I COMUNI RUOLO e COMPITI

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I COMUNI RUOLO e COMPITI DA UN INTERESSE PER LA POLITICA AD UN IMPEGNO ED UNA PRESENZA DENTRO LE ISTITUZIONI E LA SOCIETA’ CIVILE I COMUNI RUOLO e COMPITI PDL – Secondo corso di formazione politica - 2009

La nascita dei Comuni. Le competenze gestionali. Il processo di riforma: dalla legge n.142/90 alla modifica del titolo V della Costituzione. La potestà normativa degli Enti locali. Le funzioni amministrative. L’autonomia finanziaria.

La nascita dei Comuni Il Comune è una forma di governo locale che interessò in età medievale vaste aree dell‘Europa occidentale ma che ebbe origine in Italia centro-settentrionale attorno all‘XI secolo. Si diffuse fra la seconda metà del XII e il XIV secolo con forme e modalità diverse anche in Francia, Inghilterra e nella penisola iberica. In Italia, culla della civiltà comunale, il fenomeno andò esaurendosi fin dagli ultimi decenni del XIII secolo e la prima metà del secolo successivo, con l'affermazione sociale di nuovi ceti e con la sperimentazione di nuove esperienze di governo (signoria cittadina).

Opposizione al sistema feudale La nascita dei Comuni Con la rinascita delle città (XI secolo) e la ripresa delle attività artigianali, i nuovi ceti urbani si riunirono per liberarsi dai vincoli feudali e dall'autorità imperiale, creando una nuova realtà politica, il Comune. . Il Comune nacque quindi con l'intento di esprimere la voglia di emancipazione delle classi cittadine dalla soggezione feudale, che dà luogo a una profonda trasformazione sociale, caratterizzata dal rifiorire delle attività commerciali e l'emergere della borghesia. Fra le teorie sull'origine del comune: progressivo complicarsi del sistema delle relazioni sociali e commerciali frutto della ripresa economica e demografica che comporta la necessità di una nuova normazione e di un controllo più efficace sul territorio presenza di un Vescovo, eletto dal popolo e dunque fornito della legittimazione politica necessaria per far nascere un governo cittadino Opposizione al sistema feudale l'insorgere e l'affermarsi di fenomeni associativi fra gruppi di cittadini

La nascita dei Comuni Il governo del Comune era basato su un Consiglio generale cittadino che eleggeva dei magistrati, detti consoli, incaricati della reggenza. Alla fase consolare seguì poi una fase detta podestarile: il podestà era uno straniero, eletto a reggere il Comune in quanto si presumeva che fosse imparziale rispetto ai conflitti locali . I consoli prestavano giuramento di fedeltà davanti alla cittadinanza elencando i propri obblighi, considerati prime forme di Statuti Cittadini. Durante il loro operato redigevano il “Breve”, una sorta di elenco-archivio in cui erano riportate tutte le opere pubbliche intraprese ma non terminate. Nel corso del XII-XIII secolo nacque la figura del podestà, cioè di un funzionario di mestiere con compiti di amministrazione del territorio comunale e di mediazione tra potere e cittadinanza. Essi erano veri e propri professionisti, con compiti ben definiti e stipendiati dal comune, la cui preparazione veniva acquisita con lo studio del diritto nelle nascenti università. Furono soprattutto le grandi famiglie di nobili a studiare e a specializzarsi per divenire podestà in modo da acquisire maggiore potere nel quadro del territorio comunale.

La struttura di un Comune ORGANI POLITICI ORGANI BUROCRATICI SEGRETARIO COMUNALE SINDACO DIRETTORE GENERALE Stato Civile GIUNTA Patrimonio RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONSIGLIO Stato Civile Tributi Tecnico Funzioni di indirizzo e controllo Gestione amministrativa Anagrafe

Distinzione fra organi di Governo e organi di gestione Sono organi di Governo: Il Sindaco: Capo dell’Amministrazione Comunale Ufficiale di Governo La Giunta Comunale: Organo esecutivo con competenza residuale in tutte le materie non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto agli altri organi politici e burocratici. Il Consiglio Comunale: organo di indirizzo e controllo politico amministrativo con competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell’Ente.

