Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Trasparenza dell’Informativa Finanziaria
2 Trasparenza e revisione legale La fase conclusiva dell'incarico di revisione Francesco Ricucci
3 o Breve recap o Gli errori o La significatività o La lettera di attestazione Percorso formativo
Breve recap Come detto nella lezione precedente: o nello svolgimento dell’incarico di revisione, l'acquisizione da parte del revisore degli elementi necessari alla formazione del proprio giudizio professionale sul bilancio oggetto dell'attività può portare ad evidenziare elementi di criticità, inesattezze, in definitiva errori; o un errore dovrebbe essere affrontato tempestivamente (anche comunicandolo alla Direzione), in modo da poter risolvere quanto prima tutte le problematiche ad esso collegate; 4
o nell’effettuare nella fase finale dell'incarico l’esame complessivo del lavoro svolto, l’Engagement Leader, fra le altre cose, deve riepilogare tutti gli errori individuati nel corso della revisione al fine di valutare gli effetti degli stessi, singolarmente considerati e in aggregato tra loro, sulla rappresentatività del bilancio e il conseguente, eventuale, impatto sulla relazione di revisione. In tale analisi, è necessario considerare le relazioni esistenti in bilancio tra le diverse voci; o una volta identificati gli errori, è poi necessario procedere ad una valutazione della loro significatività. 5 Breve recap
Inanzitutto, come può essere formulata una definizione di errore? La fornisce l'ISA 450*, par. 4: L'errore è "…una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinchè sia conforme al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali ovvero da frodi." *"Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione [contabile]": lo standard tratta della responsabilità del revisore nel valutare gli effetti di errori identificati durante la revisione e di errori non corretti nel bilancio. 6 Gli errori Definizione
o Errori oggettivi: sono errori sui quali non sussistono dubbi; o Errori soggettivi: sono costituiti dalle differenze derivanti dalle valutazioni della direzione sulle stime contabili che il revisore considera irragionevoli, ovvero dalla scelta o dall'applicazione di principi contabili che il revisore considera inappropriata; o Errori proiettati: sono la miglior stima, da parte del revisore, degli errori nelle popolazioni, che implica la proiezione degli errori identificati nei campioni di revisione alle intere popolazioni da cui i campioni sono tratti. (ISA 450, par. A3). Esistono, infine, gli errori non recepiti, cioè gli errori riscontrati dai revisori negli esercizi precedenti, non ritenuti significativi dall’azienda, che non ha apportato le relative modifiche. 7 Gli errori Tipologie
Prima dell'emissione della relazione di revisione, una volta riepilogati tutti gli errori individuati nel corso della revisione, (ISA 450, par. 11) "Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi. A tal fine il revisore deve considerare: o l'entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa sia relativamente al bilancio nel suo complesso, e le particolari circostanze in cui si sono verificati; o l'effetto degli errori non corretti, relativi ai periodi amministrativi precedenti, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso." 8 Gli errori La loro valutazione
La valutazione degli errori non corretti deve avvenire, oltre che singolarmente, anche a livello aggregato in quanto, come enfatizzato dal principio, un bilancio nel suo complesso potrebbe essere significativamente errato a causa della somma di errori che presi singolarmente possono essere sotto la soglia quantitativa (per esempio quando esiste evidenza di un comportamento del management che da luogo a tanti piccoli errori individuali). Gli errori da considerare sono tutti quelli che non siano "chiaramente trascurabili". Il concetto di “chiaramente trascurabile”, peraltro, non equivale a non significativo, ma è ben al di sotto del limite di significatività determinata in base all'ISA 320. (si veda ISA 450, par. A2) 9 Gli errori La loro valutazione
Ma che cos’è la significatività? Il concetto di significatività è definito (e ampiamente trattato) dal Documento n. 320 "Il concetto di significatività nella revisione": "Nei principi contabili IAS, un’informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio. La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della voce in esame da valutare nelle particolari circostanze della sua omissione o imprecisione. Per decidere se una voce o un insieme di voci è significativo, bisogna valutare insieme la natura e il valore della voce." (par. 3) 10 La significatività
