LO STATO DELL’ARTE: GLI INTERVENTI DELL’INPS NELLA CONTINGENZA DELLA CRISI LO STATO DELL’ARTE: GLI INTERVENTI DELL’INPS NELLA CONTINGENZA DELLA CRISI Dott.

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LO STATO DELL’ARTE: GLI INTERVENTI DELL’INPS NELLA CONTINGENZA DELLA CRISI LO STATO DELL’ARTE: GLI INTERVENTI DELL’INPS NELLA CONTINGENZA DELLA CRISI Dott. Antonio Pone – Direttore Regionale INPS Lombardia

FONDO DI GARANZIA RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE FONDO DI GARANZIA RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE

FONDO DI GARANZIA RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE FONDO DI GARANZIA RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE

FONDO DI GARANZIA - IMPORTI EROGATI

PROCEDURE CONCORSUALI

AZIENDE CON DIPENDENTI SOSPESE IN LOMBARDIA

AZIENDE SOSPESE IN LOMBARDIA

I NUMERI DANNO CONTEZZA DI UNA DINAMICA DI TIPO ESPONENZIALE PIUTTOSTO CHE LINEARE LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE. LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE. LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE. LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE. LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE. LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE. LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE. LA CONGIUNTURA ECONOMICA FORTEMENTE NEGATIVA DI QUESTI ANNI HA AUMENTATO IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA, LE PROCEDURE CONCORSUALI, IL NUMERO DI AZIENDE SOSPESE. SIAMO GIUNTI AD AFFRONTARE LA CRISI ECONOMICA PIÙ SEVERA DEGLI ULTIMI CENTO ANNI CON UN ASSETTO NORMATIVO CHE È ANTECEDENTE AD ESSA E SPESSO RISALENTE A QUALCHE DECENNIO FA. ALCUNI ISTITUTI GIURIDICI, E ALCUNE NORME SPECIFICHE, HANNO MOSTRATO LA CORDA E SI SONO RIVELATE, IN UN CONTESTO IN CUI ERA NECESSARIO FORNIRE CERTEZZE AGLI OPERATORI, UN FATTORE DI AMBIGUITÀ QUANDO NON DI OSTACOLO RISPETTO ALL’ACCESSO AGLI STRUMENTI PUR ASTRATTAMENTE A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA. L’ASSETTO NORMATIVO DI FRONTE ALLA CRISI

INFATTI, IL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE È STATO MOLTO BASSO, IN CONTROTENDENZA CON I VALORI CHE HANNO FATTO REGISTRARE PROCEDURE CONCORSUALI, AZIENDE SOSPESE E RICHIESTE DI INTERVENTO AL FONDO DI GARANZIA, OSSIA QUELLI CHE AVREBBERO DOVUTO COSTITUIRE I DRIVER DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE. ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L’ESTENSIONE ALL’AMBITO PREVIDENZIALE DELLA TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F., CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL’ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI. ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L’ESTENSIONE ALL’AMBITO PREVIDENZIALE DELLA TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F., CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL’ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI. ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L’ESTENSIONE ALL’AMBITO PREVIDENZIALE DELLA TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F., CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL’ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI. ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L’ESTENSIONE ALL’AMBITO PREVIDENZIALE DELLA TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F., CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL’ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI. UN CASO ARCHETIPALE: LA TRANSAZIONE IN AMBITO CONTRIBUTIVO SE BASSO È IL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE, QUASI NULLO È IL NUMERO DI QUELLE ANDATE A BUON FINE. INFATTI, IL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE È STATO MOLTO BASSO, IN CONTROTENDENZA CON I VALORI CHE HANNO FATTO REGISTRARE PROCEDURE CONCORSUALI, AZIENDE SOSPESE E RICHIESTE DI INTERVENTO AL FONDO DI GARANZIA, OSSIA QUELLI CHE AVREBBERO DOVUTO COSTITUIRE I DRIVER DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE. ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L’ESTENSIONE ALL’AMBITO PREVIDENZIALE DELLA TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F., CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL’ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI. ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L’ESTENSIONE ALL’AMBITO PREVIDENZIALE DELLA TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F., CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL’ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI. ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L’ESTENSIONE ALL’AMBITO PREVIDENZIALE DELLA TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F., CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL’ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI. ANCHE ISTITUTI RELATIVAMENTE RECENTI, COME L’ESTENSIONE ALL’AMBITO PREVIDENZIALE DELLA TRANSAZIONE EX ART. 182 L.F., CONCEPITI E STRUTTURATI IN UN CONTESTO DIVERSO ALL’ATTUALE E NON CARATTERIZZATO DALLA CONGIUNTURA NEGATIVA, HANNO MOSTRATO DI NON ESSERE ADEGUATI NEL CONSEGUIRE LE FINALITÀ CUI ERANO DEDICATI. SE BASSO È IL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE, QUASI NULLO È IL NUMERO DI QUELLE ANDATE A BUON FINE.