Distinzione fra organi di Governo e organi di gestione Sono organi di Gestione: La Dirigenza locale Il Direttore Generale Il Segretario Generale o Comunale I Responsabili degli uffici e dei servizi

Distribuzione delle competenze fra organi di governo e di gestione Compete agli organi di governo esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mediante: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione ed assegnazione ai dirigenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali ; d) la definizione dei criteri generali in materia di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

Distribuzione delle competenze fra organi di governo e di gestione Compete agli organi di gestione (Dirigenti): a) adozione di atti e provvedimenti amministrativi, anche a rilevanza esterna b) gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con autonomi poteri di spesa c) organizzazione delle risorse umane e strumentali d) responsabilità  esclusiva dell’attività  amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

Il Sindaco e il Presidente dalla Provincia Art. 50 T.U. – Natura e ruolo Art. 46 T.U. – Elezione a suffragio universale diretto: Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti sistema maggioritario secco ad un unico turno. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Province sistema proporzionale con premio di maggioranza con ballottaggio. Art. 51 T.U. – Durata del mandato Art. 50 T.U. – Competenze Art. 54 T.U. – Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Competenze del Sindaco 1. Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune. 2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonchè il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 esso esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. 4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Competenze del Sindaco 7. Il sindaco, coordina e riorganizza, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. 11. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Durata del mandato (Sindaco) 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il Sindaco quale ufficiale di Governo 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 3. 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

GIUNTA Nomina e durata (art. 46 T.U.) Composizione (art. 47 T.U.) Competenze (art. 48 T.U.)

GIUNTA Nomina e durata (art. 46 T.U.) 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

GIUNTA Composizione (art. 47 T.U.) 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità. 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti, parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

GIUNTA Competenze (art. 48 T.U.) 1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Consiglio Definizione Composizione e durata in carica (art. 37 T.U.) Elezione (art. 38 T.U.): Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti sistema maggioritario secco ad unico turno. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Province sistema proporzionale corretto con il premio di maggioranza e a due turni. Attribuzioni del Consiglio (art. 42 T.U.) Il Presidente del Consiglio (art. 39 T.U.) eletto dai Consiglieri nella 1° seduta del Consiglio.

Consiglio Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli altri comuni.

Attribuzioni del Consiglio Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: statuti dell'ente, regolamenti, in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia; e) assunzione diretta dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, ….; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, … ; spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, …. ; l) acquisti e alienazioni immobiliari, appalti e concessioni che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario … ; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, …..

Il Segretario Comunale Il segretario comunale e’ un organo monocratico del Comune. La Sua figura e’ disciplinata dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario dipende funzionalmente dal Sindaco Secondo l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco nomina il segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

Il Segretario Comunale Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: partecipa con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio; Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000). Il sindaco può inoltre conferire al segretario le funzioni di direttore generale.

Le competenze gestionali I comuni costituiscono uno dei livelli istituzionali fondamentali, anzi il livello di Governo più vicino ai cittadini. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ad essi la Legislazione assegna compiti crescenti, avendone fatto l’istituzione che gestisce la gran parte dei servizi, in particolare quelli diretti alla persona. Ai Comuni è assegnato un ruolo di grande importanza: infatti essi esercitano funzioni proprie, attribuite dalle leggi, delegate dallo Stato e dalle Regioni, inoltre sono anche titolari di un potere di rappresentanza complessivo delle loro Comunità, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Il legislatore ha voluto così sottolineare, in particolare dopo l’introduzione della elezione diretta del Sindaco, l’ampiezza dei compiti ad essi assegnati …………. LE COMPETENZE.

Le competenze gestionali Le competenze gestionali dei Comuni seguono tre filoni essenziali: a) esercizio di compiti assegnati dallo Stato; b) gestione di servizi; c) guida dello sviluppo locale. L’esercizio di compiti assegnati dallo Stato costituisce l’ambito più tradizionale di attività (anagrafe, stato civile, leva, liste elettorali, funzioni statistiche, ecc). Tali compiti sono sono esercitati dal Comune su diretta delega e controllo da parte dello Stato (Sindaco = ufficiale di Governo). La gestione dei servizi costituisce l’ambito più rilevante delle funzioni esercitate dai Comuni (sociale, edilizia scolastica, programmazione, ambiente, ecc.). La guida dello sviluppo locale costituisce un ambito assai rilevante dell’attività dei Comuni (programmazione e governo del territorio, incentrate sull’adozione degli strumenti urbanistici e sul rilascio dei permessi per costruire, autorizzazioni alle attività produttive, recupero e trasformazione dei centri urbani, ecc.