Inoltre, il Documento n. 320 precisa che: o "L'obiettivo della revisione di un bilancio è quello di permettere al revisore di esprimere un giudizio professionale sul bilancio, in tutti i suoi aspetti significativi, sulla base delle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione. La valutazione di cosa sia significativo discende da un giudizio professionale." (par. 4) o "Nello svolgimento del lavoro il revisore deve valutare, con riferimento allo specifico incarico, la significatività e la sua correlazione con il rischio di revisione." (par. 2) 11 La significatività
Che rapporto esiste tra la significatività ed il rischio di revisione? Come enunciato dal Documento n. 320, essi sono INVERSAMENTE PROPORZIONALI Quindi ad un livello di significatività elevato, corrisponde un rischio di revisione basso e viceversa. Il revisore deve considerare tale proporzionalità inversa tra significatività e rischio di revisione quando determina la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure di revisione da svolgere. Ad esempio se, dopo aver pianificato specifiche procedure di revisione, il revisore ritiene che il livello accettabile di significatività sia più basso di quello predeterminato, ciò implica un livello di rischio di revisione più elevato rispetto a quello inizialmente definito. (Doc. n. 320, par. 10) 12 La significatività …e il rischio di revisione
Verificare il rischio d’impresa per il cliente Verificare il rischio di errore significativo dovuto ad errore o frode Fattori che influiscono sul rischio inerente Fattori che influiscono sul rischio di controllo Rischio InerenteRischio di controllo Rischio di individuazione Rischio di revisione 13 La significatività …e il rischio di revisione
La significatività …e le fasi della revisione Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore definisce un livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori quantitativamente significativi. Tuttavia è necessario considerare sia gli importi (quantità) che la natura (qualità) degli errori. (ISA 320, par. 5) Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore valuta gli elementi che possono rendere il bilancio significativamente inesatto. La valutazione preliminare della significatività di singole poste di bilancio e classi di operazioni, aiuta il revisore nella scelta delle voci da esaminare e nella scelta del tipo di procedure di revisione da applicare (ad esempio, l’utilizzo di metodi di campionamento o lo svolgimento di procedure di analisi comparativa). Ciò permette al revisore di scegliere le procedure di revisione che, opportunamente combinate, possano ritenersi idonee a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile. (ISA 320, par. 9) 14
La significatività …e le fasi della revisione La valutazione del revisore della significatività e del rischio di revisione può essere diversa al momento iniziale della pianificazione del lavoro rispetto al momento della valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte. Ciò potrebbe accadere a causa di un cambiamento nelle condizioni generali o per una diversa conoscenza della situazione da parte del revisore, conseguente allo svolgimento del lavoro di revisione. […] Inoltre il revisore, nel pianificare il proprio lavoro, può intenzionalmente stabilire il livello di significatività accettabile ad un livello più basso rispetto a quello che intende utilizzare per la valutazione dei risultati della revisione. Il revisore può decidere di comportarsi in questo modo per ridurre la probabilità che esistano inesattezze non rilevate e garantirsi un margine di sicurezza nel valutare gli effetti degli errori rilevati nel corso del lavoro di revisione. (ISA 320, par. 11) 15
In considerazione di quanto detto fino ad ora, il revisore giunge alla determinazione del livello di significatività: o preliminare, in fase di pianificazione; o definitivo, in fase di esecuzione e conclusione del lavoro di revisione. I livelli di significatività sono tre: o globale (overall materiality), per il bilancio nel suo complesso; o operativa (performance materiality), più bassa dell'overall materiality, utilizzata per lo svolgimento dei test; o sotto la quale un eventuale errore è considerato chiaramente trascurabile. 16 La significatività …e i suoi livelli
La significatività …e gli errori "La significatività deve essere considerata quando il revisore: a) determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione e b) valuta gli effetti degli errori." (Par. 8, Doc. n. 320) "È necessario che il revisore consideri la possibilità di tanti errori di piccolo importo che tuttavia, nel loro insieme, possono influenzare significativamente il bilancio. Per esempio, un errore in una procedura di fine mese può essere l’indizio di un errore potenzialmente significativo, se tale errore si ripetesse ogni mese." (par. 6, Doc. n. 320) 17
La significatività …e gli errori "Nel valutare la corretta presentazione del bilancio, il revisore deve stabilire se l'insieme degli errori rilevati e non eliminati sia significativo." (Par. 12, Doc. n. 320) "Il revisore deve valutare se l'insieme degli errori non eliminati sia significativo. Se il revisore conclude che gli errori sono significativi, deve considerare di ridurre il rischio di revisione estendendo le procedure di revisione o chiedendo alla Direzione di correggere il bilancio." (Par. 14, Doc. n. 320) 18
