del revisore contabile 97. La struttura del bilancio IL BILANCIO DI ESERCIZIO CONSTA DI TRE DOCUMENTI: lo stato patrimoniale il conto economico la nota integrativa AL BILANCIO SONO ALLEGATE: la relazione sulla gestione (redatta dagli amministratori) la relazione del collegio sindacale la relazione del revisore contabile
LE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE SONO DISTINTE IN: PER QUANTO ATTIENE ALLO STATO PATRIMONIALE ED AL CONTO ECONOMICO, IL LEGISLATORE HA PUNTUALMENTE INDICATO LE DIVERSE VOCI CHE LI COMPONGONO, PRECISANDO CHE, ACCANTO A CIASCUNA DI ESSE, DEVE ESSERE INDICATO L'IMPORTO DELLA CORRISPONDENTE VOCE DELL'ANNO PRECEDENTE LO STATO PATRIMONIALE LA FUNZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E QUELLA DI RAPPRESENTARE LA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ AL TERMINE DELL'ESERCIZIO LE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE SONO DISTINTE IN: ATTIVO PASSIVO
I PUNTI SALIENTI DELLA DISCIPLINA SONO I SEGUENTI: Con riguardo all'attivo: gli elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni qualora vi siano elementi destinati ad essere alienati, essi devono essere inseriti nella voce “attivo circolante”, che comprende: le rimanenze i lavori in corso su ordinazione i crediti a breve distinti secondo il soggetto debitore le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni le disponibilità liquide nell'attivo, devono essere iscritti: i risconti attivi e passivi, consistenti in proventi e costi anticipatamente realizzati ma di competenza di esercizi successivi i ratei attivi e passivi consistenti in proventi e costi di competenza dell'esercizio ma a realizzazione differita
Il passivo si compone: del patrimonio netto (capitale netto più riserve più/meno utili/perdite) del fondo rischi del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato dei debiti indicati secondo la diversa natura ed il soggetto creditore IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE, DEVONO RISULTARE LE GARANZIE PRESTATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DISTINGUENDOSI TRA FIDEIUSSIONI, AVALLI, ALTRE GARANZIE PERSONALI E GARANZIE REALI, ED INDICANDO SEPARATAMENTE, PER CIASCUN TIPO, LE GARANZIE PRESTATE IN FAVORE DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO
IL CONTO ECONOMICO LA FUNZIONE DEL CONTO ECONOMICO È QUELLA DI EVIDENZIARE IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO, OVVERO LE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PERIODO RICOMPRESO TRA LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO. IN TALE AMBITO, DIVIENE NECESSARIA LA VALORIZZAZIONE: SIA DEI COSTI E DEGLI ONERI SOSTENUTI SIA DEI RICAVI E DEGLI ALTRI PROVENTI CONSEGUITI NELL’ESERCIZIO LA NOTA INTEGRATIVA VIENE REDATTA AL FINE DI ILLUSTRARE ED INTEGRARE I DATI CONTENUTI NELLO STATO PATRIMONIALE E NEL CONTO ECONOMICO, MEDIANTE L'ALLEGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SPECIFICAMENTE RICHIESTE DAL LEGISLATORE
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE HA AD OGGETTO LA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, NEL SUO COMPLESSO E NEI VARI SETTORI IN CUI ESSA HA OPERATO, ANCHE ATTRAVERSO IMPRESE CONTROLLATE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI COSTI, AI RICAVI ED AGLI INVESTIMENTI ANCHE CON RIFERIMENTO A TALE DOCUMENTO, SONO PUNTUALMENTE ELENCATI I DATI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATI
PER LE SOCIETA’ QUOTATE È PREVISTA UNA DISCIPLINA SPECIFICA: si prescrive agli amministratori di redigere una ulteriore relazione redatta sulla base dei criteri stabiliti dalla Consob, la quale deve essere trasmessa al collegio sindacale, entro 3 mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, e successivamente pubblicata nei termini e con le modalità previste dalla Consob gli amministratori devono trasmettere al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una relazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate sia dalla società, sia dalle controllate, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interessi
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE IL PROGETTO DI BILANCIO E’ REDATTO DAGLI AMMINISTRATORI (O DAL CONSIGLIO DI GESTIONE) E DEVE ESSERE COMUNICATO AL COLLEGIO SINDACALE (O COMUNQUE ALL'ORGANO DI VIGILANZA) ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE TALE RELAZIONE HA AD OGGETTO I RISULTATI DELL'ESERCIZIO SOCIALE E L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI, ILLUSTRANDO LE OSSERVAZIONI E LE PROPOSTE DEL COLLEGIO IN ORDINE AL BILANCIO ED ALLA SUA APPROVAZIONE. ANALOGA RELAZIONE DEVE ESSERE PREDISPOSTA DAL SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE
I SEGUENTI DOCUMENTI: PROGETTO DI BILANCIO RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE RELAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE LE COPIE INTEGRALI DELL'ULTIMO BILANCIO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE IL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ULTIMO BILANCIO DELLE SOCIETÀ COLLEGATE DEVONO RIMANERE DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ NEI 15 GIORNI CHE PRECEDONO L'ASSEMBLEA E FINCHÉ IL BILANCIO NON SIA APPROVATO, CON FACOLTÀ DEI SOCI DI PRENDERNE VISIONE
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO REDATTO DAGLI AMMINISTRATORI, È NECESSARIA LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA NELLE S.P.A. CHE ADOTTANO IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO, IL BILANCIO È APPROVATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, FATTI SALVI I CASI IN CUI: LO STATUTO PREVEDA L'APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA NELL'IPOTESI DI MANCATA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA NE FACCIANO RICHIESTA ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
INVALIDITA’ DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO È ESCLUSA L'IMPUGNABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE QUALORA SIA APPROVATO IL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO LADDOVE IL SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE NON ABBIA FORMULATO RILIEVI IN MERITO AL PROGETTO DI BILANCIO REDATTO DAGLI AMMINISTRATORI, LA LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE SPETTA A TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 5% DEL CAPITALE SOCIALE (NONCHÉ ALLA CONSOB PER LE SOLE SOCIETÀ QUOTATE) II BILANCIO DELL'ESERCIZIO NEL CORSO DEL QUALE È STATA DICHIARATA L'INVALIDITÀ TIENE CONTO ANCHE DELLE RAGIONI DI QUESTA si tratta, evidentemente, di un limite introdotto al fine di evitare l'impugnazione del bilancio da parte del singolo azionista, a scopi meramente ostruzionistici
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA IN PRESENZA DI ALCUNI PRESUPPOSTI SPECIFICAMENTE INDICATI DAL LEGISLATORE LE MODALITÀ DI REDAZIONE DEL BILANCIO SONO SEMPLIFICATE: ALLE SOCIETÀ DI MINORI DIMENSIONI, I CUI TITOLI NON SIANO NEGOZIATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI, SI CONSENTE LA REDAZIONE DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA. IN TALE IPOTESI: I TRE DOCUMENTI DI CUI SI COMPONE IL BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA) HANNO UN CONTENUTO SEMPLIFICATO RISPETTO A QUELLO DI REGOLA PRESCRITTO LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE NON È, INOLTRE, OBBLIGATORIA, QUALORA LA NOTA INTEGRATIVA CONTENGA LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI POSSEDUTE, ACQUISTATE OD ALIENATE