Aggiornamenti normativi in materia di terre e rocce di scavo

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Aggiornamenti normativi in materia di terre e rocce di scavo Genova, 10.12.2014

Definizione materiali da scavo Art.1 D.m. 161/2012 il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori alle CSC colonne A e B all.5 parte V d.lgs.152/2006, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. Tale definizione , in base al D.l. n.69/2013 art. 41 bis c. 7, conv. in L. n.98/2013 integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Esclusioni da disciplina rifiuti L’articolo 185 del d.lgs.152/2006 elenca, in termini generali, le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti prevedendo che non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta : b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; La Legge 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185: “ Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo” costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. (parte in blu inserita dal D.l. n.69/2013 Art.41 c . 3 conv. in L. n.98/2013 )

Terre e rocce di scavo Rifiuti / Sottoprodotti Terre e rocce di scavo possono essere: sottoposte alla disciplina di cui alla Parte IV D. Lgs.151/2006 se gestiti come rifiuti ( CER 170503 * /170504 ) in quanto destinati ad operazioni di smaltimento o recupero (vedi 7.31 bis D.m. 5.2.1998) sottoposte a specifica disciplina speciale ed esclusi dalla normativa sui rifiuti, se utilizzati quali sottoprodotti sulla base di criteri qualitativi e quantitativi definiti dalla normativa art.184 bis – condizioni per definire un sottoprodotto : origine da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; certezza circa l’utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; utilizzo senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; legalità dell'ulteriore utilizzo, tramite il rispetto di tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Terre e rocce di scavo - Disciplina nazionale e regionale D. Lgs.152/2006 Art.186 “Terre e rocce da scavo /Art 266 Decreto “piccoli cantieri” D.L. 24-1-2012 n. 1 Art. 49  Utilizzo terre e rocce da scavo “  L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” . D,Lgs. 3.12.2010, n. 205 Art.39, c. 4 modificato da D.L. n.1/2012 «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186». D.M. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”; - D.G.R. n. 89 del 01.02.2013 recante : Approvazione indirizzi operativi per la applicazione del regolamento Terre e rocce di scavo. D.M. 161/2012. Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 - “cd Decreto del fare” - D.G.R. n. 1423 del. 1 5.11. 2013 recante : Aggiornamento indirizzi operativi per la applicazione del regolamento Terre e rocce di scavo. D.M. 161/2012 e D.l. 69/2013

TRS Normativa in vigore Tipologia attività od opera Disciplina Attività od opere soggette a Via (Allegato II e Allegato III del D. Lgs.152/2006 P.te Seconda, Allegati II e III della Legge Regionale 38/1998 ) o ad Aia, (Allegato XII e Allegato VIII p.te seconda delD. Lgs.152/2206 mod D. Lgs.46/2014). Procedura di cui al Decreto n.161/2012 Attività od opere non soggette a Via Aia, qualunque sia il volume di materiale derivante Procedura di cui all’articolo 41 bis del D.l. 69/2013 convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 La Circolare Min Ambiente 21 maggio 2014 ha specificato che il Dm 161/2012 "si applica con riferimento esclusivo alle attività realizzate nell'ambito di opere sottoposte ad una procedura di Via o Aia, che, in ragione della loro natura, comportano la gestione di maggiori volumi di terre e rocce prodotti dall'intervento".

Regolamento 161/2012 Il Regolamento 161/2012, giustifica l’applicazione del proprio regime giuridico specifico alternativo a quello dei rifiuti, in quanto risultino sussistenti, tramite la presentazione del Piano di utilizzo, i seguenti requisiti richiesti per la qualificazione di sottoprodotto : il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale; il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: A) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti ,interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; B) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

Regolamento 161/2012 il materiale da scavo e' idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, secondo i criteri di cui all'Allegato 3; Operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo,finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace : la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo; la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell’escavo.

Regolamento 161/2012 il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4. I riferimenti individuati dal Legislatore quale termine di riscontro per i requisiti di qualità ambientale da soddisfare sono le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC ) di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

Regolamento 161/2012 L’articolo 5 individua due ulteriori casistiche : Il caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la conseguente possibilita' che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. In tal caso il proponente deve presentare un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere e tale piano dovrà essere eseguito in contradditorio con ARPAL. Il caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica in corso. In questa ipotesi il parere di Arpal risulta sempre propedeutico alla presentazione del Piano di utilizzo.

D.m. 69/2013 art 41 bis I materiali da scavo, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 , - ovvero sono gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti - se il produttore attesta tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il rispetto di determinate condizioni, precisando: le quantità destinate all'utilizzo; il sito dell’eventuale deposito; i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione. Costituisce eccezione il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore ad un anno.

D.m. 69/2013 art 41 bis Condizioni da attestare nella dichiarazione La dichiarazione deve attestare: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

D.m. 69/2013 art 41 bis / D.g.r 1423/2013 Al fine di dimostrare che non vengono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, è normalmente richiesto il ricorso a dimostrazione tramite analisi. Tuttavia, ove l’intervento che produce il materiale riguardi : un sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti; un sito in area residenziale e/o agricola, ad eccezione delle aree ad agricoltura intensiva, ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d’uso ad aree commerciali e/o industriali, l’attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta; area non ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione; area non ricompresa nelle zone di cui alla carta delle “pietre verdi” (DGR 859/2008), è sufficiente che il proponente/produttore sia in grado di dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, tramite documentazione che comprovi l’assenza di possibili fattori di contaminazione (a titolo di esempio: stralcio cartografico con zonizzazione degli strumenti urbanistici, atto a rappresentare la destinazione d’uso attuale e pregressa dell’area, nonché l’evidenziazione delle strade di grande comunicazione e la relativa distanza dal sito, e le eventuali aree di cui alla carta delle “pietre verdi”).

Adempimenti del proponente Il D.l. 69/2013 prevede che le modifiche dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione siano comunicate entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione. Al fine di consentire la conoscenza da parte delle Autorità pubbliche circa lo svolgimento delle operazioni in oggetto, la Dgr 1423/2013 prevede che: copia della dichiarazione iniziale sia presentata anche al Comune del luogo di produzione; copia della comunicazione inerente le modifiche dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione sia fatta pervenire anche ad Arpal.

D.m. 69/2013 art 41 bis / D.g.r 1423/2013 ll produttore deve, in ogni caso, confermare ad Arpal ed ai Comuni territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. Tale comunicazione dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dall’ultimazione delle attività di riutilizzo L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

Modulistica per presentare la dichiarazione Dgr n.1423/ 2013 Allegato 2 Sezione A: dati del proponente/produttore Sezione B: dati del sito di produzione Sezione C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio Sezione D: dati del sito di destinazione Sezione E: tempi previsti per l’utilizzo Sezione F: qualità dei materiali da scavo

Legge 11 novembre 2014, n. 164 Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 133/2104 ("Sblocca Italia") Art. 8  Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto  1.  Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)  coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; a-bis)   integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;  b)  indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c)  proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare; d)  divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;  d-bis)  razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;  d-ter)  garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea  1-bis.  La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.  .

Ddl recante per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali Approvato dalla Camera il 13 novembre 2014 - (Ddl n. 1676 "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014) Art. 19. (Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo) 1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o polia-crilamide)» sono soppresse.