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 RICHIESTE DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 RICHIESTE DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI. DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE ACCOLTE CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO). DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE ACCOLTE CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO). DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 RICHIESTE DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 RICHIESTE DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI. DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE ACCOLTE CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO). DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE ACCOLTE CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO). APPARE A QUESTO PUNTO OPPORTUNO INTERROGARCI, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO. APPARE A QUESTO PUNTO OPPORTUNO INTERROGARCI, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO. APPARE A QUESTO PUNTO OPPORTUNO INTERROGARCI, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO. APPARE A QUESTO PUNTO OPPORTUNO INTERROGARCI, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 RICHIESTE DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 RICHIESTE DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI. DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE ACCOLTE CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO). DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE ACCOLTE CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO). DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 RICHIESTE DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 38 (15/03/2010) SONO STATE PRESENTATE IN LOMBARDIA 82 RICHIESTE DI TRANSAZIONI PREVIDENZIALI. DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE ACCOLTE CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO). DI QUESTE, SOLTANTO 2 SONO STATE ACCOLTE CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 25 DEL 7/5/2013 (VARESE) E N. 69 DEL 6/11/2013 (COMO). APPARE A QUESTO PUNTO OPPORTUNO INTERROGARCI, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO. APPARE A QUESTO PUNTO OPPORTUNO INTERROGARCI, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO. APPARE A QUESTO PUNTO OPPORTUNO INTERROGARCI, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO. APPARE A QUESTO PUNTO OPPORTUNO INTERROGARCI, CON UNO SGUARDO RETROSPETTIVO, CIRCA QUALI SIANO I FATTORI CHE HANNO IMPEDITO A QUESTO STRUMENTO DI CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE IN QUESTI ANNI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI ERA STATO PENSATO.

GLI IMPRENDITORI POSSONO PROPORRE IL PAGAMENTO PARZIALE DEI CONTRIBUTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO O NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL D.M. 4 AGOSTO 2009 HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI. A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL D.M. 4 AGOSTO 2009 HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI. A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL D.M. 4 AGOSTO 2009 HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI. A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL D.M. 4 AGOSTO 2009 HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI. UN CASO ARCHETIPALE: LA TRANSAZIONE IN AMBITO CONTRIBUTIVO LA FINALITÀ DELLO STRUMENTO È IL SUPERAMENTO DELLO STATO DI CRISI DELL’IMPRENDITORE, EVITANDO IL FALLIMENTO E RECUPERANDO LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELL’IMPRESA, ATTRAVERSO UN PIANO CONCORDATO CON I CREDITORI LA NUOVA DISCIPLINA È CONTENUTA NELLA CIRCOLARE INPS 38/2010 E INAIL 8/2010 GLI IMPRENDITORI POSSONO PROPORRE IL PAGAMENTO PARZIALE DEI CONTRIBUTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO O NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL D.M. 4 AGOSTO 2009 HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI. A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL D.M. 4 AGOSTO 2009 HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI. A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL D.M. 4 AGOSTO 2009 HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI. A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE FALLIMENTARE, IL D.M. 4 AGOSTO 2009 HA DEFINITO LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE AI CREDITI CONTRIBUTIVI. LA FINALITÀ DELLO STRUMENTO È IL SUPERAMENTO DELLO STATO DI CRISI DELL’IMPRENDITORE, EVITANDO IL FALLIMENTO E RECUPERANDO LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELL’IMPRESA, ATTRAVERSO UN PIANO CONCORDATO CON I CREDITORI LA NUOVA DISCIPLINA È CONTENUTA NELLA CIRCOLARE INPS 38/2010 E INAIL 8/2010

