Riforma del mercato del lavoro Massimo Tripodi 25 luglio 2012.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
17 marzo 2009 Nuove modalità operative per liscrizione dei lavoratori alla lista di mobilità L. 223/91.
Advertisements

FONDO DI SOLIDARIETA’ SETTORE ABI
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
-I LIMITI SOSTANZIALI- IL PRINCIPIO DELLA CAUSALITA DEL RECESSO GIUSTA CAUSA (Art c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (L. 604/66) Soggettivo (Notevole inadempimento)
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Articolo 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro) Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della.
FONTI DISCIPLINA TIPOLOGIA
Ammortizzatori Sociali e loro Riforma
Il nuovo contratto di lavoro intermittente La fattispecie del contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) già disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 è stata.
Il trasferimento d’azienda
MODELLO DS22 Dichiarazione del Datore di Lavoro per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola o di mobilità INCA CGIL.
Procedura di eccedenze di personale e mobilità collettiva. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
IL LAVORO INTERMITTENTE
LAVORO SUBORDINATO ART.2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
PART-TIME CLAUSOLE ELASTICHE
Il contratto individuale di lavoro
Legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” LicenziamentO COLLETTIVO Centro Studi.
Personale con contratto a tempo indeterminato
Assicurazione Sociale per IImpiego Introdotta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva.
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita L. n. 92/2012 Ance Verona, 25 ottobre 2012.
INDICE Gli ammortizzatori sociali Cosa sono gli ammortizzatori sociali
Licenziamenti Individuali e Collettivi
Sintesi della Riforma del mercato del lavoro – Flessibilità in uscita 3 aprile 2012.
LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
LAVORO INTERMITTENTE. Che cosè: È un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la.
IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE
ASPI Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2.
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” Licenziamenti per motivi economici
“Come leggere la Busta Paga” a cura di: Antonio G. BUONOMO a cura di: Antonio G. BUONOMO.
Servizio Tirocini Aggiornamento di maggio contenuti Legge Regionale n°7 del 2013 Deroghe 1471/2013 e 1472/2013 alla LR n°7 Deroga 2024/2013 Deroga.
Licenziamenti e Riforma Fornero
Potenza, mercoledì 2 luglio 2014
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI"
Contratti di collaborazione e Associazione in partecipazione
1 Ammortizzatori Sociali in deroga Nuove regole di concessione per gli anni Firenze, 11 dicembre 2014.
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
Diritti sindacali/libertà sindacale La libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.), per essere effettiva, ha bisogno di ulteriori previsioni normative.
Segreteria Generale - Uil Post Comunicazione Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione.
CODICE DISCIPLINARE D.Lgs. 150/2009. Responsabilità disciplinare ● Estesa a tutti i dipendenti ● Applicabile nella sostanza dopo rinnovo CCNL, nella forma.
Il contratto a tempo determinato nello schema di decreto JOBS ACT
Jobs Act riforma del mercato del lavoro
Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno Anno 2008 LEZIONE N.2 19 APRILE 2008 Costituzione del rapporto di lavoro.
I licenziamenti individuali
3 CREARE OCCUPAZIONE (SEMPLIFICANDO ALCUNI ISTITUTI) MODIFICHE ALLA FLESSIBILITA’ IN ENTRATA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO novita’: - ACAUSALITA’ generalizzata;
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – MILANO Via Carlo Zima, 1/A – BRESCIA Avv. Daniele Colombo Il.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
Contratto a tutele crescenti  Contratto di lavoro subordinato ex art al quale si applica la nuova disciplina dei licenziamenti  Fonte : D.Lgs.
L’apprendistato L’apprendistato è un contratto regolato originariamente dalla legge n. 25 del Oggi la disciplina è dettata dal D. Lgs n. 167 del.
La disciplina dei licenziamenti individuali dopo la riforma Fornero
L’art consente il recesso alle parti imponendo loro l’unico obbligo del preavviso. Licenziamento e dimissioni sono disciplinate allo stesso modo.
Trasferimento d’azienda
Relazioni Industriali mercoledì 15 luglio 2015, ore Incontro di Zona “Vallecamonica” JOBS ACT Potenzialità e criticità.
JOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co.
@PaoloSternwww.sternzanin.it Dott. CdL Paolo Stern Il contratto di lavoro intermittente dopo l’intervento Fornero.
Gli effetti della riforma sulla dirigenza
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO ALTRE MISURE DEL D.LGS. N. 148/2015
Stage/ tirocinio Lo stage in azienda è un percorso di formazione individuale che mira ad agevolare i giovani lavoratori nella scelta professionale al.
La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele.
Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,
Il contratto a tutele crescenti. Cos'è il contrattoa"tutelecrescenti"? Cos’è Cosa non è Sgravi tempo 2015 perassunzionia Nonè una nuova tipologia indeterminatonel.
Licenziamento illegittimo L’apparato sanzionatorio 14/
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXI – Licenziamenti collettivi Diritto del lavoro.
1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2016 Contratti di Solidarietà A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI
I DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE IN GIUDIZIO. I CREDITI RETRIBUTIVI – PRESCRIZIONE BREVE Sono soggetti alla prescrizione di 5 anni tutti i crediti.
Transcript della presentazione:

Riforma del mercato del lavoro Massimo Tripodi 25 luglio 2012

Contrasto delle dimissioni in bianco (art. 4, commi 16-23) Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso: - DTL, Centro per l’impiego, sedi individuate dai contratti collettivi - mediante sottoscrizione della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione al Centro per l’impiego -altre modalità previste da apposito DM

Contrasto delle dimissioni in bianco (art. 4, commi 16-23) In mancanza di immediata convalida: -“invito” del datore di lavoro a procedere alla convalida; se non procede “all’invito”, entro trenta giorni, le dimissioni/risoluzione consensuale si considerano prive di effetto -entro sette giorni (durante i quali può decorrere il preavviso) dall’invito alla convalida, il lavoratore o la lavoratrice possono revocare le dimissioni/risoluzione consensuale -se il lavoratore, entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, non aderisce alla convalida il rapporto di lavoro si intende risolto

Contrasto delle dimissioni in bianco (art. 4, commi 16-23) Revoca: -il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca - per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo - la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse

Contrasto delle dimissioni in bianco (art. 4, commi 16-23) Maternità: le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore fino a tre anni di vita del bambino vanno convalidate presso l’Ispettorato del lavoro

Licenziamenti individuali (art. 1 comma 37) Motivi del licenziamento: la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato

Procedura per il licenziamento individuale per ragioni economiche (art. 1, comma 40)  Viene introdotta una procedura che impone al datore con più di 15 dipendenti di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo ove il lavoratore presta la propria opera l’intenzione di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  Tale comunicazione: -va inviata al lavoratore per conoscenza -deve contenere l’indicazione dei motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione

Procedura per il licenziamento individuale per ragioni economiche (art. 1, comma 40 )  Convocazione delle parti: -la Direzione territoriale del lavoro invia una convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta -convocazione è validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

Procedura per il licenziamento individuale per ragioni economiche (art. 1, comma 40)  Si svolge un tentativo di conciliazione (presso la commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.)  Durata della procedura: conclusione entro venti giorni dalla trasmissione della convocazione da parte della DTL, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.  Sospensione della procedura: in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro per un massimo di quindici giorni.

Procedura per il licenziamento individuale per ragioni economiche (art. 1, comma 40)  Se la conciliazione riesce e il rapporto si estingue per mutuo consenso; il lavoratore conserva il diritto a fruire dell’Aspi  Se fallisce e comunque, decorso il termine per la trasmissione della convocazione (7 giorni) da parte DTL, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore

Efficacia del licenziamento (art. 1, comma 41)  Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare o del procedimento previsto per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per aziende con più di 15 dip. produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato  L’efficacia del licenziamento rimane sospesa solo nelle ipotesi di infortunio sul lavoro e maternità 

Efficacia del licenziamento (art. 1, comma 41 )  E’ salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva  Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato

Tassa di licenziamento (art. 2, commi 31-35)  Dal 1° gennaio 2013  In tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni  Il datore di lavoro deve versare all’Inps di una somma pari al 50% del trattamento mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (max 1,5 mensilità) 

Tassa di licenziamento (art. 2, commi 31-35)  Il contributo non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 nei casi di cui all’art. 5, co. 4 della legge 223/1991  Dal 1° gennaio 2017 la tassa di licenziamento sarà moltiplicata per tre volte nel caso di procedura di mobilità senza accordo sindacale

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) Quattro diversi tipi di conseguenze A) Regime della reintegrazione “piena”, analoga all’attuale: -reintegrazione -risarcimento “integrale” del periodo dal recesso alla reintegra, dedotto quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di assenza dal lavoro -versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali -opzione per le 15 mensilità

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) B)Regime della reintegrazione “attenuato”: -reintegrazione -limitazione a non più di 12 mensilità di retribuzione quale risarcimento per i periodi pregressi, dedotto quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di assenza dal lavoro e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova attività -versamento dell’intera contribuzione spettante tra il momento del recesso e quello della effettiva reintegrazione -opzione per le 15 mensilità

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) C) Regime risarcitorio “pieno”: -indennità risarcitoria onnicomprensiva da 12 a 24 mensilità

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) D)Regime risarcitorio “attenuato”: -indennità risarcitoria onnicomprensiva da 6 a 12 mensilità

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) Il regime della reintegrazione piena (A) si applica: -nel caso di licenziamento “discriminatorio” a vario titolo (ad es. per cause di maternità, matrimonio ovvero licenziamento nullo tra cui quello per motivo illecito ovvero licenziamento orale) -nel caso di licenziamento collettivo, ove il licenziamento sia privo di forma scritta