Le competenze gestionali Più precisamente nell’ambito delle funzioni e dei compiti dei Comuni sono comprese: Le funzioni proprie relative alla cura degli interessi della comunità locale, delle quali i Comuni sono titolari (D.lgs. 267/2000 art.3, comma 5); Le funzioni e i compiti già attribuiti ai Comuni in attuazione della legge n.59/1997 e del D.lgs. n,.112/1998 (267/2000, art.4, comma 3); Le funzioni amministrative per le quali le Regioni hanno attribuito ai Comuni l’organizzazione a livello locale (267/2000 art. 4, commi 1 e 2); Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato e dalle Regioni, conferite ai Comuni in attuazione dell’art. 118 della Costituzione, con effetto dall’entrata in vigore dell’art. 7 della L. n.131/2003.

Le competenze gestionali: alcuni esempi 1) gestione dei servizi pubblici locali (trasporti urbani, distribuzione acqua, luce, gas) attraverso aziende municipalizzate; 2) gestione del traffico e controllo delle emissioni di inquinanti; 3) manutenzione di strade comunali; 4) servizi sociali: assistenza ad anziani, portatori di handicap, immigrati, persone a basso reddito; 5) asili nido e asili (scuole materne); 6) servizi scolastici: edilizia di scuole primarie e secondarie (ossia elementari e medie), trasporto scolari, mense scolastiche, supporto a studenti portatori di handicap, diritto allo studio; 7) anagrafe: emissione di certificati e documenti; 8) gestione del servizio elettorale; 9) controllo del territorio attraverso la polizia municipale; 10) disciplina edilizia e pianificazione territoriale (e relativi controlli);

Le competenze gestionali: alcuni esempi 11) riqualificazione urbana e autorizzazioni per l'uso delle aree pubbliche; 12) autorizzazione per i locali pubblici (ristoranti, bar, discoteche); 13) autorizzazione per le attività sportive che occupano suolo pubblico; 14) concessioni su beni demaniali; 15) gestione dello sportello unico per le imprese, per l'erogazione di autorizzazioni per le attività economiche; 16) partecipazione ad accordi di programma per lo sviluppo economico del territorio; 17) servizi culturali: fruibilità di biblioteche, musei, gallerie, teatri; 18) partecipazione ad enti di gestione di parchi e riserve naturali; 19) protezione civile a livello Comunale; 20) gestione dei canili.

Il processo di riforma: dalla Legge n Il processo di riforma: dalla Legge n.142/90 alla modifica del Titolo V della Costituzione I comuni sono stati negli ultimi 18 anni, cioè a partire dalla Legge n.142/1990, al centro di un intenso processo di riforma che si è sviluppato in numerosi provvedimenti, contenenti scelte normative non sempre perfettamente coerenti tra loro. La logica di fondo che ha guidato il processo di riforma è tuttavia unitaria e può essere sintetizzata nel modo seguente: Ampliamento delle competenze; scelta connessa sia al processo di decentramento che all’introduzione dell’elezione diretta del Sindaco. Le competenze dei Comuni stanno aumentando con il processo di decentramento seguito dapprima all’istituzione delle Regioni a statuto ordinario (anni ’70) e quindi seguito dal prevalere della spinta al decentramento e al federalismo (dalla seconda metà degli anni ’90). In altri termini il legislatore si è preoccupato di dare competenze più ampie al vertice politico dell’ente locale eletto direttamente. Il Sindaco deve diventare effettivamente il “Primo cittadino”. Si sono attribuiti i poteri di Governo al Sindaco e ai suoi più stretti collaboratori, privilegiando la capacità di assicurare risposte alle richieste della cittadinanza e degli utenti dei servizi e attenuando i vincoli di tipo formale posti dalla normativa.