La significatività …e gli errori "Se l'insieme degli errori non eliminati che il revisore ha identificato, si avvicina al livello di significatività prefissato, il revisore deve considerare la probabilità che gli errori non rilevati, unitamente all'insieme degli errori non eliminati, possano superare il livello di significatività. Pertanto, se l'insieme degli errori non eliminati si avvicina al livello di significatività, il revisore deve prendere in considerazione se ridurre il rischio svolgendo procedure di revisione addizionali o richiedere alla Direzione di correggere il bilancio eliminando gli errori identificati." (Par. 14, Doc. n. 320) 19
La riforma della disciplina dei reati societari (artt C.C.), posta in essere con il D.Lgs. 61/2002, introduce il principio di significatività come parametro per la valutazione della rilevanza degli illeciti penali ed amministrativi commessi in materia di società, nel momento in cui sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”. 20 La significatività …gli errori e la normativa italiana
Come già detto in tema di informativa finanziaria e relativi illeciti, la normativa per stabilire la significatività a livello di bilancio di esercizio di un errore prende come riferimento: o il risultato economico prima delle imposte o il patrimonio netto senza richiami alla significatività a livello di singole classi di valori, tranne per quelle che derivano da valutazioni estimative. Non si tiene conto della significatività, sotto il profilo qualitativo, di errori non rilevanti da un punto di vista quantitativo. 21 La significatività …gli errori e la normativa italiana
La significatività …gli errori e la loro comunicazione "ufficiale" E' utile riepilogare tutte le differenze riscontrate durante il lavoro di revisione in un unico documento (che può essere definito "Summary of uncorrected misstatements" – SUM – o in altro modo equivalente), al fine di: o poter svolgere una migliore ed efficace valutazione delle stesse; o poterle comunicare in modo organico e ufficiale alla Direzione. Il SUM deve riportare l’effetto su ogni singola voce dello stato patrimoniale, conto economico e prospetto di flussi di cassa nonché l’effetto aggregato, prima e dopo l'imposizione fiscale, per valutare l’impatto sul bilancio di errori con ammontare relativamente piccolo ma che nel loro insieme potrebbero essere significativi. 22
La significatività …gli errori e la loro comunicazione "ufficiale" Ad oggi, solo i principi di revisione internazionale (ISA) richiedono che il SUM (o un documento equivalente) sia "inviato" alla Direzione come comunicazione ufficiale degli errori individuati dal revisore, ma non corretti dalla società. Ma come si "invia" il SUM alla Direzione? Attraverso la lettera di attestazione. 23
24 La lettera di attestazione A conclusione dell’incarico, "Il revisore deve ottenere l’evidenza del riconoscimento da parte della Direzione della propria responsabilità per la corretta predisposizione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e deve inoltre accertare che la stessa Direzione abbia approvato il progetto di bilancio. Il revisore può acquisire l’evidenza del riconoscimento di tale responsabilità della Direzione e dell’approvazione del progetto di bilancio attraverso i verbali pertinenti delle riunioni del Consiglio di Amministrazione oppure, in assenza di tale organo, attraverso l’acquisizione di una attestazione scritta della Direzione o di una copia sottoscritta dei bilanci." (Doc. 580, par. 3)
25 Le attestazioni della Direzione sono tra l’altro volte a fornire al revisore conferma, anche ai sensi e per gli effetti degli artt e 2049 Cod. Civ., della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione della società di revisione ai fini dell’espletamento della sua attività e per la correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella lettera di attestazione. (Documento di ricerca ASSIREVI n. 167 "Le attestazioni della Direzione") La lettera di attestazione
Le attestazioni scritte: o sono informazioni necessarie (il Doc. 580, par. 3 prevede che "…il revisore deve ottenere…") che il revisore richiede con riferimento alla revisione contabile del bilancio dell’impresa e che rappresentano elementi probativi che concorrono al raggiungimento delle conclusioni su cui è basato il giudizio del revisore sul bilancio; o devono essere ottenute ad un livello appropriato di responsabilità per il bilancio e per la conoscenza delle tematiche riportate nelle attestazioni (es.: legale rappresentante quale il Presidente o CEO e responsabile del bilancio, quale il CFO o il Dirigente preposto per le società quotate); 26 La lettera di attestazione
