Giorgio Ricci COLDIRETTI RIMINI NOVAFELTRIA 15 MARZO 2014 Giorgio Ricci COLDIRETTI RIMINI
D.LGS n.228/2001 Art. 1. Imprenditore agricolo 1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".
REDDITI DA ALLEVAMNENTO Ai fini del calcolo delle imposte sul reddito viene stabilito per ciascuna specie di animali il numero di capi rientrante nella tassazione catastale e il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
Per stabilire il numero dei capi allevati va tenuto il registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, ai sensi del dpr 600/1973, obbligatorio ai fi ni delle imposte dirette per il calcolo del numero degli animali allevati nell’anno; per capi allevati si intendono quelli che nel corso dell’esercizio hanno concluso il ciclo di allevamento, e vanno pertanto conteggiati i capi presenti alla fi ne di ogni ciclo chiuso nell’anno (anche se iniziato l’anno prima), mentre non va considerato l’ultimo ciclo, se non ancora chiuso al 31 dicembre.
Per poter calcolare in modo forfettario il reddito da allevamento è necessario il possesso del reddito agrario dei terreni (ovvero che vi sia la conduzione di terreni, posseduti in proprietà, affitto o altro diritto reale), e che la specie animale allevata sia compresa tra quelle contenute nel decreto ministeriale; viceversa, l’imponibile fiscale va determinato in modo analitico, sulla base dei costi e ricavi d’esercizio. Ad esempio, negli ultimi anni tra le specie animali ammesse al calcolo forfettario del reddito rientrano anche i cani; non è compreso invece l’allevamento di gatti. Nel caso di allevamenti «senza terra» (ovvero se non c’è la conduzione di nessun terreno), l’intera attività rientra nel campo del reddito d’impresa e l’imponibile fiscale va determinato sulla base dei costi e ricavi d’esercizio.
VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE E’ REGOLATA DALL’ART.4 DEL D.LGS. N. 228/2001. ALL’AGRICOLTORE E’ DATA LA POSSIBILITA’ DI VENDERE DIRETTAMENTE AL DETTAGLIO, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, PRODOTTI CHE PROVENGONO PREVALENTEMENTE DALLA PROPRIA AZIENDA. SALVO GLI HOBBYSTI, PER EFFETTUARE LA VENDITA E’ NECESSARIO POSSEDERE LA PARTITA IVA ED ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A.. TUTTI SONO OBBLIGATI A RISPETTARE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA’.
L’ATTIVITA’ DI VENDITA DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UNA COMUNICAZIONE AL SINDACO DEL LUOGO DOVE HA SEDE L’AZIENDA IN CASO DI VENDITA ITINERANTE ALMENO 30 GIORNI PRIMA PRECISANDO GENERALITA’, CODICE FISCALE, PARTITA IVA, N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE, TIPO DI PRODOTTI. IN MANCANZA DI RISPOSTA ENTRO 30 GIORNI SI INTENDE CHE LA RICHIESTA E’ STATA ACCETTATA.
Qualora si intenda vendere al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita
In particolare ANCI, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni sulla corretta interpretazione dell’art.4, comma 2, del d.lgs n.228/2001 come modificato dal «decreto legge del fare» secondo cui: «per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività»
FISCALITA’ Gli apicoltori che operano in regime di esonero con volume di affari nell’anno precedente inferiore a euro 7000 sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili e da quelli di certificazione dei corrispettivi dei prodotti venduti. Il produttore che applica il regime speciale agricolo o non è soggetto alla tenuta della contabilità fiscale non è soggetto ad emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ma dovrà conservare nel locale di vendita il registro dei corrispettivi. Nel caso di vendita al di fuori dell’azienda agricola va segnalata all’Ufficio IVA l’ubicazione del punto vendita. La ricevuta fiscale va compilata da tutti quei produttori che optano per il regime normale di detrazione IVA e in tutti i casi in cui l’acquirente non è un consumatore finale. • Api, miele naturale e cera d’api sono soggette ad aliquota agevolata del 10%, tutti gli altri prodotti apistici il 22% (vedi il successivo prospetto). • Ai fini IRPEF il reddito derivante dalla vendita dei prodotti propri rientra nel reddito agrario.
Percentuali di compensazione • Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2005 sono state rideterminate le percentuali di compensazione per i seguenti prodotti apistici: • Prodotti Aliquota IVA ordinaria % di compensazione • Miele naturale 10 8,80 • Cera grezza e propoli grezza 10 8,80 • Pappa reale 22 -- • Servizio d’impollinazione 22 -- • Api regine e famiglie d’api 10 7,30 • Rimangono invariati: • Alveari: 10 7,30 • Idromele 22 4 • Pappa reale con miele 10 • Polline 10 4 • La pappa reale, nonostante il riconoscimento di “prodotto agricolo” fiscalmente continua a non essere riconosciuta tale avendo una aliquota pari ai prodotti cosmetici