Contratti di collaborazione e Associazione in partecipazione SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 *** SLIDES AGGIORNATE AL 1.3.15 SULLA BASE DEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 20.2.2015 E ATTUALMENTE IN ATTESA DEL PARERE NON VINCOLANTE DI CAMERA E SENATO Contratti di collaborazione e Associazione in partecipazione
Contratti di collaborazione Art. 47: dal 1° gennaio 2016 alle “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” si applica la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato
NON SONO SOGGETTI ALLA «CONVERSIONE» DI CUI SOPRA : SEGUE: NON SONO SOGGETTI ALLA «CONVERSIONE» DI CUI SOPRA : 1) collaborazioni disciplinate diversamente da accordi interconfederali in ragione di specifiche esigenze produttive o organizzative 2) collaborazioni svolte nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedano l’iscrizione ad un albo 3) funzioni svolte da componenti di organi di amministrazione e controllo di società e da partecipanti a collegi e commissioni 4) collaborazioni svolte a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche 5) collaborazioni nella pubblica amministrazione, fino al 1° gennaio 2017 (in attesa delle norme sul riordino dei contratti nella PA)
SEGUE: QUINDI l'art. 47 riconduce al lavoro subordinato solo le collaborazioni che già di per sé (ripetitive, con controlli ecc.) rientravano nel lavoro subordinato; TUTTE LE ALTRE (quelle con prestazioni prevalentemente ma non esclusivamente personali o quelle con contenuto non ripetitivo, ma di concetto o quelle in cui è il prestatore ad organizzare le modalità di esecuzione) sembra che possano restare in vita; TUTTAVIA, essendo abrogate le norme sul contratto a progetto, (vedi slide segg.) queste collaborazioni che sopravvivono tornerebbero a essere disciplinate come prima della «legge biagi». In particolare non si applicherebbe più l’obbligo del progetto e non vi sarebbe la sanzione della conversione prevista dall’art. 69 d.lgs 276/03; INOLTRE anche per le «finte partite IVA» non è prevista alcuna tutela
Art. 48: stabilizzazione di co.co.pro. e partite iva Il datore di lavoro che – tra il 1.3.2015 e il 31.12.2015 – assume a tempo indeterminato un lavoratore «già parte di un contratto co.co.co o co.co.pro. ovvero titolare di partita IVA» gode di un condono totale previdenziale e fiscale per violazioni connesse alla «eventuale» erronea qualificazione. NOTA BENE a) Il «già parte» sembra poter risalire nel tempo anche a collaborazioni o rapporti che al momento non sono più in corso b) Il condono è sottoposto a TRE CONDIZIONI
segue: le tre condizioni a) che l’assunzione avvenga a tempo indeterminato; b) che il lavoratore sottoscriva in una sede «protetta» (sindacato o DTL) una conciliazione «con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro»; c) che nei 12 mesi successivi il datore di lavoro non licenzi il lavoratore assunto salvo che per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
Segue: i problemi Il lavoratore non ha alcun «obbligo» di sottoscrivere la conciliazione: può rivendicare davanti al giudice la trasformazione del rapporto e in questo caso il datore di lavoro non godrà del condono. Se poi il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di «non licenziare» per 12 mesi, viene meno il condono. Ma che ne è della conciliazione con cui il lavoratore aveva rinunciato ai suoi diritti? La norma non lo dice, quindi occorre inserire nell’atto di transazione un’apposita clausola che preveda che la rinuncia del lavoratore perda effetto in caso di licenziamento.
Art. 49: "superamento dei contratti a progetto" gli artt. da 61 a 69 bis del d.lgs. 276/03 restano in vigore solo per le collaborazioni già in atto alla data di entrata in vigore del decreto: quindi i contratti a progetto in corso continuano a proseguire come tali (sembra, ma non è scritto, senza ammissibilità di proroghe). resta salvo l'art. 409 c.p.c. quindi resta salva l’esistenza dei rapporti di «collaborazione coordinata e continuativa»
Associazione in partecipazione Art Associazione in partecipazione Art. 50: "Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro Viene modificato l’art. 2549 c.c., primo comma, aggiungendo in fine le parole «di capitale». Quindi il testo diviene il seguente: «Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto DI CAPITALE». Vengono aboliti il comma 2 e 3 dell’art. 2549 c.c. che disciplinavano le associazioni in partecipazione dove «l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro». QUINDI da ora in poi non potrà più esserci associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Sono fatti salvi i soli contratti di associazione in partecipazione «di lavoro» già in essere all’1.03.2015 (o alla diversa data di entrata in vigore del decreto) fino alla loro cessazione (che può avvenire tra anni, visto che normalmente i contratti di questo tipo non vengono stipulati a termine).