Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 1, comma 1 La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale.

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Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 1, comma 1 La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l’autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 1, comma2 La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania... concorrono... Ad un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse t radizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l’integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 1, comma 3 Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico. Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 1, comma 4 Ai fini dell’attuazione della presente legge la Regione: a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione; b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale; c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 2, comma 2 rientrano nella definizione di spettacolo: a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza; b) l’esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo; c) le attività di spettacolo viaggiante; d) l’attività degli esercizi cinematografici e l’attività di promozione cinematografica.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 2, comma 2, t) p er esercizio cinematografico si intende la gestione di sale cinematografiche, con non più di sette* schermi, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico. * Inizialmente erano 4, nel 2012 furono innalzati a 7.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 3, comma 3 Nel perseguimento degli obiettivi della legge, la Regione, in particolare: a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo; b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall’articolo 6, comma 2; c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono; d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l’Osservatorio di cui all’art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche del proprio territorio.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 6, comma 1 Programmi di investimento e promozione regionale Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo … definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d’intervento, i criteri per la verifica dell’attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 6, comma 2, let. C e segg. c) dispone misure per il sostegno dell’esercizio cinematografico, al fine di promuovere l’accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea; d) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 6, comma 5 La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 8, comma 1 Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori,riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 8, comma 4, let. C Settori di attività ammessi al sostegno finanziario Settore cinematografico: 1) attività di esercizi cinematografici, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera t), che svolgono almeno centoventi giornate di attività annue; 2) attività di esercizio cinematografico dedicata per più della metà delle giornate di programmazione a film d’essai, come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 8, comma 5 Le Misure di attuazione Le misure di attuazione definiscono i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno.

Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007 Gli stanziamenti per cultura e spettacolo anno € 22 mln circa - € 9,8 mln solo per lo spettacolo (compreso il cinema) - € 800 mila solo per riparto cinema - € 500 mila Film Commission (produzione)