L A CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI Art. 75 d. lgs. n. 276 del 2003 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro,

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L A CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI Art. 75 d. lgs. n. 276 del 2003 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo Art. 75 (come modificato dalla L.183/2010) Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro secodno la procedura volontaria stabilita nel presente titolo

L A CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI CHI CERTIFICA I CONTRATTI DI LAVORO? LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE Si possono istituire presso: 1) gli enti bilaterali 2) le Direzioni provinciali del lavoro 3) le province 4) le università (pubbliche e private) registrate presso apposito albo ministeriale La certificazione è un procedimento amministrativo volontario, avviato su istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro

Il procedimento di certificazione (art. 78) 2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui e' possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione..

Efficacia della certificazione (art. 79) Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

Art. 80 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

L A CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI a) Per erronea qualificazione del contratto b) Per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione Per vizi del consenso a) Gli effetti della sentenza si producono fin dal momento della stipulazione del contratto b) Gli effetti della sentenza si producono fin dal momento in cui si è prodotta la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione L’impugnazione della certificazione

L A CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI se il rapporto presenta, di fatto, i connotati della subordinazione, il giudice Nega valore alla Certificazione e alla volontà delle parti Nel caso di eventuale difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione il giudice dovrà tenere conto sempre del dato fattuale (vedi indicazioni date da Corte Cost. n. 115/1994) Nel caso di eventuale difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione il giudice dovrà tenere conto sempre del dato fattuale (vedi indicazioni date da Corte Cost. n. 115/1994)

L’obiettivo di “deflazionare” il contenzioso e’ stato raggiunto? La certificazione non ha raggiunto i livelli sperati Sono state istituite molte commissioni di certificazione (soprattutto presso le DPL in alcune Regioni –Es. Modena)non vi sono dati significativi che ne accertino l’effettività dell’istituto della certificazione. La ragione del mancato utilizzo della certificazione risiede nel suo carattere non definitivo.