IL CAMPIONAMENTO DI SOSTANZE ALIMENTARI
CAMPIONAMENTO DI ALIMENTI Può essere effettuato principalmente per valutare la conformità dell’alimento alle norme vigenti (esami chimici per presenza o quantità additivi, batteriologico in caso siano presenti limiti di legge) valutare la qualità igienica dell’alimento (limiti batteriologici di riferimento) valutare la commestibilità di un alimento
accertamenti su un'aliquota del campione in caso di non conformità, avviso all'interessato comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute un'altra aliquota a disposizione per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria D.LGS 3/3/93, N.123 art. 4 Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi Controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili
campionamento di alimenti deteriorabili si prelevano 4 aliquote, di cui una deve essere lasciata al detentore, tre vanno al laboratorio e sono destinate una alla prima analisi, una ad eventuale ripetizione delle analisi per i parametri non conformi e l'ultima a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il laboratorio deve procedere ad una prima analisi, per poi ripeterla eventualmente, in caso di non conformità e limitatamente ai parametri non conformi, previo avviso all'interessato Se l'alimento sottoposto a campionamento è altamente deteriorabile, il laboratorio può decidere che l'analisi non è comunque ripetibile:il campione viene sottoposto ad "analisi unica", sempre previo avviso all'interessato
controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili L'art. 4 prevede quindi importanti novità l'istituzione di una "preanalisi", svolta senza le garanzie del contraddittorio per le parti interessate, rivolta ad accertare la "conformità " dell'alimento sottoposto ad analisi l'abrogazione della revisione d'analisi, sostituita da una sola analisi irripetibile per la quale sono previste precise "garanzie di contraddittorio” non è più prevista l’aliquota per il produttore
IN CASO DI DUBBIO SULLA DETERIORABILITÀ Campionare un'aliquota aggiuntiva, da destinarsi all'accertamento della deteriorabilità da parte del laboratorio (5 aliquote in tutto) l’accertamento della deteriorabilità da parte del laboratorio è previsto soltanto ed esclusivamente per i prodotti alimentari di cui all’art 1, lettera c) del D.M. 16/12/1993
Conferma non conformità 4 ALIQUOTE 1 AL DETENTORE + 1 in caso di dubbio sulla deteriorabilità 3 AL LABORATORIO 1: AUTORITA’ GIUDIZIARIA Procedura ordinaria Se non deteriorabile Se deteriorabile 1: PRIMA ANALISI 1: RIPETIZIONE ANALISI (parametri non conformi) CONFORME NON CONFORME Comunicazione esito da parte del Laboratorio Il Laboratorio avvisa il detentore Avvio procedure previste Ripetizione analisi per parametri non conformi Conferma non conformità Le rimanenti tre aliquote sono destinate a: Prima istanza revisione presso ISS Autorità Giudiziaria
In caso la non conformità non venga confermata mantenimento del sequestro amministrativo dell’intera partita (se il campione era stato prelevato da partita sospetta) e assunzione di provvedimenti riferiti ai rilievi ispettivi visivi od organolettici (obbligo trasformazione industriale con eventuale trattamento di bonifica, destinazione ad uso non alimentare o eventuale denuncia alla Magistratura per fatti indipendenti dal riscontro microbiologico); dissequestro della partita (se sottoposta a sequestro) e liberalizzazione commerciale dell’alimento (qualora non sussistano altri elementi di valutazione negativi). In caso di campionamenti ufficiali non accompagnati dal sequestro dell’intera partita, il riscontro di positività nella “preanalisi” non confermate dall’analisi ufficiale deve far ritenere sospette le partite successive prodotte in analoghe condizioni ambientali.