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) Il regime della reintegrazione attenuato (B) si applica: -nel caso di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa per insussistenza del fatto contestato -perché il fatto rientra tra condotte che nel ccnl sono punite con sanzioni conservative 

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) -nel caso di licenziamento intimato illegittimamente per ragioni di inidoneità fisica o psichica, in violazione della legge sui disabili, in violazione della disciplina del comporto per malattia -nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” -nei licenziamenti collettivi, nel caso di violazione di applicazione dei criteri di scelta

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) Il regime risarcitorio pieno (C) si applica: -nella giusta causa o nel giustificato motivo soggettivo o oggettivo che non rientri nelle precedenti ipotesi -nei licenziamenti collettivi, per vizi procedurali

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) Il regime risarcitorio attenuato (D) si applica: - nel caso di licenziamento privo di motivazione scritta (in tal caso su domanda del lavoratore, il giudice dovrà accertare se c’è un mero vizio di forma o una vera e propria mancanza di motivazione. In quest’ultimo caso si applicano i regimi sanzionatori più rigorosi, a seconda dei casi menzionati) -nel caso di violazioni formali nei procedimenti che precedono il licenziamento.

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) Norme con finalità di carattere “anti-elusivo”: -in caso di licenziamento affetto da un “vizio di forma” (ivi inclusa l’assenza di motivazione scritta), per il quale trova applicazione il regime di cui alla lettera D, il giudice, su domanda del lavoratore, può accertare l’eventuale ulteriore difetto “sostanziale” di giustificazione del licenziamento. In tal caso, potrà trovare applicazione il diverso regime previsto per quest’ultima più grave violazione (regimi di cui alle lettere A, B e C) 

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) Norme con finalità di carattere “anti-elusivo”: - per il licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo, sempre su domanda del lavoratore, il giudice potrà poi applicare il diverso regime di tutela previsto per i licenziamenti discriminatori o disciplinari laddove ne sussistano gli estremi

Conseguenze del licenziamento illegittimo (art. 1, commi 42-43) Revoca del licenziamento: - effettuata entro 15 giorni dall’impugnazione del licenziamento; - ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro; - diritto del lavoratore alla retribuzione maturata; - non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti per i licenziamenti

Licenziamenti collettivi (art. 1, commi )  Comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, effettuata entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi e non più “contestualmente” ad essi  Possibilità di sanare eventuali vizi relativi alla comunicazione di avvio della procedura con accordi sindacali conclusi durante la procedura di licenziamento collettivo

Rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti (art. 1, commi 47-69)  Rito speciale per le controversie relative all’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970  Riguarda anche casi in cui devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro  Rito processuale “semplificato”: -eliminazione di tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contradditorio - termini brevi e prestabiliti per il compimento delle attività processuali. 

Rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti (art. 1, commi 47-69)  introduzione di due distinte fasi processuali all’interno del primo grado di giudizio: -una prima fase, necessaria, volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda; -una seconda fase, eventuale, che prende avvio con l’opposizione alla prima decisione, da proporsi tramite ricorso, e che ricalca la struttura ordinaria del giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro, già previsto dal codice di procedura civile. 

Rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti (art. 1, commi 47-69)  La decisione di primo grado è suscettibile di reclamo davanti alla Corte di Appello a sua volta suscettibile di ricorso alla Corte di Cassazione.

Rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti (art. 1, commi 47-69)  Decorrenza -Controversie instaurate dal 18 luglio 2012 (anche se relative a licenziamenti intimati prima)

 Per il triennio , è confermata la possibilità per il Ministero del lavoro di concedere ammortizzatori sociali in deroga. Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali (art. 2, commi 64-67)

 Abrogata dal 2016 la causale di concessione della cigs per le imprese interessate da procedure concorsuali  Dal 2013 estensione in via strutturale dell’ambito di applicazione della cigs per alcuni settori: - imprese commerciali con oltre 50 dipendenti - agenzia di viaggio con oltre 50 dipendenti - imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

 Sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2017: - il contributo d’ingresso alla mobilità -le disposizioni relative alle liste di mobilità, all’indennità stessa, alla cancellazione dalle liste -i benefici previsti per l’assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Mobilità

 In caso di eccedenza del personale, i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, possono stipulare appositi accordi con i quali venga posta a carico del datore di lavoro l’erogazione di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, per incentivarne l’esodo. Interventi in favore di lavoratori anziani (art. 4, commi 1-7)

 Il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavoratori interessati.  L'accordo può riguardare esclusivamente i lavoratori in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Interventi in favore di lavoratori anziani (art. 4, commi 1-7)

 Il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata da una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.  A seguito dell’accettazione dell’accordo il datore di lavoro deve versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. Interventi in favore di lavoratori anziani (art. 4, commi 1-7)