Il cammino della riforma Legge 142/1990: avvia la riforma delle autonomie locali, in particolare attribuendo l’autonomia statutaria, rafforzando i poteri di governo della giunta, ponendo le basi per la riforma dell’organizzazione interna, prevedendo nuove forme di gestione associata. Legge 241/1990: assegna un ruolo centrale al “procedimento amministrativo”, al posto dei singoli atti; assegna un termine ed un responsabile ad ogni procedimento; disciplina il diritto di accesso e pone l’obbligo della trasparenza dell’attivivtà amministrativa. D.lgs. 504/1992: avvia la riforma dei tributi locali, attraverso l’ampliamento dell’autonomia impositiva e l’istituzione dell’ICI. D.lgs. 29/1993: prevede la distinzione dei compiti tra la sfera politica (programmazione, indirizzo e controllo) e i dirigenti (attiv. Gestionale). Legge 81/1993: prevede l’elezione diretta dei Sindaci e dei Predidenti delle Province; riforma l’organizzazione interna degli Enti locali; D.lgs. 507/1993: razionalizza e amplia l’autonomia impositiva dei Comuni.

Il cammino della riforma Legge 97/1994: prevede incentivazioni per lo sviluppo della montagna e rafforza, in tale ambito, il ruolo delle Comunità Montane. D.lgs 77/1995: riforma la contabilità degli Enti Locali, attribuendo ai dirigenti la gestione delle riforme finanziarie. Legge 59/1997: avvia il decentramento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali;. Legge 127/1997: amplia il ricorso all’autocertificazione; istituisce la Carta d’identità elettronica; modifica il ruolo e le competenze dei segret. comun. D.lgs. 446/1997: amplia i margini di autonomia dei Comuni nella gestione dei tributi propri. D.lgs. 112/1998: prevede il trasferimento della gestione di numerose funzioni amministrative, tra cui il catasto agli Enti locali.

Il cammino della riforma Legge 265/1999: modifica la Legge 142/1990 sottolineando il ruolo dei Consigli comunali e valorizzando le forme di gestione associata. D.lgs 267/2000: in attuazione della delega conferita dalla L.265/1999, raccoglie in un unico testo tutte le norme sull’ordinamento istituzionale e finanziario degli Enti locali; D.lgs 165/2001: recepisce tutte le modifiche intervenute nel corso degli anni al d.lgs. 29/1993, in materia di Stato giuridico ed economico del personale pubblico e di distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti; Legge Costituzionale n.3/2001: modifica il Titolo V della Costituzione; valorizza l’autonomia degli Enti locali, amplia il ruolo legislativo delle Regioni, attribuisce potestà normativa a Comuni e province; assegna la titolarità delel funzioni amministrative ai Comuni; costituzionalizza il principio della sussidiarietà; detta le regole per l’esercizio del federalizmo fiscale. Legge 448/2001: riforma la gestione dei servizi pubblici locali.

Il cammino della riforma Legge 145/2002: modifica il d.lgs. 165/2001, in particolare per la disciplina dei criteri per il conferimento di incarichi ai dirigenti e per l’istituzione dei vice dirigenti. Legge 131/2003; in attuazione della legge costituzionele n.3/2001, conferisce la delega al Governo per la riforma del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni.

Le principali disposizioni del nuovo Titolo V della costituzione Articolo 114: autonomia degli Enti locali, cioè Comuni, Province e città Metropolitane, e delle Regioni. Essa viene garantita attraverso l’autonomia degli statuti e dei regolamenti; pari dignità tra i vari livelli istituzionali. Articolo 116: differenza tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino alto adige – costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano – e Valle d’Aosta). Articolo 117: riserva allo Stato della competenza legislativa, esclusiva o concorrente con le Regioni, solo nelle materie indicate dalla Costituzione; attribuzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva in tutte le altre materie; attribuzione della potestà normativa autonoma agli Enti locali. Articolo 118: attribuzione ai Comuni

La pari dignità tra i vari livelli istituzionali Il nuovo testo della Costituzione prevede che la Repubblica sia costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. La norma ha uno straordinario rilievo di principio per 2 aspetti: a) la distinzione tra la nozione di Repubblica e quella di Stato b) la “equiordinazione” (pari dignità) tra i vari livelli istituzionali, cioè il negare che vi siano livelli sovraordinati. Non si devono più raffigurare le istituzioni come una piramide, al cui vertice è posto lo Stato e alla cui base, quindi in una posizione subordinata, sono posti gli Enti locali. Oggi il ns modello istituzionale può essere raffigurato da un cerchio in cui tutti i livelli istituzionali sono posti sullo stesso piano e si differenziano tra loro in base alla diversità delle competenze esercitate.

