PREVIENI OGGI I POSSIBILI PROBLEMI DI DOMANI Campagna UIL – ITAL Sulla prevenzione dei rischi per l’apparato muscolo scheletrico e i riconoscimenti di danni di origine professionale Il riconoscimento del danno Piero Bombardieri - ITAL Nazionale
L’ASSICURAZIONE ALL’INAIL Carattere di esclusività Obbligo Assicurativo Automaticità delle prestazioni I premi assicurativi
EVENTI E CASI TUTELATI Infortunio sul lavoro Infortunio in itinere Le malattie professionali
L’INDENNITA’ TEMPORANEA Ha lo scopo di sopperire alla perdita del salario subita a causa dell’impossibilità temporanea assoluta del lavoratore di svolgere attività lavorativa L’azienda è tenuta ad erogare l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’evento (se questo ha causato assenza dal lavoro) e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi o la retribuzione prevista dal CCNL L’Inail eroga l’indennità giornaliera dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio per tutto il periodo dell’inabilità assoluta, compreso i giorni festivi, fino alla guarigione clinica nelle seguenti misure: 60% della retribuzione giornaliera dal 4° al 90° giorno 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi
LA MALATTIA PROFESSIONALE DIFFERENZE CHE DISTINGUONO LA M.P. DALL’INFORTUNIO SUL LAVORO Mentre la lesione da infortuni è normalmente localizzata ai singoli organi, la m.p. quasi sempre arreca un pregiudizio all’intero organismo Mentre l’infortunio è caratterizzato dalla violenza della causa che lo determina, la m.p. insorge per una causa che diluisce i suoi effetti nel tempo e agisce lentamente sull’organismo Mentre per l’indennizzabilità dell’infortunio è sufficiente un rapporto anche medico o occasionale fra lavoro e infortunio, perla m.p. tale rapporto è più stretto: la tecnopatia è infatti indennizzabile quando sia stata contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni contemplate nella legge
MALATTIE PROFESSIONALI La malattia professionale è quella malattia causata o concausata dal lavoro per l’azione di agenti nocivi di natura fisica , chimica o biologica MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE (Dpr n° 1124/65 – Dpr n° 336/94) MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE (Sentenza 179/88 Corte Costituzionale) PRESUNZIONE D’ORIGINE da cui si rileva il nesso causale tra lavorazione e infermità senza obbligo di prova per il lavoratore Vengono indennizzate solo le malattie riportate nelle tabelle vigenti al momento dell’esposizione al rischio Le tabelle prendono in considerazione: - Le malattie e gli agenti che le provocano - Le lavorazioni dalle quali si contrae la M.P. - Il periodo massimo di indennizzo a far data dall’abbandono dell’attività a rischio Il lavoratore deve fornire la prova che la malattia da cui è affetto è originata da causa lavorativa Possono essere indennizzate anche malattie non previste nelle tabelle o manifestatesi successivamente alla fine dell’esposizione a rischio
IL RISCHIO AMBIENTALE “L’ASSICURAZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI COMPRENDE ANCHE IL COSIDDETTO RISCHIO AMBIENTALE OSSIA QUEL RISCHIO CHE RIGUARDA QUEI SOGGETTI CHE PUR NON ESSENDO ADDETTI ALLE LAVORAZIONI ESPRESSAMENTE ELENCATE, ABBIANO CONTRATTO LA MALATTIA NELL’AMBIENTE NEL QUALE LE LAVORAZIONI SI SONO SVOLTE.”
