96. Il bilancio d’esercizio II BILANCIO DI ESERCIZIO, CHE DEVE ESSERE REDATTO ANNUALMENTE, È IL DOCUMENTO CONTABILE CHE ILLUSTRA: la situazione patrimoniale.

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96. Il bilancio d’esercizio II BILANCIO DI ESERCIZIO, CHE DEVE ESSERE REDATTO ANNUALMENTE, È IL DOCUMENTO CONTABILE CHE ILLUSTRA: la situazione patrimoniale e finanziaria della S.p.A. alla fine di ciascun esercizio il risultato economico dell'esercizio stesso l'indicazione degli utili conseguiti e delle perdite subite LA PRINCIPALE FUNZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO È, PERTANTO, QUELLA DI FOTOGRAFARE L'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO SOCIALE,

IL BILANCIO D’ESERCIZIO ASSOLVE ANCHE AD UNA IMPORTANTISSIMA FUNZIONE INFORMATIVA INTERNAESTERNA è lo strumento diretto a garantire la corretta e periodica informazione dell'intera compagine sociale in ordine alla situazione patrimoniale della società i terzi che intendano acquisire una partecipazione azionaria valuteranno il tasso di rischio del proprio investimento anche alla luce della situazione patrimoniale della società risultante dal bilancio

I PRINCIPI CARDINE CHE PRESIEDONO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SONO: trova riscontro nella disciplina riguardante la struttura ed il contenuto del bilancio quello della CHIAREZZA quello della VERITA’ quello della CORRETTEZZA emergono con evidenza dall'esame della normativa in materia di valutazione dei cespiti patrimoniali RICHIEDE CHE IL BILANCIO ABBIA LA COMPOSIZIONE E LE VOCI PREVISTE DALLA LEGGE LE VALUTAZIONI DEVONO ESSERE CONFORMI AI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE

ALTRI PRINCIPI PRESCRITTI IN MATERIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO: LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO DEVE ESSERE FATTA: NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ SECONDO PRUDENZA ONDE EVITARE L'INDICAZIONE IN BILANCIO DI UTILI NON EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI LADDOVE LA CONSIDERAZIONE DELLA CONCRETA FUNZIONE ECONOMICA DELL'ELEMENTO PATRIMONIALE SUGGERISCA UNA VALUTAZIONE DIFFORME RISPETTO A QUELLA CHE DERIVEREBBE DALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI FORMALI DI ISCRIZIONE IN BILANCIO, LA VALUTAZIONE “SOSTANZIALE” DOVRÀ PREVALERE RISPETTO A QUELLA “FORMALE”

IL BILANCIO DI ESERCIZIO È UN BILANCIO DI COMPETENZA E NON UN BILANCIO DI CASSA  SI PREVEDE CHE IN SEDE DI REDAZIONE OCCORRE TENER CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO, INDIPENDENTEMENTE DALLA RISPETTIVA DATA DI INCASSO O DI PAGAMENTO  ANALOGA PREVISIONE È DETTATA CON RIFERIMENTO AI RISCHI ED ALLE PERDITE, I QUALI VANNO INDICATI SOLO SE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO, ANCHE SE CONOSCIUTI DOPO LA CHIUSURA DI QUESTO

I CRITERI DI VALUTAZIONE LE RAGIONI DELLA DEROGA NON POSSONO ESSERE MODIFICATI DA UN ESERCIZIO ALL'ALTRO, SE NON IN CASI ECCEZIONALI ED A CONDIZIONE CHE, NELLA NOTA INTEGRATIVA, SIANO INDICATE: LA MISURA IN CUI LA DEROGA HA INFLUITO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA, NONCHÉ SUL CONTO ECONOMICO