INPDAP – cenni sulla previdenza degli enti pubblici

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INPDAP – cenni sulla previdenza degli enti pubblici Corso volontari del 4/5 aprile 2011

PREMESSA Questo incontro non ha la pretesa di essere esaustivo. La normativa INPDAP è molto complessa e, in buona parte, differente da quella INPS.

I DIPENDENTI PUBBLICI Quelli che vengono normalmente chiamati “STATALI” si suddividono in due categorie:

I DIPENDENTI PUBBLICI 1. I DIPENDENTI STATALI: sono i dipendenti dei Ministeri e delle loro delegazioni provinciali o regionali (prefetture, questure, tribunali, CCIAA, scuole parificate di ogni ordine e grado ecc.) e il personale militare dello Stato.

I DIPENDENTI PUBBLICI 2. I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI: sono i dipendenti di tutti gli enti a carattere locale: i comuni, gli ospedali, gli asili nido, le comunità montane ecc.

PREMESSA La normativa applicabile è stata dettata con il DPR 1092/73. Modifiche sono state apportate con le varie leggi di riforma pensionistica entrate in vigore dal 1992 in poi.

PREMESSA In questo incontro tratteremo (anche se in maniera sommaria): Estratto conto Riscatti e o ricongiunzioni Pensioni di vecchiaia e di anzianità Pensioni di reversibilità Trattamento minimo Assegni familiari

ESTRATTO CONTO L’INPDAP ha iniziato a costituire la banca dati delle posizioni assicurative nel 2001. A partire da quella data gli enti pubblici hanno iniziato a riversare nei suoi archivi i dati previdenziali dei propri dipendenti.

ESTRATTO CONTO Ancora oggi quindi l’estratto conto INPDAP non è attendibile. Nulla a che vedere con l’analogo estratto INPS che è preciso e attendibile nel 99% dei casi. Non ci si può quindi assolutamente fidare dei dati riportati.

ESTRATTO CONTO Ad esempio: - la scuola ha riversato solo i periodi dalla data di nomina in ruolo, tutto il periodo precedente (supplenze ed incarichi) non appare (e in alcuni casi si tratta di anni) - per le persone cessate dal servizio l’INPDAP continua a registrare l’anno solare con zero giornate lavorative

ESTRATTO CONTO - In altri casi riportano date di inizio e fine non coerenti Non appaiono i periodi di assenza senza stipendio Ci sono strane sovrapposizioni di enti che in realtà non esistono Ecc.

ESTRATTO CONTO Per una verifica seria bisogna chiedere il rilascio di uno stato di servizio aggiornato, con indicati anche i periodi di assenza senza stipendio. Meglio sarebbe poter ottenere il rilascio del mod. PA04 che riporta tutti i dati esatti della carriera lavorativa. Tale modello andrebbe richiesto a tutti i vari enti in cui uno potrebbe avere lavorato. Bisogna però precisare che gli enti statali si rifiutano di rilasciarlo Date tutte queste difficoltà si capisce come mai gli operatori che trattano il pubblico impiego preferiscono parlare direttamente con gli interessati per capire esattamente cosa hanno fatto e cosa fargli eventualmente richiedere.

ESTRATTO CONTO Inoltre bisogna tenere ben presente che ogni ente pubblico può emanare delibere che intervengono in maniera, anche significativa, sulla normativa previdenziale. Possono ad esempio stabilire età di pensionamento ad hoc, maggiorazioni contributive particolari, ecc.

LEGGE 335/95 La legge 335/95 ha definitivamente abolito la possibilità di accedere alle pensioni baby da parte dei pubblici dipendenti. A partire dal 1/1/1996 le regole per accedere alla pensione di anzianità e di vecchiaia sono le stesse dei dipendenti privati. Sono rimaste escluse le sole pensioni di invalidità che continuano a seguire le vecchie regole normate dal PDR 1092/73

ESTRATTO CONTO Tutto questo va esaminato alla presenza dell’interessato: solo il colloquio diretto ci permette di capire e/o scovare normative particolari da applicare per il caso specifico.

RISCATTI A partire dal 1/1/1996 tutti i titoli di studio sono ammessi a riscatto: I corsi di laurea (durata legale) I corsi di specializzazione Alcuni tipi di diplomi: scuola infermiere professionali, ISEF, conservatorio, ecc.