LA DENUNCIA DI M.P. MODULISTICA Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia stessa Il datore di lavoro deve denunciare all’Inail, entro 5 giorni da quando gli è pervenuta la notizia, la m.p. del lavoratore sul mod. 101/Prest (contiene 3 copie rispettivamente per Inail, A.S.L., Datore di lavoro). La denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il lavoratore ha la facoltà di richiedere tramite l’ITAL, all’Inail, le prestazioni a seguito della m.p., qualora l’Azienda non l’abbia denunciata, così come avviene per l’infortunio Certificazione medica di m.p. – Mod. Inail 5 SS - IL DELEGATO SINDACALE
LA PRESCRIZIONE E’ di 3 anni e 150 giorni (210 per le revisioni) E’ L’istituto giuridico con il quale si estingue il diritto in virtù del decorso del tempo e si fonda sull’inerzia del titolare a diritto E’ di 3 anni e 150 giorni (210 per le revisioni) Inizia a decorrere dal omento in cui il danno è indennizzabile (T.U. 1124/65 e D.Lgs 38/2000) Qualsiasi atto di richiesta della presentazione, ricorso amministrativo o sollecito presentato all’Istituto per l’ottenimento della presentazione ha valore di interruzione.
REVISIONE DELLA RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE 1a REVISIONE : Almeno dopo 6 mesi dalla cessazione dell’indennità temporanea, o se non c’è stata temporanea dopo 1 anno dalla manifestazione della malattia professionale SUCCESSIVE REVISIONI : A distanza di un anno una dall’altra ULTIMA REVISIONE : Al 15° anno dalla costituzione della rendita (sono escluse le M.P. da silicosi e asbestosi)+ 1termine prescrizionale Danno al 15% Liquidazione in capitale Danno al 16% E’ rendita definitiva fino alla morte (si ha diritto solo alle rivalutazioni in capitale)
INDENNIZZO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI EVENTI E CASI ANTECEDENTI IL 25 LUGLIO 2000 (T.U. 1124 del 30/06/65) EVENTI E CASI SUCCESSIVI IL 25 LUGLIO 2000 (Dlgs 38/2000)
RENDITA DIRETTA PER EVENTI ANTECEDENTI IL 25/07/2000 Grado di inabilità permanente a partire dall’11% Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica Viene erogata per tutta la vita, ovvero se in caso di revisione non scenda sotto l’11% o che la stessa non venga capitalizzata al decennio per le rendite inferiori al 16% MISURA DELLA RENDITA elementi Retribuzione percepita l’anno precedente alla data di infortunio Grado di invalidità riconosciuto In situazioni particolari è previsto per il lavoratore agricolo il RISCATTO DELLA RENDITA.
INDENNIZZO DEI CASI DAL 25/07/2000 (DANNO BIOLOGICO) Definizione danno biologico: Lesione dell’integrità psicofisica della persona Causa lavorativa dell’infortunio/malattia professionale Menomazione dell’integrità psicofisica compresa fra il 6% e il 100% Indennizzo in rendita 1a quota per danno biologico 2a quota per danno patrimoniale Dal 16% al 100% Indennizzo in capitale per danno biologico Dal 6% al 15% Nessun indennizzo(franchigia) Fino al 5% Indennizzo Grado di menomazione
LE TABELLE DEL DECRETO 38/2000 La nuova tabella delle menomazioni prevista dal Decreto 38, include circa 400 voci, è una tabella unica per il settore industria e agricoltura: contempla i danni di origine lavorativa conseguenti da infortuni e/o da malattie ricomprendendo i danni alla salute (il danno estetico, il danno all’apparato riproduttivo, ecc.) La “tabella per l’indennizzo del danno biologico” : contiene le misure del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 15% ,liquidato in capitale, tenendo conto del sesso e dell’età dell’assicurato e non del reddito; - è soggetta ad aggiornamenti con decreto ministeriale… La “tabella indennizzo danno biologico” in rendita per inabilità dal 16% al 100%: indennizzo in rendita per il danno biologico e danno patrimoniale senza tenere conto dell’età e del Sesso La “tabella dei coefficienti” : Si utilizza per la determinazione della percentuale di retribuzione Strumento per la valutazione dell’ulteriore quota di indennizzo in rendita, relativa alla quota del danno patrimoniale per le menomazioni pari o superiori al 16% Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dall’infortunato . Questa tabella tiene conto della categoria di attività di appartenenza dell’assicurato e della sua ricollocabilità.
