DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre

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DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre PROF. MICHELE ONORATO Anno accademico 2013/2014 II semestre

LEZIONI N. 10 E 11 FONTI E DISCIPLINA GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. L'ADEMPIMENTO E GLI ALTRI MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

Diritti relativi: caratteristiche. Possono essere fatti valere solo nei confronti di un soggetto, sul quale grava uno specifico dovere di comportamento (relatività). Il titolare può realizzare l’interesse protetto dalla norma solo con la cooperazione di un altro soggetto (mediatezza). Sono diritti relativi: Diritti potestativi DIRITTI DI CREDITO

Rapporto obbligatorio RAPPORTO GIURIDICO che si instaura tra due soggetti: CREDITORE DEBITORE (soggetto attivo) (soggetto passivo) titolare di una in capo al quale pretesa sussiste una situazione ad ottenere un passiva, l’obbligo, comportamento che gli impone di tenere che realizzi il un certo comportamento. proprio interesse.

Nel codice non c’è una definizione L’obbligazione Nel codice non c’è una definizione L’OBBLIGAZIONE È UN VINCOLO GIURIDICO IN VIRTÙ DEL QUALE IL DEBITORE E’ TENUTO VERSO IL CREDITORE AD UNA PRESTAZIONE

Obbligazione naturale Ben diversa, invece, è l’OBBLIGAZIONE NATURALE prevista dal legislatore ai sensi dell’art. 2034 c.c., la quale: nasce da DOVERI MORALI O SOCIALI il suo adempimento rende IRRIPETIBILE quanto sia stato spontaneamente pagato (Es. debito di gioco).

Fonti delle obbligazioni (art. 1173 c. c Fonti delle obbligazioni (art. 1173 c.c.) - argomento trattato nelle lezioni successive - Contratto (art. 1321 c.c.) Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico Fatto illecito (art. 2043 c.c.) .... Gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.) Pagamento dell’indebito Promesse unilaterali (art. 1987 c.c.) Arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) Contatto sociale

Oggetto delle obbligazioni: la prestazione (art. 1174 c.c.) La prestazione deve LECITA essere suscettibile di corrispondere ad un VALUTAZIONE INTERESSE anche non POSSIBILE ECONOMICA patrimoniale DEL (patrimonialità) CREDITORE DETERMINATA O DETERMINABILE Può consistere in un: Dare Fare Non fare

Obbligazioni: tipologia SEMPLICI: è dedotta una sola prestazione il cui adempimento estingue l’obbligazione. CUMULATIVE: sono dedotte una o più prestazioni ed il debitore è liberato dall’obbligazione con l’adempimento di tutte le prestazioni. FACOLTATIVE : è dedotta una sola prestazione, ma è rimessa al debitore la facoltà di estinguere l’obbligazione eseguendo una prestazione diversa. ALTERNATIVE: sono dedotte due o più prestazioni, ma il debitore si libera dall’obbligazione adempiendo una sola di esse. (v. disciplina).

Segue: PARZIARIE : sono quelle in cui ci sono più creditori e di più debitori ed in cui ogni creditore ha diritto di esigere solamente la quota che gli spetta e ogni debitore è tenuto a pagare solamente la propria quota di debito. SOLIDALI (v. slide successive) Discussa in dottrina e priva di un riscontro nel codice è la distinzione che viene compiuta tra obbligazioni di MEZZI (ove l’oggetto dell’obbligazione è tenere una determinata condotta) e di RISULTATO (in cui oggetto dell’obbligazione è il conseguimento di un determinato risultato).

Obbligazioni solidali SOLIDARIETÀ PASSIVA, cioè dal lato debitorio, comporta che il creditore possa rivolgersi indifferentemente a uno solo dei condebitori, chiedendogli l’intero, salvo diritto di regresso di quest’ultimo nei confronti degli altri per ottenere il rimborso delle relative quote. SOLIDARIETÀ ATTIVA, cioè dal lato creditorio, comporta che ciascun creditore ha diritto di chiedere l’adempimento per l’intero, salvo l’obbligo di versare agli altri creditori la quota loro spettante.

Azione di regresso (art. 1299 c.c.) Il debitore che ha pagato l’intero debito può esperire l’azione di regresso per ripetere dai condebitori la quota di loro competenza.

Obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c. e ss.) Hanno ad oggetto una SOMMA DI DANARO, si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Sono DEBITI DI VALUTA soggetti al principio nominalistico, in base al quale il debitore si libera pagando la somma originariamente determinata (sempre la stessa quantità nominale di moneta), anche se il suo potere di acquisto si è modificato nel tempo intercorso tra la nascita dell’obbligazione e la sua scadenza. principio non valido, invece, per i DEBITI DI VALORE, rapporti obbligatori nei quali la somma dovuta deve essere determinata con riferimento al valore del bene in un certo momento, assunto come tempo di riferimento (ad esempio, obbligazione di risarcimento del danno)

Interessi (art. 1282 c.c.) Sono frutti civili prodotti da una somma di denaro. Legale FONTE Convenzionale Legali TIPI Convenzionali Moratori FUNZIONE Risarcitoria Compensativa

DIVIETO DEL TASSO USURARIO ANATOCISMO (art. 1283 c.c.) Segue: DIVIETO DEL TASSO USURARIO ANATOCISMO (art. 1283 c.c.)

L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE: L’adempimento (art. 1176-1200 c.c.) L’ADEMPIMENTO è il fisiologico modo di estinzione dell’obbligazione che si sostanzia nella ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA NELL’OBBLIGAZIONE Estinzione liberazione quietanza Dell’obbligazione del debitore

Esatto adempimento Piano OGGETTIVO SOGGETTIVO Contenuto del in relazione al destina- comportamento tario del pagamento dedotto nell’ob. e (art. 1188 c.c.) alle sue modalità che devono essere il pagamento al creditore conformi all’interes- incapace apparente se del creditore (art. 1190 (art. 1189 c.c.) c.c.)

Segue: L’ESATTO adempimento, pertanto, deve essere tale dal punto di vista qualitativo quantitativo nonché eseguito eseguito con nel luogo e al tempo cose di cui di qualità non convenuto il debitore poteva disporre inferiore alla media se (art. 1192 c.c.) si tratta di obbligazioni generiche (art. 1178 c.c.) Il creditore, di conseguenza, può RIFIUTARE UN ADEMPIMENTO L’ADEMPIMENTO DEL UNA PRESTAZIONE PARZIALE TERZO DIVERSA DA (art. 1181 c.c.) (art. 1180 c.c.) QUELLA CONVENUTA (eccetto ex art 1197 c.c.)

Il comportamento delle parti: diligenza nell’adempimento (art. 1176 c Il comportamento delle parti: diligenza nell’adempimento (art. 1176 c.c.) e buona fede (art 1175 c.c.) Il debitore, nell’adempiere l’obbligazione, deve usare la DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA diligenza speciale attività professionale Sia il debitore che il creditore devono comportarsi secondo la regola della correttezza BUONA FEDE OGGETTIVA

Luogo dell’adempimento (art. 1182 c.c.) convenzione È determinato da usi natura della prestazione La consegna di cosa determinata va eseguita nel In assenza luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui di è sorta l’obbligazione. indicazioni L’obbligazione pecuniaria va pagata presso il domicilio del creditore. Negli altri casi al domicilio del debitore.

Tempo dell’adempimento (art. 1183 c.c.) Se il TERMINE PER L’ADEMPIMENTO: - non è fissato, il creditore può esigerlo immediatamente; se è fissato si presume a favore del debitore; è necessario, ma non è stato fissato, in assenza di accordo tra le parti, lo stabilisce il giudice; se è rimesso alla volontà del debitore, lo stabilisce il giudice; se è rimesso alla volontà del creditore, può essere fissato su istanza del debitore.

La prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 c.c.) Il debitore può estinguere l’obbligazione eseguendo una PRESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA CONVENUTA, se il CREDITORE LO CONSENTE. In caso di CESSIONE DI UN CREDITO in luogo dell’adempimento, l’obbligazione si estingue con la RISCOSSIONE DEL CREDITO (art. 1198 c.c.).

Surrogazione nel pagamento Opera quando il terzo, che estingue una obbligazione attraverso il pagamento del debito al creditore in luogo del debitore, subentra nella posizione creditoria. La surrogazione può essere: legale per volontà del per volontà del (art. 1203 c.c.) creditore debitore (art. 1201 c.c.) (art.1202 c.c.)

MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO SATISFATTORI Compensazione Confusione Novazione NON SATISFATTORI Remissione Impossibilità sopravvenuta

Compensazione (art. 1241 c.c.) Funzione della compensazione: realizzare una economia di atti, evitando che siano posti in essere due adempimenti Tipi: Compensazione legale (art. 1243 , co.1, c.c.), opera automaticamente in presenza di crediti omogenei (le cose devono essere della stessa specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere), liquidi (il credito deve essere oggettivamente certo nel suo ammontare) ed esigibili (il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione). Compensazione giudiziale opera per effetto di una sentenza quando una parte invochi un credo liquido ed esigibile e la controparte opponga un credito omogeneo, non liquido, ma di facile e pronta liquidazione. Compensazione volontaria opera quando c’è un accordo atra le parti. Vi sono crediti che non consentono la compensazione. Opera quando intercorrono rapporti obbligatori reciproci ossia due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro e le rispettive obbligazioni si estinguono sino a concorrenza dell’ammontare comune.

