I rifiuti non viaggiano via mail!!

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I rifiuti non viaggiano via mail!! Trasporto rifiuti I rifiuti non viaggiano via mail!! MONZA - 27 Marzo 2014

Trasporto rifiuti

Definizione di rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore: si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

Esclusioni dalla parte IV D.lgs 152/06 le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

i rifiuti radioattivi; i materiali esplosivi in disuso; le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Altre esclusioni (regolate da altre norme) le acque di scarico; i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; Vivaisti in Provincia di Monza e Brianza – reflui da allevamento D.M. 7 aprile 2006 - fanghi di depurazione in agricoltura D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99

Altre esclusioni (regolate da altre norme) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. Vivaisti in Provincia di Monza e Brianza – reflui da allevamento D.M. 7 aprile 2006 - fanghi di depurazione in agricoltura D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99

Altre esclusioni: sottoprodotti È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Obblighi per il detentore La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: In caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario datato e controfirmato entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore

Albo nazionale gestori ambientali L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Albo nazionale gestori ambientali Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Trasporto rifiuti conto proprio I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti a garanzie finanziarie a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni

Trasporto rifiuti conto terzi L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

Mancata iscrizione all’Albo CNR per violazione art. 212 sanzionato da 256 c.1 d.l.vo 152/06 Sequestro del veicolo ai sensi art. 260 ter c.4 e 5. c.4 In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. C.5. ….. la confisca di cui al comma 4 consegue obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256.

Commissione ecomafia 22/10/97 Principio stabilito: Obbligatorietà del sequestro della P.G operante dei veicoli utilizzati per il trasporto/traffico illecito dei rifiuti pericolosi. Poiché in sede penale non può essere confiscato un bene che non si trovi in stato di sequestro, consegue in via logica che la norma va interpretata nel senso che è obbligatorio il sequestro dei veicoli utilizzati per il trasporto/traffico illecito dei rifiuti da parte della P.G. in sede di primo accertamento dei fatti reato in questione

Iscrizione Albo In caso di mancato rispetto dell’iscrizione albo nazionale gestori ambientali si procede a : CNR per violazione art. 256 c.4 d.l.vo 152/06 Comunicazione all’albo per i provvedimenti di competenza (diffida)

SISTRI Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI: enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

SISTRI Alla data del 1 ottobre 2013 è stata avviata l’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale. enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.

SISTRI Dal 3 marzo 2014 è stata avviata l’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5. i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

SISTRI Regime transitorio e sanzioni. Sino al 31 dicembre 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006

per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

I codici CER La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell’Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Tale procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.

I codici CER (allegato D) Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

I codici CER (allegato D) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al punto iniziale

Serve il campionamento? Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato, utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da campionare. Per l’attività in strada il campionamento si potrebbe rendere necessario solo nell’eventualità che ci si trovi innanzi ad un rifiuto presumibilmente pericoloso, senza nessuna documentazione, senza nessuna possibilità di classificarlo. una buona attività di accertamento può sopperire ad un campionamento. Se necessario contattare ARPA di zona Spesso il campionamento è difficile o impossibile, così come la successiva analisi, se fatti in modo scorretto potrebbero essere motivo di invalidazione di tutto il procedimento, pertanto meglio evitare. Che il rifiuto sia o meno pericoloso, ai fini dell’accertamento di un reato non ha alcuna valenza. Che sia in strada o presso un sito, se ci si trova in presenza di un rifiuto speciale che non è classificato, già di per se questo è un reato, definirne la pericolosità serve solo per individuarne il destino finale e quindi la fase conclusiva di tuti gli accertamenti preliminari (mancata classificazione e caratterizzazione, mancata annotazione sul registro, mancata compilazione del formulario ecc.) tutto questo comporta probabilmente delle fasi preliminari di sequestro del mezzo o dell’area di stoccaggio nonché messa in sicurezza ai fini della rimozione e smaltimento finale, solo in questa ultima fase si potrebbe rendere necessario determinarne la pericolosità.

Il formulario di trasporti rifiuto(FIR) Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. Da quanto disposto all'art.193, del D.Lgs. n. 152/2006, discende che l'obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o "impresa".

FIR (esclusioni) Ai trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;

ai trasporti di rifiuti urbani effettuati dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita…. per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.

FIR (esclusioni) alla movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata; per il trasporto di fanghi di depurazione destinati all’utilizzo in agricoltura disciplinate dal Dlgs. n.99/1992

FIR

FIR dati essenziali I rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.

Produttore o detentore del rifiuto

Origine, tipologia e quantità del rifiuto

Impianto di destinazione Cosa manca? L’autorizzazione del destinatario!!!

Trasportatore del rifiuto Verificare l’scrizione all’albo e incrociare i dati

Data del trasporto

Trasporto macerie

Trasporto macerie

Trasporto macerie Il trasporto rifiuti da demolizione, se non sono contaminate da rifiuti pericolosi (per es. lastre di eternit), solitamente sono da considerarsi rifiuti non pericolosi. I rifiuti sono classificati con la categoria 17 (es. 17 09 04 rifiuti misti da demolizione e costruzioni)

Trasporto materiale da scavo

Materiali da scavo I trasporti di materiali da scavo possono o devono essere accompagnate con: Piano di riutilizzo come previsto da d.m. 161/2012 per cantieri sottoposti a VIA o AIA Sottoprodotto valutato ai sensi art. 184 bis e ter d.l.vo 152/2006 con: autocertificazione preventiva ad ARPA in regola con la disciplina urbanistica/edilizia accompagnati da D.D.T. Formulario di identificazione rifiuti

Trasporto rifiuti liquidi

Trasporti rifiuti liquidi I casi più frequenti di trasporto di rifiuti liquidi sono effettuati dalle società di spurgo fognature, pozzi neri, etc… Ai sensi del comma 5 dell’art. 230 i rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva.