Campionamento di alimenti non deteriorabili Vanno prelevate 4 aliquote: una da lasciare al detentore, 3 per il laboratorio, destinate rispettivamente alla prima istanza, alla revisione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria; oppure 5 aliquote, di cui una destinata al produttore se diverso dal detentore in caso di non conformità alla analisi di prima istanza, è prevista, a richiesta dell'interessato, l'analisi di revisione presso l'Istituto Superiore di Sanità. Campionamento per esami chimici si fa riferimento al campionamento di sostanze non deteriorabili per controlli microbiologici
GLI ALIMENTI DETERIORABILI D.M. 16/12/93 Alimenti preconfezionati destinati al consumatore, riportanti la data di scadenza ("da consumarsi entro...") con periodo di vita commerciale inferiore a 90 giorni. Prodotti a base di carne che non hanno subito trattamento completo ai sensi del DPR 194/88 e presentino 1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; oppure 2) aW superiore a 0,91; 3) pH uguale o superiore a 4,5;
GLI ALIMENTI DETERIORABILI latte; derivati del latte (crema di latte, formaggi freschi spalmabili, formaggi freschi a pasta filata, latticini freschi, formaggi molli senza crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura inferiore a 60 giorni, formaggi erborinati); carni fresche e preparazioni gastronomiche a base di carni fresche; prodotti della pesca freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca; prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, e preparazioni gastronomiche a base di prodotti d'uovo; prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non; paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute sfuse. GLI ALIMENTI DETERIORABILI Alimenti sfusi o preincartati, non congelati nè trattati in modo da determinare la conservazione per periodi superiori a 90 giorni, costituiti in tutto o in parte da:
E’ regolamentata dall’art. 19 del DPR 327/80 L’ANALISI DI REVISIONE In caso di non conformità all’analisi chimica o microbiologica (alimenti non deterioriabili) l’interessato può richiedere che venga effettuata, all’Istituto Superiore di Sanità, un’analisi di revisione Le istanze debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento e contenere l’eventuale nomina di un difensore di fiducia La tariffa è di Lit. 1.000.000, senza alcuna distinzione in merito alla natura delle violazioni. L’importo dovrà essere versato tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma Una cedola del modulo di c/c utilizzato dovrà essere inviata all’Istituto Superiore di Sanità unitamente all’istanza di revisione. Il D.P.R. 21/9/94 n.754 ha previsto che gli importi versati vengano definitivamente incamerati, senza più procedersi, in alcun caso, al rimborso degli stessi. Quindi, anche in caso di esito favorevole, la somma versata non verrà più restituita. E’ regolamentata dall’art. 19 del DPR 327/80
ALCUNE PRECISAZIONI Se l’organo di vigilanza accerta un reato e sbaglia nella qualificazione giuridica (es. art. 5 al posto di 444 CP) non è grave perché comunque un reato è stato accertato. L’errore è irrimediabile se si commette in fase procedurale e se ha effetti a cascata sugli atti successivi (es. prelievo campioni e garanzie per il soggetto). Se si sbaglia in questa fase, non si potrà tenere conto di questo atto (inutilizzabilità) e non si potrà tenere conto di tutti gli atti che ne discendono (es. positività ad un’analisi, se il campionamento è stato fatto in modo non corretto, porta all’assoluzione).
IN CASO DI ANALISI NON RIPETIBILE L’avviso deve essere dato all’interessato (potrà anche essere il produttore in caso di prodotto preconfezionato deperibile), che dev’essere un rappresentante della ditta, comunque qualcuno che può configurarsi come responsabile dell’attività. se si tratta di un dipendente, dovrà essere documentato che costui è appositamente delegato e si impegna ad avvisare l’interessato. Nel campionamento di prodotti preconfezionati: avvisare sempre anche il produttore!
ALCUNE PRECISAZIONI alcune attività amministrative sono la base di possibili procedimenti penali, ad esempio il campionamento con analisi l’art. 223 fa retroagire ad una fase amministrativa delle garanzie di difesa che normalmente scattano solo nel penale i verbali di analisi non ripetibili sono inseriti nel procedimento: hanno da subito il valore di prova l’errore nella procedura durante il campionamento e l’analisi è insanabile
ALCUNE PRECISAZIONI ai controlli ordinari eseguiti in assenza di ipotesi di reato non si applicano le garanzie previste dal codice di procedura penale quando si effettua il campionamento in assenza di qualsiasi sospetto, la merce non dovrebbe essere sequestrata le aliquote del campione dovrebbero essere, orientativamente, non inferiori a 200 gr. in caso di richiesta di esame batteriologico e inibenti su alimenti deteriorabili, prevedere l’invio al laboratorio di due campioni
Il laboratorio di analisi è tenuto ad accettare soltanto i campioni prelevati e trasportati correttamente ed accompagnati da verbali compilati in modo regolare. le ricerche di laboratorio devono essere orientate dall’organo di vigilanza che preleva il campione allo scopo di evitare inutili e dispendiose ricerche “a tutto campo” L’efficacia degli interventi di vigilanza non si misura con il numero di campioni quanto dalla capacità di circoscrivere l’effettiva area di rischio, concentrando risorse ed energie in direzioni coerenti con gli obiettivi di sanità pubblica e garantendo la possibilità di dar corso agli eventuali provvedimenti amministrativi o penali previsti dalle leggi in vigore.
IL CAMPIONAMENTO “CONOSCITIVO” Nel nuovo contesto giuridico il campionamento cosiddetto "conoscitivo", al quale si è spesso ricorso in passato, conserva importanza e significato soltanto se eseguito a cura dell'azienda nell'ambito dei programmi di autocontrollo. Non è più accettabile che personale di vigilanza (con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria!), esegua campionamenti conoscitivi "ufficiosi", con rallentamenti ed interferenze con i piani ufficiali di controllo e con scarse possibilità di assumere provvedimenti in caso di irregolarità. Eccezione: piani di campionamento sperimentali organizzati su base regionale o nazionale