La potestà normativa degli Enti Locali Si prevede che l’autonomia degli Enti locali si eserciti attraverso statuti e regolamenti. Essi sono chiamati a disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite I temi dell’organizzazione e dello svolgimento di tutte le funzioni degli Enti locali sono “protetti” rispetto alle “invadenze” legislative, in quanto tali scelte non possono più essere oggetto di disposizioni legislative statali o regionali, ma sono regolamentati attraverso disposizioni statutarie e regolamenti che hanno il rilievo di vere e proprie norme. Tali principi, posti direttamente dalla Costituzione, sono ribaditi nella Legge 131/2003, che prevede l’applicazione delle disposizioni legislative oggi esistenti in queste materie fino a quando gli Enti locali non si saranno dati proprie disposizioni

Le funzioni amministrative Uno dei punti di maggiore novità della riforma del Titolo V della Costituzione è costituito dall’attribuzione ai Comuni della titolarità delle funzioni amministrative. Siamo dinanzi alla norma che pone le basi per uno sviluppo impetuoso del processo di decentramento delle funzioni amministrative. Questa regola può trovare eccezioni solo sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sussidiarietà=criterio introdotto dal trattato comunitario di Maastricht per cui nell’individuazione del livello istituzionale a cui attribuire la titolarità di una funzione si deve partire da quello più “prossimo” ai cittadini. Differenziazione=necessità di tenere conto delle differenze esistenti nelle caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali dei vari enti. Adeguatezza=necessità che gli enti siano organizzativamete idonei a garantire, anche in forma associata, l’esercizio della funzione. Promozione della gestione diretta da parte dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

L’autonomia finanziaria La Costituzione prevede che le Regioni e gli Enti locali abbiano un’ampia autonomia finanziaria, sia sul versante dell’entrata che su quello della spesa. Tale autonomia deve essere esercitata nell’ambito dei vincoli posti dalle norme dell’ordinamento comunitario (es. l’adesione al patto di stabilità). Si prevede che il finanziamento delle attività degli Enti locali sia garantito in misura integrale attraverso i seguenti canali: a) tributi ed entrate proprie; b) compartecipazione al gettito dei tributi erariali; c) trasferimenti compensativi dello Stato. Per i tributi e le entrate proprie occorre uniformarsi oltre che ai principi della Costituzione, i quali prevedono ad esempio che un tributo può essere imposto solo attraverso una legge, ai principi di coordinamento dettati dallo Stato in tema di finanza pubblica e di sistema tributario. Il nuovo testo della Costituzione prevede due ulteriori principi: l’attribuzione agli Enti locali e alle Regioni di un proprio patrimonio e il ricorso all’indebitamento solo per il finanziamento delle spese di investimento.

L’autonomia finanziaria La compartecipazione al gettito dei tributi erariali si deve riferire unicamente a quelli del territorio. i trasferimenti compensativi dello Stato non hanno più un carattere generale, ma rispondono unicamente a funzioni compensative o di riequilibrio rispetto alle mancanze di uniformità che sono determinate dalla minore capacità fiscale per abitante. A specifici territori, con finalità di promozione dello sviluppo, di solidarietà sociale, di rimozione degli squilibri e, comunque, per finalità diverse dall’esercizio normale delle funzioni attribuite, possono essere assegnate risorse aggiuntive. Il nuovo testo della Costituzione prevede due ulteriori principi: l’attribuzione agli Enti locali e alle Regioni di un proprio patrimonio e il ricorso all’indebitamento solo per il finanziamento delle spese di investimento.

Evoluzione della dirigenza negli EE.LL. D.P.R. 347/83 T.U. D.Lgs. 267/2000 L. 142/90 D.Lgs. 286/99 L. 265/99 D.Lgs. 29/93 Evoluzione della dirigenza negli EE.LL. L. 127/97 D. Lsg.80/98 L. 191/98

D.P.R. 347/83 AI DIRIGENTI SPETTANO FUNZIONI STRUMENTALI E DI SUPPORTO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI POLITICI ADOTTANO ATTI CON RILEVANZA ESTERNA, SOLO SE DELEGATI DAGLI ORGANI POLITICI

Legge 142/90 Art. 51, comma 2 SEPARAZIONE DEI POTERI FRA SFERA POLITICA E GESTIONALE Art. 51, comma 4 FUNZIONI DIRIGENZIALI Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso Responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso Stipulazione dei contratti ORGANI POLITICI Funzioni di INDIRIZZO e CONTROLLO ORGANI BUROCRATICI Gestione amministrativa