DISCIPLINA DEI CASI DI DANNI PLURIMI RIENTRANTI NEL NUOVO REGIME Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi, subisce un nuovo infortunio si procede alla valutazione complessiva dei postumi – ast. 13 c.6 Dgl 38/2000 Innovazione: viene abolita la distinzione finora vigente tra eventi lesivi di gestione diversa
RACCORDO TRA VECCHIO E NUOVO SISTEMA INDENNITARIO – preesistenze - Preesistenze indennizzate in rendita: in caso di nuovo infortunio, il danno viene valutato senza tener conto della preesistenza. Quindi oltre all’indennizzo del danno con il nuovo sistema, si continuerà a percepire la rendita in base al T.U. 1124/65. Preesistenze non indennizzate in rendita: nel valutare il grado di menomazione per un nuovo evento, le conseguenze con grado permanente inferiore a 11% vengono prese in considerazione solo se concorrenti ed aggravanti la nuova menomazione con valutazione in base alla nuova disciplina Preesistenze extralavorative: assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa. Sono valutate secondo la nuova tabella delle menomazioni
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE: ECONOMICHE: Servizio prime cure Rendita ai superstiti di titolari di rendita Rendita ai superstiti per infortunio mortale Assegno funerario Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi Assegno per assistenza personale continuativa Assegno di incollocabilità Speciale assegno continuativo mensile Erogazione integrativa di fine anno SANITARIE: Servizio prime cure Protesi e presidi Cure termali e soggiorni climatici
Analisi del fenomeno ANALISI DEL FENOMENO Nell’anno 2005 su circa 26.000 denunce di MP, 1/3 dei casi (8.088 denunce) ha riguardato patologie muscolo scheletriche. Meno di ¼ di queste denunce hanno ottenuto il riconoscimento dell’origine professionale della patologia da parte dell’INAIL. Circa il 60% delle MP riconosciute dall’INAIL ha ottenuto un indennizzo da parte dell’Ente
IL RUOLO DEL PATRONATO ITAL/1 Secondo l’INAIL le malattie muscolo scheletriche da sovraccarico bio meccanico sono “per definizione a genesi multi fattoriale” e per tale motivo il nesso tra rischio lavorativo e patologia “può essere espresso in termini di probabilità e non di certezza”. Tale impostazione da parte dell’Istituto spiega in parte l’elevata percentuale, rispetto alle denunce, di definizioni negative per motivi sanitari da parte dell’INAIL (95% delle reiezioni)
IL RUOLO DEL PATRONATO ITAL/2 Per invertire questa tendenza occorre innanzitutto predisporre una corretta istruttoria delle domande di riconoscimento di MP Il Patronato con i suoi Consulenti medici , può assistere i lavoratori a redigere le istanze con un adeguata anamnesi lavorativa peculiare ai fini del riconoscimento Gli operatori di Patronato possono seguire tutto l’iter amministrativo della domanda, proponendo le eventuali opposizioni a provvedimenti di diniego da parte dell’INAIL La Consulenza legale dell’ITAL assisterà il lavoratore nell’eventuale fase giudiziaria
LE NUOVE TABELLE LEGISLATIVE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E’ in corso di approvazione da parte del Ministero del Lavoro delle nuove Tabelle di MP Nelle nuove tabelle per la prima volta sono inserite alcune patologie relative all’apparato muscolo scheletrico. Per definizione in caso di MP inserita in tabella per tale patologia sussiste la presunzione legale dell’origine professionale Il 90% delle denunce di MP non tabellate non vengono riconosciute dall’INAIL
IL RUOLO DELLA CATEGORIA E DEI DELEGATI La prima fase riguardante il monitoraggio sull’insorgenza delle malattie e delle denuncia da parte dei lavoratori Il ruolo dei delegati e degli RLS Il rapporto e la sinergia con il Patronato