Le attestazioni scritte (segue): o devono riguardare tutti i bilanci (es., bilancio d’esercizio e consolidato) ed il periodo contabile cui si riferiscono le relazioni di revisione; o devono aver data quanto più prossima possibile, ma non successiva alla data della relazione di revisione sul bilancio (in pratica devono avere la stessa data della relazione di revisione). 27 La lettera di attestazione
Le attestazioni scritte permettono di: o supportare altri elementi probativi relativi al bilancio o a specifiche asserzioni, mediante attestazioni scritte se ritenute necessarie dal revisore o richieste da altri principi; o ottenere conferma dalla direzione di aver adempiuto alle proprie responsabilità nella redazione del bilancio e di aver fornito informazioni complete al revisore; o adottare misure appropriate in risposta alle attestazioni scritte fornite/non fornite dalla Direzione. 28 La lettera di attestazione
In ogni caso, anche se il revisore riceve tutte le attestazioni richieste, deve valutare la competenza, l'integrità, i valori etici o la diligenza della Direzione. In caso di dubbi, stabilire quale effetto possano avere tali dubbi sull’attendibilità delle attestazioni e sugli elementi probativi in generale. Inoltre, il revisore deve valutare la coerenza delle attestazioni con altri elementi probativi e in caso di incoerenza, deve svolgere procedure di audit per cercare di risolvere la materia. Se la problematica resta irrisolta, deve riconsiderare le proprie valutazioni sull’attendibilità delle attestazioni e in generale sugli elementi probativi raccolti nel corso della revisione. 29 La lettera di attestazione
Qualora il revisore concluda che le attestazioni non sono attendibili, egli deve intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione. 30 La lettera di attestazione
Se invece la direzione non fornisce una o più delle attestazioni richieste, si è in presenza di una limitazione del procedimenti di revisione e il revisore deve: o discutere la questione con la direzione; o effettuare una nuova valutazione dell’integrità della direzione e valutare gli effetti sull’attendibilità degli elementi probativi in generale; o intraprendere azioni appropriate, inclusi possibili effetti sul giudizio nella relazione di revisione. 31 La lettera di attestazione
Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio qualora: o concluda che sussistono sufficienti dubbi sull’integrità della direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte relativamente alla completezza delle operazioni riflesse in bilancio, alla corretta predisposizione dello stesso in conformità al quadro normativo di riferimento e al fatto di aver fornito tutte le informazioni pertinenti alla redazione del bilancio al revisore; o la direzione non fornisca le attestazioni scritte relativamente a quanto sopra indicato. Tutto ciò è dovuto al fatto che i potenziali effetti sul bilancio di tale limitazione non sono attribuibili a specifici elementi, conti o voci di bilancio, ma sono pervasivi. 32 La lettera di attestazione
In allegato (Appendix 2) al principio ISA 580 "Written representations" è disponibile un esempio di lettera di attestazione. Anche a livello italiano, come appendice del Documento n. 580 "Le attestazioni della direzione", è disponibile un esempio di lettera di attestazione concernente il bilancio d’esercizio. Successivamente a tale principio e a più riprese, ASSIREVI ha predisposto specifici documenti di ricerca sull'argomento; attualmente è in vigore il documento n. 167 "Le attestazioni della direzione", emanato a dicembre 2011, il cui obiettivo fornire indicazioni applicative delle linee guida del Documento n. 580 sul contenuto delle attestazioni della Direzione acquisite dal revisore; in particolare, quali elementi probativi nell’ambito dell’attività di revisione finalizzata all’espressione del giudizio sul bilancio, nonché quali presupposti dell’emissione del suddetto giudizio sul bilancio. 33 La lettera di attestazione
Il citato documento di ricerca n. 167 fornisce diversi modelli di lettere di attestazione, ovvero: o allegato A: modello di riferimento da utilizzare ai fini delle attestazioni della Direzione per il bilancio d’esercizio e/o consolidato predisposto secondo principi contabili IFRS; o allegato B: modello di riferimento da utilizzare ai fini delle attestazioni della Direzione per il bilancio d’esercizio e/o consolidato predisposto secondo le norme di legge italiane; o allegato C: modello di riferimento di lettera di attestazione per una revisione limitata sulla relazione finanziaria semestrale IAS La lettera di attestazione
Tutti i modelli rappresentano una guida per la predisposizione delle lettere di attestazione; il revisore dovrà valutare secondo il proprio giudizio professionale la necessità di eliminare le parti ritenute non rilevanti nello specifico contesto dell’incarico nonché di apportare gli opportuni adattamenti ed integrazioni richiesti dalle specifiche circostanze. Documento di ricerca n. 167 35 La lettera di attestazione
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