IL DIRITTO DEL LAVORO PORTOGHESE FRA SICUREZZA E FLESSIBILTÀ Trento, aprile 2012 LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO IN PORTOGALLO.

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IL DIRITTO DEL LAVORO PORTOGHESE FRA SICUREZZA E FLESSIBILTÀ Trento, aprile 2012 LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO IN PORTOGALLO

◦ ESTERNE Internazionali (OIL) Europee (UE) INTERNE Costituzione Legge Contratto Collettivo Usi L’ELENCO DELLE FONTI Antonio Monteiro Fernandes 2

 In genere: strumento di “normalizzazione” democratica  Per il diritto del lavoro  chiave di “rilettura” delle leggi precedenti  disciplina del processo di produzione di norme nuove  quadro stabile di riferimenti di valore per il legislatore ordinario  strumento di controllo della validità (formale e sostanziale) delle norme IL RUOLO DELLA COSTITUZIONE DEL 1976 Antonio Monteiro Fernandes 3

 Una lunga tradizione “iper-legalistica”; la persistenza occulta del genoma “corporativo di Stato”.  La riserva relativa di competenza del Parlamento  I decreti-leggi “autorizzati”  La produzione normativa “partecipata” La discussione pubblica (organizzazioni, gruppi di interesse, cittadinanza …) La concertazione sociale LA LEGGE ORDINARIA Antonio Monteiro Fernandes 4

 Il Codice come prodotto: un’anno di studi tecnici, un’altro di trattative ed aggiustamenti  Il Codice come strumento di conoscenza del diritto  La legislazione stravagante (più recente):  Lavoro domestico  Spettacoli  Lavoro sportivo  Lavoro a domicilio  Salute e sicurezza nel lavoro  Infortuni e malattie professionali  Etc. Antonio Monteiro Fernandes 5 IL CODICE DEL LAVORO

 Art. 1: «Il contratto di lavoro è regolato, in speciale, dagli strumenti di regolazione collettiva di lavoro ed anche dagli usi lavoristici che non siano contrari al principio della buona fede.» (traduzione aprossimativa) □ Ma si tratta soltanto dei tipi di fonti «specifiche» del diritto del lavoro: la Costituzione e la legge ordinaria (ad esempio il Codice stesso) sono «comuni» a tutti gli altri settori dell’ordinamento. □ «Strumenti di regolazione collettiva» (nozione di impronta corporativa) : il contratto collettivo + gli strumenti detti «non negoziali» (atti amministrativi di estensione dei contratti collettivi, o di regolazione di ambiti non coperti da contrattazione collettiva...). □ Non c’è nessuna proporzione fra l’importanza della contrattualità collettiva e quella degli atti «non negoziali». Antonio Monteiro Fernandes 6 L’ART. 1 DEL CODICE DEL LAVORO

□ Un processo produttivo (sempre) inquadrato dalla legge –una legge non imperativa, tranne le condizioni (formali) del passaggio dalla contrattualità verso la normatività. □ Un’ampia autonomia collettiva… purtroppo (sempre) troppo attenta agli indirizzi del legislatore, scarsamente creativa, centrata sulla disciplina retributiva (il “Tarifvertrag” alla portoghese) nonchè sulla difesa delle “conquiste della rivoluzione”. □ È la fonte principale di cognizione del d.l.: la «riproduzione” della legge. □ Situazione attuale di quasi stagnazione: la tensione fra flessibilità e difesa dei vantaggi acquisiti. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Antonio Monteiro Fernandes 7

 Non si tratta del costume in senso tecnico: c’è il comportamento abituale ma non c’è la convinzione di obbligatorietà  I ruoli:  Normativo: integrazione del contratto  Obbligatorio: fonte di vincoli per le parti  Sicuramente per il datore di lavoro, nelle pratiche unilaterali vantaggiose per i lavoratori  Si discute se anche per i lavoratori (sempre entro i limiti della legge e della buona fede)  Una caracteristica particolare: la simultaneità della produzione e della cognizione della «norma». GLI USI Antonio Monteiro Fernandes 8

 Le convenzioni internazionali del lavoro (OIL)  «Le norme contenute nelle convenzioni internazionali regolarmente ratificate o approvate vigono nell’ordine interno dopo la sua pubblicazione ufficiale...» (art. 8/2 della Cost.).  Il diritto europeo (comunitario) del lavoro:  «Le norme emanate dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro vigono direttamente nell’ordine interno, purchè così sia stabilito negli rispettivi trattati costitutivi» (art. 8/3 della Cost.).  Gli strumenti convenzionali europei non comunitari (Carta Europea degli Diritti Umani, Carta Sociale Europea revista). LE FONTI ESTERNE Antonio Monteiro Fernandes 9

 Art. 3 del codice:  Le norme delle convenzioni collettive possono prevalere su quelle della legge, salvo quando queste dispongano in contrario.  Su certe materie, la prevalenza delle regole collettive solo può agire in senso più favorevole ai lavoratori: ad es., tempi di lavoro e di riposo, garanzie della retribuzione, diritti dei rappresentanti sindacali.  Il contratto individuale di lavoro solo può disporre in modo diverso dalla legge in senso più favorevole.  Nella gerarchia delle fonti, le fonti internazionali stano fra la Costituzione e la legge ordinaria I RAPPORTI FRA LE FONTI Antonio Monteiro Fernandes 10