CONFERMA IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI Legge 29/93 Art. 3 CONFERMA IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI PUNTI DEL RIASSETTO Bipartizione delle qualifiche dirigenziali Autonomia decisionale e operativa dei dirigenti (art. 3, comma1) Responsabilizzazione dei dirigenti in base ai risultati e all’attuazione dei programmi (art. 3, comma 2) Modifica criteri di selezione e formazione professionale (art. 28) ORGANI POLITICI Aggiunge la competenza a definire i programmi e gli obiettivi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite ORGANI BUROCRATICI Aggiunge la gestione finanziaria e tecnica tramite autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

AGGIUNGE NUOVE COMPETENZE ALL’art. 51 Legge 142/90: PORTA A COMPIMENTO IL PROCESSO DI SEPARAZIONE TRA IL POTERE POLITICO E QUELLO GESTIONALE AGGIUNGE NUOVE COMPETENZE ALL’art. 51 Legge 142/90: Atti di gestione finanziaria, Gli atti di amministrazione e gestione del personale i provvedimenti di autorizzazione, Concessione o analoghi, ivi compresi quelli in materia edilizia, le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, ecc… E ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, Nonché, con una norma di chiusura, gli atti attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o in base ad essi delegati dal Sindaco.

ULTERIORI COMPETENZE DIRIGENZIALI PREVEDE UFFICI DI STAFF Legge 191/98 AFFIDAMENTO FUNZIONI ULTERIORI COMPETENZE DIRIGENZIALI PREVEDE UFFICI DI STAFF già introdotti con la L. 127/97 Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale (introduce il comma 3 bis all’art. 51 della L. 142/90) Competenza ad emanare i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, Poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale regionale in materia di prevenzione e regressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi può prevedere la costituzione di uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, costituiti con personale scelto tra i dipendenti dell’Ente o con reclutamento di personale assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia.

ULTERIORI COMPETENZE DIRIGENZIALI PREVEDE UFFICI DI STAFF Legge 191/98 AFFIDAMENTO FUNZIONI ULTERIORI COMPETENZE DIRIGENZIALI PREVEDE UFFICI DI STAFF già introdotti con la L. 127/97 Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale (introduce il comma 3 bis all’art. 51 della L. 142/90) Competenza ad emanare i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, Poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale regionale in materia di prevenzione e regressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi può prevedere la costituzione di uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, costituiti con personale scelto tra i dipendenti dell’Ente o con reclutamento di personale assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia.

D.Lgs. 265/99 Introduce il comma 1 all’art. 51 della L. 142/90. Gli unici limiti sono di natura: finanziaria funzionale contrattuale programmatica Abroga l’art. 2 del D.P.R. 347/83 che impediva agli EE.LL. di piccola dimensione di inserire nella propria dotazione organica, personale di livello dirigenziale.

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI D.Lgs. 286/99 CONTROLLO DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE CONTROLLO STRATEGICO VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

T.U. D.Lgs. 267/2000 ART. 107 Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente (art. 107, comma 3, T.U.): La presidenza delle commissioni di gara e di concorso; La responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; La stipulazione dei contratti; Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi; Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; Gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

Accesso alla dirigenza A CONCORSO PER ESAMI Chi può partecipare? I dipendenti di ruolo delle PP.AA., muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesta la laurea Coloro che hanno ricoperto posizioni funzionali in aziende private per un periodo non inferiore a cinque anni, equipollenti alla categoria dei funzionari in un ente locale I soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private. Art. 110 T.U. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Negli Enti in cui è prevista la dirigenza: I contratti stipulati non possono essere superiori al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza; Negli Enti in cui non è prevista la dirigenza: I contratti stipulati non possono essere superiori al 5% del totale della dotazione organica dell’Ente. CHI CONFERISCE L’INCARICO? Il Sindaco Il Presidente della Provincia

TIPOLOGIE di RESPONSABILITA’ CIVILE CONTABILE AMMINISTRATIVA DIRIGENZIALE

Responsabilità dirigenziale ART. 107 T.U., comma 6 Art. 21 D.Lgs. 165/2001 SANZIONI REVOCA DELL’INCARICO E DESTINAZIONE AD ALTRO INCARICO, in caso di risultati negativi o mancato raggiungimento degli obiettivi. ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI DI LIVELLO CORRISPONDENTE A QUELLO REVOCATO PER UN PERIODO NON INFERIORE A 2 ANNI, in caso di inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa. RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, in casi di maggiore gravità

