IL FENOMENO GIURIDICO
non isolato ma in RELAZIONE con i simili UOMO non isolato ma in RELAZIONE con i simili part. necessaria GRUPPI SOCIALI part. volontaria SODDISFACIMENTO di INTERESSI individuali / egoistici individuali / collettivi generali (v. “interessi diffusi”, come ambiente, paesaggio, salute)
quando si sostituisce un altro principio ordinatore: inizialmente ordinati secondo un principio di “confliggenza – opposizione” si costituisce un GRUPPO SOCIALE quando si sostituisce un altro principio ordinatore: COESIONE INTERNA E STABILITA’ NEL TEMPO DEL GRUPPO REGOLE REGOLE DI COMPOSIZIONE REGOLE ORGANIZZATIVE DEGLI INTERESSI (STRUMENTALI ALLA REALIZZ. DEGLI INTERESSI)
INTERESSE GENERALE gruppi sociali a fini generali SOCIETA’ POLITICHE ORGANIZZAZIONE (regole organizzative) Eteronome Spontanee
FONDAMENTO GRUPPO SOCIALE VINCOLO ASSOCIATIVO ORGANIZZAZIONE (principio ordinatore) (complesso di regole) GIURIDICITA’ no società senza principio ordinatore e organizzazione FENOMENO GIURIDICO CONNATURATO AL FENOMENO ASSOCIATIVO (“ubi societas ibi jus”)
FATTO RAZIONALE DI COMPOSIZ. DI INTERESSI FENOMENO GIURIDICO REGOLE CHE STABILIZZANO NEL TEMPO TALE COMPOSIZIONE COMPONENTE MATERIALE DIRITTO COMPONENTE FORMALE ORGANIZZATIVE (TESSUTO CONNETTIVO DEL GRUPPO) REGOLE ISTITUZIONALI (INDIVIDUAZIONE E COMPOSIZIONE DI INTERESSI – VALORI) espressione dell’ideologia e dei fini politici della società che le ha poste
TEORIE SUGLI ORDINAMENTI GIURIDICI TEORIE NORMATIVISTE TEORIE ISTITUZIONALISTE (Hans Kelsen) (Santi Romano) Ordinamento = Sistema di norme, Ordinamento = Istituzione, caratterizzato da collegamenti corpo sociale precisi e strutturali COMPLEMENTARIETA’ DELLE DUE TEORIE - nessun corpo sociale organizzato è pensabile senza un sistema normativo - nessun sistema normativo è pensabile senza un gruppo umano da regolare
dato comune: FONDAMENTO FENOMENO GIURIDICO IN UN ASSETTO FONDAMENTALE SOCIALITA’ DEL DIRITTO DIVERSO dagli altri fenomeni sociali perchè CREA IL GRUPPO SOCIALE non lo presuppone (v. invece regole morali, religiose, economiche) COMPORRE IL PLURALISMO E MANTENERE LA COESIONE DEL GRUPPO, PER MEZZO DELLA FORZA E DEL CONSENSO
NORME MORALI, NORME SOCIALI, NORME GIURIDICHE CARATTERI COMUNI: generalità, astrattezza, ripetibilità CARATTERI DELLE SOLE NORME SOCIALI: esteriorità, eteronomia, bilateralità CARATTERI DELLE SOLE NORME GIURIDICHE: coercibilità (sanzione organizzata socialmente)
KELSEN: <<diritto come tecnica di organizzazione sociale>> PARADOSSO: <<si minaccia l’impiego della forza per impedire l’uso della forza nella società>> <<diritto come organizzazione della forza, monopolio dello Stato>>
PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Pluralismo giuridico - politico Pluralismo giuridico - politico contro lo Stato come unico centro del sistema Esclusività di ogni ordinamento Relatività dei valori giuridici giuridico Ordinamenti derivati Ordinamenti originari ORDINAMENTO STATUALE - preminente sugli altri perché persegue int. generale - si autolegittima perché non riceve la giuridicità da norme superiori
fenomeno unitario in quanto volto DIRITTO fenomeno unitario in quanto volto alla conservazione del gruppo sociale in via mediata in via immediata (int. individuali) (int. generali) diritto privato diritto pubblico e diritto costituzionale