Confusione (art. 1253 - 1255c.c.) Eccezioni: art. 1254 c.c.: La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito art. 1255 c.c.: Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse cambiale Quando la qualità di creditore e quella di debitore confluiscono in capo alla medesima persona, per atto tra vivi o per atto mortis causa, l’obbligazione si estingue ed i terzi che hanno prestato garanzia per il creditore sono liberati

Novazione (art. 1230-1235 c.c.) Soggettiva (diversità di soggetti) Le parti sostituiscono all’obbligazione originaria, che si estingue, una nuova con titolo ed oggetto differente rispetto a quella estinta. Soggettiva (diversità di soggetti) Novazione Oggettiva (diversità dell’oggetto o del titolo) Obbligazione da novare Requisiti Aliquid novi Animus novandi (inequivoco ed espresso).

Segue: differenze con Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorie (delegazione, espromissione e accollo) consistono in sostituzioni del soggetto passivo. Dazione in pagamento (art. 1197 c.c.) estingue l’obbligazione con l’immediata soddisfazione del credito e non con una nuova obbligazione, che, ovviamente, non determina l’immediata soddisfazione del creditore.

Remissione (art. 1236-1240 c.c.) Quest’ultimo, tuttavia, può dichiarare in un congruo termine, di non volerne approfittare. La remissione può essere espressa o tacita. Determina l’estinzione delle garanzie reali e personali. La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori, viceversa, se accordata a uno dei fideiussori, non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero. La dichiarazione del creditore di rimettere ossia di rinunziare al proprio debito, estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore.

Impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) L’obbligazione si estingue se l’impossibilità della prestazione è: definitiva non imputabile al debitore

Segue: effetti (Art. 1207 c.c.) È a carico del creditore l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Il debitore non deve più corrispondere gli interessi ed i frutti della cosa percepiti. Il creditore deve risarcire i danni e sopportare le spese per la custodia e la conservazione della cosa.

Impossibilità temporanea (art. 1256, 2° comma, c.c.) «Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla»

Impossibilità parziale (art. 1258 c.c.) «Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa»

Mora del creditore (art. 1206 c.c. e ss.) Il creditore è in mora quando, in assenza di un motivo legittimo, non riceve il pagamento non compie il necessario per offerto dal debitore consentire al debitore l’adempimento OFFERTA: Reale se il creditore rifiuta l’offerta, SOLENNE Per intimazione il debitore si libera con il deposito della cosa secondo l’art. 1212 c.c.

L’INADEMPIMENTO (art. 1218 c.c.) Nel caso in cui il debitore non esegua la prestazione dovuta (totale o parziale) o esegua una prestazione inesatta (qualitativamente, quantitativamente etc.), è tenuto al RISARCIMENTO se non prova che DEL DANNO l’inadempimento o il ritardo derivino da CAUSA A LUI NON IMPUTABILE (v. slide successive) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (Art. 1218 e 1223 c.c.)

Segue: le norme rilevanti Art. 1218 c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Art. 1256 c.c.: La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile Art. 1176 c.c.: Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia Art. 1229 c.c. È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave

Modalità dell’inadempimento Qualitativamente inesatto (art. 1497 c.c.: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi; art. 1519 ter c.c.: Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita). Quantitativamente inesatto. Inesatto nelle modalità temporali.

Imputabilità Al soggetto che agisce (capace di intendere e di volere) deve essere ricondotta l’azione che ha (volontariamente) compito (nesso di causalità tra il fatto e l’atto posto in essere). L’inadempimento: Imputabile Non imputabile (impossibilità sopravvenuta) L’obbligazione L’obbligazione si non si estingue estingue Risarcimento danni prevedibili No risarcimento danni (anche imprevedibili se l’inademp. è dovuto a dolo del debitore – art. 1225 c.c.- ) che è diminuito in caso di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno (art. 1227 c.c.). v. slide successive

Responsabilità Può essere: Contrattuale, quando deriva da un rapporto preesistente e relativo tra le parti, può trovare fonte anche nella legge. Extracontrattuale, che trova la sua principale disciplina negli artt. 2043 ss. del codice, quando nasce al di fuori di un rapporto preesistente e, una volta che è sorta, determina una obbligazione fra il soggetto a cui è imputabile il danno e il soggetto che ha subito il danno ingiusto.

RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 1223 ss. c.c.) Rimedio generale comune ai due tipi di responsabilità. Il codice detta una serie di norme relative all’obbligazione risarcitoria, che ha la funzione di reintegrare il soggetto nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato senza l’inadempimento attraverso una prestazione diversa (normalmente, pagamento di una somma di danaro). art.1223 c.c. Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta

Voci di danno DANNO EMERGENTE LUCRO CESSANTE diminuzione del mancato guadagno che patrimonio a causa si sarebbe percepito dell’inadempimento con l’adempimento

Il Danno: i criteri per la sua delimitazione Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento: si parla, al riguardo, del principio di causalità: non tutta la catena di eventi negativi può essere addossata al debitore, ma solo le conseguenze immediate e dirette (secondo la giurisprudenza, occorre tener conto delle conseguenze normali, secondo un criterio di regolarità causale). La prevedibilità: il danno deve essere prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione, tranne in caso di dolo, ove il risarcimento si estende anche ai danni imprevedibili (art. 1225 c.c.). Il concorso del fatto colposo del debitore (art. 1227 c.c.: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).

Responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.) Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.) Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa

Clausola penale (art. 1382 c.c.) La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.) Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore

MORA DEL DEBITORE (art. 1219) Ricorre quando il debitore non adempie tempestivamente: Il credito sia esigibile, Sia imputabile al debitore il ritardo nell’adempimento Costituzione in mora.

Costituzione in mora MORA DI DIRITTO (EX RE ) MORA EX PERSONA Si ha senza l’intervento del si ha l’intervento del creditore creditore quando: allorquando: -le Ob. derivano da fatto illecito; il debito è pagabile presso -Il debitore dichiara per Iscritto il debitore; di non voler adempiere; in assenza di un termine. -Il termine è scaduto e la prestazione deve eseguirsi presso il domicilio del creditore. EFFETTI: 1)rischio dell’impossibilità sopravvenuta 2) risarcimento del danno 3)interruzione prescrizione

Rimedi all’inadempimento RISARCIMENTO ESECUZIONE IN DEL DANNO FORMA SPECIFICA Inadempimento se la prestazione è imputabile al possibile e permane debitore l’interesse del creditore all’adempimento

MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Cessione del credito (art. 1260 c.c.) Delegazione Espromissione (art. 1272 c.c.) Accollo (art. 1273 c.c.)

Cessione del credito (art. 1260 c.c.) Non è necessario il consenso del debitore e la cessione è efficace nei suoi confronti se è stata accettata, gli sia stata notificata o ne abbia comunque avuto conoscenza. Incedibilità di determinati crediti (v. art. 1260 c.c.) pro soluto Tipologia di cessione pro solvendo È il contratto con il quale il creditore trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito ad un altro soggetto a patto che non sia “strettamente personale” o la legge ne vieti il trasferimento

Delegazione Istituto in forza del quale si sostituisce ovvero si aggiunge un nuovo creditore a quello precedente (delegazione attiva) o un nuovo debitore (delegazione passiva).

Delegazione passiva Delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) Il debitore delegante delega un terzo delegatario ad eseguire il pagamento al creditore delegatario. Delegazione di debito (delegatio promittendi) Il debitore delega un terzo ad assumersi l’obbligazione verso il creditore ossia a promettergli l’impegno di provvedere al pagamento ad una scadenza futura.

Segue: liberatoria Delegazione cumulativa Rapporto di provvista tra delegante (debitore) e delegatario (terzo) Rapporto di valuta tra delegante (debitore) e delegatario (creditore). liberatoria Delegazione cumulativa V. art. 1271 c.c. in merito alle eccezioni opponibili dal delegato.

Espromissione (art. 1272 c.c.) È il contratto mediante il quale un terzo (espromittente) si assume nei confronti del creditore (espromissario) il debito del debitore (espromesso) senza l’intervento di quest’ultimo. cumulativa Espromissione liberatoria Disciplina delle eccezioni art. 1272 c.c. Si differenzia dalla delegazione, poiché il terzo assume spontaneamente il debito.

Accollo (art. 1273 c.c.) interno esterno Accollo cumulativo Contratto tra il terzo (accollante) ed il debitore (accollato ), con il quale il primo si accolla il debito di quest’ultimo. interno esterno Accollo cumulativo liberatorio Regime delle eccezioni opponibili