I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti. I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina del comma 5 dell’art. 230

l’autospurghista allorchè va ad effettuare pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi “produttore” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse imofh o di bagni mobili, dovrà qualificarsi “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

Trasporti rifiuti liquidi Senza adeguate informazioni da parte del trasportatore, talvolta risulta difficile identificare il rifiuto contenuto nelle cisterne. Se si ritiene che il rifiuto sia da classificare pericoloso, procedere con sequestro probatorio dei rifiuti e del veicolo descrivendo dettagliatamente le motivazioni che vi hanno portato al sequestro (mancanza di informazioni, principio di precauzione…).

Trasporto rifiuti liquidi Non confondere i rifiuti liquidi con: fanghi di depurazione in agricoltura disciplinati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari disciplinati da D.M. 7 aprile 2006 e da normative regionali (calendario regionale)

Trasporti transfrontalieri I trasporti transfrontalieri di rifiuti sono normati dal regolamento CE 1013/2006 La disciplina comunitaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti prevede due liste di rifiuti (elenco verde e elenco ambra) per le quali definisce, sotto il profilo procedurale, adempimenti diversi: per il trasporto dei rifiuti contenuti in lista verde è sufficiente che il materiale venga accompagnato dal modulo contenuto nell’Allegato VII e gestito in impianti autorizzati, mentre per il trasporto dei rifiuti in lista ambra è necessaria la preventiva procedura di notifica scritta

Trasporti transfrontalieri tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica sono coperte da una garanzia finanziaria o da assicurazione equivalente I trasporti sono accompagnati da documenti di movimento per spedizione transfrontalieri di rifiuti (allegato IB oppure allegato VII) Art. 259 c.1 spedizione di rifiuti (transfrontalieri) costituente traffico illecito è punito con la pena (ammenda e arresto fino a due anni)

Accertamenti Durante la fase di controllo acquisire il maggior numero di informazioni anche tramite sommarie informazioni al conducente sul sito di produzione e di destinazione, acquisizione documentazione correlata, controllo cronotachigrafo, etc… Effettuare inoltre rilievi fotografici, controllare l’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali tramite sito www.albogestoririfiuti.it con i relativi codici CER e le targhe dei mezzi autorizzati

Rifiuti non pericolosi: Sanzioni Trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto o inesatto o senza il formulario: Art. 193, comma 1 e 2, del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 Sanzione amministrativa da € 1.600 a € 9.300 (Art. 258, comma 4, del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152) Pagamento in misura ridotta pari a 3.100 €

Rifiuti pericolosi: sanzioni Trasporto di rifiuti pericolosi effettuato da enti o imprese senza formulario o con formulario inesatto o incompleto: CNR per violazione Art. 193, comma 1, ed Art. 258, comma 4, del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 (Reclusione fino a 2 anni Art. 483 del Codice Penale) Sequestro dei rifiuti e del mezzo (Art. 354 C.P.P.)

Tutti i rifiuti: sanzioni Trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto, ma contenente tutte le informazioni per ricostruire gli elementi mancanti: Art. 193, comma 1 e 2, del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152 Sanzione amministrativa da € 260 a € 1.550 (Art. 258, comma 5, del D.L.vo 03.04.2006 nr. 152) Pagamento in misura ridotta pari a 516,67 €

Sanzioni amministrative: estinzione Nel verbale amministrativo deve essere riportata la modalità di estinzione: Entro 60 gg dalla data di notifica del presente atto è ammesso il pagamento in misura ridotta di € ........mediante versamento sul c.c.p. 2620186 oppure mediante bonifico sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT46U 05696 20400 000009000X18 intestati a Tesoreria della Provincia di Monza e Brianza – via T. Grossi, 9 –Monza – indicando come causale “SANZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI .

Sanzioni amministrative: ricorso Nel verbale amministrativo deve essere riportata anche la modalità di ricorso Il trasgressore è avvertito che entro 30 gg. dalla data di contestazione/notifica del presente verbale (ex. art. 18 L. 689/1981) può chiedere di essere sentito personalmente dal Funzionario incaricato della trattazione della pratica, ovvero presentare scritti difensivi e documenti a Provincia di Monza e della Brianza – Settore Ambiente – via Bonaparte, 2- 20812 Limbiate (MB) – tel. 039/9752507

Formulario di identificazione rifiuti Nel FIR sono riportate informazioni utili per successive indagini ed in particolare: Sito di produzione Sito di destinazione

Sito di produzione Industria manifatturiera cantiere edile e/o stradale Bonifica - (controllare che il rifiuto sia generato dal ciclo produttivo) Eccezione CAMPAGNA MOBILE

Sito di destinazione: Durante un controllo di un sito di destinazione bisogna controllare la sussistenza di un titolo autorizzativo Iscrizione ai sensi art.216 (semplificata) durata 5 anni Autorizzazione ai sensi art. 208 (ordinaria) durata 10 anni A.I.A. ai sensi decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 A.U.A. durata 15 anni Per chiarimenti contattare Settore Ambiente della Provincia

Sito di destinazione: Durante un controllo verificare in particolare: Rispetto della planimetria autorizzata Rispetto dei codici CER autorizzati Rispetto di eventuali prescrizioni Controllo del Registri di Carico Scarico Rifiuti (vidimazione, aggiornamento...) Controllo MUD anno precedente Dell’attività effettuata dare comunicazione alla Provincia per eventuali atti di competenza (diffide, dinieghi, etc…)

Sito di destinazione: sanzioni Art. 256 c.1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito: con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sito di destinazione: sanzioni Art. 256 c.4 Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.