ART. 6, comma 10, L. 127/97 inserisce l’art. 51 bis L. 142/90 Il Direttore Generale ART. 6, comma 10, L. 127/97 inserisce l’art. 51 bis L. 142/90 Art. 108 T.U. D.Lgs. 267/2000 FUNZIONI (comma 1) COSA PREVEDE LA LEGGE? CHI LO NOMINA? Attua gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di governo Sovrintendente alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza Predispone Piano Dettagliato degli Obiettivi Propone P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) Sovrintende e coordina l’attività dei dirigenti Figura obbligatoria nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti Figura facoltativa in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PREVIA DELIBERAZIONE DELLA RISPETTIVE GIUNTE

Il Segretario Generale o Comunale ART.7 e ss. T.U. D.Lgs. 267/2000 Art. 97 T.U. e ss. T.U. D.Lgs. 267/2000 FUNZIONI CHI LO NOMINA? Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi politici Funzioni consultive e referenti e di verbalizzazione alle riunioni del Consiglio e della Giunta Roga i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali Ulteriori funzioni con apposita disposizione dello Statuto Esercita le funzioni del Direttore Generale nel caso in cui quest’ultimo non sia stato nominato. Art 99 T.U. IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SCEGLIENDOLO TRA GLI ISCRITTI ALL’ALBO

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi Art. 109 T.U. comma 2 “Nei Comuni e privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107 comma 2,3 possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”

L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Sottrae la gestione delle risorse umane al potere centrale e l’affida quasi completamente nelle mani dei governi locali. COSA DISPONE?…. La Giunta ha competenza esclusiva, sulla base dei criteri generali del Consiglio, sull’organizzazione e sul regolamento di funzionamento degli uffici e servizi …dispone che i Comuni, le Province e gli altri EE.LL. territoriali possono dimensionare quantitativamente e qualitativamente le loro dotazioni organiche nonché provvedere all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

I PRINCIPALI ATTI DI GOVERNO DELIBERAZIONI ORDINANZE REGOLAMENTI

I PRINCIPALI ATTI DI GOVERNO DELIBERAZIONI Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

I PRINCIPALI ATTI DI GOVERNO DELIBERAZIONI Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità. Il controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.

I PRINCIPALI ATTI DI GOVERNO DELIBERAZIONI Deliberazioni soggette a controllo “eventuale” di legittimità. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illeggittimita' denunziate, quando un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale.

I PRINCIPALI ATTI DI GOVERNO ORDINANZE Nell'esercizio delle sue funzioni il sindaco adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di ordinanza o di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti del sindaco, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti (o, nei comuni minori, ai funzionari che ne esercitano le funzioni), salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso motivo, il sindaco non è più titolato a stipulare contratti per il comune (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica).

I PRINCIPALI ATTI DI GOVERNO ORDINANZE In generale l’autorità amministrativa emana ordinanze per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo. Si tratta di atti che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare). In certi casi possono essere emanati in deroga all‘ordinamento giuridico vigente (ma non ai suoi principi generali né a norme costituzionali): sono le cosiddette ordinanze libere, di cui sono esempi i bandi militari e le ordinanze contingibili e urgenti; quando questi atti contengono norme generali ed astratte sono considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto.

I PRINCIPALI ATTI DI GOVERNO ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI L'ordinanza contingibile ed urgente è un‘ordinanza, ossia un provvedimento amministrativo con il quale sono imposti doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e può comportare anche deroghe all’ordinamento giuridico vigente. I presupposti per l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità). Sono ordinanze contingibili ed urgenti: quelle emanate dal sindaco quale ufficiale del Governo, nonché dal prefetto in caso d'inerzia del sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

I PRINCIPALI ATTI DI GOVERNO REGOLAMENTI Regolamento Comunale di contabilita’ Regolamento Comunale per gli acquisti di beni e servizi Regolamento Comunale di polizia mortuaria Regolamento Comuanle per gli asili nido Regolamento Comunale di igiene pubblica Regolamento Comunale di Acustica Regolamento Comunale ICI Regolamento Comitati di Frazione Regolamento generale di organizzazione dei servizi e degli uffici Regolamento sui procedimenti amministrativi del Comune e sull’accesso ai documenti