POSSONO PROPORRE L’ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE. POSSONO PROPORRE L’ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE. POSSONO PROPORRE L’ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE. POSSONO PROPORRE L’ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE. A SECONDA DEL TIPO DI CREDITO, È PREVISTA UNA PERCENTUALE MINIMA DI PAGAMENTO PARZIALE, AL DI SOTTO DELLA QUALE LA TRANSAZIONE NON PUÒ ESSERE ACCETTATA. IN PARTICOLARE LA PROPOSTA DI PAGAMENTO PARZIALE NON PUÒ ESSERE INFERIORE: AL 100% PER I CREDITI PRIVILEGIATI (DI CUI AL N. 1 DELL’ART CC), TRA I QUALI RIENTRANO PER L’INTERO AMMONTARE ICREDITI PER CONTRIBUTI; AL 40% PER I CREDITI PRIVILEGIATI (DI CUI AL N. 8 DELL’ART CC), TRA I QUALI RIENTRA IL 50% DELL’IMPORTO DEGLI ACCESSORI DEI CREDITI DI CUI AL N. 1 DELL’ART CC; AL 30% PER I CREDITI CHIROGRAFARI, TRA I QUALI RIENTRA IL RESTANTE 50% DEGLI ACCESSORI. POSSONO PROPORRE L’ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE. POSSONO PROPORRE L’ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE. POSSONO PROPORRE L’ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE. POSSONO PROPORRE L’ACCORDO SUI CREDITI PREVIDENZIALI GLI IMPRENDITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO; LA LEGGE FALLIMENTARE PREVEDE, IN ENTRAMBI I CASI, L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE. A SECONDA DEL TIPO DI CREDITO, È PREVISTA UNA PERCENTUALE MINIMA DI PAGAMENTO PARZIALE, AL DI SOTTO DELLA QUALE LA TRANSAZIONE NON PUÒ ESSERE ACCETTATA. IN PARTICOLARE LA PROPOSTA DI PAGAMENTO PARZIALE NON PUÒ ESSERE INFERIORE: AL 100% PER I CREDITI PRIVILEGIATI (DI CUI AL N. 1 DELL’ART CC), TRA I QUALI RIENTRANO PER L’INTERO AMMONTARE ICREDITI PER CONTRIBUTI; AL 40% PER I CREDITI PRIVILEGIATI (DI CUI AL N. 8 DELL’ART CC), TRA I QUALI RIENTRA IL 50% DELL’IMPORTO DEGLI ACCESSORI DEI CREDITI DI CUI AL N. 1 DELL’ART CC; AL 30% PER I CREDITI CHIROGRAFARI, TRA I QUALI RIENTRA IL RESTANTE 50% DEGLI ACCESSORI.

L’IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL’ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA: L’IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL’ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA: L’IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL’ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA: L’IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL’ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA: RELAZIONE AGGIORNATA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA; ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SUI BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE; VALORE DEI BENI E CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI; STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ E L’ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE; RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA CHE ATTESTI LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO DELL’IMPRESA. LA RELAZIONE DEVE CONTENERE INOLTRE UN’ANALISI AZIENDALE, CON LA TECNICA DEGLI INDICI DI BILANCIO, SULLE PROSPETTIVE DI RILANCIO DELL’AZIENDA E SUGLI ASPETTI DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI. ALLA PROPOSTA DEVE INOLTRE ESSERE ALLEGATO: UN PROSPETTO RIPORTANTE IL GRADO DI SODDISFACIMENTO, I TEMPI E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER GLI ULTERIORI DEBITI; LA QUIETANZA DI PAGAMENTO DEGLI AGGI DOVUTI ALL’ESATTORE IN CASO DI CREDITI ISCRITTI A RUOLO.; L’IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL’ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA: L’IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL’ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA: L’IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL’ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA: L’IMPRENDITORE DEVE PRESENTARE ALL’ENTE PREVIDENZIALE UNA PROPOSTA DI ACCORDO CORREDATA DA: RELAZIONE AGGIORNATA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA; ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SUI BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE; VALORE DEI BENI E CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI; STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ E L’ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE; RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA CHE ATTESTI LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO DELL’IMPRESA. LA RELAZIONE DEVE CONTENERE INOLTRE UN’ANALISI AZIENDALE, CON LA TECNICA DEGLI INDICI DI BILANCIO, SULLE PROSPETTIVE DI RILANCIO DELL’AZIENDA E SUGLI ASPETTI DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI. ALLA PROPOSTA DEVE INOLTRE ESSERE ALLEGATO: UN PROSPETTO RIPORTANTE IL GRADO DI SODDISFACIMENTO, I TEMPI E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER GLI ULTERIORI DEBITI; LA QUIETANZA DI PAGAMENTO DEGLI AGGI DOVUTI ALL’ESATTORE IN CASO DI CREDITI ISCRITTI A RUOLO.;