RICONGIUNZIONI Le leggi che normano la possibilità di ricongiunzione sono: Legge 322/1958 Legge 29/1979 Legge 45/1990 Modifiche parziali a tali leggi sono state apportate con la legge 122/2010

LEGGE 322/1958 La prima legge che aveva introdotto la possibilità di ricongiunzione è stata la 322/58. Tale legge, quasi definitivamente abolita con l’entrata in vigore della L. 122/2010, permetteva di trasferire gratuitamente i contributi INPDAP all’INPS

LEGGE 29/1979 Con questa legge è stata introdotta la possibilità di trasferire i contributi INPS all’INPDAP a titolo oneroso. Fino a tale data chi passava dal privato al pubblico non poteva trasferire la contribuzione.

LEGGE 29/1979 I contributi rimasti all’INPS davano diritto all’erogazione di una pensione supplementare al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

LEGGE 45/1990 È stata introdotta per dare la possibilità di ricongiungere i contributi dei liberi professionisti: dall’INPS e dall’INPDAP alla cassa privata e viceversa È sempre a titolo oneroso.

LEGGE 122/2010 Per ovviare alla fuga di pensionande dall’INPDAP all’INPS, con l’entrata in vigore della legge 122/2010, è stata quasi abolita completamente la legge 322/58. A partire dal 1/7/2010 per ricongiungere da e verso l’INPDAP è possibile utilizzare solo la legge 29/1979 (a titolo oneroso).

LEGGE 122/2010 Rimane in vigore la 322/58 solo per i dipendenti statali (non enti locali) che, alla data del 30/6/2010, avevano già cessato l’attività lavorativa e non avevano raggiunto il diritto a pensione (requisito sia contributivo sia anagrafico).

PENSIONI DI VECCHIAIA Dal 1/1/1996 i dipendenti pubblici hanno diritto alla pensione di vecchiaia con le stesse regole dei dipendenti privati. Pertanto, alla data odierna, il diritto alla pensione di vecchiaia si ottiene con almeno 20 anni di contribuzione (oppure 15 alla data del 31/12/1992) e il raggiungimento dell’età anagrafica prevista dalla legge.

PENSIONI DI VECCHIAIA Dal 1/7/2010 si applicano quindi le seguenti regole: UOMINI: 20 anni di contribuzione (o 15 al 31/12/1992) e 65 anni di età più uno di finestra DONNE: 20 anni di contribuzione (o 15 al 31/12/1992) e …..

PENSIONI DI VECCHIAIA ….. Le donne nate entro il 31/12/1950 hanno diritto alla pensione di vecchiaia a partire dal secondo trimestre successivo a quello in cui compiono gli anni. Le donne nate dal 1/1/1951 andranno in pensione a 65 anni più uno di finestra

PENSIONI DI ANZIANITA’ Dal 1/1/1996 le regole di accesso alla pensione di anzianità sono le stesse dei dipendenti privati. Pertanto coloro che hanno maturato il requisito entro il 31/12/2010 vanno in pensione in base alla vecchia normativa. Gli altri vanno in pensione in base alla L. 122/2010

PARTICOLARITA’ Le pensioni baby sono a tutti gli effetti delle pensioni di anzianità. Pertanto fino al 2008 soggiacevano alle regole di incumulabilità con i redditi da lavoro. Se il pensionato ha lavorato presso un’altra cassa e ne chiede la pensione, nel caso in cui l’INPDAP se ne accorge richiede il rimborso di tutto quanto indebitamente percepito.

PARTICOLARITA’ Nel pubblico impiego non esistono i lavoratori autonomi e quindi le finestre si calcolano sempre con le regole dei lavoratori dipendenti. Eccezione: le pensioni in totalizzazione seguono le regole dei lavoratori autonomi, quindi 18 mesi dopo il raggiungimento del requisito.

PENSIONI DI REVERSIBILITA’ Le pensioni di reversibilità seguono le stesse regole dell’INPS. Quindi: Al coniuge spetta il 60% Ai figli minori, o studenti o inabili il 20% Sono parzialmente incumulabili con gli altri redditi

PENSIONI DI REVERSIBILITA’ In caso di decesso di persona ancora in attività il coniuge superstite ha diritto alla reversibilità se il de cuius aveva: 15 anni di contribuzione totale Oppure 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 negli ultimi 5 a partire dalla data del decesso

TRATTAMENTO MINIMO Per le pensioni liquidate con decorrenza da gennaio 1996 anche l’INPDAP riconosce il diritto all’integrazione al trattamento minimo

ASSEGNI FAMILIARI I dipendenti pubblici e i pensionati INPDAP hanno diritto alla corresponsione degli assegni al nucleo familiare con le stesse regole INPS.