FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche
TIPI Le fonti di produzione producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche Le Fonti di cognizione sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto
Fonti di produzione si distinguono in: Fonti-atto: Documenti scritti Fonti-fatto: Fatti, comportamenti (es. consuetudine)
Fonti di produzione si distinguono in: FONTI INTERNE Emanate dagli organi dello Stato Italiano FONTI ESTERNE Emanate da organi esterni allo Stato, dall’Unione Europea
LE FONTI CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI MODERNI È LA PLURALITÁ DELLE FONTI
Struttura di una fonte Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI. Ogni Articolo è composto da COMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.
Per orientarsi esiste un PRINCIPIO GERARCHICO Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo
LA SCALA GERARCHICA Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo 5. Consuetudini/Usi
LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONE
LA COSTITUZIONE ITALIANA E’ la legge fondamentale dello Stato Entrata in vigore il 1 gennaio 1948 Emanata dall’Assemblea Costituente Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali
Struttura della Costituzione E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti: Artt.1-12 Principi fondamentali Artt. 12-54 parte prima: diritti e doveri dei cittadini Artt. 55-139 parte seconda: ordinamento della Repubblica
LE LEGGI COSTITUZIONALI Emanate dal Parlamento Possono modificare o integrare il testo della Costituzione Richiedono un procedimento lungo e complesso (art.138 cost.)
REGOLAMENTI COMUNITARI Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati) Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E.
LEGGI ORDINARIE Emanate dal Parlamento Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione Procedimento per l’approvazione: “iter legis”
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE Fase Iniziativa Discussione e Approvazione Promulgazione Pubblicazione Entrata in vigore
1. FASE DELL’INIZIATIVA Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del Parlamento Possono presentarla: Il Governo Ogni singolo parlamentare Popolo (raccogliendo 50.000 firme) Consigli Regionali C.N.E.L.
2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONE Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente
3. PROMULGAZIONE Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica Attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto
4. PUBBLICAZIONE La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
5. Entrata in vigore La legge di regola entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari. La vacatio legis è il periodo di tempo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge. Una volta entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari.
LEGGI REGIONALI Emanate dal Consiglio Regionale Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento Valgono solo sul territorio della Regione
GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI
DECRETO LEGGE Emanato dal Governo Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza» Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale Entra in vigore immediatamente Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito
DECRETO LEGISLATIVO Emanato dal Governo Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte: a) emanazione di una legge-delega da parte delle due Camere del Parlamento b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo
a) Legge- delega Il Parlamento emana una legge delega La legge delega indica: – oggetto – principi e criteri direttivi – tempi del futuro decreto legislativo
b)Decreto legislativo del Governo Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
REGOLAMENTI del Governo Regolamenti di esecuzione Norme che assicurano l’operatività della legge Regolamenti indipendenti Sono adottati nelle materie ancora non disciplinate da leggi
CONSUETUDINE Fonte non scritta Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre: Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale) E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico)
COME SI INDIVIDUANO LE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: Cost.= Costituzione L.cost = legge costituzionale Reg. com.= regolamento comunitario L.= legge ordinaria L.reg.= legge regionale D.l.= decreto legge D.lgs.= decreto legislativo D.p.r.= regolamento
Perdita dell’efficacia L’eliminazione o la cancellazione di una norma giuridica può avvenire mediante: Abrogazione Annullamento
Abrogazione L’ Abrogazione è la cessazione dell'efficacia di una norma per effetto di una fonte successiva di grado uguale o più elevato. L'abrogazione può essere: ESPRESSA quando viene indicato esplicitamente quali fonti sono abrogate TACITA quando la nuova fonte è incompatibile con la precedente.
Referendum abrogativo L’abrogazione può avvenire anche con un referendum abrogativo. Si tratta di uno strumento di democrazia diretta: i cittadini votano se vogliono eliminare una legge, un decreto o parte di essi.
Annullamento Consiste nella dichiarazione da parte di Tribunale della invalidità di una norma giuridica che contrasti con una fonte di grado superiore. La Corte Costituzionale può dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi ordinarie o dei decreti e annullarli. Il giudice amministrativo può annullare i regolamenti illegittimi che contrastino con le leggi.