L’INPS NELLA VALUTAZIONE DELL’ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI PARAMETRI : L’INPS NELLA VALUTAZIONE DELL’ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI PARAMETRI : L’INPS NELLA VALUTAZIONE DELL’ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI PARAMETRI : L’INPS NELLA VALUTAZIONE DELL’ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI PARAMETRI : IDONEITÀ DELL’ATTIVO AD ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI ANCHE MEDIANTE PRESTAZIONI DI EVENTUALI GARANZIE (GARANZIE RICHIESTE SOLO IN CASO DI PAGAMENTO DILAZIONATO); RICONOSCIMENTO FORMALE E INCONDIZIONATO DEL CREDITO PER CONTRIBUTI E PREMI E RINUNCIA A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSONO INFLUIRE SULLA ESISTENZA ED AZIONABILITÀ DELLO STESSO (MEDIANTE INSERIMENTO NELLA DOMANDA DI TRANSAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA MEDIANTE LA QUALE L’AZIENDA SI IMPEGNA AL REGOLARE ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - DM, F24, EMENS, UNIEMENS ETC, NASCENTI DALLA DATA DI OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE); CORRENTEZZA DEI PAGAMENTI DOVUTI PER PERIODI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO; VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI FINI DELL’ACCESSO ALLA DILAZIONE DEI CREDITI (E AI FINI DEL PAGAMENTO PARZIALE, IN QUANTO DIVERSAMENTE SI CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL’ART. 2 L. 638/83); ESSENZIALITÀ DELL’ACCORDO AI FINI DELLA CONTINUITÀ DELL’IMPRESA E DI OGNI POSSIBILE SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, TENUTO CONTO DELL’IMPORTANZA CHE LA STESSA RIVESTE NEL CONTESTO ECONOMICO- SOCIALE DELL’AREA IN CUI OPERA. L’INPS NELLA VALUTAZIONE DELL’ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI PARAMETRI : L’INPS NELLA VALUTAZIONE DELL’ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI PARAMETRI : L’INPS NELLA VALUTAZIONE DELL’ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI PARAMETRI : L’INPS NELLA VALUTAZIONE DELL’ACCORDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI PARAMETRI : IDONEITÀ DELL’ATTIVO AD ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI ANCHE MEDIANTE PRESTAZIONI DI EVENTUALI GARANZIE (GARANZIE RICHIESTE SOLO IN CASO DI PAGAMENTO DILAZIONATO); RICONOSCIMENTO FORMALE E INCONDIZIONATO DEL CREDITO PER CONTRIBUTI E PREMI E RINUNCIA A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSONO INFLUIRE SULLA ESISTENZA ED AZIONABILITÀ DELLO STESSO (MEDIANTE INSERIMENTO NELLA DOMANDA DI TRANSAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA MEDIANTE LA QUALE L’AZIENDA SI IMPEGNA AL REGOLARE ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - DM, F24, EMENS, UNIEMENS ETC, NASCENTI DALLA DATA DI OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE); CORRENTEZZA DEI PAGAMENTI DOVUTI PER PERIODI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO; VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI FINI DELL’ACCESSO ALLA DILAZIONE DEI CREDITI (E AI FINI DEL PAGAMENTO PARZIALE, IN QUANTO DIVERSAMENTE SI CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL’ART. 2 L. 638/83); ESSENZIALITÀ DELL’ACCORDO AI FINI DELLA CONTINUITÀ DELL’IMPRESA E DI OGNI POSSIBILE SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, TENUTO CONTO DELL’IMPORTANZA CHE LA STESSA RIVESTE NEL CONTESTO ECONOMICO- SOCIALE DELL’AREA IN CUI OPERA.

