JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Intercultural character of cross-border mediation Difficulties.

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JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Intercultural character of cross-border mediation Difficulties and solutions. JUDGE MONICA VELLETTI October 20 nd - 23 th, 2014 Rome, ITALY 1

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Definizione di controversie transfrontaliere nel diritto dell’UE Distinzione: - controversie in materia civile e commerciale e - controversie in materia familiare

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale Art. 2 direttiva 2998/52/CE Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia; b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale; c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti. 2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Considerando 21 della direttiva 2008/52/CE Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi in un altro Stato membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l’accordo è stato concluso e in cui se ne chiede l’esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato membro rendendo l’accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro. 4

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Materia familiare Nell’Unione Europea la materia familiare è divenuta una priorità per questo si sta realizzando un insieme di strumenti per individuare regole uniformi in materia di competenza giurisdizionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Obiettivo : creazione di uno spazio giudiziario europeo Fine: promozione dello sviluppo del mercato interno favorendo la libera circolazione delle persone e aumentando la possibilità di legami familiari fra cittadini dell’UE residenti in SM diversi ed aventi diversa cittadinanza.

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Sentenza Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, causa C-68/07, che ha affermato “il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”.

FONTI del diritto dell’Unione Europea nella materia familiare Nell’ambito del diritto dell’Unione europea strumenti che disciplinano questi aspetti sono: Regolamento (CE) n.2201/2003 (Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.1347/2000 Regolamento (CE) n.4/2009 relativo alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari - che richiama quanto alla legge applicabile il Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007, relativo alla legge applicabile alla obbligazioni alimentari (entrato in vigore dal 18 giugno 2011) Regolamento (CE) n.1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (che si applicherà a decorrere dal 21 giugno 2012) In corso di negoziazione Regolamento in materia di successioni, regolamenti in materia di regimi patrimoniali (distinti in due strumenti per coniugi e conviventi registrati). Project JUST/2013/JCIV/AG/4628

COMPETENZA Obbligazioni alimentari CONIUGI e FIGLI Artt. 3/7 reg. n. 4/2009 COMPETENZA DIVORZIO Artt. 3 /7 reg. n. 2201/2003 (no Danimarca) LEGGE APPLICABILE Obbligazioni alimentari CONIUGI Art..3/5/7/8 PROTOCOLLO AJA 2007 (No Regno Unito e Danimarca) Legge applicabile DIVORZIO Reg. n. 1259/2010 (vincolante solo per 14 SM ) COMPETENZA RESPONSABILITA’ GENITORIALE Artt. 8/15 reg. n. 2201/2003 (no Danimarca ) LEGGE APPLICABILE Obbligazioni alimentari FIGLI Art. 4/7 PROTOCOLLO AJA 2007 (No Regno Unito e Danimarca ) LEGGE APPLICABILE RESPONSABILITA’ GENITORIALE CONV. AJA 1996 (No Italia e Belgio ) Per l’Italia Convenzione AJA 1961 CAUSA DI DIVORZIO di CONIUGI CON FIGLI ( con elementi di trasnazionalità ) Per tutti gli altri aspetti (es. nome, casa familiare, regimi patrimoniali) si applica il diritto interno o specifiche convenzioni

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Mediazione nelle controversie in materia familiare Art. 55 Regolamento Bruxelles II bis n.2201/2003 Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali: ….. e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Sottrazione di minori Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980 Art. 7 comma 2 paragrafo c Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l’immediato rientro del minore e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari … Per assicurare la consegna volontaria del minore, a agevolare una composizione amichevole

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Il carattere interculturale della mediazione transfontaliera impone al mediatore di considerare le diversità di lingua, di approccio culturale, di sistemi giuridici che potrebbero portare le parti a non riconoscersi l’un l’altra, a non abbandonare le reciproche “posizioni” e a non individuare l’”interesse” da perseguire.

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Come superare le difficoltà -Comunicare con le parti superando le barriere linguistiche, per aiutarle a individuare le questioni che devono essere negoziate e risolte; -Assicurare alle parti possibilità di pari ascolto, creando atmosfera di tranquillità, fiducia e cooperazione - Cooperare con i legali per individuare le norme che consentano all’accordo raggiunto con la mediazione di avere piena efficacia nei diversi ordinamenti

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Specificità della mediazione in controversie transfrontaliere i materia familiare che coinvolgono minori e in casi di sottrazione di minori -Le differenze culturali e la diffidenza che da ciò scaturisce si amplificano nel caso di controversie familiare dove possono collidere diversi modelli di famiglia; -In caso di crisi del rapporto familiare spesso uno dei due genitori intende tornare nel paese di origine; -Entrambi i genitori nutrono sfiducia negli organi giurisdizionali del paese dell’altro e aspirano a veder giudicata la vicenda nel paese di cittadinanza e non in quello di residenza; -Rischio di sottrazione internazionale di minore

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Come si può accedere alla mediazione familiare transfrontaliera Su iniziativa delle stesse parti; Su suggerimento dei legali Su suggerimento dell’Autorità centrale ovvero dell’autorità diplomatica; Su invito del giudice negli SM dove questo è previsto

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Caratteristiche della mediazione familiare transfrontaliera -Breve margine di preavviso; -Situazione spesso emergenziale; - Altissima conflittualità aggravata dalle differenze culturali e religiose dalle quali derivano diversi modelli di famiglia e di ruoli genitoriali; -Quadro normativo di riferimento diverso con possibilità di applicazione di norme relative alla responsabilità genitoriale diverse (si pensi ad esempio alla disciplina giuridica per l’affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, ovvero per i figli in coppie di genitori dello stesso sesso- stepchild adoption)

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Linee giuda per attuare la mediazione familiare transforntaliera Co- mediazione prevista dalla Wroclaw Declaration del 2007 “dichiarazione di Breslavia sulla mediazione binazionale in conflitti su minori”, nelle quali si raccomanda: - mediatori dei ambedue i paesi, - mediatori di genere diverso: una donna e un uomo, -mediatori con diversa formazione professionale (giurista e un psicologo o pedagogo) Dichiarazione di Viadrina del 15 ottobre 2008

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Quando ricorrere alla mediazione transanazionale in materia familiare: - il più presto possibile - possibilmente prima che il conflitto sia portato dinanzi ad un organo giurisdizionale Se il giudizio è già pendete: -Prima che venga emesso il provvedimento giurisdizionale Nel caso di sottrazione internazionale di minori - Prima della decisione sull’eventuale ordine di rimpatrio

Project JUST/2013/JCIV/AG/ Oggetto della mediazione familiare trasnforntaliera in materia familiare -Disciplina del mantenimento del coniuge Nel caso di figli: -Disciplina del regime di affidamento del minore -Disciplina delle modalità di visita del genitore non coabitante -Disciplina dell’assegno di mantenimento per i figli -Accordi per assicurare il rispetto delle radici culturali (studio della lingua) e religiose di entrambi i genitori

Project JUST/2013/JCIV/AG/

Project JUST/2013/JCIV/AG/