Le Federazioni Sportive Nazionali

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Le Federazioni Sportive Nazionali

Legge 426/1942 Elencazione delle 24 federazioni esistenti Definizione delle federazioni come “organi del CONI”

Natura delle FSN Tesi pubblicistica Tesi “mista” o della doppia natura Tesi privatistica

Art. 15 d.lgs.242/1999 “scorporazione” e “mutamento” della natura delle FN, che da organi sono divenute associazioni con personalità di diritto privato” (L. Di Nella) Una trasformazione della forma giuridico-privatistica, piuttosto che una privatizzazione ex novo (G. Napolitano)

Art.15 d.lgs.15/2004 Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati. 2. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall’organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l’assemblea delle società e associazioni per deliberare sull’approvazione del bilancio. 4. L’assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati 5. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale. 7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline Sportive Associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.

Art.16 d.lgs.15/2004 Norme statutarie e regolamentari Principio di democrazia interna Principio della libera partecipazione all’attività sportiva “condizioni di parità ed armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”

Art.16 d.lgs.15/2004 Procedure per l’elezione del Presidente e degli organi direttivi Riserva del 30% dei posti dei direttivi nazionali per atleti e tecnici. Garanzia delle pari opportunità nelle rappresentanze Rappresentanza degli ufficiali di gara (eventuale)

Organizzazione interna Presidente Consiglio Federale Assemblea Collegio Revisori dei Conti

Ruolo del CONI Riconoscimento delle FSN Approvazione dello Statuto Indirizzo dell’attività (pur nel riconoscimento di una autonomia tecnica e gestionale) Controllo dell’attività svolta e dell’utilizzazione dei finanziamenti ricevuti In presenza di ragioni di particolare gravità: nomina di un commissario speciale (Consiglio su proposta Giunta)

FSN e FSI Affiliazione della FSN alla Federazione Internazionale di riferimento (* Federazioni per gli sport sul ghiaccio) Garanzie e controllo sugli impianti sportivi Coordinamento con le manifestazioni internazionali

Art.1 Statuto FIGC Definizione e natura La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi. 2. La FIGC è l’associazione delle società e delle associazioni sportive (le “società”) che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell’ordinamento federale. 3. L’ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all’attività sportiva e federale. 4. La FIGC è l’unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.

5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all’UEFA 5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all’UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti a: a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza; b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall’International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA; c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell’UEFA; d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l’UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell’UEFA; e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all’applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l’istituzione arbitrale di cui all’art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 30, comma 4.

Art.1 Statuto FISG La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG.), fondata a Milano nel 1926, ha lo scopo di promuovere, diffondere, regolamentare e disciplinare gli sport del ghiaccio e di formare gli atleti e i tecnici che intendono praticarli. E’ associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 23.07.1999 n. 242 e successive modificazioni. E’ ispirata al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del CONI. 2. E’ costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni che, senza scopo di lucro, praticano in Italia gli sport del ghiaccio e dai gruppi sportivi di corpi dello Stato, quali, in via esemplificativa, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Il loro riconoscimento ai fini sportivi avviene ad opera del Consiglio Nazionale del CONI o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale 3. La FISG, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI, ed è la sola qualificata a disciplinare l’attività sportiva sul ghiaccio in Italia

4. L’azione della FISG è sottratta ad ogni influenza di religione, politica e razza in conformità ai principi del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) e delle Federazioni Internazionali degli sport del ghiaccio (IIHF,ISU,WCF,IFE) alle quali aderisce 5. Da queste è riconosciuta come l’unica e legittima rappresentante in Italia di tali sport ad ogni effetto - con tutti i diritti e doveri inerenti - ed è la rappresentante esclusiva dell’attività degli sport del ghiaccio italiani in campo internazionale. 6. La Fisg riconosce e disciplina le seguenti specialità: hockey su ghiaccio, pattinaggio velocità (pista lunga e short track), pattinaggio di figura (danza, artistico, sincronizzato) curling, stock sport. 7. L’attività federale è a carattere dilettantistico ed è suddivisa in attività agonistica e promozionale; è disciplinata dalle norme del presente statuto, dai regolamenti applicativi e dal regolamento antidoping del Coni che si accetta incondizionatamente.