E’ AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI. E’ AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI. E’ AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI. E’ AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI. IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO. IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO. IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO. IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO. E’ AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI. E’ AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI. E’ AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI. E’ AMMESSO ANCHE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE; LA DILAZIONE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 60 RATE MENSILI. IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO. IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO. IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO. IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ACCORDO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO. PERTANTO SIA IN CASO DI MANCATO O INESATTO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE NELL’ACCORDO, SIA NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL PIANO DI RATEAZIONE, L’ACCORDO PUÒ ESSERE REVOCATO.

LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI PALETTI VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE; LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI PALETTI VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE; LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI PALETTI VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE; LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI PALETTI VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE; UN’IMPOSTAZIONE DA CORREGGERE SPESSO, ALLE AZIENDE VENGONO DI FATTO IMPOSTI ULTERIORI COSTI DI DIFFICILE SOSTENIBILITÀ O RICHIESTI SOSTEGNI BANCARI PER DEFINIZIONE DIFFICILI DA OTTENERE PER IMPRESE IN CRISI E ONEROSI FINANZIARIAMENTE. IN PRATICA, L’APPROCCIO È DI SFIDUCIA RISPETTO ALLE CAPACITÀ DI RECUPERO DELL’AZIENDA E QUINDI DI ACQUISIZIONE EX ANTE DI GARANZIE IDONEE A MASSIMIZZARE IL RECUPERO DEL CREDITO A PRESCINDERE DAGLI ESITI DEL TENTATIVO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE; LA FISSAZIONE DI REGOLE RIGIDE ESPRIME ANCHE SFIDUCIA NEL DECISORE PUBBLICO LOCALE, CHE SI TENDE A INGABBIARE E A PRIVARE DI DISCREZIONALITÀ; IN QUESTO MODO, SI GIUNGE AL PARADOSSO DI NON CONSIDERARE CHE IN REALTÀ, COSÌ L’AZIENDA FINISCE CON IL FALLIRE, CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEL CASO PER IL CREDITO CHE SI CERCAVA DI TUTELARE. LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI PALETTI VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE; LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI PALETTI VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE; LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI PALETTI VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE; LA DISCIPLINA, SPECIE QUELLA SECONDARIA E DI ATTUAZIONE, È ESTREMAMENTE RIGOROSA NEL PORRE DEI PALETTI VOLTI AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DEI CREDITI ATTRAVERSO GARANZIE PATRIMONIALI O BANCARIE; SPESSO, ALLE AZIENDE VENGONO DI FATTO IMPOSTI ULTERIORI COSTI DI DIFFICILE SOSTENIBILITÀ O RICHIESTI SOSTEGNI BANCARI PER DEFINIZIONE DIFFICILI DA OTTENERE PER IMPRESE IN CRISI E ONEROSI FINANZIARIAMENTE. IN PRATICA, L’APPROCCIO È DI SFIDUCIA RISPETTO ALLE CAPACITÀ DI RECUPERO DELL’AZIENDA E QUINDI DI ACQUISIZIONE EX ANTE DI GARANZIE IDONEE A MASSIMIZZARE IL RECUPERO DEL CREDITO A PRESCINDERE DAGLI ESITI DEL TENTATIVO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE; LA FISSAZIONE DI REGOLE RIGIDE ESPRIME ANCHE SFIDUCIA NEL DECISORE PUBBLICO LOCALE, CHE SI TENDE A INGABBIARE E A PRIVARE DI DISCREZIONALITÀ; IN QUESTO MODO, SI GIUNGE AL PARADOSSO DI NON CONSIDERARE CHE IN REALTÀ, COSÌ L’AZIENDA FINISCE CON IL FALLIRE, CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEL CASO PER IL CREDITO CHE SI CERCAVA DI TUTELARE.

PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL’ INPS, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI; PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL’ INPS, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI; PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL’ INPS, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI; PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL’ INPS, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI; UN’IMPOSTAZIONE DA CORREGGERE ALLA INEFFICACE TUTELA DEL CREDITO SI AGGIUNGE, INFATTI, L’ESBORSO PER LE VARIE FORME DI INTERVENTO CHE L’ISTITUTO È CHIAMATO AD ASSICURARE QUANDO CESSA L’ATTIVITÀ AZIENDALE: A CIÒ SI DEVE AGGIUNGERE IL DANNO RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE CHE SI SAREBBE POTUTO CONSEGUIRE PER EFFETTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE E CHE INVECE VIENE MENO. INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER IL TFR E LE ULTIME 3 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE; EROGAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI AI LAVORATORI RIMASTI PRIVI DI OCCUPAZIONE; QUESTO, SENZA ENTRARE NEL MERITO DELL’IMPATTO ECONOMICO- SOCIALE PER LA COMUNITÀ CONSEGUENTE AL VENIRE MENO DI UN’IMPRESA. PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL’ INPS, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI; PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL’ INPS, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI; PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL’ INPS, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI; PER QUEL CREDITORE PARTICOLARE CHE È COSTITUITO DALL’ INPS, IL PARADOSSO SOPRA DESCRITTO GIUNGE A CONSEGUENZE ANCORA PIÙ ESTREME ED EVIDENTI; ALLA INEFFICACE TUTELA DEL CREDITO SI AGGIUNGE, INFATTI, L’ESBORSO PER LE VARIE FORME DI INTERVENTO CHE L’ISTITUTO È CHIAMATO AD ASSICURARE QUANDO CESSA L’ATTIVITÀ AZIENDALE: A CIÒ SI DEVE AGGIUNGERE IL DANNO RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE CHE SI SAREBBE POTUTO CONSEGUIRE PER EFFETTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE E CHE INVECE VIENE MENO. INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER IL TFR E LE ULTIME 3 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE; EROGAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI AI LAVORATORI RIMASTI PRIVI DI OCCUPAZIONE; QUESTO, SENZA ENTRARE NEL MERITO DELL’IMPATTO ECONOMICO- SOCIALE PER LA COMUNITÀ CONSEGUENTE AL VENIRE MENO DI UN’IMPRESA.

E’ NECESSARIO UN INTERVENTO SULL’ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE COSTITUISCE UN’EFFICACE STRUMENTO DI GARANZIA DEL CREDITO, MINIMIZZA GLI ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI. E’ NECESSARIO UN INTERVENTO SULL’ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE COSTITUISCE UN’EFFICACE STRUMENTO DI GARANZIA DEL CREDITO, MINIMIZZA GLI ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI. E’ NECESSARIO UN INTERVENTO SULL’ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE COSTITUISCE UN’EFFICACE STRUMENTO DI GARANZIA DEL CREDITO, MINIMIZZA GLI ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI. E’ NECESSARIO UN INTERVENTO SULL’ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE COSTITUISCE UN’EFFICACE STRUMENTO DI GARANZIA DEL CREDITO, MINIMIZZA GLI ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI. UN’IMPOSTAZIONE DA CORREGGERE E’ NECESSARIO DARE MAGGIORE RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA AL DECISORE LOCALE, PIÙ VICINO AL CONTESTO AZIENDALE E IN GRADO DI VALUTARE APPROFONDITAMENTE TUTTI I FATTORI, EVITANDO REGOLE RIGIDE E IL SOSTENIMENTO DI COSTI INUTILI PER ACCEDERE AGLI STRUMENTI E’ NECESSARIO UN INTERVENTO SULL’ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE COSTITUISCE UN’EFFICACE STRUMENTO DI GARANZIA DEL CREDITO, MINIMIZZA GLI ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI. E’ NECESSARIO UN INTERVENTO SULL’ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE COSTITUISCE UN’EFFICACE STRUMENTO DI GARANZIA DEL CREDITO, MINIMIZZA GLI ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI. E’ NECESSARIO UN INTERVENTO SULL’ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE COSTITUISCE UN’EFFICACE STRUMENTO DI GARANZIA DEL CREDITO, MINIMIZZA GLI ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI. E’ NECESSARIO UN INTERVENTO SULL’ASSETTO NORMATIVO, UNA RISCRITTURA DELLE REGOLE, CHE PARTA DAL PRESUPPOSTO CHE SOLO LA PROSPETTIVA DI UNA CONTINUITÀ DURATURA DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE COSTITUISCE UN’EFFICACE STRUMENTO DI GARANZIA DEL CREDITO, MINIMIZZA GLI ESBORSI PER IL SETTORE PUBBLICO E L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DELLE CRISI AZIENDALI. E’ NECESSARIO DARE MAGGIORE RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA AL DECISORE LOCALE, PIÙ VICINO AL CONTESTO AZIENDALE E IN GRADO DI VALUTARE APPROFONDITAMENTE TUTTI I FATTORI, EVITANDO REGOLE RIGIDE E IL SOSTENIMENTO DI COSTI INUTILI PER ACCEDERE AGLI STRUMENTI