionamento del settore del credito per tutelare il risparmio; La Costituzione legittima così la Legge bancaria del 1936 e le leggi di attuazione e regolazione dell’attività bancaria e il ruolo di vigilanza e controllo affidato alla BANCA D’ITALIA. Dato che oggi le attività di intermediazione finanziaria ed il settore Assicurativo si sono espansi in misura esponenziale, ed entrambi i settori utilizzano il risparmio, l’art. 47 deve essere letto come principio che governa TUTTE LE ATTIVITA’ FINANZIARIE.
La COSTITUZIONE ECONOMICA EUROPEA contiene 3 principi fondamentali: 1) Il MERCATO UNICO; 2) LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE DI PERSONE, MERCI, CAPITALI E SERVIZI; 3) TUTELA DELLA CONCORRENZA E DIVIETO DEGLI AIUTI DI STATO Per realizzare tali principi ha imposto: Libertà di stabilimento dei servizi finanziari e mutuo riconoscimento; Armonizzazione, attraverso varie Direttive, delle normative nazionali nei 3 settori; Creazione di una RETE di Autorità Indipendenti con poteri di vigilanza e controllo; Privatizzazione di imprese pubbliche bancarie ed assicurative
1) Principi Costituzionali nazionali ed europei; 2) Fonti normative primarie: regolamenti, direttive e leggi ordinarie; 3) Atti di regolazione secondari, emanati dalle Autorità Indipendenti; 4) Atti di autoregolamentazione delle Associazioni di settore Il sistema è ovviamente organizzato in senso gerarchico. 1) Principi Costituzionali nazionali ed europei; Principi a cui devono conformarsi sia le norme ordinarie nazionali che comunitarie per raggiungere le finalità di: Tutela del risparmio; Concorrenza del mercato; Stabilità ed efficienza del mercato;
2) Fonti normative primarie: regolamenti, direttive e leggi ordinarie; Per adeguare la legislazione italiana alle molte direttive di armonizzazione, si è utilizzato lo strumento del TU, adottato con D.Lgs: 1993 T.U.B., Testo Unico in materia bancaria; 1998 T.U.F., Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria; 2005 Codice delle Assicurazioni; L.n. 62/2005 Recepito la Direttiva sugli Abusi di Mercato; L.n. 262/2005 e D.lgs 303/2006 sulla Tutela del Risparmio; Recepimento della Direttive Prospetti e Direttiva MiFID;
3) Atti di regolazione secondari, emanati dalle Autorità Indipendenti; Le leggi ordinarie, essendo per natura generali ed astratte, rimettono ai regolamenti di attuazione, l’individuazione della disciplina di dettaglio. (c.d. DELEGIFICAZIONE) Per coprire il c.d. DEFICIT DEMOCRATICO delle Autorità Amministrative Indipendenti, chiamate a regolare e vigilare sui mercati, la legge impone: Obbligo di consultazione degli operatori e dei risparmiatori; Rispetto dei principi di proporzionalità; 4) Atti di autoregolamentazione delle Associazioni di settore Codici di Autoregolamentazione di fonte negoziale che i membri delle Associazioni sottoscrivono. Spesso però integrano la normativa di settore, salendo di livello quanto a prescrittività. La violazione delle norme può comportare: Effetti diretti: sanzioni dirette o esclusione dall’Associazione; Effetti indiretti: attirando l’attenzione dell’Autorità di regolazione;
1) La funzione di vigilanza è attribuita ad Autorità Amministrative Indipendenti; 2) La vigilanza si estende dal momento dell’ammissione dell’operatore sul mercato fino alla sua fuoriuscita; 3) Le Autorità amministrative indipendenti svolgono tale funzione attraverso l’uso di poteri: - Regolamentari; - Informativi; - Correttivi o conformativi; - Sanzionatori; LE AUTORITA’ DI SETTORE 1) BANCA D’ITALIA, per il settore bancario, inizialmente ente pubblico dipendente del Ministero del Tesoro. Divenuta poi AAI anche come componente del SEBC; 2) CONSOB, per il mercato finanziario, costituita nel 1974 come organismo tecnico, legato al Ministero del Tesoro. Divenuta anch’essa AAI. Collabora con la Banca d’Italia per la vigilanza sul settore; 3) ISVAP, per il mercato assicurativo, costituita come organismo tecnico per il Ministero dell’Industria, poi trasformata anch’essa in AAI.
Soggetti giuridici privati in forma societaria o consorzi (Borsa Italiana s.p.a., ABI)che svolgono compiti di coordinamento dei vari operatori e approvano gli atti di autoregolamentazione. Hanno compiti di pubblico interesse; Adesione partecipazione obbligatoria; Producono gli atti di autoregolamentazione e ne sorvegliano il rispetto.
Dal 2005 al 2007 sono state introdotte varie modifiche all’impianto giuridico delle AAI e alle loro funzioni, tali da rendere il sistema italiano più coerente con il panorama europeo e aumentarne l’efficienza. In particolare: Riorganizzazione statutaria della BdI, rafforzamento strutturale e funzionale della CONSOB e del potere regolamentare dell’ISVAP; Trasferimento di competenza dalla BdI all’AGCM e CONSOB e dall’ISVAP alla CONSOB; I principi portanti di queste modifiche sono stati: - Il dovere di dare una risposta legislativa forte dopo i crack Parmalat e Cirio; - Aumentare l’indipendenza della BdI - Utilizzare il criterio oggettivo per distribuire le competenze tra AAI, evitare sovrapposizioni e rafforzare la leale cooperazione tra le stesse.